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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2000 32.2000.106

November 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·602 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00106   RG/sc

Lugano 9 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 12 ottobre 2000 emanata da

Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con decisione formale 12 ottobre 2000, in esito all'istruttoria e consecutiva deliberazione 12 maggio 2000 dell'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona (UAI) - l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (Ufficio federale AI) ha stabilito il diritto dell'assicurata ad una mezza rendita d'invalidità (rispettivamente ad una rendita completiva per il coniuge) limitatamente al periodo 1° giugno 1999 - 30 giugno 2000;

                                     -   che con tempestivo gravame 2 novembre 2000 l'assicurata - rappresentata dall'__________ - ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2000;

considerando,                in diritto

                                     -   che contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 1 LAVS);

                                     -   che i gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);

                                     -   che se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);

                                     -   che questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava nel Cantone all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1 LAVS);

                                     -   che nel caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia e professionalmente non più attiva dal giugno 1998, né era domiciliata, né aveva la sua sede, né soggiornava nel Cantone al momento dell'emanazione dell'atto querelato (cfr. I, doc. _);

                                     -   che, conseguentemente, competente a giudicare il ricorso avverso la decisione 12 ottobre 2000 dell'Ufficio federale AI - le cui motivazioni relative alla graduazione dell'invalidità e alla limitazione temporale del diritto alla rendita sono contenute nella deliberazione 12 maggio 2000 dell'UAI - è la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 2 novembre 2000 di __________.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2000 32.2000.106 — Swissrulings