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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.05.2020 31.2019.22

May 19, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,962 words·~20 min·3

Summary

Responsabilità del datore di lavoro. Nel caso concreto la procedura ex art. 52 non è prematura. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio fallimenti il danno è almeno sorto parzialmente e la Cassa poteva iniziare la procedura

Full text

CO 1Raccomandata

Incarto n. 31.2019.22   BS

Lugano 19 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2019 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata costituita il __________ 2014 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 5 dicembre 2014 fino al fallimento della società (16 agosto 2017).

                               1.2.   Dal 1° gennaio 2015 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di lavoro.

                                         Con decreti del 16 agosto 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarate l’apertura del fallimento della società (FUSC __________2017) e successivamente autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC __________2017).

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 71'880,15, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2015 al 2017, di cui fr. 5'812,15 per contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del datore di lavoro.

                                         Con comunicazione del 7 giugno 2019 l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha informato la Cassa che “è possibile che vi sia un dividendo a favore della 2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B).

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 12 luglio 2018, confermata con decisione su opposizione del 28 ottobre 2019, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 71’880, per contributi paritetici dovuti per gli anni 2015 – 2017 e non soluti dalla società (doc. 1 e 3).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

                                         Ritiene la procedura ex art. 52 LAVS prematura poiché gli attivi e i passivi della fallita, elencati nell’inventario, nonché i crediti insinuati contenuti nella bozza della graduatoria non permettono di definire il danno effettivamente subito dalla Cassa, ritenuto inoltre che non è escluso che per la stessa sia previsto un dividendo, seppur esiguo, da fallimento. Per questi motivi chiede la sospensione della procedura giudiziaria amministrativa sino al definitivo deposito dell’inventario e della graduatoria.

                               1.5.   Con la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce come la procedura risarcitoria non sia prematura, prevedendo di subire un danno almeno parziale. Respinge pertanto la richiesta di sospensione della procedura.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.          

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico, i contributi paritetici non versati dalla società dal 2015 al 2017.

                               2.3.   Secondo giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

                                         Quanto alla conoscenza del danno, che fa scattare l’inizio del termine di prescrizione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2019), la cassa ne ha conoscenza quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

                                         In caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

                                         Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, il danno per la Cassa è sorto con l’apertura del fallimento, proseguito in via sommaria.

                                         La Cassa ha fatto risalire la conoscenza del danno con la ricezione della comunicazione del 7 giugno 2019 dell’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ che l’ha informata che “è possibile che vi sia un dividendo a favore della 2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B).

                                         Il ricorrente sostiene che la procedura ex art. 52 LAVS sarebbe prematura poiché gli attivi e i passivi della fallita, elencati nell’inventario, nonché i crediti insinuati contenuti nella bozza della graduatoria non permettono di definire il danno effettivamente subito dalla Cassa, ritenuto inoltre che non è escluso che per la stessa sia previsto un dividendo, seppur esiguo, da fallimento. Per questi motivi chiede la sospensione della procedura giudiziaria amministrativa sino al definitivo deposito dell’inventario e della graduatoria.

                                        Ora, tenuto conto dell’inventario eretto dall’Ufficio fallimenti il 6 novembre 2019 (doc. B) e dalla (bozza) della graduatoria di fallimento (doc. C), la Cassa aveva gli estremi per iniziare la presente procedura risarcitoria.

                                         Come correttamente indicato nella riposta di causa, gli unici attivi a disposizione della massa fallimentare della società sono costituiti da contanti per fr. 64'818,32 iscritti ad inventario come “prestazioni Dip. Finanze”.

                                         Quali crediti a favore della stessa risultano:

fr. 144'417,41 vantato nei confronti di singoli dipendenti indicati nell’inventario a titolo di semplice promemoria;

fr. 561'171,07 che il ricorrente, azionista della società, dovrebbe rifondere alla stessa, inventariato per un valore simbolico di fr. 1.--;

eventuale credito per azione di responsabilità nei confronti degli organi societari che l’amministrazione del fallimento ha indicato in fr. 1.--;

-       “presunto credito nei confronti del DSS per spese di trasferta” di fr. 411'969,60 parimenti inventariato con fr. 1.--.

                                         Dalla graduatoria risultano indicati i seguenti crediti (esclusi quelli di terza classe) vantati nei confronti dalla società:

fr. 162'939,50 relativi a creditori di prima classe (rivendicazioni salariali):

fr. 73'769,05 di creditori di seconda classe, di cui fr. 71'880,15 di contributi paritetici rivendicati dalla Cassa nei confronti della massa fallimentare.

                                         Valutate come scarse le probabilità d’incasso dei crediti vantati dalla massa fallimentare, visto l’unico ammontare in contanti, la comunicazione 7 giugno 2019 dell’Ufficio fallimenti – che “è possibile che vi sia un dividendo a favore della 2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B) appare – ammesso e non concesso che spetti allo scrivente TCA valutarne la fondatezza – corretta e giustificata.

                                         Il ricorrente sostiene che dall’attuale situazione del fallimento non si può dedurre l’assenza di distribuzione del dividendo a favore della Cassa.

                                         In particolare fa riferimento al preteso rimborso spese di fr. 400’000.-- vantato dalla società nei confronti del DSS, rivendicazione che è stata contestata dal Consiglio di Stato (cfr. scritto del 12 giugno 2018 all’Ufficio fallimenti; sub doc. 2). Benché l’amministrazione del fallimento l’abbia inventariata con un solo franco, continua il ricorrente, ciò non esclude che, in caso di rinuncia da parte dell’Ufficio fallimenti, il recupero del credito verrebbe posto in cessione ex art. 260 LEF ai creditori interessati. In caso di ricavo superiore al credito del creditore cessionario, tale importo sarà riversato alla massa fallimentare a tacitazioni dei creditori di Ia ed eventualmente di IIa classe.

                                         Inoltre, egli rileva come la massa fallimentare abbia dei crediti nei confronti degli ex dipendenti da compensare con le rivendicazioni salariali degli stessi iscritti in Ia classe, ciò che aumenterebbe la possibilità di distribuzione alla Cassa di un dividendo da fallimento. A tal riguardo, in sede di risposta l’amministrazione ha rettamente osservato che “nella denegata ipotesi in cui l’Ufficio fallimenti riconosca il credito di CHF 144'417,41 vantato nei confronti dei dipendenti, deducendoli conseguentemente dai crediti di prima classe – ciò che non è peraltro ancora avvenuto rispettivamente non è dato di sapere se ciò avrebbe effetto sulle rivendicazioni salariali poste in prima oppure in terza classe -, gli attività al momento a disposizione (CHF 64'818,31) non sarebbero in ogni caso sufficiente per tacitare integralmente i crediti posti in seconda classe”.

                                         Per quel che concerne i passivi, il ricorrente fa presente come con la bozza della graduatoria l’Ufficio fallimenti abbia drasticamente ridotto le pretese salariali, con conseguente possibilità di distribuzione di dividendo ai creditori di IIa classe.

                                         Infine di transenna il ricorrente segnala di aver già depositato presso il Ministero pubblico suoi averi in contanti per il pagamento delle pretese della Cassa. Sempre nella risposta di causa quest’ultima ha precisato che “gli averi in contanti che il signor RI 1 avrebbe depositato presso il Ministero pubblico – insufficienti invero nel loro ammontare (CHF 3’393.41, CHF 7'703 ed Euro 833.03) per rifondere il danno subito dalla Cassa – non hanno alcuna attinenza con il credito di natura contributiva (da non confondere con quello risarcitorio) vantato dalla Cassa nei confronti della massa fallimentare della FA 1”.

                                         Orbene, visto quanto sopra è poco probabile che dal fallimento della società la Cassa potrà ricevere un dividendo che permetterà di coprire l’intero credito contributivo. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). Inoltre, questo TCA concorda con quanto riportato nella risposta di causa, ossia che “quanto affermato dal ricorrente è pertanto una mera allegazione frutto di stime personali e dell’auspicio che le cifre indicate si traducano in una reale liquidità a favore della massa fallimentare”.

                                         Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo         finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).

                                         In tal senso, la chiesta richiesta di sospensione della procedura sino al deposito definitivo della graduatoria e dell’inventario non può essere accolta.

                                         Visto quanto precede, ritenuto come la Cassa subirà almeno un danno parziale, essa era legittimata ad iniziare la procedura risarcitoria nei confronti di RI 1. 

                               2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento del conguaglio dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2015 al 2017 (quest’ultimo limitatamente ai mesi gennaio e febbraio), di cui fr. 5'812,15 per contributi sulle rivendicazioni salariali (cfr. la relativa distinta allegata alla decisione risarcitoria) determinati dopo controllo del datore di lavoro. I contributi, oggetto di tre tassazioni d’ufficio datate 4 giugno 2018 (allegate alla decisione risarcitoria) e confermate con decisione su opposizione 28 agosto 2018 (cresciuta in giudicato; doc. 1/A), sono stati determinati sulla base di retribuzioni non dichiarate alla Cassa.

                                         In queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno pari a fr. 71'880,15. Né del resto sono state sollevate contestazioni al riguardo.

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Nel caso in esame, nella decisione contestata (cfr. consid. 5.4) la Cassa ha fatto presente che nell’ambito delle proprie ricostruzioni relative alle rivendicazioni salariali dei dipendenti della società ha potuto accertare che per gli anni dal 2015 al 2017 “una parte dei salari sono stati versati a contanti e in nero al proprio personale; nella maggior parte dei casi il salario notificato alla Cassa non era conforme al salario a cui i dipendenti, per anzianità e monte ore espletate avrebbe avuto diritto secondo il CCL di riferimento; al personale non è stata riconosciuta alcuna indennità per il tempo di trasferta (soggetta a contribuzione AVS)”.

                                         Quanto sopra non è stato oggetto di contestazione. Anzi nel gravame l’insorgente, amministratore unico della FA 1, ha scritto che “conferma ed accetta qualsivoglia responsabilità ex art. 52 LAVS.”

                               2.6.   Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il danno subito di fr. 71'880,15, riservata la cessione di un eventuale dividendo da fallimento da parte della Cassa, il ricorso va respinto.

                               2.7.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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