RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00026 BS/RG/nh
Lugano 21 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Redattore:
Marco Bischof
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 febbraio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24 gennaio 1997 __________, nato __________ 1991, è rimasto vittima di un infortunio presso il Ristorante __________, dove lavorava suo padre, in cui ha perso l'intera mano sinistra in una macchina "tritatutto".
Nel giro di pochi mesi dall'incidente al bambino è stata posta una protesi estetica (fissa) dell'avambraccio, i cui costi sono stati assunti dall'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) (doc. AI _).
A seguito dei colloqui avuti dai genitori di __________ con il medico pediatra dr. __________ ed il tecnico ortopedico signor __________, dell'omonima ditta __________ fornitrice di apparecchiature ortopediche, si è giunti alla conclusione di prescrivere al bambino una protesi mioelettrica dell'avambraccio alfine di permettergli di riacquistare alcune potenzialità perse. Il 30 aprile 1998 la __________ ha quindi indirizzato all'UAI un preventivo per la costruzione della protesi per un costo complessivo di fr. 19'787,60 (doc. AI _). Nell'estate 1999 la protesi è stata applicata all'assicurato (cfr. ricorso pag. 3). Alfine di poter valutare l'opportunità e l'adeguatezza di tale protesi, l'UAI ha dapprima consultato il dr. __________, capo clinica del servizio di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale __________, medico curante del bambino. L'amministrazione ha in seguito sottoposto __________ ad una visita presso la Clinica ortopedica universitaria __________ e chiesto all'UFAS un parere.
1.2. Con progetto di decisione 30 agosto 1999 l'UAI ha negato l'assunzione dei costi della protesi mioelettrica poiché:
" Dalla documentazione agli atti ed in particolare dal parere espresso dall'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, risulta che una presa a carico dei costi per la protesi mioelettrica non e' possibile.
Tale protesi non risulta in effetti essere di tipo semplice e adeguato ai sensi dell'AI. Non vi e' inoltre la possibilità, a breve termine, di sfruttarne pienamente la tecnica.
La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta.
In caso di disagio economico o anche per motivi d'altra natura l'interessato puo' consultare la __________."
Con osservazioni 12 ottobre 1999 l'avv. __________, per conto dell'assicurato, contesta le conclusioni dell'UAI sottolineando in particolare i benefici fisici e psichici riscontrati nel bambino a seguito dell'utilizzo di tale protesi (doc. AI _). Con decisione formale 7 febbraio 2000 l'UAI ha confermato la propria proposta (doc. AI _).
1.3. Con tempestivo ricorso l'assicurato, tramite il citato legale, contesta la decisione amministrativa, postulandone l'annullamento con la conseguente assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi alla fornitura della protesi mioelettrica. L'assicurato contesta la valutazione fatta dall'amministrazione osservando in particolare che:
" Come già à stato esposto nelle osservazioni inoltrate il 12 ottobre dello scorso anno all'Ufficio AI, l'applicazione della LAI nonché dell'OMAI deve considerare l'evoluzione tecnica e tecnologica in corso, evoluzione che in pochi anni ha stravolto prassi decennali.
Non è perché in passato si è sempre adottata la soluzione della protesi estetica che nel 2000 si deve necessariamente negare ad un ragazzino di 9 anni la possibilità di far capo a strumenti che potevano sembrare miracolosi pochi anni or sono ma che oggi sono realmente alla portata di tutti. La protesi mioelettrica, come si può osservare nel filmato realizzato dalla __________ che viene qui prodotto in annesso, è in realtà una protesi assai semplice alla luce della tecnologia odierna. Grazie ad alcuni sensori applicati sulla pelle dell'avambraccio il piccolo __________ riesce a muovere una manina artificiale eseguendo determinati movimenti quali la presa di un oggetto.
Si chiede che il Giudice delegato abbia a poter prendere visione personalmente di questa protesi e di interrogare il piccolo __________ per meglio poter valutare la semplicità e l'adeguatezza dello strumento.
Non si può assolutamente seguire il preavviso dell'UFAS così come ha fatto l'Ufficio AI del Cantone Ticino. Analogo modo di procedere, estremamente riduttivo e conservatore, impedisce de facto un adeguamento delle prestazioni alle oramai incontestate accresciute possibilità tecniche.
L'opposizione dell'Ufficio AI all'assunzione dei costi della protesi mioelettrica è pure motivata con l'asserita impossibilità per un bambino dell'età di __________ di sfruttarne pienamente la tecnica. Anche tale osservazione è estremamente riduttiva e pertanto inaccettabile.
Il dr. __________, nel proprio scritto del 26 gennaio 1999, osserva l'opportunità di dotare il piccolo __________ di una protesi mioelettrica proprio in questa fase evolutiva. Come detto al paragrafo precedente questo tipo di protesi "legge" i movimenti dei muscoli dell'avambraccio traducendoli in movimenti della manina artificiale. Non vi è chi non veda come l'utilizzo della sola protesi estetica per un periodo troppo lungo, specialmente in questa fase evolutiva del bambino, porti ad una chiara atrofizzazione del moncone. Ne discende l'impossibilità di riutilizzare in futuro questa tecnica od una sua applicabilità ridotta.
Dopo pochi mesi di utilizzazione della protesi mioelettrica il piccolo __________ sa già aprire e chiudere la manina. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbe pure essere in grado di acquisire facoltà di roteazione dell'arto amputato. Trattasi di un'evoluzione che contraddice categoricamente le affermazioni del dr. __________ secondo le quali un bambino di quell'età non sarebbe in grado di sfruttare appieno questa tecnica. In questo contesto si chiede si abbia a sentire quale teste il medico curante dr. __________ che da sempre segue l'evoluzione del caso, come pure dell'ortopedico signor __________. Se del caso potrà pure essere esperita una perizia."
Il ricorrente inoltre s'interroga sui motivi per cui l'UAI non abbia ventilato almeno una partecipazione parziale ai costi di realizzazione della protesi. Egli ha anche sottolineato come tale rifiuto sia incomprensibile visto che l'assunzione del mezzo ausiliario richiesto risulta essere meno oneroso e privo di implicazioni psichiche rispetto alle consigliate 7 operazioni da eseguire sull'arco di 8 anni per la ricostruzione della mano mediante l'utilizzo di un dito del piede (cfr. ricorso pag. 6).
1.4. Con risposta 24 marzo 2000 l'UAI propone di respingere il gravame, argomentando come segue:
" Con riferimento al ricorso in oggetto, vorremmo osservare che la decisione impugnata è stata emessa sulla base del parere reso dall'UFAS in data 24.08.1999 (cfr. all. _), nell'ambito del quale viene chiarito che il mezzo ausiliario richiesto è sì adeguato, ma non semplice, non essendo quindi soddisfatto uno dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 21, cpv. 3, LAI, affinché possa essere erogata la prestazioni di cui è causa.
Tale requisito, del resto, ha una funzione specifica, in quanto l'Assicurazione Invalidità non fornisce qualsiasi mezzo ausiliario che possa risultare utile per l'assicurato, ma finanzia una gamma definita e in taluni casi tassativa di prestazioni concernenti i mezzi in questione."
1.5. Il 12 dicembre 2000 il TCA ha chiesto ulteriori delucidazioni alla Clinica ortopedica __________ in merito all'adeguatezza della protesi mioelettrica (doc. _), ricevendo risposta il 22 dicembre 2000 (doc. _). Le risultanze sono state poi trasmesse alla parti per una presa di posizione. Il ricorrente si è espresso il 9 gennaio 2001 (doc. _) e l'UAI il 6 febbraio 2001 (doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l'assunzione da parte dell'UAI dei costi della protesi mioelettrica dell'avambraccio del piccolo __________.
Al riguardo va precisato che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1 LAI).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997 p. 190).
In virtù dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, di cui ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti di integrazione.
Per il capoverso 2
" L'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale."
(art. 21 cpv. 2 LAI)
I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.
L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21 cpv. 3 LAI).
2.2. In virtù della delega legislativa di cui all'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.
Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complementari riguardanti:
a. la consegna dei mezzi ausiliari;
b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità;
c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 l'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Per l'art. 2 cpv. 3 OMAI, infine, il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2b, RCC 1983 pag. 205 consid. 1b, RCC 1979 pag. 225 consid. 1; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Secondo la cifra 1.02 OMAI sono assegnate protesi definitive delle mani e delle braccia.
2.3. Nel caso in esame, è pacifico che __________ necessiti di una protesi all'avambraccio per una sua integrazione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LAI. Oggetto della contestazione è il finanziamento da parte della UAI della protesi mioelettrica all'avambraccio che l'amministrazione non ha ritenuto adeguata e semplice per un bambino di 8 anni. L'assicurato, invece, ne ha soprattutto sottolineato i benefici dal punto di vista motorio e psichico.
Al proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2). In una sentenza del 1977, ad esempio, il TFA non ha riconosciuto la fornitura di una protesi mioeltrettrica del braccio poiché non serviva a migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. DTF 103 V 16).
2.4. L'amministrazione si è basata sostanzialmente sul parere 24 agosto 1999 dell'UFAS che ha rilevato quanto segue:
" Avete richiesto il parere di un medico ortopedico, nella fattispecie il dr. __________, capoclinica di ortopedia all'Ospedale regionale __________. La sua risposta è stata chiara: la protesi mioelettrica non è semplice ed adeguata e a breve termine non vi è la possibilità di sfruttarne pienamente la tecnica. La Vostra decisione di rigetto è quindi corretta e fondata.
Il parere del dr. __________ non è sufficiente a rimetterla in discussione. I medici della clinica __________ hanno infatti confermato che il mezzo ausiliario è adeguato ma non semplice, precisando inoltre che si tratta di una fornitura di lusso. Ora, secondo l'art. 21
cpv. 3 LAI, i mezzi ausiliari devono essere forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato."
Ora, nel suo rapporto 13 gennaio 1999 all'UAI (doc. AI _) il dr. med. __________, presso il quale __________ è stato in cura, ha infatti negato che la protesi mioelettrica sia un mezzo ausiliario semplice e adeguato. In particolare egli ha rilevato che:
" a breve termine non penso che vi sia possibile sfruttare pienamente le possibilità tecniche di una protesi mioelettrica. A lungo termine, secondo le future scelte professionali di __________, potrebbe invece essere indicata una protesi mioelettrica e, penso che, a questo momento il paziente avrà la possibilità di sfruttarla pienamente".
Infine, su espressa domanda dell'UAI, il dr. __________ ha risposto che:
" (…) Una perizia tecnica eseguita presso un Centro di riabilitazione __________o presso una Clinica della mano sarebbe utile per valutare l'opportunità di una protesi funzionale, meccanica od elettrica."
Del resto, lo stesso medico nel rapporto 30 settembre 1998 aveva scritto che non si poteva pronunciare sul bisogno e l'utilità di una protesi mioelettrica per un paziente dell'età dell'assicurato, proponendo quindi una consultazione presso un centro specializzato (doc. AI _).
Il dr. __________, medico pediatra del bambino, ha invece dissentito da quanto scritto dal dr. __________, motivando come segue:
" In molti casi i bambini di 8 anni hanno potuto trarre benefici sicuri da una protesi mioelettrica.
Mi permetto di esprimere questo giudizio in quanto giudico il piccolo __________ psicomotoricamente ben differenziato, e ciò permette di ragionevolmente credere che una protesi mioelettrica come quella in discussione possa essergli di giovamento in quanto gli permetterebbe delle funzioni della mano che ora gli sono precluse e ciò, nota bene, in una fase evolutiva per quello che riguarda il suo sviluppo psicofisico.
Ho consigliato perciò ai genitori di ricorrere contro questa decisione e di voler far sottomettere il caso, se necessario, a persona con particolare esperienza nel campo della protetica in età pediatrica."
2.5. Il caso è stato sottoposto alla Clinica ortopedica universitaria __________ che, dopo aver visitato l'assicurato, il 12 luglio 1999 ha reso il seguente referto:
" Diagnose
Status nach traumatischer Vorderarmamputation links
Anamnese
Der Patient hat eine ältere passive Prothese und seit zwei Monaten eine neue Myoelektrik (Herr __________).
Die aktive Prothese wird etwa 2‑3 Stunden täglich für feinere Verrichtungen getragen.
Ausser Haus ist es immer der Schmuckarm, dessen Handschuh auch oft beschädigt ist.
Befund
Reizloser Vorderarmstumpf links. Der Patient trägt eine myoelektrische Vorderarmprothese mit gut sitzendem Schaft, mit Proportionalsteuerung und einer mit Absicht etwas zu gross gewählten Hand. Gute Elektrodenkontakte. Fehlende Abschirmung der Elektroden. Geschickter Umgang mit diesen aktiven Prothesen.
Beurteilung und Procedere
Bei einen achtjährigen Knaben in der Primarschule, Rechtshänder seit jeher, mit traumatischer Vorderarmamputation links ist ohne Zweifel eine Versorgung mit passiver Vorderarmprothese angezeigt. Als aktives System hätte man zunächst eine Kraftzugprothese vorgeschlagen. Nun hat aber der Patient seit zwei Monaten ein proportionaIgesteuertes myoelektrisches System für die Öffnung und Schliessung der Hand und mit einer Option für Pronation/Supination. Er geht damit sehr geschickt um und weiss die Vorteile sichtlich zu nutzen. Allerdings handelt es sich dabei um eine De‑Luxe‑Versorgung. Angesichts des zu erwartenden Wachstums wurde die Hand entsprechend grösser gewählt. Trotz einiger Bedenken und einer Abweichung vom üblichen Vorgehen scheint uns im vorliegenden Fall eine Übernahme der Kosten zwar nicht zwingend gerechtfertigt, aber doch einigermassen sinnvoll.
FoIgeversorgungen oder eine Erweiterung um die Handrotation müssten vorher abgeklärt und bewilligt werden.
Unser Orthopädietechniker nimmt Kontakt auf mit Herrn __________ wegen der fehlenden Isolation."
In generale, dunque, gli esperti rilevano come una protesi passiva all'avambraccio sia indicata ad un bambino di otto anni, con amputazione traumatica dell'avambraccio sinistro. Essi osservano che normalmente quale sistema attivo viene proposta una protesi meccanica (Kraftzugprothese). Tuttavia, per quel che riguarda l'adeguatezza della protesi mioelettrica, gli esperti della Clinica hanno potuto osservare la dimestichezza con cui __________ ne fa quotidianamente uso, confermando praticamente quanto sostenuto dal pediatra __________. Essi hanno sollevato qualche perplessità sulla scelta di tale protesi, ritenuta una fornitura di lusso (De Luxe Versorgung). Gli esperti infatti non giustificano giocoforza l'assunzione dei relativi costi che comunque li considerano in un certo qual modo come sensati.
2.6. In data 12 dicembre 2000 il TCA ha chiesto della Clinica ortopedica __________ delle precisazioni in merito all'adeguatezza della protesi in discussione e se sussiste una proporzione ragionevole tra i costi e l'integrazione prefissata. Con lettera 22 dicembre 2000 il dr. med. __________ ha così risposto:
" Nach Durchführung der von uns anlässlich der Konsultation vom 6.7.99 vorgeschlagenen Verbesserung hat sich die Versorgung als optimal erwiesen. Der Patient kann sämtliche Funktionen und Optionen der elektrischen Prothese erfolgreich benützen. Wir sind daher der Ansicht, dass die durchgeführte Versorgung optimal ist und optimale Voraussetzungen für die Eingliederung des Patienten schafft. Der Stand der medizinischen Kenntnisse sich in den letzten Jahren gewandelt. War man früher der Ansicht, dass in Kindesalter lediglich kosmetische, das heisst funktionsarme Prothesen eingesetzt werden sollen, ist man heute der Ansicht, dass gerade bei Kindern, welche den Einsatz myoelektrischer Protese spielend erlernen, eine optimale funktionelle Versorgung bereits zu einem frühen Zeitpunkt vorgenommen werden sollten. Die in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen zeigen, dass die Versorgung beim Patienten eindeutig sinnvoll ist."
Alla domanda di valutare l'integrazione alla luce dell'evoluzione tecnica il responsabile della sezione ortopedica della __________ ha risposto che:
" Der Patient hat in der Zwischenzeit bewiesen, dass er sämtliche Funktionen der myoelektrischen Prothese vollumfänglich einsetzen kann und auch einsetzt. Es sind damit die besten Voraussetzungen für seine Eingliederung geschaffen worden."
In sintesi, il sanitario ha evidenziato come oggigiorno, grazie all'evoluzione tecnica, le protesi miolettriche applicate ai bambini sono pienamente idonee allo scopo integrativo, questo diversamente ad un tempo in cui si utilizzava unicamente la protesi fissa. Nel caso concreto egli ha inoltre costatato il pieno e completo utilizzo della protesi da parte del piccolo paziente, costituendo dunque la migliore premessa per una integrazione.
Con presa di posizione 6 febbraio 2001 l'UAI, ribadendo che il mezzo in discussione non è da considerasi semplice ai sensi della giurisprudenza federale, ha comunque osservato quanto segue:
" Nella fattispecie non va inoltre dimenticato che, essendo l'assicurato ancora in fase di crescita, la protesi necessiterà di frequenti adattamenti/sostituzioni. Inoltre, al momento attuale il bambino non è confrontato con la necessità di disporre d'una abilità manuale particolare, come potrebbe essere il caso allorquando si dovrà inserire nel mondo del lavoro. Anche per tali ragioni si deve quindi concludere che nella fattispecie non v'è proporzionalità fra i costi ed il risultato prefissato."
Orbene, dagli accertamenti fatti risulta innegabile che con l'arto artificiale in discussione- che il piccolo __________ è in grado di utilizzare pienamentevenga garantita una maggiore funzionalità rispetto alla protesi tradizionale. Ciò è d'altronde esplicitamente riconosciuto dall'UAI (cfr. doc. osservazioni 6 febbraio 2001). Il pediatra __________ ha potuto inoltre giudicare il piccolo paziente "psicomotoriamente ben differenziato", con evidenti ripercussioni positive sullo sviluppo psicofisico, ciò che sarebbe precluso, appunto, dall'installazione di una protesi fissa. Tale circostanza è di determinante importanza. Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.1), qualora l'assicurato ha bisogno, a causa della sua invalidità, di apparecchi costosi (come quello che ci concerne) per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ne ha diritto indipendentemente dalla sua capacità lavorativa. Concetto che è ulteriormente precisato all'art. 2 cpv. 1 OMAI che subordina la consegna di mezzi ausiliari alle necessità dell'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la proprio autonomia. Per quanto riguarda, inoltre, i mezzi ausiliari previsti nella cifra 1.02 OMAI, di cui la protesi in esame fa parte, questi non sono contrassegnati dall'asterisco (*) per cui il diritto sussiste indipendentemente dalle possibilità di integrazione nell'attività produttiva (cfr. Meyer/Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 157).
Non si tratta, dunque, nel caso in esame, di riconoscere il mezzo ausiliario migliore per l'integrazione, ma piuttosto di tenere conto dei summenzionati vantaggi resi possibili dall'alto livello tecnico che oggigiorno la protesi mioelettrica offre, rendendo di fatto quella tradizionale sorpassata e non sufficiente.
Sulla base degli atti di causa è infatti da ritenere che grazie alla piena funzionalità della mano, resa possibile dalla protesi mioelettrica, il piccolo __________ sia posto nelle condizioni di poter ampliare la propria autonomia e stabilire contatti nel proprio ambiente, e ciò, come rilevato dal pediatra __________, nell'ottica di un adeguato sviluppo psicofisico del bambino. Va anche ricordato che la mano della protesi mioelettrica attualmente in dotazione è più grande del solito proprio per garantire un impiego duraturo e che sono stati apportati gli accorgimenti suggeriti dagli esperti della Clinica __________. Infine, il finanziamento di tale mezzo è economicamente minore delle ventilate 8 operazioni necessaire per la ricostruzione della mano mediante l'utilizzazione di un dito dei piedi (cfr. ricorso pag. 6). In queste circostanze è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che i requisiti posti dalla giurisprudenza per l'assunzione dei costi della protesi mioelettrica sono adempiuti. La decisione contestata è quindi da annullare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto
§ La decisione 7 febbraio 2000 è annullata.
§§ L'UAI assumerà i costi relativi alla protesi mioelettrica.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti