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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2001 32.2000.117

June 19, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·472 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00117   rg/gm

Lugano 19 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 25 novembre 2000 interposto da

__________

contro  

la decisione del 30 ottobre 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 30 marzo 2001 della parte convenuta;

richiamato lo scritto 3 maggio 2001 dell'UAI del seguente tenore:

"                                       giusta l'art. 17 LAI, l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

In concreto l'assicurato ha dovuto abbandonare la precedente attività di tipografo. Nel frattempo ha trovato impiego in qualità di autista ausiliario presso la __________.

Trascorso poco più di un anno l'assicurato ha ottenuto un impiego stabile, sempre presso la __________, ma in qualità di conducente di auto__________.

Il conseguimento delle patenti C ed E costituiva nel presente caso una conditio sine qua non per l'esercizio dell'attività di autista.

Le spese che l'ottenimento di tali attestati hanno cagionato possono quindi essere considerate come parte integrante della riqualifica professionale messa in atto dallo stesso ricorrente.

Lo scrivente Ufficio ritiene quindi giustificato rimborsare all'assicurato detti costi, e meglio secondo l'ammontare che risulta dalle pezze giustificative presentate, per un totale di

fr. 5'420.-." (cfr. Doc. _);

ritenuto che il ricorrente, con scritto 15 giugno 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il proprio accordo con il  rimborso di fr. 5'420.- come proposto dall'Ufficio Invalidità;

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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