RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00124 cs/tf
Lugano 3 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000 di
__________
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 novembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe __________, al beneficio di una rendita semplice d'invalidità (grado d'invalidità del 100%) di fr. 1'475.-- mensili con effetto dal 1° settembre 1999.
La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita 44 (periodo di contribuzione 38 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 33'768.
1.2. L'assicurato è tempestivamente insorto al TCA, chiedendo l'erogazione di una rendita più elevata e facendo valere quanto segue:
" Con la presente mi permetto inoltrare ricorso contro la decisione in oggetto.
La motivazione che mi induce a tale intendimento è principalmente la seguente:
· la rendita in oggetto è stata calcolata sulla mia attuale situazione finanziaria che però, in futuro, varierà. Infatti mi era stata data la possibilità, da parte dei proprietari (miei parenti) della casa d'abitazione dove attualmente vivo, di poter usufruire dell'appartamento, fino alla definizione della "situazione AI".
Ora, definito tale rendita, mi trovo nella posizione di trovare un nuovo alloggio con i relativi costi che ne derivano e a cui, con questa rendita, non potrò sicuramente far fronte.
In considerazione di quanto sopra chiedo che sia riconsiderato il mio caso, ed in particolare l'ammontare della rendita in oggetto.
Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito o per un eventuale colloquio avente lo scopo di potervi dare i giusti elementi per una corretta valutazione del mio caso." (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 22 febbraio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Con la contestata decisione l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'475.-- mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 21 dicembre 2000, mediante il quale il ricorrente richiede che la sua rendita mensile sia riconsiderata alla luce della nuova situazione economica che gli si presenta dopo la definizione della rendita d'invalidità.
Il ricorso non è accoglibile.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS e 36 LAI).
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato per il periodo 1° gennaio 1961 - 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo contributivo di 38 anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita d'invalidità di fr. 1'475.-- mensili dal 1° settembre 1999 (reddito medio da attività più media degli accrediti educativi arrotondato al multiplo superiore, fr. 33'768.--).
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice d'invalidità.
Qualora l'assicurato si trovasse in condizioni economiche disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del comune di domicilio.
Visto quanto precede l'ufficio AI chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 LAI).
2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno. Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto il ricorrente chiede che la rendita sia calcolata sulla base della sua nuova situazione finanziaria. Egli fa in particolare valere di non poter più usufruire dell'appartamento messo a sua disposizione dai parenti (doc. _).
Va preliminarmente rammentato che l'ammontare della rendita AI dipende, come visto in precedenza (consid. 2.4.), dal periodo di contribuzione e dal reddito annuo medio (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ininfluente è invece l'attuale, rispettivamente la futura situazione finanziaria dell'assicurato.
2.6.1. Periodo di contribuzione
Come visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020). Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Nella fattispecie in esame per __________ fa stato il periodo di contribuzione dal 1961 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 1998 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che egli presenta un periodo di contribuzione di 38 anni. In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né, di regola, quelli compiuti prima dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS vengono computati).
Nel caso di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo, giungendo così all'importo di fr. 630'286.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1961. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.553. L'importo rivalutato va poi diviso per i 38 anni effettivi di contribuzione (630'286 x 1.553 : 38), per un reddito annuo di fr. 25'759.
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).
L'insorgente, sposatosi nel 1970, ha divorziato nel 1986 e durante il matrimonio ha avuto due figlie, nate nel 1971 e nel 1974. Ne consegue che in concreto vanno attribuiti accrediti dal 1972 (anno susseguente la nascita della prima figlia) al 1985 (anno precedente il divorzio), poiché l'esercizio dell'autorità parentale è stato attribuito alla madre (cfr. incarto personale del ricorrente).
Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). Tuttavia dall'anno civile di scioglimento del matrimonio (divorzio, dichiarazione di nullità o decesso) si computa l'intero accredito per compiti educativi al coniuge che ha ricevuto in affidamento il figlio o al coniuge superstite (cfr. marg. 5326 Direttive UFAS).
Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne consegue quindi che a __________ vanno computati
14 mezzi accrediti. Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 253'260.-- (36'180 x 7). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto, nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 6'665.-- (fr. 253'260.--: 38 anni).
Per calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa inoltre un accredito transitorio se non sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. LAVS). L'accredito transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere dell'evento assicurato. Esso può essere computato al massimo per il numero di anni preso in considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per compiti educativi non possono mai superare né la durata contributiva determinante per la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni (marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite).
In concreto, da quanto precede, è pertanto possibile attribuire al ricorrente 2 accrediti transitori.
Gli accrediti transitori sono da determinare secondo la seguente formula (che corrisponde al conteggio dell’accredito per compiti educativi dell’art. 29 sexies cpv. 2 LAVS, cfr. consid. 2.5):
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero anni con acc. trans.
durata di contribuzione computabile
(N. 5612 delle direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS)
il tutto diviso per due.
In concreto la media degli accrediti transitori ammonta a 952.
Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 33'376.-- (25'759 + 6'665 + 952) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 33'768.--.
Di conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 33'768, ammonta a fr. 1'475.--.
In queste circostanze la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. __________ fa valere di trovarsi in una situazione finanziaria delicata. Come ricordato dall'UAI nella risposta di causa, se egli dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto l'erogazione di una prestazione complementare.
La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
La richiesta sarà accolta, mediante separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.
2.8. In via abbondanziale va infine rilevato che il ricorrente ha affermato nel suo ricorso di rimanere a disposizione per ulteriori informazioni o per un eventuale colloquio (doc. _).
A questo proposito giova rammentare che un’audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito del ricorrente, sancito dalla Costituzione e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha semplicemente asserito di essere a disposizione per un "eventuale" colloquio, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’audizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti