Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2001 32.2000.31

May 10, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·193 words·~1 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2000.00031 Rif. costo n. 161.318.05   bs/fz

Lugano 10 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 30 marzo 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 29.2.00 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona AVS 859.54.413.252   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 10 maggio 2001 con la quale è stato parzialmente accolto il gravame;

richiamata l'ordinanza 27.4.2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 9.5.01 l'avvocato ___________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 908,30 al netto delle ripetibili, IVA compresa;

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

32.2000.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2001 32.2000.31 — Swissrulings