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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2001 32.2000.13

February 14, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,869 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00013   MB/sc

Lugano 14 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 12 gennaio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, 1938, di formazione montatore elettricista, in seguito taxista, gerente e venditore, è disoccupato dal 1994.

                                         In data 16 marzo 1998 ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di prestazioni per adulti.

                                         Secondo il rapporto del medico curante, dottor __________, redatto all'attenzione dell'AI, risulta che il richiedente soffre di

"  Epatite C

Ipertensione arteriosa

Esiti fundoplicatio 86 e operazione ernia paraesofacea 91 per emorragia digestiva grave (1 mese ricovero in cure intense)

Stato depressivo cronico

Colecistolitiasi (doc. _)"

                                         e che il danno alla salute provoca un'inabilità lavorativa pari al 50-70%.

                               1.2.   Pendente causa amministrativa l'UAI ha proceduto agli accertamenti di rito, ordinando una perizia medica a cura del dottor __________, specialista in medicina interna e gastroenterolgia e della dottoressa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia. Le conclusioni peritali sono state trasmesse all'amministrazione il 9 settembre 1998 rispettivamente il 6 dicembre 1999.

                               1.3.   Con proposta di decisione 21 dicembre 1999, l’amministrazione ha respinto la richiesta di rendita dell’assicurato, precisando che,

"  (…)

per determinare l'invalidità si raffronta il reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato in per cento in base alla perdita di capacità di guadagno.

Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto non risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, comporti un'incapacità lavorativa tale da giustificare il diritto ad una rendita." (Doc. AI _)

                                         Con provvedimento formale 12 gennaio 2000 l'UAI ha confermato la proposta.

                                         Il 13 gennaio 2000 l'assicurato ha chiesto all'UAI la trasmissione delle perizie mediche fatte esperire in corso d'istruttoria  amministrativa.

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 3 febbraio 2000 __________ ha impugnato la decisione dell’amministrazione, ritendola ingiustificata e scorretta. A motivazione del gravame l'interessato ha precisato che:

"  (…)

la perizia ordinata in data 07.09.98 se non veniva fatta richiesta dal mio medico personale ed il sottoscritto circa otto mesi dall'esecuzione, l'ufficio il quale ne ha ordinato l'esecuzione non ne ha fatto nessuna richiesta, ed è quindi normale che nel frattempo le cose sono cambiate, purtroppo in peggio dovendo subire un ulteriore intervento chirurgico e sottopormi ad una cura assai potente e speciale onde cercare di debellare il virus dell'epatite C., fatti non presi in considerazione nella decisione."

(Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 29 febbraio 2000, l’UAI ha proposto al TCA di procedere come segue:

"  con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come lo stesso sembri indirizzato a far rilevare l'eventuale peggioramento dello stato di salute intervenuto successivamente all'emanazione della decisione impugnata, in base alla necessità, per l'assicurato, di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico e ad una cura particolarmente intensa allo scopo di debellare il pericoloso virus dell'epatite C.

Su questa circostanza, ovviamente, non possiamo pronunciarci, mentre poniamo in evidenza che tutti i problemi di salute derivanti dalla patologia già nota sono stati pienamente considerati nell'ambito dell'istruttoria concernente la decisione impugnata, con l'esperimento della perizia gastroenterologica ed epatologica del dott. __________ (cfr. all. _), e di quella psichiatrica, effettuata dalla dott.ssa __________ (cfr. all. _), atti dai quali è risultato un grado d'invalidità sovrapponibile che non apre la via a prestazioni pecuniarie.

Proponiamo quindi la conferma della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'UAI, senza spese, affinché venga avviata una procedura di revisione una volta effettuato l'intervento chirurgico previsto, successivamente al decorso clinico necessario e sufficiente per delineare un eventuale, nuovo quadro diagnostico." (Doc. _)

                               1.6.   Con osservazioni 13 marzo 2000 l'assicurato ha trasmesso alcuni atti medici e esposto quanto segue:

"  A riguardo all'intervento chirurgico penso che ci sia stata una incomprensione in quanto dalla richiesta di perizia effettuata in data 07.09.98 e relativa perizia della dottoressa __________ non era ancora stata eseguita.

La stessa ha avuto luogo il 26.03.1999.

A riguardo alle cure dell'epatite, tuttora in corso dichiaro che la stessa è dovuta a diverse trasfusioni sanguigne effettuate durante i diversi interventi chirurgici subiti nel 1991.

Quindi ribadisco che tale decisione impugnata dall'AI sia errata in quanto presa dopo 8 mesi che sia stati in possesso della perizia del Dr. __________, dunque non tenendo conto degli eventi venuti a trovarsi a posteriore." (Doc. _)

                                1.7   Pendente causa la vicecancelliera ha sottoposto alcuni quesiti al dottor __________, che ha fatto pervenire al TCA la propria risposta in data 21 dicembre 2000.

                                         L'atto di causa è stato tramesso alle parti per le osservazioni. L'UAI ha preso posizione il 6 febbraio 2001.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’assegnazione di una rendita di invalidità a __________. L'assicurato sostiene in particolare che le perizie su cui l'amministrazione ha fondato la propria decisione non sono complete, perché non tengono conto dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il 26 marzo 1999. Egli si avvale quindi di un accertamento incompleto dei fatti da parte dell'amministrazione.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un impor­tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capa­cità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formu­lato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

                               2.4.   Nel rapporto redatto all'attenzione dell'AI in data 2 giugno 1998 il dottor __________, medico curante del ricorrente, ha dichiarato che:

"  Si tratta di un paziente che non lavora più dal 14.9.94.

Nello scorso mese di settembre venne diagnosticata al paziente una epatite C cronica attiva, quasi certamente post trasfusionale (egli ricevette numerose trasfusioni durante una operazione per una emorragia gastrica nel 91, che mise in pericolo la sua vita). Dopo la cura con interferone, che ha negativizzato il virus C, le transaminasi restano innalzate 2‑3 volte la norma e il paziente permane stanco, abulico, dimagrito e depresso.

Considerate la lunga inattività lavorativa, l'età e la condizione del paziente ( isolamento sociale spiccato), ritengo indicata e rendita di invalidità almeno parziale (50‑70%)." (Doc. AI _)

                                         Nella perizia medica ordinata dall'UAI il 20 luglio 1998, prevista il 7 settembre 1998 (doc. _ atti AI) e trasmessa all'UAI il 21 aprile 1999, il dottor __________, specialista in medicina interna e gastroenterologia, ha diagnosticato:

"  (…)

1. Sindrome astenica cronica su sindrome depressiva di grado moderato, reattiva a problemi di natura psico‑sociale.

2. Epatite cronica C probabilmente post‑trasfusionale (infezione probabile nel 1990) con:

    ‑ assenza di segni per cirrosi epatica

    ‑ funzione epatica normale

    ‑ steatosi epatica ed attività infiammatoria lieve sulla biopsia epatica eseguita nel 1997

    ‑ trattamento con Interferon per 6 mesi inefficace nel periodo 1997‑1998.

3. Stato dopo fondoplicatura complicata per malattia da riflusso gastro‑esofagea attualmente asintomatica.

4. Lieve sindrome algica cronica all'emitorace sinistro esito di toracotomia con osteosintesi.

5. Colecistolitiasi asintomatica. (…)" (Doc. _, pag. 5)

6.Ipertensione arteriosa trattata.

                                         precisando che:

"  (…)

E' poco probabile che la sindrome astenica sia dovuta all'epatite cronica C, che non è complicata da insufficienza epatica o da cirrosi e che nel 1997 mostrava solo un lieve attività infiammatoria all'esame istologico della biopsia epatica.

L'incapacità al lavoro è provocata a mio avviso da una sindrome astenica cronica su base depressiva, reattiva a problemi di natura psico‑sociale (disoccupazione, ritiro della patente di guida, situazione di isolamento).

Valuto la riduzione della capacità al lavoro al 25% rispetto alla ultima attività lavorativa, che non era di tipo fisicamente importante.

Una valutazione più precisa in merito dovrebbe essere posta da uno psichiatra.

Per attività lavorative fisicamente più impegnative sussiste un'incapacità al lavoro maggiore, provocata dalla sindrome algica all'emitorace sinistro su stato dopo toracotomia con osteosintesi, ed è valutabile al 50%.

Il paziente ha svolto al 100% un'attività di imprenditore in proprio fino al fallimento della società di cui era titolare fino alla fine del 1993. Da allora la capacità soggettiva al lavoro è progressivamente diminuita, nel 1994 ha svolto l'attività di venditore solo al 50%.

A partire dal mese di ottobre 1997, in concomitanza con il trattamento dell'epatite C con Interferon la capacità di lavoro soggettiva è scesa ulteriormente. (…)" (Doc. _, pag. 6)

                                         La dottoressa __________, psichiatra, anch'essa interpellata dall'UAI, nel suo rapporto peritale ha evidenziato che:

"  (…)

Dal punto di vista medico‑psichiatrico la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari ad almeno il 25% con la perdita dell'ultima attività lavorativa (ma qualora avesse avuto la possibilità di reinserimento lavorativo verosimilmente si sarebbe potuto ‑ sempre per quanto concerne l'aspetto medico‑psichiatrico esclusivamente ‑ assistere ad un evoluzione favorevole a proposito), mentre persistendo, anzi aggravandosi il disagio socio‑economico e quindi psicosociale l'evoluzione è risultata ulteriormente negativa.

Il grado di capacità lavorativa dal punto di vista medico ‑ psichiatrico risulta del 70% (mentre non è di mia competenza valutare l'incapacità lavorativa dovuta alle altre patologie).

                                         A proposito della possibilità di migliorare la capacità di lavoro il perito ha precisato:

"  A mio modo di vedere l'interessato a margine non beneficerebbe di un trattamento psicofarmacologico nè di un trattamento psicoterapico di sostegno ne avrebbero tali tentativi una ripercussione positiva sulla sua capacità di lavoro rispettivamente di guadagno."

(Doc. _, pag. 4)

                                         sottolineando che:

"  (…)

L'interessato , in ambedue le visite si è presentato puntuale all'appuntamento, ordinato nella persona, collaborante, adeguato al contesto e non emergevano tendenze all'accentuazione della sintomatologia rispettivamente segni di simulazione.

Risultava orientato nei tre domini, non emergevano turbe del pensiero, nè per quanto concerne la forma nè per quanto concerne il contenuto. Non si evidenziano fenomeni dipspercettivi ne ideazione delirante o paranoide. La mimica del viso risulta normale, l'eloquio è scorrevole, il tono della voce normale, non emergono particolari turbe cognitive, la capacità di concentrazione risulta nella norma come pure la memoria, seppure ambedue leggermente diminuite come conseguenze di un umore depresso, di una tensione intrapsichica importante, insonnia ribelle, diminuzione notevole dello slancio vitale, vissuto di scarsa energia e facile affaticabilità, bassa autostima,

difficoltà a prendere decisioni, tendenza al ritiro sociale con ulteriore

ripercussione negativa sull'umore con momenti di disperazione intervallati da momenti di aggressività notevole, e data la scarsa capacità di introspezione tale aggressività ed irritabilità di fondo viene proiettata all'esterno ( a secondo il momento, una volta verso i rifugiati, una volta contro le autorità politiche, una volta verso gli stranieri e via di seguito).

Il disagio psichico inoltre viene alimentato da una sottostante sofferenza organica (epatite C cronica) con stanchezza, abulia e dimagrimento.

Per quanto concerne l'abuso etilico si è assistito apparentemente ad una remissione di tale comportamento, ma a tutt'oggi egli non è in possesso della licenza a condurre, fatto che ha contribuito negli ultimi anni ad ostacolare la sua ricerca di attività lavorative nonché la tendenza all'isolamento e al ritiro sociale.

Dal punto di vista strettamente medico‑psichiatrico sono comunque dell'avviso che nonostante la presenza di un netto quadro depressivo cronico per quanto concerne la sintomatologia psichica, essa comunque rappresenta una reazione nell'ambito di una normalità statistica dovuta alla sofferenza soggettiva ed oggettiva alla situazione di precarietà subtotale.

Sono quindi dell'avviso che la sindrome depressiva cronica è da ritenere psicogena, rispettivamente reattiva ad un disagio socioeconomico importante di durata prolungata. (…)"

(Doc. _, pag. 3)

                               2.5.   Da un attento esame degli atti medici assunti dall'UAI e menzionati al considerando precedente risulta quindi che la limitazione dell'inabilità lavorativa dell'assicurato, pari al 25%-30%, sarebbe più che altro riconducibile alle affezioni di natura psichiatrica, non tanto a quelle fisiche.

                                         L'assicurato nel ricorso censura però il fatto che l'UAI non avrebbe tenuto conto in maniera completa delle affezioni "fisiche" atte a fondare la propria invalidità e in particolare dell' intervento chirurgico eseguito in data 26 marzo 1999.

                                         In proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi­cante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effet­tiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA  30.9.1998 in re A. F. c. UAI non pubbl; STFA  6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; DTF 121 V pag 366 e seg consid 1b e riferimenti;  DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 112 V  pag 93 e seg  consid. 3: DTF 109 V  pag 179 e seg  consid. 1, DTF 107 V  pag 5 consid. 4a; DTF 105 V  pag 141 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                               2.6.   In casu l'UAI ha ordinato la perizia a cura del dottor __________ in data 20 luglio 1998, mentre l'esame specialistico ha avuto luogo il 7 settembre 1998.

                                         Il perito si è in particolare fondato:

"  (…)

-   rapporto di degenza nel reparto di gastroenterologia dell'Ospedale __________ del 14.10.1997.

-   esami di laboratorio ordinati dal medico di famiglia Dottor __________ nel 1998.

-   rapporto di sonografia addominale del Dottor __________ del 22.4.1998. (…)" (Doc. _, pag. 1)

                                         La perizia è stata trasmessa all'UAI nel mese di aprile 1999.

                                         Alla luce di questi fatti la Corte adita non può che condividere le affermazioni ricorsuali secondo cui per la stesura della proprio referto specialistico all'attenzione dell'amministrazione il perito non ha considerato l'operazione effettuata il 26 marzo 1999 presso l'Ospedale __________, consistente in una colecistectomia a ciel aperto e lisi da aderenze e plastica della parete addominale con Ventrofil (doc. _).

                                         Agli atti risulta pure esservi un referto medico della dottoressa __________, gastroenterologa, del 9 settembre 1999, che per evidenti motivi il perito non può aver esaminato.

                                         Poiché la decisione è stata pronunciata il 12 gennaio 2000, questa Corte può esaminare, da un punto di vista temporale, se l'omissione dell'esame degli atti medici summenzionati va considerata rilevante ai fini dell'esito della vertenza e quindi rappresenta una violazione dell'accertamento dei fatti, che giustifica l'accoglimento del ricorso.

                               2.7.   A tal fine questa Corte ha ritenuto opportuno, alla luce dei referti medici e dell'operazione a cui è stato sottoposto l'assicurato dopo la stesura della perizia specialistica da parte del dottor __________, sottoporre all'esperto dei quesiti supplementari.

                                         In particolare il TCA ha chiesto al medico se il grado di inabilità lavorativa era riferito alle problematiche fisiche e/o a quelle psichiche e se gli interventi di cui egli non era a conoscenza, potevano indicidere sullo stato di salute e sul grado di inabilità lavorativa dell'assicurato.

                                         Il perito ha risposto come segue:

"  Nella mia perizia che si basava sulla visita medica del 3 settembre 1998 avevo quantificato l'inabilità lavorativa al 25%.

Preciso che in base alle mie conclusioni del 21 aprile 1999 per un lavoro come quello espletato dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute, fisicamente non impegnativo, l'inabilità lavorativa era dettata unicamente da motivi di natura psichica.

Non vi era inabilità di natura fisica.

Segnalavo che per lavori fisicamente impegnativi a causa della sindrome algica all'emitorace sinistro su stato dopo toracotomia con osteosintesi l'inabilità sarebbe stata da considerare maggiore, valutabile al 50%, ed intendevo una inabilità globale (fisica 25% e psichica 25%).

Per una valutazione più precisa della inabilità psichica, quantificata come sopraccitato al 25%, proponevo una perizia psichiatrica, in seguito chiesta alla dr.ssa __________.

Mi scrive che la collega ha fissato al 30% l'inabilità lavorativa per motivi psichici.

Sono naturalmente d'accordo con questa valutazione specialistica, che d'altronde si discosta di poco dal mio apprezzamento iniziale.

Ho preso atto della documentazione che mi ha inviato riguardo l'intervento chirurgico di colecistectomia per una calcolosi sintomatica eseguito il 26 marzo 1999 (rapporto operatorio del dr. __________ all'Ospedale __________).

Allegati vi erano anche i rapporti della dottoressa __________ del 9 settembre del 1999 riguardo una gastroscopia e la nuova biopsia epatica del 21 settembre 1999 ai quali è stato sottoposto il signor __________.

In particolare l'esame istologico della biopsie epatica mostra che il fegato non è cirrotico e l'attivitâ dell'epatite è moderata.

Pure allegati ho trovato una lettera del 24 gennaio 2000, sempre della dottoressa, per il medico di famiglia dr. __________ con proposte di dosaggio medicamentoso riguardo un trattamento con Interferon e Ribavirina iniziato da poco per l'epatite C.

In conclusione tenuto conto della valutazione della dr.ssa __________ e di quanto sopra esposto l'inabilità lavorativa totale, psichica e fisica, è del 30%.

Dal punto di vista della malattia del fegato la nuova documentazione non porta nuovi elementi sostanziali e la mia valuazione iniziale non è modificata.

In base alla documentazione ricevuta non posso invece prendere posizione in modo definitivo e preciso riguardo all'ultimo intervento chirurgico.

Con il solo rapporto operatorio non posso valutare con certezza se il paziente ha avuto dei postumi o delle complicazioni post-operatorie eventualmente di gravità tale da compromettere la capacità lavorativa.

Sui rapporti della dr.ssa __________ non se ne fa menzione.

Per una valutazione più precisa si dovrebbe consultare il medico che ha effettuato l'intervento chirurgico."

                               2.8.   Alla luce delle informazioni complementari fornite dal perito questa Corte ritiene corretto sostenere che, precedentemente all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'assicurato nel marzo 1999, l'inabilità lavorativa in attività che non comportano sforzi fisici, è pari al 30%. Nello svolgimento di queste attività, infatti, solo le affezioni di natura psichica influenzano la capacità lavorativa dell'assicurato.

                                         È pure giustificato affermare che la nuova documentazione non ha permesso di riscontrare un peggioramento della malattia al fegato.

                                         Il perito non è invece stato in grado di chiarire, non disponendo di documentazione sufficiente, se l'intervento chirurgico eseguito nel marzo 1999, può aver influenzato ulteriormente la capacità lavorativa residua dell'interessato.

                                         In simili condizioni, tenuto conto del fatto che l' intervento è stato effettuato prima della pronuncia della decisione impugnata e che quindi le conseguenze dello stesso avrebbero dovuto essere considerate ai fini di una valutazione globale dello stato di salute e della misura dell'incapacità lavorativa dell'interessato, questa Corte deve concludere che la decisione impugnata si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti per stabilire il grado di invalidità e quindi dev'essere annullata.

                                         Il ricorso dev'essere quindi accolto e l'incarto rinviato all'UAI affinché stabilisca, tramite accertamenti medici supplementari, se l' intervento a cui è stato sottoposto l'assicurato il 26 marzo 1999 (colecistectomia) rispettivamente la gastroscopia eseguita dalla dottoressa __________ in data 9 settembre 1999, hanno inciso in maniera rilevante sullo stato di salute dell'assicurato rispettivamente sulla sua abilità lavorativa residua.

                                         Sulla base delle nuove risultanze procedurali l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità di __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'incarto è rinviato all'UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7 e sulla base delle nuove risultanze istruttorie statuisca nuovamente sul diritto ad una rendita di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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