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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2000 32.2000.33

November 29, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,644 words·~23 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00033   rg/nh

Lugano 29 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 7 marzo 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 maggio 1998 __________, nata nel 1953, di formazione sarta e di professione impiegata d'ufficio, ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita AI, in quanto affetta da ernia cervicale.

                                         Con precedente decisione 11 febbraio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), in relazione al medesimo danno alla salute, aveva negato all'assicurata il diritto a prestazioni assicurative non presentando all'epoca l'assicurata una incapacità lavorativa media del 40% per la durata di un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI _).

                               1.2.   Sulla base della perizia medica esperita dal Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM), Bellinzona, di cui si dirà - nella misura  in cui necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 7 marzo 2000 l'UAI ha respinto la nuova richiesta motivando:

"  Dall'esame del rapporto peritale 15.12.1999 del SAM di Bellinzona, si rileva che l'assicurata sin dal luglio 1996 presenta una capacità al lavoro medico‑teorica del 70% almeno.

In particolare figura reintegrabile nell'attività svolta da ultimo (impiegata d'ufficio) o in quella precedentemente svolta (modista, stilista di moda).

In considerazione del lungo periodo dì assenza dal mondo del lavoro, potrebbe risultare necessario un periodo di riallenamento al lavoro. Pertanto, previo presentazione da parte dell'ìnteressata, di una richiesta specifica, debitamente comprovata, l'AI potrebbe assumersi i relativi oneri, per un breve periodo.

Un diritto a rendita invece non è dato, il grado d'incapacità al lavoro essendo inferiore al minimo del 40% richiesto dalla legge AI." (doc. _)

                               1.3.   Contro la decisione dell'UAI é tempestivamente insorta l'assicurata tramite l'avv. __________, il quale postula il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. In sostanza nel gravame viene fatto valere:

"  (…)

3.   Con decisione di data 7 marzo 2000 (doc. _), l'Ufficio Al del Cantone Ticino ha negato un diritto alla rendita, ritenuto che il grado di incapacità lavorativa considerato dall'Ufficio Al (e contestato) è risultato essere inferiore al 40%. Questa valutazione, e conseguentemente la decisione dell'Ufficio Al, non viene accettata dalla ricorrente, da cui la promozione del presente gravame.

      Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, si richiama l'intero incarto no. __________da parte dell'Ufficio AI, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________), dell'incarto di cui al l'assicurazione occupanti __________.

4.   A sostegno dello stesso, va detto che attualmente la signora __________ non è ancora in possesso della perizia ortopedica che è stata ordinata al dottor __________ (si richiamano comunque gli atti medici menzionati al punto 2). Si noti che la richiesta di perizia risale al 5 agosto 1999 (doc. _), e probabilmente il referto sarà in possesso della signora __________ unicamente verso la fine del prossimo mese di giugno. Resta inteso che, non appena ricevuto detto referto, lo stesso sarà immediatamente trasmesso all'attenzione di codesto lodevole Tribunale, e ci si riserva di formulare ulteriori conclusioni come pure di motivare ulteriormente il presente gravame. Si noti che la perizia, benchè sia stata ordinata in ambito LAINF, prevede pure dei quesiti utili in ambito di Assicurazione Invalidità.

      Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, sì richiama l'intero incarto no. __________da parte dell'Ufficio Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________, dell'incarto di cui al l'assicurazione occupanti __________.

5.   Si noti in ogni caso che l'esistenza di una seria problematica traspare chiaramente anche dalla perizia del dottor __________ del 13.12.1999 (doc. _), come pure dalla perizia del dottor __________ del 30.11.1999 (doc. _). In particolare la signora __________, oltre che per problemi di carattere neurologico e ortopedico, soffre anche di problemi a livello psicologico, che non sono stati sufficientemente indagati, e che impediscono di fatto alla qui ricorrente di svolgere un'attività lavorativa, anche a livello di impiegata d'ufficio. Una perizia giudiziaria è comunque necessaria, e ci si riserva in ogni caso di prendere ulteriormente posizione non appena ricevuta la perizia del dottor __________.

      Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, si richiama l'intero incarto __________ da parte dell'Ufficio Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________, dell'incarto di cui all'assicurazione occupanti __________.

6.   La decisione dell'Ufficio Al non può quindi essere condivisa. In effetti, il grado di invalidità della signora __________ è da ritenere ben superiore al limite del 40% esatto dalla legge. Agli atti verrà prodotta in ogni caso, non appena possibile, la valutazione del dottor __________. Non si dimentichi tuttavia in ogni caso che già i documenti medici agli atti confermano, almeno in parte, le tesi della qui ricorrente, ed in ogni caso sì preconizza l'allestimento di una perizia giudiziaria interdisciplinare, sia a livello ortopedico, sia a livello neurologico che a livello psichiatrico.

      Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, sì richiama l'intero incarto no. __________da parte dell'Ufficio Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti parte dell'incarto __________, dell'incarto RC __________, dell'incarto di cui al l'assicurazione occupanti __________. … "

                               1.4.   Con risposta 10 maggio 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:

"  L'UAI, con la decisione impugnata, ha respinto la richiesta, motivando come segue:

Dall'esame del rapporto peritale 15.12.1999 del SAM di Bellinzona, si rileva che l'assicurata sin dal luglio 1996 presenta un'incapacità al lavoro medico‑teorica del 70% almeno. In particolare figura reintegrabile nell'attività svolta da ultimo (impiegata d'ufficio) o in quella precedentemente svolta (modista, stilista di moda).

In considerazione del lungo periodo di assenza dal mondo del lavoro, potrebbe risultare necessario un periodo di riallenamento al lavoro. Pertanto, previa presentazione da parte dell'interessata, di una richiesta specifica, debitamente comprovata, l'Al potrebbe assumersi i relativi oneri, per un breve periodo.

Un diritto a rendita invece non è dato, il grado d'incapacità al lavoro essendo inferiore al minimo del 40% richiesto dalla legge Al.

Nel proprio gravame, l'assicurata chiede l'assegnazione della rendita intera, facendo pre­sente che diversi atti medici indicherebbero la particolare serietà dei problemi di salute sofferti, sia sotto il profilo neurologico e ortopedico che a livello psicologico, mentre, d'altro canto, si chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria dopo che saranno messi a disposizione altri atti medici di parte, attualmente in fase di compilazione.

L'Ufficio cantonale Al, chiamato a dare il preavviso, chiede che il ricorso venga respinto, per i motivi che seguono.

1.   Lo stato di salute dell'assicurata è stato analizzato con cura nell'ambito della perizia ordinata dall'UAI al SAM di Bellinzona (cfr. referto del 15.12.1999, all. _).

      La perizia ha preso in considerazione la numerosa refertazione precedente, integrata da esami specifici effettuati per l'occasione. Inoltre, sono stati ordinati diversi consulti specialistici (psichiatrico, neurologico, ortopedico).

      Sotto il profilo dell'estensione dello stato patologico alla considerazione di diversi fatto­ri, non si possono quindi muovere critiche convincenti al referto peritale, in quanto tutti i campi diagnostici citati nell'atto di ricorso sono stati analizzati.

2.   Per quanto invece attiene alle critiche mosse al merito della valutazione, l'UAI ritiene che esse non siano decisive in quanto, al di là della generica contestazione, non ven­gono proposti fatti o circostanze concrete idonei a mettere in dubbio la sostanza della valutazione, che appare oltretutto ampiamente e convenientemente motivata.

      Da ciò discende che le conclusioni finali della perizia, volte a ritenere la presenza della capacità lavorativa medico teorica globale pari al 70%, non sono inficiate da errori metodologici o di valutazione.

     E' inoltre da segnalare che, nell'ambito della perizia, è stato specificamente preso in considerazione l'aspetto della capacità lavorativa, là dove tale circostanza influenza.

Da quanto precede, emerge che la malattia di cui soffre l'assicurata non determina una diminuzione della capacità di guadagno, permanente o di lunga durata, idonea a far sor­gere il diritto alla rendita, secondo quanto sancito dall'art. 28 LAI.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la deci­sione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (III)

                               1.5.   Con decreto 16 maggio 2000 il Giudice delegato ha accolto la domanda d'assistenza giudiziaria formulata nell'atto ricorsuale.

                               1.6.   Il 22 maggio 2000 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA della documentazione medica e preannunciato l'imminente produzione agli atti di una perizia specialistica (VI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità. L'UAI ha infatti respinto la richiesta in quanto l'incapacità al guadagno dell'interessata non raggiunge il grado minimo previsto dalla LAI.

                                         Perché sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

•           che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

•           che sia costatata un'incapacità di guadagno;

•           che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

                               2.3.   A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'as­sicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Per costante giurisprudenza federale l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intrapren­dere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reinte­grazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito esclu­dente un'invalidità pensionabile. Secondo questo principio un assicurato può ad esempio pretendere soltanto una mezza rendita quando gli sarebbe ragionevolmente possibile, senza provvedimenti reintegrativi, conseguire un reddito determi­nante un'invalidità della metà ed in quanto non esista alcuna possibilità di reintegrazione idonea ad escludere il diritto alla mezza rendita (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.4.   Nell'evenienza concreta, al fine di stabilire lo stato di salute e le eventuali conseguenze sulla sua capacità lavorativa, l'amministrazione ha ordinato una perizia specialistica pluridisciplinare a cura del SAM. I periti, esaminata l'assicurata dal punto di vista neurologico, psichiatrico ed ortopedico-reumatologico, hanno diagnosticato:

"  F.1   Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Complessa sindrome algica soggettiva con:

‑    tendomiosi cervicale su alterazioni degenerative (osteocondrosi e spondilartrosi C5-­C6),

‑    periartrite della spalla sin. di tipo tendinotico,

‑    disbilancio muscolare del cinto pelvico su turbe degenerative lombari.

F.2   Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale il 28.09.1995, attualmente senza sequele clinicamente oggettivabili.

Struttura di personalità emotivamente instabile." (doc. AI _)

                                         In merito alle conseguenze invalidanti dovute alle affezioni riscontrate, i periti hanno rilevato:

"  G      DISCUSSIONE

Si tratta di una 46enne ticinese, nubile, diplomata sarta, modista, attività che ha svolto sino a metà degli anni '80, epoca a partire dalla quale, dopo aver frequentato corsi per impiegata d'ufficio, trova lavoro in questo ambito per alcuni anni (l'A. non è precisa e non abbiamo atti in merito), essendo, a partire dall'inizio degli anni '90, disoccupata.

In data 28.09.1995 è vittima di un infortunio stradale, al volante della propria autovettura (a quell'epoca figurava come disoccupata) e da allora non è più stata in grado di riprendere in misura completa l'attività di segretaria d'ufficio. Inizialmente a carico della LAINF __________ il caso infortunistico viene chiuso dopo le conclusioni peritali del prof. __________ (atto del 31.03.1999) in data 30.04.1999. In data 13.05.1998 l'A. inoltrava una richiesta di prestazioni Al per adulti, chiedendo una rendita. Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, considera l'A. incapace al lavoro al 50% e così pure il dr. __________, FMH neurologia (atto del 6.07.1998). Come detto sopra, per l'Ass. LAINF __________ il prof. __________, specialista in chirurgia della colonna vertebrale, ritiene l'A. totalmente abile al lavoro.

In data 13.08.1999 l'UAI del Ct. Ticino ci incarica di effettuare una perizia medica pluridisciplinare senza domande particolari.

L'attuale esame peritale effettuato presso il SAM ci permette di evidenziare la seguente patologia limitante il grado di capacità lavorativa dell'A., quale impiegata d'ufficio:

Patologia ortopedico ‑ reumatologica

Come si può evincere dalla lettura degli atti, delle informazioni anamnestiche raccolte, dei rapporti dei nostri consulenti, si tratta del prolungarsi di una sindrome algica complessa nel quadro di una personalità emotivamente instabile. Sul piano clinico, a causa del particolare comportamento di questa A., risulta difficile una valutazione precisa delle reali limitazioni funzionali dovute alle patologie descritte al capitolo riguardante le diagnosi. Possiamo tuttavia con certezza affermare che attualmente non è lecito ritenere la diagnosi di uno stato protratto dopo trauma distorsivo della colonna cervicale. Si tratta per contro di patologie cronico ‑ degenerative ed in parte funzionali che coinvolgono le parti molli della colonna cervicale, della spalla sin. e la muscolatura del cinto pelvico. In questa situazione le possibilità terapeutiche sono molto limitate e non comprendono nessuna misura chirurgica cervicale o ortopedica alla spalla sin., in quanto non indicata dagli aspetti clinici e persino da evitare, in quanto potrebbe risultare ulteriormente sfavorevole sull'evoluzione.

Sul piano valetudinario riteniamo possibile, dopo un comprensibile periodo di riallenamento, una ripresa professionale, in qualità d'impiegata d'ufficio nella misura almeno del 70% ca. Le limitazioni medico ‑ teoriche da segnalare sono quelle relative ai lavori ripetitivi a livello degli arti sup. e da svolgersi sopra l'altezza delle spalle, inoltre attività comportanti sforzi e movimenti bruschi con la colonna cervicale, nonché attività inergonomiche per la colonna lombare, di tipo monotono in posizione seduta, per esempio davanti ad un computer. In considerazione appunto di queste limitazioni riteniamo il grado di capacità lavorativa, quale impiegata d'ufficio, nella misura del 70% ca. Lo stesso grado di capacità lavorativa medico ‑ teorico può essere applicato alla professione di modista, stilista di moda, sarta per confezioni di moda (non industriali).

H      VALUTAZIONE MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

Il grado di capacità lavorativa medico ‑ teorico globale, in considerazione delle limitazioni descritte sopra, è valutabile nella misura del 70% ca.

Come si può evincere dal capitolo E, l'A. è stata l'oggetto di esaurienti consulti specialistici per l'aspetto neurologico e l'aspetto psichiatrico.

Abbiamo lungamente discusso in gruppo tra i periti SAM ed i nostri consulenti in neurologia ed in psichiatria sulle loro eventuali implicazioni nel giudizio valetudinario globale.

Alla luce di queste discussioni non risulta attualmente più lecito ritenere la diagnosi di uno stato protratto dopo trauma distorsivo della colonna cervicale; mancano segni clinici classici, sia sul piano neurologico che neuropsicologico e psichiatrico. Concordiamo con il consulente psichiatra quando afferma che l'iter medico terapeutico è purtroppo stato caratterizzato da incertezze e contraddizioni, ciò che ha sicuramente contribuito a desicurizzare la struttura psichica dell'A. già emotivamente instabile. L'attento esame dell'evoluzione psichica e le constatazioni attuali non permettono tuttavia di considerare questa A. limitata a livello professionale dal punto di vista psichiatrico.

Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere:

1.      Anamnesi:

         Vedasi capitoli A.1 e A.2.

2.      Dati soggettivi dell'A.:

         Vedasi capitolo A.3.

3.      Constatazioni obiettive:

         Vedasi capitoli C, D ed E.

4.      Diagnosi:

         Vedasi capitolo F.

5.      Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

-          Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?

-          Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

-          Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

         In considerazione delle difficoltà nella raccolta dei dati anamnestici e della mancanza di atti in merito, risulta difficile ricostruire i periodi d'impiego e quelli invece di disoccupazione di questa A. Possiamo tuttavia affermare, almeno dal punto di vista medico ‑ teorico che sino al 28.09.1995 può essere considerata totalmente abile al lavoro.

         A partire dal 28.09.1995 risulta un periodo di totale incapacità lavorativa che, in assenza di atti chiari dobbiamo prolungare sino al 17.04.1996, data della dimissione del centro di riabilitazione di __________. A partire da questa data il grado di capacità lavorativa può essere valutato del 50%, mentre a partire dall'8.07.1996, come descritto dal dr. __________ (atto del 9.07.1996), va considerata una capacità lavorativa medico ‑ teorica almeno del 70%. Da allora effettivamente l'A. ha parzialmente ripreso la capacità lavorativa nell'ambito di programmi occupazionali dell'AD. L'ulteriore evoluzione non presenta fatti o dati clinici tali da ridurre o aumentare il grado di capacità lavorativa. Gli ulteriori sviluppi della capacità lavorativa dipenderanno dalla capacità dell'A. a reintegrarsi in un posto di lavoro quale impiegata d'ufficio, modista o stilista di moda. Sarebbe auspicabile un riallenamento al lavoro secondo modalità che il servizio di orientamento professionale dell'UAI dovrà valutare.

6.      Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

         Non esistono provvedimenti sanitari tali da migliorare il grado di capacità lavorativa di questa A. Ella dovrà applicarsi attivamente nell'esercizio di mobilizzo, estensione e rinforzo muscolare, sia a livello del cinto scapolare che del cinto pelvico, attitudine che potrà per esempio apprendere presso i corsi educativi organizzati dalla lega ticinese contro le malattie reumatiche.

         Provvedimenti d'ordine professionali in senso proprio non sono indicati in quanto riteniamo l'A. reintegrabile nell'attività da ultimo svolta (impiegata d'ufficio) o in quella precedentemente svolta (modista, stilista di moda). In considerazione del lungo periodo di assenza dal mondo del lavoro, come detto sopra, riteniamo auspicabile la possibilità di un riallenamento professionale coordinato dall'UAI. Nel caso in cui l'A. potesse beneficiare di un posto di lavoro adeguato, è possibile ipotizzare un ulteriore miglioramento del grado di capacità lavorativa.

         Mezzi ausiliari non potranno migliorare il grado di capacità lavorativa.

7.      Altre indicazioni:

         L'A. è stata informata della nostra presa di posizione ed ha manifestato interesse nella possibilità di una ripresa professionale, ma pure attendendosi un pratico sostegno ed aiuto da parte delle competenti istanze dell'UAI." (doc. AI _)

                               2.5.   Le considerazioni e conclusioni contenute nella perizia del SAM sono state indi ritenute e poste alla base della querelata decisione dell'UAI, il quale ha concluso che il grado di invalidità dell'assicurata non raggiunge il minimo pensionabile.

                                         Con il gravame l'assicurata contesta il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione sulla base dei citati accertamenti, sostenendo che la sua incapacità di guadagno giustifica l'erogazione di una rendita AI intera.

                                         A giustificazione di tale assunto in sostanza essa richiama il rapporti medici del dott. __________ del 13 dicembre 1999 e del dott. __________ del 30 novembre 1999, entrambi allestiti su incarico e nell'ambito della perizia pluridisciplinare del SAM. Essa preannuncia  inoltre l'invio e assunzione agli atti di una perizia specialistica (in realtà mai pervenuta a questo TCA) a cura del dott. __________ e postula in ogni caso l'erezione di una perizia giudiziaria.

                                         L'assicurata sostiene in particolare che la valutazione dei periti del SAM non ha correttamente considerato i problemi di natura psichica che le impedirebbero di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

                                         I motivi del ricorso appaiono infondati.

                               2.6.   Giova infatti anzitutto rilevare che, affinché un rapporto medico abbia valore di prova, è determinante che valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 104 V 212; STFA 24.12.1993 in re S.H. non pubblicata; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; ZAK 1986 p. 189; SZS 1988 p. 329 e 332; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.7.   In casu questa Corte rileva che la perizia pluridisciplinare del SAM si fonda su accertamenti approfonditi, è stata esperita da medici specializzati ed ha tenuto conto della totalità delle affezioni di cui soffre l’assicurata.

                                         Il ricorso non contiene indizi concreti che potrebbero indurre a ritenere inaffidabile la perizia. L’assicurata non ha infatti reso verosimile che il grado di incapacità lavorativa è superiore rispetto a quello stabilito dai periti del SAM.

                                         Sulla scorta dei consulti specialistici - in particolare del rapporto del dott. __________, che contrariamente alla tesi ricorsuale non contiene alcun elemento capace di sovvertire l'esito della vertenza - dal profilo ortopedico-reumatologico i periti del SAM hanno posto in rilievo la presenza di limitazioni sia per quanto riguarda lavori ripetitivi a livello degli arti superiori, da svolgersi sopra l'altezza delle spalle, sia in relazione ad attività comportanti sforzi o movimenti bruschi della colonna cervicale, nonché ad attività monotone sedentarie. Essi hanno quindi valutato una capacità lavorativa del 70% nella professione di impiegata d'ufficio intrapresa dall'assicurata come pure nelle attività di modista, stilista o sarta di moda (cfr. perizia, doc. AI _).

                                         Dal punto di vista neurologico e psichiatrico, con riferimento ai consulti specialistici del dott. __________ rispettivamente del dott. __________, i medici del SAM hanno evidenziato l'assenza di "segni clinici classici sia sul piano neurologico che neuropsicologico e psichiatrico", rilevando, in base soprattutto agli accertamenti specialistici eseguiti dal dott. __________, psichiatra - le cui valutazioni e conclusioni contenute nel referto 7 dicembre 1999 sono senz'altro da ritenere concludenti ed affidabili alla luce dei parametri giurisprudenziali sopra evocati (cfr. consid. 2.6) -, come non vi sia alcun elemento che permetta di ipotizzare una limitazione dell'assicurata, cui il citato specialista ha potuto diagnosticare una "struttura di personalità emotivamente instabile", a livello professionale (cfr. perizia p.11).

                                         Di conseguenza questo TCA non può  che conferire alla perizia del SAM forza probatoria piena in quanto il cennato referto appare completo, approfondito, logico e motivato nelle sue conclusioni. Dalle tavole non emerge per il resto alcun elemento idoneo a far dubitare della pertinenza e concludenza delle risultanze peritali.

                                         V'è pertanto da ritenere che l'assicurata nell'esercizio delle precedenti attività di impiegata d'ufficio come pure nelle summenzionate attività nel settore della moda e della sartoria  esprime ancora una capacità lavorativa del 70%.

                                         L'amministrazione ha pertanto correttamente respinto la richiesta di prestazioni stabilendo che l'incapacità di guadagno dell'assicurata non raggiunge il  minimo pensionabile.

                               2.8.   Con il ricorso l'assicurata ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria.

                                         In proposito va rilevato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'am­ministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA 3 dicembre 1993 in re M.T., STFA 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA 13 maggio 1991 in re A.A., STCA 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274).

                                         Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                                         Gli elementi probatori agli atti essendo sufficienti per pronunciare il presente giudizio, questa Corte non ritiene necessario ordinare una nuova perizia.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2000 32.2000.33 — Swissrulings