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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.06.2001 32.2000.119

June 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,395 words·~7 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00119   rg/nh

Lugano 21 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 31 ottobre 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 settembre 2000 __________, cittadina della Repubblica federale di (ex)Jugoslavia, nata il __________, tramite il padre ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni per minorenni tendente al riconoscimento delle spese per l'acquisto di una protesi oculistica e delle spese mediche ad esso relative.

                               1.2.   Per decisione 31 ottobre 2000 l'UAI ha respinto la richiesta motivando:

"  Conformemente alla convenzione in materia di assicurazioni sociali stipulata con il loro Paese di origine, gli assicurati di età inferiore a 20 anni di nazionalità iugoslava hanno diritto ai provvedimenti di integrazione se essi risiedono in Svizzera. Inoltre, essi devono:

‑   aver risieduto in Svizzera in maniera ininterrotta durante almeno un anno immediatamente prima che questi provvedimenti siano stati oggettivamente indicati per la prima volta o;

‑   essere nati invalidi in Svizzera o;

‑   aver risieduto in Svizzera dalla loro nascita senza interruzione.

Dagli atti in nostro possesso risulta che al momento dell'entrata in Svizzera (dicembre 1999) vi era già la necessità di provvedimenti sanitari."

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 20 novembre 2000, il padre dell'assicurata ha adito questo TCA sostenendo che

"  Sono dal 1981 che lavoro in Svizzera, prima col permesso stagionale, poi come domiciliato, e quando, raggiunto un po' di sicurezza economica pensai di portare la mia famiglia in Svizzera, non fu possibile perché la legge svizzera in quei anni, che corrispondono al periodo precedente la nascita di mia figlia __________ vietava il ricongiungimento familiare.

Purtroppo in seguito nella regione dove abitava la mia famiglia, in Kosovo, scoppia la crisi politica e la repressione etnica conosciuta a tutti, e, o facevo venire i miei familiari in Svizzera come asilanti politici o aspettavo momenti migliori per poter avere documenti d'espatrio e condizioni favorevoli che si sono creati nel 1999, anno d'entrata della mia famiglia in Svizzera.

Non si fossero verificati questi eventi di forza maggiore mia figlia __________ avrebbe almeno due requisiti richiesti dall'assicurazione: essere nata in Svizzera ed avere risieduto dalla nascita in Svizzera o, aver risieduto in maniera ininterrotta almeno un anno immediatamente prima l'insorgere della malattia manifestatasi nel 1994.

In attesa di una Vostra presa di posizione distintamente saluto."

                               1.4.   Con risposta di causa 16 febbraio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:

"  Preso atto del ricorso in oggetto, non possiamo che riconfermare la nostra originaria presa di posizione.

In effetti, l'assicurata adempie come unico requisito quello di risiedere al momento attuale nel nostro Paese.

Il fatto di essere entrata solo nel 1999, allorquando il danno alla salute sussisteva già da parecchi anni, preclude a priori l'adempimento di una delle altre condizioni necessarie affinché il suo caso possa essere preso a carico dall'UAI.

Il fatto che l'intenzione del signor __________ fosse quello di riunire la famiglia in Svizzera già prima della nascita della piccola __________, ciò che avrebbe comportato l'automatico assoggettamento di quest'ultima all'Al, è fatto che non può essere considerato ai fini del giudizio.

Lo scrivente Ufficio non può infatti basarsi che su fatti oggettivamente accertati.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso."

      in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Le condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi sono regolate all'art. 6 LAI.

                                         Il primo capoverso prevede che gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati all'insorgere dell'invalidità, hanno diritto alle prestazioni conformemente alle disposizioni della legge.

                                         Il capoverso 2 del medesimo articolo stabilisce che gli stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Restano riservate le deroganti convenzioni internazionali.

                                         L'8 giugno 1962 la Svizzera ha concluso con la Repubblica Federativa di Yugoslavia una Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1. marzo 1964 (in seguito. Convenzione).

                                         La Convenzione con la Yugoslavia è applicabile a tutti gli stati dell'ex Jugoslavia  fino all'entrata in vigore di nuovi accordi con gli Stati successori.

                                         A norma dell'art. 8 della citata Convenzione

"  Ai cittadini jugoslavi sono applicabili le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro l'invalidità:

a.

i cittadini jugoslavi hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della manifestazione dell'invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera per almeno un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza jugoslava che non esercitano un'attività lucrativa come anche i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della manifestazione della invalidità, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno intero; i figli hanno, inoltre, diritto a tali provvedimenti, qualora siano domiciliati in Svizzera e siano ivi nati invalidi o qualora abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.

I figli nati invalidi in Jugoslavia e la cui madre ha risieduto in Jugoslavia complessivamente durante due mesi al massimo prima della nascita pur conservando il domicilio in Svizzera, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità svizzera prende parimenti a carico, nel caso d'infermità congenita di un figlio, le spese sostenute in Jugoslavia durante i primi tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui essa avrebbe dovuto accordare siffatte prestazioni in Svizzera;

(omissis)

                               2.3.   Nel caso di specie, dagli atti emerge che __________ é nata a  __________ il __________. All'età di 4 anni a __________ essa ha subito l'asportazione dell'occhio destro a causa di un tumore (cfr. certificato dott. __________ 4 agosto 2000, inc. amm.). Il 21 febbraio 1999 è entrata in Svizzera unitamente alla madre.

                                         All'anno 2000 risale l'acquisto di una protesi dell'occhio destro e la relativa degenza presso l'Ospedale universitario di __________, per le quali è chiesta la copertura assicurativa da parte dell'AI quale provvedimento d'integrazione (mezzo ausiliario).

                                         In simili condizioni, nessuna delle condizioni di cui all'art. 8 della  Convenzione appare adempiuta. L'assicurata non ha infatti risieduto in Svizzera ininterrottamente durante un anno intero immediatamente prima della manifestazione della invalidità (1994), non è nata invalida in Svizzera, né vi ha risieduto ininterrottamente dalla nascita.

                                         I costi relativi all'acquisto della protesi oculare e la relativa degenza ospedaliera non possono pertanto essere assunti dall'AI quale provvedimento d'integrazione.

                                         Gli argomenti addotti a sostegno del gravame, segnatamente il fatto che al momento dell'entrata in Svizzera del padre dell'assicurata (1981) "la legge svizzera…non permetteva il ricongiungimento familiare" e che, a causa degli avvenimenti politici e bellici in Kosovo, le condizioni per l'entrata in Svizzera dell'interessata unitamente alla madre si sono realizzate solo nel 1999, devono essere disattesi. Essi riguardano infatti circostanze e motivi non idonei a far ritenere siccome effettivamente realizzate le condizioni poste dall'art. 8 della Convenzione.

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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