RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00024 RG/sc
Lugano 14 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 gennaio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 14 giugno 1996, confermata dal TCA con sentenza su ricorso datata 9 luglio 1997 e cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha stabilito il diritto di __________ ad una rendita intera d'invalidità per il periodo 1° settembre 1995 - 31 marzo 1996, negando il diritto a prestazioni successivamente a tale data (doc. AI _).
1.2. Con istanza 11 gennaio 2000 l'assicurata ha nuovamente presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita AI.
1.3. Con decisione 24 gennaio 2000 l'UAI non è entrato in merito della richiesta da esso qualificata come "domanda di riesame", motivando:
" Ci riferiamo alla domanda di riesame della decisione 14.06.1996, cresciuta in giudicato.
L'amministrazione può entrare nel merito di una domanda di riesame, soltanto quando una decisione è manifestamente errata alla luce di rilevanti circostanze di fatto o di prove concludenti. Sono considerate rilevanti circostanze quelle già, esistenti al momento della prima decisione che l'interessato, senza sua colpa, ignorava o non aveva avuto la possibilità di comprovare.
Nell'evenienza concreta non e' stato addotto alcun fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante che possa determinare un altro esito giuridico.
L'Ufficio AI non può pertanto entrare nel merito della domanda.
Il nostro collaboratore __________ è a disposizione per un eventuale colloquio in data da convenire per telefono.
Contro la presente comunicazione non sono dati i mezzi di diritto indicati sul retro." (Doc. _)
1.4. Contro la decisione di non entrata in materia è tempestivamente insorta l'assicurata tramite il dott. __________, il quale con certificato 18 febbraio 2000 ha chiesto una nuova valutazione del grado d'invalidità, rilevando:
" Certifico di avere in cura la paziente sopraccitata dal 13.12.94.
Diagnosi: Esiti da operazione sindrome tunnel carpale bilaterale a sin., con psicoformactomia per sindrome pisotriquetrale.
Esiti da artroplastica da sospensione secondo Epping per Rizartrosi a sin.
Esiti da op. per tendovaginite stenosante pollice dx. 97
Brachialgie bilaterale a predominanza sin.
In seguito ai dolori alle mani la paziente non è più stata in grado di lavorare a tempo pieno, dal settembre del 96 lavora al 50% quale portinaia tralasciando i lavori pesanti.
Allego la lista delle operazioni eseguite dal 1995 e la lettera del Dr __________, (specialista chirurgia della mano) del settembre 1999.
Trattandosi di una patologia complicata e cronica penso che non sia auspicabile di un aumento dell'attività lavorativa in futuro.
Prego la spettabile commissione dell'invalidità di valutare nuovamente il grado di invalidità della paziente sopraccitata."
(Doc. AI _)
1.5. Con risposta 10 maggio 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
" (…)
1 . Sotto il profilo generale, l'UAI vorrebbe anzitutto osservare che la richiesta del Dr. __________ è piuttosto generica, e non descrive alcuna situazione concretamente inabilitante che possa limitare sostanzialmente l'abilità lavorativa dell'assicurata, almeno in misura superiore a quella ritenuta nelle decisioni amministrative.
Del resto, la situazione complessiva non è cambiata rispetto a quanto già esaminato in precedenza, essendo utile ricordare, a tale proposito, che la precedente decisione del 14.06.1996 è stata confermata da codesto lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con sentenza del 09.07.1997.
2. Premesso quanto sopra, non essendo sostanzialmente cambiata la situazione, l'UAI non è entrato nel merito, in quanto tutti i problemi di salute proposti con la seconda domanda erano già stati esaminati e risolti nella fase precedente, che ha ricevuto conferma, come si è detto, in sede giudiziaria.
D'altra parte, nemmeno in sede di ricorso sono stati prodotti fatti o elementi nuovi che possano far ritenere non più adeguata la valutazione dell'invalidità.
Da quanto precede, emerge che la malattia di cui soffre l'assicurata non determina una diminuzione della capacità di guadagno, permanente o di lunga durata, idonea a far sorgere il diritto alla rendita, secondo quanto sancito dall'art. 28 LAI." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).
Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.3. Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.4. Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Rilevasi preliminarmente che il ricorso, nella misura in cui ha per oggetto la non entrata in materia sul riesame della precedente decisione, è da dichiarare irricevibile, non potendo né l'assicurato né il giudice obbligare l'amministrazione ad una rettifica di un atto risultante indubbiamente errato (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477, DTF 117 V 13). Al riguardo è altresì doveroso rilevare che, in concreto, un'eventuale domanda di riesame della decisione 14 giugno 1996 avrebbe dovuto in ogni caso essere dichiarata irricevibile dall'amministrazione, nel merito essendosi già pronunciato codesto TCA quale autorità di ricorso con sentenza 9 luglio 1997 (cfr. consid. 1.1; cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 119 V 183, 422, 477).
Nel caso in esame, pertanto, nella misura in cui l'impugnata decisione - impropriamente qualificata come "decisione di riesame" in quanto la domanda di prestazioni AI del 22 dicembre 2000 si riferisce (anche) alla situazione (presunta invalidante) posteriore al 14 giugno 1996 - ha per oggetto la non entrata nel merito di tale domanda, unico punto di giudizio di merito è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della nuova richiesta.
2.6. In occasione della richiesta di prestazioni che ci occupa, l'assicurata, sostenendo di presentare un'incapacità lavorativa del 50% a datare dall'aprile 1999, ha osservato:
" (…)
Dal 1995 con l'intervento alla mano non sono mai guarita - come può giustificare il Dr. __________.
Il mio lavoro di portineria è a rischio, quando non avrò l'aiuto di mia figlia __________ certi lavori non sono in grado di farli per la mia mano, anche perché non posso pagare qualche persona visto il mio basso reddito, anche se sono invalida il 30%.
La mia malattia sussiste ancora oggi, ho perso un lavoro in aprile 1999 che era sempre qualche cosa per me.
Vedete voi come posso continuare.
Visto che la mia mano non può superare lo sforzo non più di 1 kg. devo fare sempre molte terapie." (Doc. AI _)
A sostegno della domanda di prestazioni l'interessata non ha tuttavia fornito il benché minimo elemento probatorio atto ad accreditare l'ipotesi di un intervenuto peggioramento del suo stato di salute e delle ripercussioni invalidanti del medesimo rispetto a quanto stabilito in occasione nella precedente decisione sulla base degli accertamenti medici allora esperiti.
Con il gravame sono stati prodotti due certificati medici a cura del dott. __________, generalista, rispettivamente del Reparto di Chirurgia dell'Ospedale __________.
Nel primo, datato 18 febbraio 2000 e ritenuto quale atto ricorsuale, il citato sanitario ha attestato:
" Certifico di avere in cura la paziente sopraccitata dal 13.12.94.
Diagnosi: Esiti da operazione sindrome tunnel carpale bilaterale a sin., con pisiformactomia per sindrome pisotriquetrale.
Esiti da artroplastica da sospensione secondo Epping per Rizartrosi a sin.
Esiti da op. per tendovaginite stenosante pollice dx. 97.
Brachialgie bilaterale a predominanza sin.
In seguito ai dolori alle mani la paziente non è più stata in grado di lavorare a tempo pieno; dal settembre del 96 lavora al 50% quale portinaia tralasciando i lavori pesanti.
Allego la lista delle operazioni eseguite dal 1995 e la lettera del Dr __________, (specialista chirurgia della mano) del settembre 1999.
Trattandosi di una patologia complicata e cronica penso che non sia auspicabile di un aumento dell'attività lavorativa in futuro.
Prego la spettabile commissione dell'Invalidità di valutare nuovamente il grado di invalidità della paziente sopraccitata." (Doc. _)
A detto certificato il dott. __________ ha quindi annesso la lista delle operazioni subite dall'assicurata nel periodo compreso tra l'aprile 1995 e l'ottobre 1997, indicando i diversi gradi d'incapacità lavorativa espressa sull'arco di tale periodo (doc. _).
Nel secondo certificato, datato 27 settembre 1999, viene invece rilevato:
" ho visitato la tua paziente in data 22.09.1999.
Diagnosi: Esiti da operazione sindrome tunnel carpale bilaterale a sinistra, con pisiformectomia per sindrome pisotriquetrale.
Esiti da artroplastica di sospensione secondo Epping per Rizartrosi a sinistra.
Esiti da operazione par tendovaginite stenosante pollice destro (20.06.1997)
Bracchialgie bilaterali a predominanza sinistra.
Decorso: La paziente ha quasi terminato il primo cielo di fisioterapia per la bracchialgia all'arto superiore sinistro. I dolori alla spalla sinistra sono praticamente scomparsi; migliorati, ma non ancora del tutto spariti i dolori a livello dell'avambraccio sinistro, fino al gomito. La sera, specialmente il braccio sinistro, sì gonfia ancora.
Allo status: ‑ scricchiolio ai movimenti passivi della neoarticolazione dopo plastica secondo Epping alla mano sinistra
- flessione ed estensione delle dita in ordine
- al momento nessun edema al braccio sinistro
- le cicatrici sono calme
Proposte: Visto il progressivo miglioramento della sintomatologia algica, ho prescritto un nuovo ciclo di fisioterapia comprendente l'applicazione di impacchi freddi, ultrasuoni, Voltaren Gel, massaggi cervicali e stretching per la colonna vertebrale cervicale.
Mi sono permesso di eseguire un controllo tra 6 settimane, al termine anche del secondo ciclo di fisioterapia.
Il al 0 % (paziente invalida al 30 %)." (Doc. _)
Alla luce di quanto precede, a mente di questo TCA la documentazione medica prodotta, facente stato da un lato - in maniera generica e immotivata e senza alcuna indicazione circa le effettive limitazioni incontrate dall'interessata nell'esercizio della sua attività professionale - di un'incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _), dall'altro di un'incapacità lavorativa addirittura nulla costatata nel settembre 1999 (cfr. doc. _), non sostanzia alcun peggioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa dell'assicurata quale salariata constatate in occasione della precedente procedura.
L'insorgente non avendo reso verosimile una modifica rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.
2.7. Nelle more della procedura l'assicurata ha chiesto di essere sottoposta ad una visita peritale specialistica.
Al proposito è da osservare che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché in concreto la documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui ricevibile il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti