Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2020 31.2020.4

September 28, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,907 words·~30 min·6

Summary

Responsabilità ex art.52 LAVS dell'amministratore unico. Comprovato adeguatamente l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenzaa. Non dati né fatti valere motivi di giustificazione e/o discolpa

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 31.2020.4   FS

Lugano 28 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede (dopo __________ e __________) a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 21 dicembre 1994 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).

                                         RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal mese di ottobre 2002 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 1/IX).

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 15 maggio 1995 (doc. 1/I).

                                         Nelle date 17 agosto e 29 novembre 2018 e 5 aprile e 7 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato tredici attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016 (settembre e ottobre; doc. 2/A71 e 2/A67) e 2017 (gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale; doc. 2/A63, 2/A59, 2/A55, 2/A51, 2/A47, 2/A43, 2/A39, 2/A35, 2/A31, 2/A27 e 2/A23).

                                         Con decreto del 1. luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società (FUSC __________ 2019).

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 10 settembre 2019 (doc. 1/I), confermata con decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 (doc. 1/IV), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 24'563.50 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 (acconto mesi di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio finale e rapporto di controllo).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con scritto datato 6 febbraio 2020, così richiesto (III), l’UE di __________ ha fatto pervenire al TCA l’“Estratto del registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1).

                               1.6.   Con la risposta di causa del 10 marzo 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso rilevando, in particolare, che “(…) il ricorrente non contesta l'ammontare fatturato a titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese amministrative. La decisione di risarcimento danni impugnata riguarda i contributi d'acconto AVS per i mesi di settembre e ottobre 2016, gennaio, marzo e maggio-dicembre 2017 e dicembre 2018, nonché il conteggio finale AVS per il 2017 e il 2018 e il rapporto di controllo AVS per il 2018. L'ammontare del credito di risarcimento dei danni è documentato sulla base dei contributi AVS, Al, AD e IPG fatturati / delle spese amministrative / degli interessi di mora, delle tasse d'ingiunzione, delle spese d'esecuzione e degli atti dell'esecuzione ed è, dunque, sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico. (…)” (VIII pag. 4).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso in esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e della dichiarazione di fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA       H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                               2.3.   Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 (acconto mesi di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio finale e rapporto di controllo), così come risulta dai dati esposti nella decisione di risarcimento danni del 10 settembre 2019 per un importo di complessivi fr. 24'563.50 (doc. 1 atto I). Importo, questo, comprovato adeguatamente dalla copiosa documentazione prodotta (cfr. doc. 1 “dossier dell’assicurato atti I – IX” in particolare la decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 con allegata la panoramica dei contributi versati secondo la decisione del 10 settembre 2019 e quella della compensazione delle indennità giornaliere per malattia sub atto IV; doc. 2 “tabelle riassuntive degli importi non pagati (con fatture) atti A1 – A 75”; doc. 3 “irrecuperabili anno 2016 atti 1 – 47”; doc. 4 “irrecuperabili anno 2017 atti 48 – 74” e doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84”, a cui qui si rinvia).

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che – adducendo che “(…) contro la prima decisione della CO 1, il ricorrente ha contestato innanzitutto la determinazione del danno, cifrata dalla CO 1 in Fr. 24'563,50. Dai documenti prodotti ora dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti al presunto danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti gli importi fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2) – il ricorrente non ha contestato validamente l’importo complessivo di fr. 24'563.50 pari ai contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018 nei succitati periodi.

                                         Dagli atti risulta che al succitato importo di fr. 24'563.50 si giunge sommando i singoli importi indicati quali “Dommage AVS” nel “Tableau des irrécouvrables” dei rispettivi anni nei singoli periodi (cfr. doc. 2 atti A74, A68, A66, A62, A58, A54, A50, A46, A42, A38, A34, A30, A26, A22, A6 e A3 che corrispondono alla “Panoramica dei contributi non versati secondo la decisione del 10 settembre 2019” allegata alla decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 sub doc. 1 atto IV).

                                         Per quanto riguarda gli anni 2016 e 2017 i singoli importi trovano pure conferma nei tredici attestati di carenza beni (ACB) rilasciati per i relativi periodi (cfr. doc. 2 atti A71, A67, A63, A59, A55, A51, A47, A43, A39, A33, A31, A27 e A23).

                                         Quanto agli importi del 2018 si rinvia qui al doc. 5 “irrecuperabili anno 2018 atti 75 – 84” e in particolare agli atti 83 “Facture décembre 2018”, 84 “Décompte final 2018” e 81 “rapport de contrôle 2018”.

                                         Ricordato come il ricorrente si sia limitato ad addurre che “(…) dai documenti prodotti ora dalla resistente, non si evince il modo con il quale si è giunti al presunto danno finale. In particolare, non si rileva dai conteggi se tutti gli importi fatti valere sono anche giustificati. (…)” (I, punto 1, pag. 2), va qui ribadito che se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396) – come ha in concreto fatto la Cassa –, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e motivate contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa.

                                         In particolare, riguardo alla censura secondo la quale “(…) nei conteggi sono inserite numerose posizioni indicate come "frais de poursuites et intérets moratoires". (…)” (I, punto 1, pag. 2), questo Tribunale rileva che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2), gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive fanno parte del danno.

                                         È dunque a ragione che la Cassa nella risposta ha addotto che “(…) la controparte può rivendicare a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS gli importi corrispondenti alle seguenti voci: contributi paritari (contributi del datore di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di lavoro, interessi di mora, contributi alle spese amministrative, spese di tassazione, tasse d'ingiunzione e spese dell'esecuzione (DTF 121 III 382 consid. 3bb). Le tasse d'ingiunzione e le spese d'esecuzione sono, dunque, parte integrante del credito di risarcimento dei danni risultante dall'art. 52 LAVS. Secondo la giurisprudenza, sta alla cassa di compensazione documentare il credito di risarcimento del danno in modo che possa essere verificato. D'altra parte, in sede di controversia incombe al convenuto l'onere di dimostrare in modo opportuno perché l'importo del danno calcolato dalla cassa sia scorretto (RCC 1991 pag. 126 consid. Il/1b; decisione del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 agosto 2002 nella causa P., H 25/02, consid. 3b/cc). Il ricorrente non contesta l'ammontare fatturato a titolo di contributi AVS, Al, AD e IPG / spese amministrative. (…)” (VIII, punto 2, pagg. 3 e 4).

                                         Il ricorrente nell’opposizione del 9 ottobre 2019 ha fatto valere che “(…) Tenuto conto che la convenuta ha ripetutamente compensato le sue fatture con le indennità giornaliere di malattia da versare al ricorrente (doc. C), la cifra indicata in Fr. 24'563,50 non può corrispondere all'effettivo sospeso. (…)” (doc. 1 atto II) e con il ricorso ha addotto che “(…) 2. In secondo luogo la resistente non considera nel proprio calcolo le indennità giornaliere di malattia dell'anno 2019, che pure non ha mai versato al qui ricorrente, continuando a procedere con delle compensazioni interne, che non sono mai state chiare, visto che gli importi da compensare e la rispettiva compensazione non è mai stata formalmente notificata mese per mese. In ogni caso, si ribadiscono pure i dubbi di una compensazione sempre contestata, vista la mancata identità fra il ricorrente e la società anonima fallita. 3. Si richiamano a questo proposito i documenti già prodotti, in particolare i doc. E e F, in merito ai conteggi poco chiari della CO 1, siccome non si riesce a stabilire con quali importi sono avvenute le compensazioni. Inoltre, come esposto in precedenza, mancano nel conteggio anche le indennità giornaliere del 2019, visto che dai documenti prodotti, sembrerebbe che la resistente abbia proceduto a compensazioni solo con le indennità del 2018. (…)” (I, punti 2 e 3).

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.

                                         La FA 1, il 13 settembre 2009, ha sottoscritto con __________ Cassa malattia un contratto di assicurazione di indennità giornaliera LAMal (doc. I atto VI). Dal relativo “Regolamento dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e maternità” (doc. 1 atto V; di seguito Regolamento) risulta che il punto 34.2, dell’art. 34 che regola la “Cessione, costituzione in pegno e compensazione”, stabilisce che “(…) __________ può compensare le prestazioni maturate con i crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente della persona assicurata. Lo stipulante, o la persona assicurata, non hanno alcun diritto alla compensazione. (…)” (doc. 1 atto V pag. 9). Lo stesso Regolamento all’art. 36 che regola la “Contestazione dei conteggi” stabilisce che “(…) 36.1 Il datore di lavoro o la persona assicurata in modo individuale, che contestano un conteggio di __________, sono tenuti ad avvisarla entro un termine di 30 giorni dal ricevimento del conteggio. 36.2 Trascorso tale termine, non sarà accettata alcuna contestazione. (…)” (doc. 1 atto V pag. 9).

                                         In concreto, riguardo all’eccepita “(…) mancata identità fra il ricorrente e la società anonima fallita (…)” (I, punto 2), va rilevato che è lo stesso Regolamento che sancisce la possibilità per la Cassa di procedere alla compensazione delle prestazioni maturate con crediti nei confronti dello stipulante rispettivamente della persona assicurata.

                                         Inoltre, nemmeno il ricorrente adduce e tantomeno prova di aver contestato i conteggi del 24 aprile, del 23 maggio e del 20 luglio 2018 (doc. E allegato all’opposizione del 9 ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) con i quali – precisando su ogni conteggio che: “(…) Dieser Betrag wird in den nächsten Tagen zur teilweisen Tilgung der ausstehenden Sozialversicherungsprämien auf folgendes Konto überwiesen: CO 1 Caisse de Compensation AVS (…)” (doc. E allegato all’opposizione del 9 ottobre 2019 sub. doc. 1 atto II) – la Cassa ha comunicato alla società di voler procedere alla compensazione dei contributi rimasti scoperti con le indennità giornaliere dovute al ricorrente.

                                         Va qui del resto rilevato che, come osservato dalla Cassa, “(…) come risultato della compensazione l'ammontare dei crediti vantati nei confronti della __________ e quindi anche del credito di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente si è visto ridotto. Senza la compensazione, il credito di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente sarebbe maggiore. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).

                                         Infine, dalla “Panoramica della compensazione delle indennità giornaliere per malattia” (prodotta quale allegato della decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 sub. doc. 1 atto IV; cfr. la “Rekapitulierung der bezahlten Krankentaggelder vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 RI 1”, il “DEBITOREN-KONTOAUSZUG” del 10 settembre 2019 e il “Tableau des irrécouvrables Facture décembre 2018” dello stesso giorno) risulta che la Cassa ha proceduto alla compensazione dei contributi del 2018 unicamente con le indennità giornaliere riconosciute al ricorrente per quell’anno. La stessa Cassa con la risposta ha precisato che “(…) relativamente al credito di risarcimento dei danni oggetto della presente controversia, va osservato che è stata compiuta una sola compensazione. Essa riguarda la fattura per il mese di dicembre 2018, in rapporto alla quale sono state compensate per "dommage AVS" indennità giornaliere per l'importo di CHF 254.50. (…)” (VIII, punto 3, pag. 4).

                                         Non va qui pertanto approfondito l’asserito mancato pagamento delle indennità giornaliere di malattia per l’anno 2019.

                                         Quanto, infine, alla censura secondo la quale “(…) CO 1 ha ripetutamente proceduto ad esecuzioni nei confronti della FA 1, come risulta dai documenti prodotti (in particolare doc. D), e non è noto quali e quanti importi ha ricevuto dall'UEF __________. (…)” (I, punto 4), questo Tribunale rileva che, come accennato (cfr. consid. 1.5), l’UE di __________ ha trasmesso al TCA l’“Estratto del registro delle esecuzioni” della società (V) con allegato il conteggio dello stesso giorno indirizzato a RI 1 (V/1). Da questo conteggio risulta che gli acconti ricevuti nelle esecuzioni N. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (VI/1 pagg. 5 e 6) sono stati considerati, alla voce “(Spese pagate dal debitore) Ricavo dell’esecuzione”, nei rispettivi ACB sub doc. 2 atti A51, A55, A59, A63, A67 e A71.

                                         Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo esaustiva, da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato precise censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo chiesto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 24'563.50 va confermato.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                               2.7.   Il ricorrente non adduce la benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi paritetici per gli anni 2016 (acconto mesi di settembre e ottobre), 2017 (acconto mesi di gennaio, marzo, da maggio a dicembre e conteggio finale) e 2018 (acconto mese di dicembre, conteggio finale e rapporto di controllo), così come incontestatamente fatto valere dalla Cassa nella decisione del 10 settembre 2019 confermata con decisione su opposizione del 19 dicembre 2019 (cfr. consid. 1.3).

                                         Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

                                         Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

                                         In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste amministratore unico, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         Al ricorrente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

                               2.8.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         Nel caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dal ricorrente.

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, Werner Büchler deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                               2.9.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

31.2020.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2020 31.2020.4 — Swissrulings