RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00121 rg/tf
Lugano 27 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 3 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ una rendita intera per un'invalidità del 100%.
1.2. In esito alla procedura di revisione avviata immediatamente dopo l'emanazione della succitata decisione l'UAI, sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 17 novembre 2000 ha ridotto la rendita intera a mezza rendita, motivando:
" Conformemente all'art. 28 della Legge sull'assicurazione invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una rendita se è invalido almeno al 40%. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado di invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazione della rendita intera
40% almeno
un quarto
50% almeno
una mezza
66 2/3 % almeno
rendita intera
Nel caso di rigore economico, un'invalidità del 40% almeno può dare diritto a una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate unicamente agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve ugualmente essere adempiuta dai familiari per i quali è versata una prestazione completiva.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Se la capacità di lavoro o di guadagno di un assicurato migliora, le prestazioni saranno adattate, diminuite o soppresse in funzione di questo miglioramento. Giusta l'art. 88a dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) la modifica interverrà dal momento in cui si può aspettare che il miglioramento osservato si mantenga durante un periodo abbastanza lungo. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, presumendo che continuerà a durare. La diminuzione o la soppressione della rendita avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.
Come già esposto nella proposta di decisione datata 12.10.1999, è stato riconsiderato il grado d'inabilità lavorativa che, in base alla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, in precedenza è stato sopravalutato; dagli esami clinici effettuati è oggettivabile un'incapacità lavorativa del 50%.
Le osservazioni presentate in merito all'atto sopra citato, sono state attentamente esaminate tuttavia, non permettono di giungere ad una differente valutazione.
1.3. Con tempestivo ricorso 7 dicembre 2000 l'assicurato - tramite l'avv. __________ - è insorto contro la decisione amministrativa chiedendone l'annullamento e, in via principale che venga mantenuta la rendita intera per un grado d'invalidità del 100%, in subordine postula il rinvio della causa all'amministrazione per nuovo giudizio dopo l'esperimento di ulteriori accertamenti clinici. Queste le motivazione del gravame:
" 01. Con decisione 4 novembre 1996, l'Ufficio AI Ticino accordava al
signor __________ una rendita AI al 100% con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.
La precitata decisione prevedeva un riesame della rendita il
1° luglio 1998.
L'incapacità lavorativa è conseguente ai dolori al ginocchio destro, i quali non gli permettono lo svolgimento di un'attività di autista professionale di autoveicoli pesanti.
Va detto che nel 1997 l'assicurato aveva ripreso per pochi giorni una attività al 50%, e meglio dal 16 giugno al 2 luglio 1997, ma i dolori al ginocchio non permettevano lo svolgimento dell'attività lavorativa. Infatti lo stesso datore di lavoro informava l'autorità che il lavoratore "non riusciva a stare in piedi", per cui dovette abbandonare il lavoro.
Queste circostanze sono rilevabili dall'incarto dell'assicurato, il quale ne fa qui esplicito richiamo.
Prove: perizia
Si richiama: intero incarto AI Ticino riguardante la pratica dell'assicurato.
02. Dando seguito alla richiesta del competente ufficio AI, il signor __________ si sottoponeva in data 7 aprile 1998 ad approfonditi esami presso la Clinica __________, i quali si sono svolti sull'arco di diversi giorni.
Dopo le approfondite visite, gli specialisti avevano previsto di rivedere l'assicurato nel corso del mese di luglio 1998, cosa che però mai avvenne e questo non per colpa dell'assicurato, ma per disguidi interni alla clinica e/o al mancato coordinamento AI.
Infatti dopo la visita del 7 aprile 1998, la Dott.sa __________ cambiò reparto, ma nessuno si preoccupò di fissare un nuovo esame clinico per verificare lo stato del ginocchio destro dopo il l. luglio 1998 come previsto nel rapporto medico 7.4.1998.
Il 9 settembre 1998 l'Ufficio AI Ticino confermava il diritto all'attuale grado di invalidità del 100%, senza aver effettuato nessun nuovo esame clinico.
Prove: c.s.
03. Successivamente l'Ufficio AI Ticino, in data 12 marzo 1999, chiedeva alla Clinica __________ una sua presa di posizione, la qual clinica rispondeva in data 19 marzo 1999, facendo rilevare che nessun ulteriore controllo fu eseguito dopo il 7 aprile 1998.
Tutto questo non per colpa dell'assicurato.
Infatti con lettera 13 aprile 1999 l'Ufficio AI Ticino ordinava, per completare la documentazione dal profilo clinico, all'assicurato un nuovo esame medico ambulatoriale presso lo studio del Dott. __________, cosa che poi avvenne il 19 agosto 1999.
Se di visita si può parlare, il tutto si svolse in meno di 10 minuti, con un sommario esame del ginocchio destro, lo scatto di una nuova radiografia e un colloquio telegrafico con il medico, il quale giunse alla sua conclusione: l'assicurato potrebbe svolgere un lavoro seduto.
Va detto che il ricorrente, quando si recò al __________ spontaneamente per una visita nel 1999, non fu visitato perché non ordinato dall'AI, ma gli consegnarono tutte le lastre affinché le rimettesse poi al Dott. __________.
Il medico di famiglia __________ in data 13 ottobre 1999 confermava sempre l'esistenza di gravi dolori al ginocchio destro con gonfiore recidivante. Inoltre sosteneva che il paziente non può stare a lungo in piedi e fare lavori pesanti o che richiedano una posizione prolungata in piedi, al massimo potrebbe fare piccole commissioni. Il Dott. __________ suggeriva inoltre di interpellare nuovamente gli specialisti della Clinica __________.
L'Ufficio AI Ticino con lettera 12 ottobre 1999 proponeva di ridurre la rendita al 50%, sostenendo che il grado di inabilità lavorativa è stato riconsiderato in base alla documentazione medico specialistica acquisita all'incarto. Inoltre a giudizio dell'Ufficio AI il grado di inabilità era stato in precedenza sopravalutato e dagli esami clinici effettuati è oggettivabile solo una incapacità lavorativa del 50%.
L'assicurato prontamente in data 15 ottobre 1999 contestava la proposta di decisione, ritenendo l'accertamento del Dott. __________ insufficiente e superficiale per decidere in merito alla revisione della rendita. Inoltre chiedeva una visita specialistica, presumibilmente da svolgersi alla Clinica __________ o altro luogo.
Infatti la visita al __________ si è svolta sull'arco di 4 giorni di attenta osservazione e non in 10 minuti scarsi come quella eseguita a __________ dal medico di fiducia AI.
Il 9 giugno 2000 il Dott. __________ rispondeva alla richiesta 25 maggio 2000 dell'Ufficio AI Ticino, concludendo che è improbabile l'invenzione di questi disturbi e proponeva un nuovo esame specialistico.
In data 4 settembre 2000 il signor __________ si lamentava della cronica lentezza dei servizi, che da più di un anno non avevano ordinato nessun nuovo accertamento clinico dopo quello del Dott. __________.
La delicata questione della revisione di una rendita AI dovrebbe essere trattata rigorosamente con nuovi e approfonditi accertamenti medici, in modo da escludere il rischio di valutazioni affrettate, per di più quando in precedenza l'assicurato era stato oggetto di attenta osservazione per alcuni giorni.
Il signor __________ ritiene soggettivamente di non meritare un simile trattamento, ma di dover essere visitato in modo rigoroso e tenuto sotto controllo per un adeguato periodo a comprova del suo precario stato di salute.
Infatti sostenere che l'assicurato può svolgere un lavoro seduto risulta arbitrario e insostenibile.
Va ribadito che l'unico lavoro che il signor __________ sa fare è quello dell'autista di autoveicoli pesanti e non ha nessuna altra formazione per poter mettere in valore la sua capacità residuale lavorativa.
Il mondo del lavoro ricerca persone preparate e un lavoro seduto rientra nelle categorie di occupazioni qualificate, cosa che il ricorrente non può offrire sia per la mancanza di una specifica formazione che per l'impossibilità sull'arco del tempo di lavoro di rimanere sempre seduto per un tempo prolungato, causa i durevoli e continui dolori.
Queste circostanze lo fanno divenire invalido al 100% ai sensi dell'AI.
Prove: come sopra.
04. In conclusione il ricorrente ritiene che questo Tribunale disponga di tutti gli elementi oggettivi per confermare una rendita AI del 100%, per cui questa Autorità di ricorso potrebbe già decidere in questa sede.
Per contro se questo Tribunale ritenesse di non disporre di sufficiente, specializzata e nuova documentazione clinica, l'assicurato chiede l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti alla prima istanza per completazione dell'istruttoria, ordinando nuovi e approfonditi esami clinici presso una clinica specializzata e di conseguenza l'emanazione di una nuova decisione, cosa che ha sempre richiesto ma mai ottenuto dopo il 7 aprile 1998.
Il ricorrente chiede quindi l'evasione dell'impugnazione nel senso da lui postulato in epigrafe."
1.4. Con risposta di causa 19 aprile 2001 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, osservando:
" Da parecchi anni il ricorrente presenta importanti disturbi al ginocchio destro. E' altresì presente una sindrome lombovertebrale.
Riconosciuto inabile in maniera completa, con decisione 3 luglio 1998 gli è stata assegnata una rendita intera.
Nell'ambito della procedura di revisione il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia, effettuata dal dottor __________, specialista in chirurgia ortopedica. Questi ha stabilito che l'interessato presenta un'inabilità del 50% riferita alla precedente professione svolta (conducente di automezzi pesanti).
Tramite la decisione qui impugnata lo scrivente Ufficio ha conseguentemente assegnato all'assicurato una mezza rendita.
Prontamente insorto, il ricorrente chiede d'essere nuovamente posto a beneficio della rendita intera, non avendo subito le sue condizioni di salute alcun miglioramento. Contesta inoltre la validità delle risultanze peritali.
Per quanto attiene a queste ultime, la giurisprudenza stabilisce che le perizie eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161). Idem per quanto attiene a perizie fatte esperire da medici esterni (RAMI 1993, p. 95).
In concreto non si ravvedono motivi atti ad inficiare la bontà delle conclusioni alle quali il perito è giunto. L'esposto è infatti chiaro e coerente, ed il giudizio è stato emesso in considerazione sia degli antecedenti che dei risultati dell'esame clinico effettuato (colloquio, visita, radiografie).
Per quanto riguarda invece l'evoluzione clinica, dall'analisi degli atti sembra giustificato ritenere che vi sia stato un effettivo cambiamento nello stato dell'assicurato.
Allorquando è stata introdotta la richiesta di prestazioni assicurative le condizioni dell'assicurato erano del tutto instabili. A comprova si consideri la serie di interventi che questi ha dovuto subire, ed in particolare un'artroscopia nell'aprile del 1995, un'altra nel dicembre dello stesso anno, l'estirpazione di una cisti e exostosi del condilo femorale mediale nel febbraio del 1996, ed una terza artroscopia, sempre nel 1996. Sono inoltre state seguite diverse terapie.
I tentativi di ripresa lavorativa nel periodo considerato sono falliti.
In considerazione tanto dell'importanza della sintomatologia, tanto degli interventi eseguiti (con i relativi periodi di convalescenza) un'inabilità totale era quindi giustificata.
Il dottor __________ è invece stato confrontato con una situazione stabilizzata e, a quanto ha potuto constatare, migliorata rispetto ai precedenti accertamenti ("buone condizioni generali di salute. Deambulazione senza zoppìa").
Era quindi corretto proporre un'inabilità ridotta rispetto a quella precedentemente accertata."
1.5. Pendente causa l'avv. __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria volta ad accertare lo stato clinico dell'assicurato.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In lite è la riduzione della rendita intera di cui benefica __________ dal 1 novembre 1996.
In esito alla procedura di revisione avviata immediatamente dopo l'emanazione della decisione 3 luglio 1998, l'UAI, sulla scorta della nuova refertazione medica attestante un'incapacità lavorativa del 50%, ha ridotto la precedente rendita intera rilevando in sostanza come nella precedente decisione l'incapacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno di __________ fosse stata sopravvalutata.
Nell'esaminare la fattispecie alla luce dei principi disciplinanti la revisione della rendita, l'UAI, ravvisando una errata valutazione del grado d'invalidità stabilito nella precedente decisione 3 luglio 1998, ha quindi - per quanto è dato di capire dal tenore della decisione impugnata - proceduto alla modifica della precedente decisione ammettendo l'esistenza di motivi giustificanti un riesame della medesima.
Occorre quindi esaminare, alla luce dei principi di seguito esposti, se ed in che misura sono nella specie adempiute le premesse giustificanti una modifica della decisione 3 luglio 1998.
2.3. Secondo la giurisprudenza una decisione formalmente cresciuta in giudicato può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:
- in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 p. 86);
- in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a);
- nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E. P.; SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1).
2.3.1. Per quanto riguarda la revisione, a norma dell'art. 41 LAI se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.3.2. L'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare (riesaminare) una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla, se non è entrata nel merito della domanda di riesame (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).
L’Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrecht, Berna 1994, p. 343; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono però essere grossolani (U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).
Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Bundesgesetz über die Alters-und Hinterlassenenversicherung; Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit. p. 345).
2.3.3. Per contro, l'amministrazione deve ritornare, tramite una cosiddetta revisione processuale, su una decisione formalmente passata in giudicato se si manifestano nuovi elementi o mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (DTF 119 V 184; DTF 110 V 292 consid. 1; RCC 1985, pag. 334, consid. 2).
In tale evenienza, secondo il TF vanno applicate per analogia le disposizioni relative alla revisione di giudizi resi dalle autorità di ricorso di prima istanza, ossia le disposizioni di procedura previste nelle relative leggi federali in materia di assicurazioni trattandosi di istanze cantonali (DTF 109 V 121) rispettivamente gli art. 66 segg. PA nel caso di istanze federali conformemente all'art. 1 PA (DTF 119 V 184).
Nuove, secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2).
Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio 1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi elementi di fatto, i quali fanno apparire oggettivamente incompleta la base di decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata).
2.4. In concreto, in occasione della procedura di revisione avviata il giorno stesso dell'emanazione della precedente decisione amministrativa (3 luglio 1998) l'UAI ha sottoposto l'assicurato a perizia medica a cura del dott. __________, il quale con referto 30 agosto 1999 ha osservato:
" 1. ANAMNESI
Il paziente 48enne, nato in Provincia di __________, è immigrato in Svizzera nel 1963. Il suo ultimo lavoro si svolgeva presso una ditta di metalcostruzioni, dove era impiegato come autista. Dal 5.11.95 non lavora più a causa di dolori al ginocchio dx. E' a beneficio di una rendita AI completa dal 5.11.96.
I disturbi al ginocchio dx sono iniziati all'inizio degli anni '90. I disturbi si sono manifestati sottoforma di cedimenti recidivanti. Dapprima in cura dal medico curante Dr. __________, il paziente viene sottoposto a vari accertamenti ed in particolare ad una RM nel febbraio '95 che ha evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco mediale.
Nell'aprile '95 il Prof. __________ esegue un'artroscopia del ginocchio dx ed evidenzia una condropatia ulcerosa centro patellare di una condropatia del compartimento mediale e laterale con un menisco mediale indenne. In assenza di miglioramento veniva effettuata una seconda artroscopia nel dicembre '95, senza poter evidenziare nuovi referti intraarticolari.
Nel febbraio '96 il Prof. __________ procede all'estirpazione di una cisti del semi membranoso e un'exostosi del condilo femorale mediale del ginocchio dx.
Nel giugno '96 il Dr. __________ esegue una terza artroscopia con meniscesctomia mediale parziale.
In seguito il paziente è stato visitato anche dal Dr. __________ per una sospetta trombosi venosa profonda che veniva esclusa. Il paziente è stato quindi valutato presso la clinica __________ dal Dr. __________ che diagnosticava una sinovite del ginocchio dx in un primo tempo, ed in seguito una necrosi del plateau tibiale laterale tramite RM.
Attualmente il paziente lamenta sempre una gonalgia dx invariata. Non ha notato nessun miglioramento, malgrado i numerosi trattamenti effettuati. Spesso il ginocchio dx si gonfia. Inoltre accusa occasionalmente dolori lombari su una iniziale osteocondrosi L4-L5 e discopatia L2-L3.
2. ESAME CLINICO
Uomo 48enne, in buone condizioni generali di salute. Deambulazione senza zoppia.
Ginocchio dx:
Assenza di versamento. FE 130/0/0. Buona stabilità legamentare. Dolori diffusi alla mobilizzazione. Alla richiesta di camminare, il paziente zoppica a dx. Però esaminando il paziente quando si dirige verso la sala di radiologia, la zoppia osservata precedentemente scompare. Assenza di segni meniscali.
Colonna vertebrale:
Lordosi lombare conservata. Mobilità lombare fisiologica. Dolore riferito alla palpazione e percussione dell'intero tratto lombare. Riflessi achillei e rotulei simmetrici. Forza e sensibilità conservata bilateralmente.
3. ESAMI COMPLEMENTARI
Rx ginocchio dx ap-lat del 19.8.99:
Irregolarità del condilo femorale mediale. Diminuzione dello spazio femoro tibiale mediale.
Ossificazione tipo pellegrini condilo femorale mediale.
RM ginocchio dx del 7.4.98:
Osteonecrosi plateau tibiale laterale. Alterazioni degenerative del menisco residuale mediale. Alterazioni degenerative della cartilagine retropatellare e del condilo femorale mediale.
4. DIAGNOSI
►Gonartrosi dx con necrosi plateau tibiale laterale in stato dopo tre
artroscopie ginocchio dx con meniscectomia mediale parziale e asportazione di una cisti del semimembranoso.
►Sindrome lombovertebrale cronico con iniziale osteocondrosi L4-
L5."
In merito alla capacità lavorativa dell'assicurato il perito ha rilevato:
" 5. VALUTAZIONE
Considerando le patologie ortopediche sopra menzionate e oggettivabili, ritengo che il signor __________ sia attualmente inabile nella misura del 50% nella sua precedente professione.
In un'attività leggera nella quale non deve alzare pesi superiori ai 15 Kg e nella quale può alternare la posizione di lavoro da seduto ad eretta, si potrebbe, in teoria, esigere una capacità lavorativa superiore (incapacità 25%). Considerando lo stato clinico attuale, ritengo che un'incapacità lavorativa totale sia sopravalutata."
Rispondendo a quesiti complementari posti dall'UAI, con scritto 29 settembre 1999 il perito ha precisato:
" Confermo che l'assicurato ha dichiarato che non ha notato nessun miglioramento del suo stato di salute concernente il ginocchio dx. Basandomi sull'esame clinico oggettivabile eseguito il 19.8.99, ritengo che la capacità lavorativa è quella menzionata nella mia valutazione. Non so come si presentava il ginocchio dx quando è stato valutato dal Dr. __________. Se lo stato clinico era paragonabile a quello osservato il 19.8.99, allora ritengo che l'incapacità lavorativa è stata sopravalutata (secondo i miei criteri di valutazione)."
Nell'ambito della precedente procedura amministrativa sfociata con decisione 3 luglio 1998, con rapporto 5 febbraio 1998 i medici della Clinica __________, posta la diagnosi di
" 3. Diagnose
Laterale Tibiaplateau-Nekrose rechts bei
- St. n. dreimaliger Kniegelenksarthroskopie und einmaliger Bakerzystenentfernung Lumbospondylogenes Syndrom bei
- WS-Fehlhaltung
- muskulärer Dysbalance
- beginnender Osteochondrose L4/5 und Diskusverkalkungen vor allem L2/3, vereinbar mit Chondrokalzinose."
rispondendo ai quesiti posti dall'UAI avevano attestato:
" A. Domande sull'ultima attività esercitata
1. Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora
esercitata?
Durch die dargestellte laterale Tibiaplateau-Nekrose rechts muss aktuell eine vollige Entlastung des rechten Beines durch 2 A-Stöcke erfolgen, so dass del Patient in seinem angestammten Beruf weiterhin zu 100% arbeitsunfähig sein wird .
2.1 L'attività finora esercitata è ancora proponibile?
Se sì con quali margini di tempo (ore al giorno)
Aktuell kann der Beruf als Lastwagenchauffeur nicht ausgeführt werden. Ob dies in Zukunft möglich sein wird, wird der Verlauf zeigen.
2.2 Esiste anche una limitazione del rendimento? No
Se sì in quale misura?
B. Domande sulle possibilità di reintegrazione
1. La capacità lavorativa può essere all'attuale posto di lavoro?Si
1.1 Se sì con quali misure (p. es. provvedimenti sanitari, mezzi
ausiliari, modifiche del posto di lavoro, ecc.)?
Wenn ein interner, momentaner Stellungswechsel, z.B. Büroarbeiten, wo eine sitzende Position eingenommen werden kann un eine Mobilisation a, zwei Stöcken möglich ist, kann allenfalls an eine Arbeisfähigkeit gedacht werden.
1.2 Quale sarà, a suo parere, l'influsso sulla capacità lavorativa?
Eine Arbeitsaufnahme im angestammten Beruf ist zurzeit unmöglich. Jedoch könnte eine vorwiegend sitzende Position in Betracht gezogen werden, wobei bei bekanntem lumbospondylogenen Syndrom der diesbezügliche Verlauf beobachtet werden muss.
2. Sono proponibili all'assicurato altre attività? Si
2.1 Se sì, di che genere?
a cosa si dovrebbe particolarmente far attenzione?
s. unter Punkt 1.1.
Per quali margini di tempo possono essere esigibili (ore al giorno)?
Vorerst eine 50%ige Arbeitsaufnahme in sitzender Position, bei stabilen Verhältnissen seitens der Rückenproblematik allenfalls Steigerung.
2.2 Esisterebbe una limitazione del rendimento? Si
Se sì, in quale misura?
Falls eine Exazerbation des bekannten lumbospondylogenen Syndroms entsteht, müsste an eine Reduktion der Arbeitsfähingkeit gedacht werden."
2.5. Alla luce di quanto precede, questo TCA non può che rilevare come la perizia del dott. __________ non contiene alcun elemento che consente di ritenere che lo stato di salute dell'assicurato ha subito delle sostanziali modifiche successivamente all'emanazione della precedente decisione. L'assenza di sostanziali modifiche è d'altronde pure stata attestata dal medico curante dott. __________, il quale, interpellato dall'amministrazione, con certificato 13 ottobre 1999 ha dichiarato che
" Il signor __________ soffre di necrosi del plateau tibiale laterale destro, egli ha già eseguito tre artroscopie e fu sottoposto alla escissione di cisti di Bekker al ginocchio destro. Il paziente soffre pure di sindrome spondilogena, di osteocondrosi L4-L5 e di calcificazioni dei dischi intervertebrali soprattutto L2-L3 e di condrocalcinosi.
Dal 1995 il paziente soffre di disturbi al ginocchio destro che dopo numerose cure all'ospedale __________ nell'aprile 1995, dicembre 1995, febbraio 1996, giugno 1996 (ospedale __________), fu mandato presso la clinica di __________. Egli lamenta da allora gonfiore recidivante al ginocchio con impossibilità di forzare a lungo. Camminare non sarebbe possibile per i dolori al ginocchio come pure stare a lungo in piedi.
La diagnosi posta a __________ è necrosi del plateau tibiale laterale destro.
Il paziente fu considerato inabile al lavoro per il suo mestiere e venne istituita una cura antireumatica. In un secondo tempo era prevista una operazione a __________ che non poté essere eseguita perché l'osteo necrosi presentava segni di infiammazione.
Le condizioni del paziente sono rimaste invariate. Egli non è assolutamente in grado di eseguire lavori pesanti e lavori che richiedano una posizione prolungata in piedi, al massimo potrebbe fare piccole commissioni."
1.5. Orbene, il fatto che il dott. __________, contrariamente a quanto precedentemente stabilito dai medici della Clinica __________ (cfr. consid. 2.4), abbia attestato un'incapacità al lavoro del 50% rispettivamente una superiore capacità (teorica) in attività rispecchianti le controindicazioni mediche (75%), non costituisce motivo giustificante una modifica della precedente decisione alla luce dei principi della revisione ex art. 41. La revisione di una rendita presuppone, infatti, una notevole modifica dello stato di salute, rispettivamente un cambiamento importante delle conseguenze sulla capacità di guadagno dovute ad uno stato di salute rimasto invariato, ciò che sarebbe da ammettere nel caso in cui - contrariamente a quanto è da ritenere nella presente fattispecie - fosse attestato un miglioramento dell'adattamento o dell'assuefazione agli impedimenti o possa eventualmente essere riconosciuta una modifica degli influssi sulla capacità lucrativa (cfr. consid. 2.3.1, cfr. Ruedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg), Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 9 e segg, in specie p. 16).
Inoltre, come visto, ai fini di una revisione ex 41 LAI non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata, come in casu, in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Il fatto che il dott. __________, sulla base della situazione già conosciuta all'epoca della precedente decisione, abbia valutato in maniera diversa la capacità lavorativa e l'esigibilità al lavoro di __________ non può neppure essere ritenuta circostanza idonea a far apparire, da un lato, siccome manifestamente errata e quindi suscettibile di riconsiderazione, la decisione 3 luglio 1998 (cfr. consid. 2.3.2; cfr. DTF 109 V 113 consid. 1c), dall'altro non basta neppure per ammettere una revisione processuale della decisione, non potendosi in concreto ammettere che l'asserito non corretto apprezzamento sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati all'epoca della prima decisione (cfr. consid. 2.3.3).
Per il resto la fattispecie risulta essere stata sufficientemente accertata, dal profilo medico, dall'istanza inferiore, per cui v'è da ritenere che l'esperimento di ulteriori accertamenti medici non sarebbe suscettibile di modificare l'esito del presente giudizio.
In simili circostanze, non essendo ravvisabili nella fattispecie elementi che giustifichino, alla luce dei principi sopra enunciati, una modifica della decisione 3 luglio1998 con cui l'UAI ha assegnato una rendita intera d'invalidità a __________, la decisone impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti