Raccomandata
Incarto n. 31.2018.12 31.2018.22 BS
Lugano 2 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 12 settembre e del 10 dicembre 2018 di
1. RI 1 (31.2018.12) 2. RI 2 (31.2018.22) 2. rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione dell’11 luglio 2018 e 2 novembre 2018 emanate da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 13 marzo 2017
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in seguito: società), con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 2 aprile 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, fra l’altro, nel commercio con metalli e pietre preziose e con materie prime in tutto il mondo; la partecipazione in miniere di metalli preziosi e non ed in pietre preziose in tutto il mondo.
Negli anni dal 2014 al 2016, il consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):
• RI 2
dal 7.08.2013 al 13.08.2015 amministratrice unica;
dimissionaria il __________ 2015 (doc. BB/A inc. 31.2018.22)
• RI 1
dal 13.08.2015 al 29.06.2016 amministratore unico,
dimissionario il __________ 2016 (doc. 3/C inc. 31.2018.12).
1.2. La FA 1, affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro, ha iniziato ad occupare dipendenti dal mese di settembre 2013 (cfr. distinta salari 2013 in doc. 3/D2, se non diversamente specificato la documentazione si riferisce all’inc. 31.2018.12) sino al mese di settembre 2015 (cfr. distinta salari 2013 in doc. 3/D4).
Riguardo al pagamento dei contributi va rilevato che dal mese di novembre 2014 la Cassa ha sistematicamente iniziato a diffidare la società (in quel caso per il pagamento dell’acconto del terzo trimestre; cfr. estratto evoluzione del debito contributivo 2014 in doc. 4) e precettarla dal mese di maggio 2015 (per l’acconto di gennaio; cfr. estratto evoluzione del debito contributivo 2015 in doc. 5).
Le esecuzioni sono sfociate in 6 attestati di carenza beni datati 16 novembre 2016 (sub doc. 1).
Con decreti del 14 luglio 2016 e del 28 settembre 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________2016 e __________2016).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 15'502,30 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014 e 2015 (sub doc. 3).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore anticipato le spese e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (FUSC __________2017).
1.3. Costatato di aver subìto un danno, con due distinte decisioni del 30 maggio 2018, la Cassa ha chiesto a RI 2 (in via solidale limitatamente all’importo di fr. 12'844,50 con RI 1) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 14'286,70 per contributi paritetici non soluti dalla società da gennaio a giugno 2015 ed a RI 1 (in via solidale limitatamente all’importo di fr. 12'844,50 con RI 2) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'833,70 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2014 (saldo) e 2015 (gennaio -settembre).
A seguito delle opposizioni inoltrate il 21 giugno 2018 da RI 1 ed il 17 luglio 2018 da RI 2, con decisioni su opposizioni, rispettivamente dell’11 luglio 2017 e 2 novembre 2018, la Cassa ha confermato le loro rispettive responsabilità.
1.4. Contro la decisione su opposizione dell’11 luglio 2018 RI 1 in data 12 settembre 2018 ha inoltrato ricorso chiedendo di confermarlo e sostanziarlo “in un’udienza plenaria presso la vostra Corte; in tale sede mi riservo di produrre documentazione atta a suffragare tale mia posizione e di esprimersi successivamente in una memoria conclusiva al termine dell’istruttoria”. Rilevando come la società fosse parte della __________, le cui entità – secondo quanto da lui sostenuto – facevano riferimento a __________ ed a RI 2, contesta alla Cassa di non aver considerato i succitati quali “codebitori solidali.” Contesta l’affidabilità dei conteggi relativi agli oneri sociali allestiti dalla Cassa poiché, a sua detta, sono stati inclusi dipendenti della società fittizi, a lui non noti, eccetto __________. Rileva come la società sia stata gestita esclusivamente dall’azionista __________, il quale lo avrebbe rassicurato dell’arrivo di fondi per far fronte ai debiti societari. Evidenzia inoltre come la società era già insolvente prima della sua entrata in funzione quale amministratore unico e che semmai deve rispondere unicamente per gli oneri sociali per il collaboratore __________ relativamente agli ultimi tre mesi del 2015.
1.5. Con la risposta di causa datata 2 ottobre 2018 al ricorso di RI 1 la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà più avanti, ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente come pure i conteggi salariali, riducendo il danno a lui imputato a fr. 754,75 per il periodo agosto - settembre 2015.
1.6. Con decreto del 4 ottobre 2018 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 2, destinataria della decisione di risarcimento del 30 maggio 2018 (V).
1.7. Con osservazioni dell’8 novembre 2018 RI 2 ha esposto la posizione determinante di RI 1 all’interno della società e sostenuto, motivando, che non le può essere imputata alcuna responsabilità ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla società (IX).
1.8. Interpellata dal TCA per una presa di posizione in merito a quanto scritto da RI 2, il 15 novembre 2018 la Cassa ha informato di averle notificato in data 2 novembre 2018 una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione di risarcimento del 30 maggio 2018, riservandosi di esprimersi in occasione di un eventuale ricorso (XI).
1.9. In data 7 dicembre 2018 RI 1 ha prodotto un lungo scritto in merito alla sua posizione in sede alla società, confutando gli addebiti mossi nei suoi confronti da RI 2 (XIV).
1.10. Con scritto del 18 ottobre 2018 RI 1 ha chiesto la congiunzione della presente causa di cui all’inc. 31.2019.12 con due procedure giudiziari ex art. 52 LAVS riguardanti la __________ e la chiamata in causa di RI 2 e di __________. Contestualmente egli ha prodotto due classificatori di documentazione (XVIII). In data 21 dicembre 2018 il vicepresidente del TCA ha scritto a RI 1: “le ritorno la documentazione da lei prodotta e alla quale non desidera abbiano accesso le altre parti in causa e che per tale ragione non può venir utilizzata ai fini del giudizio da parte dello scrivente Tribunale” (XXII).
1.11. Il 10 dicembre 2018 RI 2 ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2018. Contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, in sostanza ritiene che al momento di lasciare la carica di amministratrice unica (4 agosto 2015) vi fossero le circostanze per giustificare il differimento del pagamento degli oneri sociali dovuti dalla società nel periodo gennaio - giugno 2015. Rileva che le difficoltà finanziarie della società, impegnata insieme alla __________, __________ e __________ (formanti il gruppo “__________”), nell’estrazione dell’oro minerario in __________, sono iniziate nel 2014 con il propagarsi dell’epidemia ebola che ha bloccato le attività estrattive. Sostiene di aver segnalato tali difficoltà agli inizi del 2015 all’allora azionista unico, __________, sollecitando, come risulta dalla riunione del 3 marzo 2015 (doc. DD), “un apporto di capitale sufficiente per coprire i costi degli oneri sociali e imposta alla fonte”. Evidenzia al riguardo di aver ricevuto dall’azionista unico rassicurazioni circa l’imminente vendita del 49% delle azioni (per complessivi fr. 250’000.--) al sig. __________ con l’accordo che quest’ultimo apportasse alla società un capitale di 2 milioni di franchi. La ricorrente rileva inoltre che, sempre nel corso della riunione del 3 marzo 2015, l’azionista unico l’aveva anche rassicurata che entro il 20 marzo 2015 avrebbe iniettato fr. 150'000.-- nella società per permettere a RI 1, quale nuovo amministratore subentrante, di risanare e di riorganizzare la società, di effettuare i pagamenti degli oneri sociali e delle imposte alla fonte rimasti scoperti. Viste tali rassicurazioni la ricorrente rileva che nel frattempo, per far sopravvivere la società, aveva suo malgrado sospeso il pagamento dei contributi nell’attesa dei finanziamenti che avrebbero permesso a RI 1 di risanare, come pattuito, i conti societari e le pendenze contributive. Evidenzia altresì che, divenuto nell’agosto 2015 nuovo amministratore, RI 1 non ha tuttavia utilizzato i fondi per liquidare gli oneri sociali ed il prospettato apporto di due milioni di franchi (causa conflitto sorto tra RI 1 e __________) non ha avuto luogo, circostanze di cui essa non può rispondere essendo accadute successivamente alla sua uscita dalla società (inc. 31.2019.22).
1.12. Il 4 gennaio 2019 la Cassa ha comunicato di non aver osservazioni da presentare in merito agli scritti di RI 1 (XXIII).
1.13. Il 10 gennaio 2019 RI 1 ha inoltrato altre osservazioni (XXVII).
1.14. Con la risposta datata 11 gennaio 2019 al ricorso di RI 2 la Cassa ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS (III inc. 31.2018.22).
1.15. In data 15 gennaio 2019 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause 31.2018.12 e 31.2018.22 poiché riguardanti la medesima fattispecie (XXIX).
1.16. Con scritto 21 gennaio 2019 il rappresentante di RI 2 ha preso posizione in merito allo scritto 15 novembre 2018 della Cassa (cfr. consid. 1.8) e del 7 dicembre 2018 di RI 1 (cfr. consid. 1.9) (XXX).
1.17. In data 28 febbraio 2019 RI 1 ha preso posizione in merito a quanto sostenuto da RI 2 (XXXII).
1.18. Infine, con scritto 25 marzo 2019 RI 2 ha controbattuto a quanto scritto da RI 1 nella lettera 28 febbraio 2019.
1.19. In data 17 settembre 2019 la Cassa ha trasmesso copia del decreto di abbandono 12 settembre 2019 del Ministero pubblico in relazione alla denuncia sporta da RI 1 nei confronti di due collaboratori della Cassa stessa (XXXVII).
1.20. Avendo RI 1 chiesto il dibattimento pubblico, il Vicepresidente del TCA lo ha citato in udienza per il 10 ottobre 2019 (XXXVI), rinviata, su richiesta dell’interessato, al 15 ottobre 2019 (XXXIX). Non essendosi ingiustificatamente presentato (XLI), RI 1 è stato nuovamente citato per il 5 novembre 2019 con la comminatoria che in caso di ulteriore mancata comparsa all’udienza, la procedura avrebbe continuato il suo corso (XLII).
1.21. In sede d’udienza del 5 novembre 2019 RI 1, con riferimento alla risposta di causa del 2 ottobre 2018, ha dichiarato: “mi ritengo responsabile limitatamente al mancato pagamento dei contributi per il periodo agosto-settembre 2015 per l’importo compressivo di fr. 754,75” (XLIII).
1.22. Con scritto 18 novembre 2019 RI 2 ha preso posizione in merito all’esito dell’udienza del 5 novembre 2019 e sul memoriale prodotto da RI 1 in quella sede (XLV).
1.23. Con lettera 19 novembre 2019 RI 1 ha fra l’altro confermato la propria responsabilità nei confronti della Cassa per il pagamento degli oneri sociali dovuti dalla FA 1 per il periodo 1° agosto 2015 al 30 settembre 2015 (XVLII).
considerando in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della società (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, amministratori unici stessa succedutisi, il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’ammontare complessivo del danno subito dalla Cassa corrisponde al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per il 2014 e 2015, determinati sulle base delle distinte salariali di quegli anni (doc. 1/D3 e 1/D4 e controfirmate da RI 1), per fr. 15'502,30 (cfr. insinuazione 26 ottobre 2016 all’UF di ___________ sub doc. 1).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Nel caso in esame, in merito alla ripartizione del danno subito dalla Cassa tra i ricorrenti, va detto quanto segue.
2.4.1. Come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno chiesto a RI 1 corrisponde al mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 (saldo) ed il 2015 (gennaio - settembre) per complessivi fr. 13'833,70.
Il ricorrente contesta di dover rispondere del debito contributivo sorto prima dell’inizio del suo mandato di amministratore unico, poiché sin dall’inizio della sua entrata in carica la società si trovava già in stato d’insolvenza.
Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op. cit., n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
A tal riguardo, in sede di risposta la Cassa ha fatto presente che:
“dall’esame dei dati contabili reperiti dall’Ufficio fallimenti – in particolare dall’esame dei passivi aziendali degli anni dal 2013 al 2015 – (doc. 7), risulta che al 31 dicembre 2014, quindi prima dell’entrata in carica, la società fosse già sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO”. Di conseguenza, in applicazione della succitata giurisprudenza, rettamente l’amministrazione rileva che “il signor RI 1 risponde solo dell’aggravamento del danno relativo ai salari versati/maturati durante il periodo di carica, vale a dire per i mesi di agosto e settembre (dopodiché non sono stati più riconosciuti salari)”.
Ne consegue che il ricorrente deve rispondere di fr. 754,75 per i contributi non versati dalla società relativamente ai mesi di agosto e settembre 2015 (doc. 8).
Avendo in sede di udienza del 5 novembre 2019 il ricorrente riconosciuto una sua responsabilità per il succitato importo (cfr. consid. 1.21), ribadito con lettera del 19 novembre 2019 (cfr. consid. 1.22), egli è condannato a versare alla Cassa fr. 754,75 in luogo dei fr. 13'833,70 chiesti con la decisione contestata.
In questo senso il ricorso è da accogliere parzialmente.
2.4.2. Per quel che concerne RI 2, in carica dal 7 agosto 2013 al 4 agosto 2015 (data delle dimissioni quale amministratrice unica), la Cassa le ha imputato i contributi rimasti scoperti da gennaio a giugno 2015 per fr. 14'286,70 così come si evince dall’estratto conto, dalla distinta salari allegati alla decisione di risarcimento (doc. 1 inc. 31.2018.22), come pure dallo specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per il 2015 allegato alla decisione impugnata (doc. 1/B inc. 31.2018.22).
Occorre ora esaminare l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Nella fattispecie concreta, accettando la carica di amministratore unico, la ricorrente ha assunto tutti gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro funzione.
Prescrive l’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO che ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.9. La ricorrente sostiene che alle origini delle difficoltà finanziarie della società vi sia stata l’epidemia di ebola, iniziata nel 2014 nell’__________ e protrattasi per tutto il 2015, circostanza che aveva di fatto bloccato l’estrazione dell’oro minerario, campo di attività della società. A tal riguardo essa ha prodotto un estratto da Wikipedia relativo all’epidemia ebola in __________ nel 2014 (doc. CC).
Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12])) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione che le conseguenze dell’ebola – senza volere misconoscere il grave impatto della stessa che ha avuto nei paesi colpiti – siano state la causa della difficile situazione finanziaria della società non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.
Occorre piuttosto esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
2.10.
2.10.1. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10.2. Ritornando al caso in esame la ricorrente, con riferimento alla riunione del 3 marzo 2015 (cfr. il relativo verbale in doc. DD inc. 31.2018.22) avuta con l’azionista unico della società (__________), rileva di aver ricevuto da quest’ultimo la rassicurazione dell’imminente vendita del 49% delle azioni (per complessivi fr. 250’000.--) a __________ con l’accordo che quest’ultimo avrebbe apporto alla società un capitale di 2 milioni di franchi. Sempre nella medesima riunione l’azionista unico le avrebbe inoltre assicurato che entro il 20 marzo 2015 avrebbe iniettato fr. 150'000.-- nella società per permettere a RI 1, quale nuovo amministratore unico designato, di risanare e di riorganizzare la società e di effettuare i pagamenti degli oneri sociali e delle imposte alla fonte rimasti scoperti. A comprova dell’avvenuta vendita delle azioni la ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita datato 17 marzo 2015 e il relativo rogito (doc. EE). Ha parimenti allegato il contratto di apporto di capitale da parte di __________ sempre datato 17 marzo 2015 (doc. FF). Viste tali rassicurazioni la ricorrente sostiene che nel frattempo, per far sopravvivere la società, suo malgrado aveva sospeso il pagamento dei contributi nell’attesa dei finanziamenti che avrebbero permesso a RI 1 di risanare, come pattuito, i conti societari e le pendenze contributive. Rileva infine che divenuto nell’agosto 2015 nuovo amministratore RI 1 – il quale, a sua detta, già a febbraio 2015 (quindi prima di subentrare alla ricorrente quale amministratore unico) agiva da organo di fatto della società – non ha tuttavia utilizzato i fondi per liquidare gli oneri sociali ed il prospettato apporto di due milioni di franchi (causa conflitto sorto tra RI 1 e __________) non si è avverato, circostanze di cui essa non può rispondere essendo accadute successivamente alla sua uscita dalla società.
Orbene, se da un lato il nuovo amministratore subentrato alla ricorrente ha disatteso il dovere di destinare i soldi erogati dall’azionista unico nella società per pagare i contributi paritetici, ciò non significa che per questo motivo l’insorgente sia da ritenere esonerata da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Va pertanto, come detto, analizzato l’agire della ricorrente.
Al riguardo va evidenziato che all’interessata era richiesta la massima diligenza affinché i contributi fossero effettivamente versati. Da una parte va ricordato che a partire dal versamento dell’acconto del terzo trimestre 2014 la società era in mora con il pagamento degli oneri sociali (cfr. consid. 1.2). Dall’altra, va tenuto conto che, come sostenuto nel ricorso (punto no. 10), già a marzo 2015 l’azionista unico aveva versato fr. 150'000.-- frutto della vendita delle azioni sul conto della società e che, come sostenuto nelle osservazioni 21 gennaio 2019 allo scritto 15 novembre 2018 di RI 1 (XXX), quest’ultimo, sempre nel marzo 2015, disponeva della chiave elettronica e del codice e-banking del conto societario. La ricorrente avrebbe dovuto controllare subito (a fine marzo 2015) se effettivamente la liquidità immessa fosse stata effettivamente utilizzata per pagare i contributi scaduti, il cui ammontare era nettamente inferiore al prospettato provento della vendita delle azioni, ciò che, come detto, non è avvenuto (cfr. evoluzione del pagamento dei contributi del 2015, in doc. 5 = doc. 1/B inc. 31.2018.22). Una volta appurato che gli oneri sociali non erano stati liquidati, la ricorrente, ammesso e non concesso che lei non potesse disporre dei conti societari, avrebbe dovuto dimettersi subito e non solo durante l’assemblea generale del 4 agosto 2015 (doc. BB/A inc. 31.2018.22), avendo del resto rinunciato a dimettersi durante l’assemblea generale del 17 aprile 2015 (doc. GG inc. 32.2018.22).
Non va poi dimenticato che, come detto, dal 2014 la società ha avuto difficoltà nel liquidare il proprio debito contributivo e che al momento delle dimissioni risultavano scadute le fatture inerenti agli acconti mensili da gennaio a giugno 2015, di cui 6 già diffidate e 3 oggetto di domanda di esecuzione (cfr. estratto evoluzione del debito contributivo 2015 in doc. 5 = doc. 1/B inc. 31.2018.22).
In queste circostanze non si trattava di una passeggera mancanza di liquidità. Inoltre l’ammanco corrisponde a più delle tre mensilità tollerate dalla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 10.1).
Non essendo dati validi motivi di giustificazione e di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 2 deve essere confermata. Ne consegue che il suo ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.11. La ricorrente ha chiesto l’edizione di diversi testi per corroborare quanto sostenuto in sede ricorsuale. Dal momento che, come visto ai precedenti considerandi, sulla base degli atti e delle allegazioni dell’interessata i motivi addotti non sono stati giudicati validi ai fini di un esonero della responsabilità ex art. 52 LAVS, non è necessario procedere ad atti istruttori.
Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 (inc. 31.2018.12) è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 754,75.
2. Il ricorso di RI 2 (inc. 31.2018.22) è respinto.
§ RI 2 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 14'286,70.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti