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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.12.2019 31.2018.18

December 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,981 words·~50 min·5

Summary

Responsabilità del gerente di una Sagl. volazione degli obblighi di diligenza e controllo. Il gerente fa valere che erano dei terzi ad occuparsi della Sagl, ma non adduce validi motivi di discolpa. Decisione confermata

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 31.2018.18   FC

Lugano 27 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 settembre 2018 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 26 marzo 2012 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella gestione di esercizi pubblici ed attività commerciali nel campo della ristorazione, catering e attività alberghiera. RI 1 è stato gerente della società, con diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della società avvenuta il 17 ottobre 2019 (cfr. estratto RC; cfr. decisione impugnata).

                               1.2.   La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla CO 1 (in seguito: Cassa) da aprile 2012 a dicembre 2014 (per il ristorante __________ a __________, n. assic. __________), da dicembre 2012 (per il ristorante __________ a __________, n. assic. __________) e dal marzo 2013 (per il ristorante __________ a __________, n. assic. __________).

                                         La società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa sin dall’inizio ha dovuto sistematicamente diffidarla e quindi anche precettarla dal novembre 2013 (doc. VI).

                                         Con decreto del 13 dicembre 2016 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società.

                                         La Cassa ha insinuato, con scritti del 7 e 15 febbraio, 21 marzo, 25 luglio 2017, 8 giugno e 19 ottobre 2018 (doc. 17-20, 25, 29) all’Ufficio fallimenti del distretto di __________ il proprio credito di fr. 208'294.95 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal settembre 2013 alla fine del 2016 (doc. 29).

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, il 17 maggio 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, socio e gerente della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 153'747.40 (fr. 2'347.50 relativamente al ristorante __________, fr. 32'241.20 al ristorante __________ e fr. 119'158.70 al ristorante __________), inclusi contributi non pagati, spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora. Con decisione su opposizione del 10 settembre 2018 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate nell’opposizione dall’interessato, ha confermato la responsabilità dell’ex gerente in relazione al mancato pagamento di suddetto importo. La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa con decreto della medesima Pretura del 16 ottobre 2019 e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio (cfr. estratto RC).

                                         Al termine della procedura fallimentare, l’UEF di __________ ha rilasciato un attestato carenza beni relativo al credito insinuato nel fallimento, corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla FA 1, per fr. 208'294.95 (doc. XV). Il 17 ottobre 2019 la società è stata radiata da RC.

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione insorge RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con la risposta di causa 20 novembre 2018 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici.

                                         In data 13 dicembre 2019 l’Ufficio fallimenti di __________, su richiesta dello scrivente Tribunale, ha confermato l’avvenuta chiusura del fallimento nei confronti della FA 1 e la resa, a favore della Cassa, di un attestato carenza beni per un ammontare di fr. 208'294.95 (doc. XV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).

                                         La corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                         Nel caso concreto, a seguito dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura nel frattempo conclusasi con il rilascio di un attestato carenza beni per fr. 208'294.95; doc. XV), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (gerente con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.

                                         In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli anni 2013-2016 per complessivi fr. 153'747.40 (ridotti in sede di risposta di causa a fr. 152'934.85, doc. IX pag. 3; cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. B e 121-166).

                               2.2.   L’insorgente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio.

                                         L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

                                         D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240). Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                         Nella fattispecie in esame, non sono quindi le difficoltà d’incasso dei contributi da parte della Cassa (la quale ha promosso esecuzioni nei confronti della FA 1 sin dal novembre 2013, alcune delle quali in seguito tacitate e altre invece confluite in attestati carenza beni, altre nell’insinuazione del credito nel fallimento; cfr. doc. VI), rispettivamente il loro mancato versamento a determinare la conoscenza del danno.

                                         Tantomeno può determinare la conoscenza del danno l’emissione di attestati provvisori di carenza beni a seguito di pignoramento emessi a favore della Cassa in data 15 luglio 2015 (esecuzione n. __________; doc. 173), 8 ottobre 2015  (esecuzione n. __________, doc. 172), 19 aprile 2016 (esecuzione n. __________, doc. 171) e 25 novembre 2016 (esecuzione n. __________, doc. 167) visto che gli stessi (diversamente che per l’attestato carenza beni definitivo) non coincidono con il momento della conoscenza del danno (Frey/Mosimann, Bollinger, AHVG Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).

                                         Parimenti non costituisce tale momento nemmeno il primo fallimento della FA 1 aperto con decreto della Pretura di __________ del 13 gennaio 2016, visto che lo stesso è stato annullato pochi giorni dopo e meglio con decreto della CEF del 21 gennaio seguente (cfr. in argomento DTF 126 V 445 consid. 3b; 116 V 77; STFA H39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 p. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, p. 110).

                                         Nella fattispecie sia che si voglia considerare decisivo al fine della decorrenza del termine di prescrizione la resa di tre attestati carenza beni definitivi dopo pignoramento in data 6 e 12 luglio 2016 (doc. 168-170), sia che si voglia invece ritenere determinante il deposito della graduatoria nell’ambito del fallimento aperto nei confronti della FA 1 il 13 dicembre 2016 (e chiuso il 16 ottobre 2019 con l’emissione il 17 ottobre 2019 di un attestato carenza beni per l’intero credito insinuato nel fallimento, doc. XV; cfr. estratto RC informatizzato agli atti), in ogni modo appare chiaro che, avendo la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 17 maggio 2018, essa ha rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (doc. XV; in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

                                         D’altra parte, per quanto riguarda l’eccezione del ricorrente riguardo ad una presunta assenza di un danno in epoca precedente il deposito della graduatoria fallimentare, sia precisato, a titolo abbondanziale, che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di fallimento della FA 1, aperta il 13 dicembre 2016, è stata comunque chiusa con decreto del 16 ottobre 2019, senza un dividendo a favore della Cassa (che sarebbe andato in riduzione del danno), ma con l’emissione di un attestato carenza beni in seguito a fallimento per fr. 208'294.95, comprensivo anche del credito di cui alla decisione contestata in questa sede.

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2013-2016, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. B, 121-166) per complessivi fr. 153'747.40 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della società in via di pignoramento dapprima e di fallimento poi e dalla risposta di causa della Cassa (che ha ridotto la pretesa risarcitoria a fr. 152'934.85 in considerazione della deduzione della tassa sul CO2; doc. IX).

                                         Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso.

                                         La Cassa ha in effetti prodotto agli atti sia una panoramica dettagliata specificante gli importi richiesti da ognuna delle tre aziende facenti capo alla società debitrice e allestita in data 25 aprile 2018 e allegata alla decisione di risarcimento (doc. B, cfr. anche doc. 144, 162, 165, 166), come pure ha allegato copia delle singole fatture rimaste impagate, malgrado i regolari solleciti, e che non sembrano essere mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente o della società di cui era gerente (doc. 31-119).  

                                         In sede di risposta di causa la medesima ha fornito il seguente dettagliato resoconto concernente uno dei tre esercizi pubblici facenti capo alla società debitrice, il Ristorante __________:

" Fattura del 16 giugno 2014 riguardante il 2º trimestre 2014 (atto 118) e relativa panoramica (atto 164)

Contributi fatturati (per tutte le assicurazioni sociali) CHF 7'455.90

Meno assegni familiari                                              - CHF    1 '400.00

Meno rimborso della tassa sul CO2                             - CHF         67.85

Totale fattura                                                              CHF    5'988.05

Meno rimborso aggiuntivo della tassa CO2                 - CHF        153.15

Più spese di esecuzione                                              CHF        113.60

Più interessi di mora                                                    CHF       387.70

Detratti i pagamenti (v. estratto conto, atto 119)           -CHF    5'471 .35

Importo dovuto per tutte le assicurazioni sociali             CHF       864.85

Di cui dovuto per la fattura AVS del 2º trim 2014            CHF       399.95

Fattura del 12 settembre 2014 riguardante il 3º trimestre 2014 (atto 116) e relativa panoramica (atto 163)

Contributi fatturati (per tutte le assicurazioni sociali)       CHF 24'088.30

Meno assegni familiari                                               -  CHF   1'000.00

Totale fattura                                                               CHF 23'088.30

Più spese di esecuzione                                               CHF      175.10

Più interessi di mora                                                     CHF   1'353.00

Detratti i pagamenti (v. estratto conto, atto 119)            -CHF 20'915.15

Importo dovuto per tutte le assicurazioni sociali              CHF   3'701.25

Di cui importo per la fattura AVS del 3º trim. 2014          CHF   1'947.55

Importo dovuto per la fattura AVS del 2º trimestre 2014  CHF     399.95

Importo dovuto per la fattura AVS del 3º trimestre 2014  CHF  1'947.55

Totale dovuto dal Ristorante __________                                CHF  2'347.50”

(risposta pag. 5seg)

                                         Ora, tale conteggio appare dettagliato e allestito correttamente sulla base della esaustiva documentazione all’inserto e non appare in alcun modo censurabile. Con riferimento agli altri due esercizi, ristorante __________ e ristorante __________, le relative posizioni sono evincibili dagli analoghi conteggi e dalle panoramiche degli importi dovuti prodotti agli atti (cfr. in particolare doc. 144 segg.). 

                                         Per quanto riguarda l'imponibilità delle retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49).

                                         Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa e i conteggi, ricostruiti nei dettagli e ripartiti precisamente per ognuno degli esercizi pubblici coinvolti, risulti oltremodo esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato censure precise sugli importi chiesti in pagamento, limitandosi a contestazioni generiche, immotivate e non documentate, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta.

                                         Nemmeno risulta peraltro dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente pagati. Del resto il credito insinuato dalla Cassa è stato dapprima riconosciuto negli attestati carenza beni definitivi resi il 6 e 12 luglio 2016 relativamente a un importo complessivo di fr. 32'320.25 (doc. 168-170) e quindi nel fallimento della società, al termine dello stesso essendo stato emesso un attestato carenza beni per fr. 208'294.95 (doc. XV).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

                                         D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale) della FA 1 dalla sua costituzione il 26 marzo 2012 (estratto RC informatizzato agli atti).

                                         Come accennato, l’insorgente nega una sua responsabilità asserendo che egli di fatto si occupava unicamente “della gestione dei ristoranti” e di aver “demandato a terzi le questioni amministrative e finanziarie (segnatamente alla fiduciaria __________ di __________)”. Inoltre egli non avrebbe agito intenzionalmente o mosso da una negligenza grave, venendo così a mancare una condizione necessaria per la responsabilità.

                                         Ora, quanto asserito, peraltro senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. 

                                         Come detto (cfr. supra consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         In concreto, ritenuta la posizione di organo formale della società e considerando anche che egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità semplicemente adducendo, genericamente, di aver demandato a terzi le questioni amministrative e finanziarie, rispettivamente di aver fatto il possibile per cercare di salvare la società.  

                                         Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         Non senza ricordare che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza.

                                         RI 1 dunque, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad occuparsi unicamente “della gestione dei ristoranti” tralasciando invece, come da lui stesso dichiarato, “le questioni amministrative e finanziarie” (ricorso, consid. 7), accontentandosi quindi di un ruolo passivo, a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 20018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019). Ricordiamo che per l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e precettata sin dal novembre 2013. Il ricorrente, che è rimasto gerente della società fino alla sua cancellazione, doveva essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione.

                                         Ove inoltre le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova - egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28 maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV n. 15 consid. 6b).

                                         Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         In concreto, manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c),

                                         Non soccorre quindi all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero altre persone ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                                         Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         Infine, occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Nel caso in esame – a prescindere dal fatto che è rimasta allo stadio di puro parlato (e priva quindi qualsivoglia supporto probatorio) l’affermazione secondo cui il ricorrente si è costantemente preoccupato dell’andamento dell’azienda facendo a suo dire “tutto il possibile per cercare di salvare la società versando addirittura fondi propri nella società per evitare il fallimento”, egli, se davvero non disponeva, come in sostanza asserito, delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni ( cfr. in merito, fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, nel caso in cui non avesse ottenuto risposta alle sue richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali venissero pagati.

                                         In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                               2.8.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

                                         Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato completamente i contributi degli anni dal 2013 al 2016 (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. B, doc. 121-166). I contributi residui sono rimasti scoperti e nel luglio 2016 sono stati resi tre attestati carenza beni definitivi (doc. 168-170) e nel dicembre 2016 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2013 al 2016, per complessivi fr. 208'294.95, come da attestato carenza beni a seguito di fallimento del 17 ottobre 2019 (doc. XV), di cui fr. 152'934.85 richiesti al ricorrente (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

                                         Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

                                         Del resto, la Cassa ha con pertinenza ricordato come nemmeno corrisponde al vero la circostanza per cui le difficoltà finanziarie della società fossero state causate dalle difficoltà incontrate dal ristorante __________ negli inverni 2015 e 2016. In effetti, dagli atti risulta che già precedentemente, ovvero per il terzo semestre 2013 (ristorante __________), nel gennaio 2014 (ristorante __________) e per il secondo e terzo trimestre 2014 (ristorante __________), la cassa aveva dovuto diffidare e quindi precettare la società per il pagamento dei contributi dovuti. Le varie scadenze non mantenute avevano del resto portato a concludere tra le parti, tramite il ricorrente, un accordo il 22 dicembre 2015 (doc. 15).

                                         Ora, sulla base della documentazione agli atti, segnatamente le diffide notificate e le esecuzioni promosse, questo Tribunale ritiene di poter concludere che nel caso della FA 1 non si è trattato di un temporaneo mancato pagamento dei contributi, ma di una situazione divenuta ormai cronica.

                                         Non si può quindi ritenere che ci si trovasse di fronte ad una situazione di un temporaneo mancato pagamento dei contributi e in cui vi fosse oggettivamente ragione di ritenere che la società potesse soddisfare le pretese della Cassa entro tempi utili.

                                         Come ha a ragione rilevato la Cassa, in concreto, a fronte della situazione in cui si trovava la società, alle prese con ripetute diffide e procedure esecutive, con due verbali di pignoramento resi il 20 ottobre 2014 (doc. 175 e 176), per un ammontare scoperto di fr. 61'305.05 (relativamente ai contributi relativi al ristorante __________ per gennaio e febbraio 2014 e al ristorante __________ per il 3º e per il 4º trimestre 2013), e quindi attestati carenza beni definitivi emessi nel luglio 2016 per oltre 32'000 franchi (doc. 168-170), manifestamente non è possibile sostenere che la FA 1, da tempo considerevole in arretrato con il versamento dei contributi, si trovasse confrontata con un (improvviso) problema di liquidità che avrebbe potuto essere risolto o attenuato con una temporanea interruzione del versamento dei contributi.

                                         La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

                                         In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a difficoltà momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

                                         Ora, in concreto l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2013 e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.

                                         Infine, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di qualche acconto rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

                                         L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

                               2.9.   Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

                                         Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                             2.10.   Riguardo all’ammontare del danno, vista la risposta di causa con cui, dopo ridistribuzione della tassa sul CO2, la Cassa ha aggiornato l’importo del danno fatto valere a fr. 152'934.85, RI 1 deve risarcire alla Cassa tale somma per oneri sociali non versati dalla FA 1 di __________.

                             2.11.  Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

                                         In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           § RI 1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 152'934.85.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

31.2018.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.12.2019 31.2018.18 — Swissrulings