Raccomandata
Incarto n. 31.2019.4 FC
Lugano 30 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2019 emanata da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
chiamato in causa: TERZ 1
in relaz. alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 6 dicembre 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella compravendita di veicoli, auto, moto, ecc., import ed export, esercizio di autorimessa e officina, carrozzeria e selleria, oltre all’esercizio di autolavaggio.
RI 1 è stato socio e gerente della società, con diritto di firma individuale, dal 21 luglio 2015 sino alle dimissioni formalizzate il 17 dicembre 2016 (radiazione a RC il 18 gennaio 2017; cfr. estratto RC; cfr. doc. B e decisione impugnata).
1.2. Affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1 gennaio 2014 al 30 novembre 2017, la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa dal mese di agosto 2015 ha dovuto diffidarla e quindi anche precettarla. In data 8 febbraio 2017 l’UE di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato carenza beni per contributi non pagati per il 2014 per fr. 7'174.50 (doc. 8).
Con decreto del 16 marzo 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società, procedura che è quindi stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura dell’11 luglio 2017. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23 novembre 2017 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di aver subito un danno, il 31 ottobre 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, ex socio e gerente della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 17'580.45, comprensivo di contributi non pagati per gli anni dal 2014 al 2016, spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e interessi di mora. Parallelamente la Cassa ha reso un’analoga decisione di risarcimento per fr. 17'507.15 nei confronti di TERZ 1, ex socio e presidente della gerenza della società fallita, il quale non ha contestato il provvedimento (doc. 1).
Con decisione su opposizione del 28 gennaio 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate nell’opposizione dall’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha confermato la responsabilità dell’ex socio gerente in relazione al mancato pagamento di suddetto importo.
1.4. Contro la decisione su opposizione insorge RI 1, assistito dal suo legale, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa 12 marzo 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici.
Con decreto del 3 aprile 2019 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa, assegnandogli un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ 1, il quale tuttavia è rimasto silente (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, a seguito del rilascio, l’8 febbraio 2017, di un attestato carenza beni relativo ai contributi sociali non pagati nel 2014 (doc. 8), dell’avvio, con decreto del 16 marzo 2017 della Pretura del Distretto di __________, della procedura di fallimento della società - procedura che è quindi stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura dell’11 luglio 2017 (con radiazione della ragione sociale il 23 novembre 2017) - la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1quale organo formale (socio e gerente con diritto di firma individuale nel periodo dal 21 luglio 2015 al 18 gennaio 2017), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.
In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli anni 2014-2016 (quest’ultimo anno sino a maggio) per complessivi fr. 17'580.45 (doc. 2A, 2B e 2C).
2.3. L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).
Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno è stato al più presto l’attestato di carenza beni a seguito di pignoramento emesso a favore della Cassa in data 8 febbraio 2017 (doc. 8; Frey/Mosimann, Bollinger, AHVG Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).
Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 31 ottobre 2018, la Cassa ha rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti insoluti dalla FA 1 relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 (quest’ultimo anno sino al 31 maggio), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 2A-2C) per complessivi fr. 18'236.10 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi; doc. 2A, 2B e 2C). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è di per sé contestato dal ricorrente, ed è da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nemmeno risulta peraltro dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi (né peraltro alcun altro organo della società) abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente tacitati. Del resto il credito della Cassa è stato parzialmente riconosciuto nell’attestato carenza beni reso l’8 febbraio 2017 per un importo di fr. 7'174.50 (doc. 8).
Per quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).
D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.8. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha ricoperto la carica di gerente (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 21 luglio 2015 al 18 gennaio 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando in sostanza di aver assunto la carica di socio gerente per un tempo limitato, durante il quale in ogni modo la conduzione della società era stata assunta in maniera esclusiva da TERZ 1 (socio e presidente della gerenza), il quale non gli avrebbe permesso di svolgere alcun compito gestionale in seno alla FA 1. Rileva che di conseguenza egli non avrebbe mai avuto il diritto di firma sui conti correnti della società, potendo agire unicamente in qualità di dipendente. Adduce inoltre di aver richiesto più volte informazioni e documentazione al presidente della gerenza, senza tuttavia che quest'ultimo abbia mai dato seguito a tali richieste, ma ricevendo per contro rassicurazioni sul fatto che la società fosse in regola con il pagamento degli oneri sociali. Sarebbe solo a seguito delle dimissioni di TERZ 1 che egli avrebbe potuto accedere ai documenti contabili e rendersi conto della reale situazione debitoria della società, ciò che lo avrebbe indotto a inoltrare subito le dimissioni. Fa inoltre rilevare che diversi movimenti contabili effettuati da TERZ 1 non troverebbero giustificazione, motivo per cui starebbe valutando una denuncia penale.
Ora, tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi.
Va avantutto rilevato che accettando il mandato di gerente di una Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). In effetti come accennato, conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b).
Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
In concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, il socio, gerente e presidente della gerenza TERZ 1 fosse sordo ai suoi richiami, ciò non è circostanza sufficiente per liberare l’altro socio gerente dall’obbligo che la carica assunta comporta.
Del resto, anche ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin da agosto 2015 (cfr. doc. 5) e negli anni dal 2014 al 2016.
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca in sostanza di aver più volte sollecitato l’altro gerente, il quale, a suo dire, aveva assunto in modo esclusivo la conduzione della società.
Vero è piuttosto che il ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione quantomeno dal mese di agosto 2015, momento a partire dal quale la Cassa ha dovuto inviare le prime diffide alla società, divenute sistematiche da febbraio 2016, rispettivamente nel marzo 2016 con l’intimazione di precetti esecutivi (doc. 6, 7) - ossia proprio nel periodo in cui egli era gerente della società – non potendo quindi non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società.
Stante quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 1.
In effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se ne deve quindi concludere che la presunta gestione della società da parte del cogerente TERZ 1 non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. Del resto l’amministratore o il gerente di una società non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica diretta della situazione debitoria della società.
Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dall’estate del 2015, ha effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti solo parzialmente, con ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli estratti conto dei contributi paritetici, doc. 5-7).
Ritenuta questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero regolarmente versati.
Anche il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato il presidente della gerenza al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria responsabilità.
In realtà, il ricorrente nella sua posizione di gerente non ha dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti.
Premesso che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), in concreto va detto che la FA 1 era una piccola società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 2A-2C): facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di gerente, l’interessato avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi.
E comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda metà del 2015 o quantomeno dal marzo 2016 con l’intimazione dei primi precetti esecutivi - vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da gerente e non attendere invece sino al dicembre 2016 (doc. B), quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Le dimissioni del ricorrente (rassegnate con scritto del 17 dicembre 2016) sono avvenute comunque tardivamente e meglio oltre un anno e mezzo dopo le prime diffide di pagamento e nove mesi dopo le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 5 attesta una situazione tutt’altro che incoraggiante, se si considera che nel periodo in cui il ricorrente era gerente erano state inviate ben 8 diffide di pagamento (doc. 5-7).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una Sagl (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
Non soccorre quindi all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero altre persone ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Il suo riferimento all’eventualità, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato, di procedere ad una denuncia penale nei confronti di TERZ 1, non modifica questa conclusioni, ribadito nuovamente come egli, se davvero non disponeva, come in sostanza asserito, delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva societaria, non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni ( cfr. in merito, fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, come già detto, nel caso in cui non avesse ottenuto risposta alle sue richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali venissero pagati rispettivamente trarne le adeguate conseguenze.
In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9. Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In particolare, nemmeno è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato completamente i contributi degli anni dal 2014 al 2016 (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 2A, 2B e 2C). I contributi residui sono rimasti scoperti e nel febbraio 2017 è stato reso un attestato carenza beni (doc. 8) e nel marzo 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2014 al 2016, per complessivi fr. 18'236.10, come da documentazione agli atti, di cui fr. 17'580.45 richiesti al ricorrente (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 2 e allegati) Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza che non sussiste nel caso in esame.
La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.
L'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2014 e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.
Infine, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.
2.10. Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato (doc. 2) e quantificato la pretesa in fr. 17'580.45, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014, 2015 e sino al maggio 2016. Come già esposto al consid. 2.4, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da critiche e come tale va ammesso.
Va pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri già scaduti e scoperti al momento dell’entrata in funzione del ricorrente (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114 consid. 4), rispettivamente venuti a scadenza successivamente e entro la data delle dimissioni del ricorrente dalla carica di gerente della Sagl, formalizzate con lettera del 17 dicembre 2016 (doc. B). In proposito si rilevi i effetti che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
In conclusione RI 1, quale ex gerente, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 17'580.45 per gli anni 2014-2016, quest'ultimo sino al mese di maggio.
2.11. Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 17'580.45.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti