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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2019 31.2018.10

December 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,605 words·~43 min·6

Summary

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità di due amministratori di una SA non essendo dati validi motivi di giustificazione e di discolpa

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 31.2018.10 31.2018.11   BS/sc

Lugano 2 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 10 settembre 2018 e del 12 settembre 2018 di

1.  RI 1   1 rappr. da:   RA 1   2.  RI 2    

contro  

le decisioni su opposizione del 11 luglio 2018 emanate da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

                                         radiata da RC il __________ 2018

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 6 febbraio 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva nei servizi di sorveglianza, sicurezza, protezione e di vigilanza, anche armata, di persone, valori, cose mobili o immobili. 

                                         Negli anni dal 2015 al 2017, il consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):

                                         • __________

                                           dal 11.02.2013 al 13.08.2015 amministratore unico;     

                                         • RI 2

                                           dal 13.08.2015 al 29.06.2016 amministratore unico,

                                           dimissionario il 23 giugno 2016 (doc. 3 inc. 31.2018.11);

                                         • RI 1

                                           dal 12.09 2016 al 17.01.2017 amministratore unico, 

                                           dimissionario il 20 dicembre 2016 (doc. A allegato alla   decisione su opposizione in doc. C inc. 31.2018.10; se non

                                           diversamente specificato la documentazione si riferisce all’inc.  

                                            31.2018.10).

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° febbraio 2013.

                                         Il 22 maggio 2017 l’Ufficio esecuzioni (UE) del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per il 2016 (doc. 4/E).

                                         Con decreti del 5 luglio 2017 e del 25 agosto 2017 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________2017 e __________2017).

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 23'393.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2015 e 2016 (sub doc. 3 inc. 31.2018.11).

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (FUSC __________2018; cfr. estratto RC informatizzato, doc. B).

                               1.3.   Costatato di aver subìto un danno, con due distinte decisioni del 30 marzo 2018, confermate l’11 luglio 2018, la Cassa ha chiesto RI 1 e a RI 2, ex amministratori unici della FA 1, il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr. 17'681,65 per i contributi paritetici non soluti per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo sino all’acconto di settembre) e rispettivamente di fr. 9'061,90 per i contributi rimasti scoperti negli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo sino all’acconto di marzo), con vincolo di solidarietà fra loro limitatamente all’importo richiesto.

                               1.4.   Contro le succitate decisioni su opposizione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, e RI 2 hanno singolarmente interposto ricorso al TCA chiedendone l’annullamento.

                                         In particolare:

·         RI 1, facendo riferimento al suo verbale di audizione dell’11 aprile 2018 presso la Cassa, rileva innanzitutto come il dissesto finanziario della società sia da ricondurre in maniera preponderante, se non esclusiva, alla mala gestione operata dal titolare __________. Sostiene che quest’ultimo lo avrebbe rassicurato circa l’entrata in tempi brevi d’ingenti capitali dovuti alla vendita delle azioni, liquidità che sarebbe servita per saldare gli scoperti, tra cui il debito contributivo, circostanza che lo avrebbe indotto ad inoltrare non subito le dimissioni. Sempre con riferimento al succitato verbale, il ricorrente rileva di essere riuscito a procurarsi parte della documentazione contabile ed il resoconto della reale situazione debitoria della società soltanto al termine del suo incarico. Rilevando inoltre che al momento di assumere la carica di amministratore unico la società si trovava in uno stato di grave sovraindebitamento, egli sostiene di non rispondere dei contributi sociali scaduti prima dell’inizio del mandato ma, semmai, di quelli successivi. Contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa, chiedendo il riconteggio dei contributi paritetici rimasti scoperti.

·         RI 2 chiede di confermare e sostanziare il suo ricorso “in un’udienza plenaria presso la vostra Corte; in tale sede mi riservo di produrre documentazione atta a suffragare tale mia posizione e di esprimersi successivamente in una memoria conclusiva al termine dell’istruttoria”. Rileva come la società fosse parte della __________, le cui entità si riferivano a __________ ed a __________; contesta alla Cassa di non aver considerato i succitati quali “codebitori solidali”; contesta l’affidabilità dei conteggi relativi agli oneri sociali allestiti dalla Cassa la quale avrebbe considerato dipendenti fittizi a lui non noti, eccetto l’unico collaboratore __________; rileva come la società sia stata gestita esclusivamente dall’azionista __________, il quale lo avrebbe rassicurato dell’arrivo di fondi per far fronte ai debiti societari. Evidenzia inoltre come la società era già insolvente prima della sua entrata in funzione quale amministratore e che semmai deve rispondere unicamente per gli oneri sociali dovuti a __________ solo per gli ultimi tre mesi del 2015. 

                               1.5.   Con due differenti risposte di causa, entrambe datate 2 ottobre 2018, la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà più avanti, ha confermato la responsabilità di RI 1 e RI 2, riducendo tuttavia per il primo l’importo di risarcimento a fr. 3'784,85.

                               1.6.   Con decreto del 4 ottobre 2018, interpellate le parti, il vicepresidente del TCA ha congiunto le due cause.

                               1.7.   Con scritto del 18 ottobre 2018 RI 1 ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa e notificato i mezzi di prova da assumere (VI).

                               1.8.   Su richiesta del TCA, il 31 ottobre 2018 la Cassa ha preso posizione riguardo al succitato scritto e prodotto la documentazione concernente un dipendente dalla FA 1 di cui si dirà nel prosieguo (VIII).

                               1.9.   Avendo RI 2 chiesto il dibattimento pubblico, il Vicepresidente del TCA lo ha citato in udienza per il 10 ottobre 2019 (VI inc. 31.2018.11), rinviata, su richiesta dell’interessato, al 15 ottobre 2019 (X inc. 31.2018.11). Non essendosi ingiustificatamente presentato (XII inc. 31.2018.11), RI 2 è stato nuovamente citato per il 5 novembre 2019 con la comminatoria che in caso di ulteriore mancata comparsa all’udienza, la procedura avrebbe continuato il suo corso (XIII inc. 31.2018.11).

                             1.10.   In data 5 novembre 2019 si è svolta l’udienza dibattimentale (XVII inc. 31.2018.11).

                             1.11.   Con lettera 19 novembre 2019 RI 2 ha fra l’altro rilevato di riconoscere la propria responsabilità nei confronti della Cassa per il mancato pagamento degli oneri sociali dovuti dalla FA 1 per il periodo 1° ottobre 2015 - 31 marzo 2015 per complessivi fr. 8'874,15 (XIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio dell’attestati di carenza beni del 22 maggio 2017 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria agli ex amministratori RI 2 ed RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1 nel periodo 2015 - 2016(doc. 4/E).

                                         Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                               2.3.   Per quel concerne l’ammontare del danno, come risulta dagli estratti dei contributi paritetici per gli anni 2015 e 2016, gli oneri sociali sono stati determinati in base alle dichiarazioni dei salari e schede salariali (doc. F 1-2, G e H).

                            2.3.1.   Riguardo alla dichiarazione dei salari per il 2015, compilata il 22 giugno 2016 e rettificata il 13 luglio 2016 (sub doc. F1-2), sono stati indicati due collaboratori (__________ e __________) ed allegate le relative “schede stipendi” vidimate con l’intestazione “FA 1”.

                            2.3.2.   Per quel che concerne invece la dichiarazione dei salari del 2016, compilata il 9 gennaio 2017, la stessa è stata allestita e firmata dal collaboratore __________ “in assenza di amministratore” (sub. doc. G = doc. D inc. 31.2018.11), il quale, come dichiarato dallo stesso ricorrente RI 1 presso l’Ufficio fallimenti __________ (doc. M allegato alla decisione su opposizione __________), era il responsabile della tenuta della contabilità. Va poi evidenziato che alla succitata distinta salari sono state allegate tre “schede stipendi” – tra l’altro vidimate con il timbro della società – di collaboratori (doc. H = doc. D inc. 31.2018.11), altro motivo per escludere che si è trattato d’impieghi fittizi. Certo, in sede di audizione presso gli uffici della Cassa del 21 giugno 2018 RI 2 ha sostenuto che il signor __________ era l’unico dipendente della società, mentre gli altri collaboratori sono stati assunti da __________ senza il suo intervento e consenso, circostanza ammessa anche dal signor __________, presente all’audizione “quale persona informata dei fatti” (doc. 4). In sede di udienza, per quanto è dato di capire, RI 2 ha sostenuto che gli altri collaboratori elencati nella distinta salari del 2016 non avevano lavorato essendo stati licenziati. Inoltre, sempre in sede di udienza ha sostenuto che non avrebbe vidimato le tre schede di stipendi del 2016, anzi che “le schede sono state fotocopiate o rubato il relativo file e “sono stati fatti i mesi”. Può essere che ho firmato qualcosa senza verificare” (XVII inc. 31.2018.11).

                                         Ora, come rettamente rilevato dalla Cassa, ai fini contributivi, determinante è che sia stata svolta un’attività lucrativa soggetta all’AVS (art. 1a cpv. 1 lett. b, 4 cpv. 1 e 5 cpv. 2 LAVS). Inoltre, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante decisivo è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2).

                                         Per questi motivi ai fini contributivi non è rilevante che l’attività lucrativa sia stata autorizzata o meno oppure che il dipendente sia in regola con il permesso. Del resto non è stata fornita prova che le citate “schede stipendio” non siano conformi alla realtà, rispettivamente che i collaboratori indicati non abbia svolto attività lucrativa per la società. Che poi il ricorrente abbia firmato le schede salari senza controllarne il contenuto, ciò è imputabile alla sua negligenza e non può costituire una valida ragione per metterne in dubbio la fedefacenza.

                                         Sempre in merito alla distinta salari 2016, nelle osservazioni 18 ottobre 2018 RI 1 rileva che l’ammontare dei salari relativi alle “schede stipendio” del 2016 inviate per email del 18 luglio 2016 da __________ alla Cassa (doc. H) sono inferiori alla somma dei salari risultanti dalla distinta 2016 (doc. G). Tale discrepanza – continua il ricorrente – dimostrerebbe l’inaffidabilità dei conteggi dei contributi paritetici. Va qui evidenziato che le succitate schede salariali, su carta intestata della società, sono state allestite il 24 giugno 2016 e concernono gli stipendi da gennaio a giugno (1° semestre) dello stesso anno, mentre nella distinta salari – compilata il 10 gennaio 2017 ed inviata alla Cassa il 26 gennaio 2017, entro i termini di cui all’art. 36 cpv. 2 OAVS – sono stati indicati i salari versati sino al mese di settembre 2016. Da qui la differenza d’importi. Vero che la distinta salari è stata inviata allorquando il ricorrente aveva già dato le sue dimissioni da amministratore, tuttavia egli non ha fornito alcuna prova atta smentire la veridicità della succitata distinta.

                                         Nelle osservazioni 18 ottobre 2018 RI 1 contesta inoltre che il dipendente __________, indicato nella distinta salari 2016 per il periodo febbraio – settembre, inviata per email il 25 gennaio 2017 da __________ (doc. G), fosse effettivamente dipendente della società, ritenuto che la sua “scheda stipendio” non compare insieme a quelle inviate con il succitato email 18 luglio 2016 (doc. H). Ritiene inoltre di non averlo mai assunto. Per questo motivo l’insorgente chiede che siano compiuti degli accertamenti in merito alla posizione del succitato nella società.

                                         Dagli atti risulta che con email 11 aprile 2018 al ricorrente RI 1, RI 2 scriveva che __________ aveva con la società un precontratto di lavoro subordinato all’ottenimento del relativo permesso, di esser stato informato nell’ambito di un controllo da parte dell’allora Ufficio degli Stranieri che il succitato non aveva alcun permesso e che la FA 1 non gli aveva versato alcun salario (doc.2/allg.8). Inoltre, in sede di audizione del 21 giugno 2018 presso la Cassa, RI 2 aveva sostenuto che “il signor __________ non poteva lavorare perché asilante” (doc. 4 inc. 31.2018.11).

                                         Fatto sta che il nominativo del signor __________ è stato inserito nella distinta dei salari 2016, anche se dopo le dimissioni del ricorrente, ed il reddito iscritto nel suo conto individuale (IX/1). Inoltre, come detto sopra, ai fini dell’AVS non è rilevante che egli abbia svolto attività presso la FA 1 senza valido permesso. Certo, il ricorrente ritiene di non averlo assunto. Tuttavia va fatto presente che, come risulta dalla distinta salari 2016, già da febbraio __________ lavorava presso la società, quindi prima che l’insorgente diventasse amministratore unico.

                                         In conclusione, ritenuto come i ricorrenti non abbiamo portato alcun concreto elemento atto a mettere validamente in discussione la fedefacenza dei conteggi salariali, la quantificazione dei contributi eseguita dalla Cassa, come pure del danno subito dalla stessa, possono essere confermati.

                               2.4.   In merito alla ripartizione del danno subito va osservato quanto segue.

                            2.4.1.   Il risarcimento di fr. 17'681,65 chiesto dalla Cassa a RI 1 dimissionario il 20 dicembre 2017, corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla società per il 2015 (fattura di chiusura) ed il 2016, quest’ultimo fino all’acconto del III trimestre (gennaio – settembre) in quanto scaduto, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, il 10 ottobre 2016. Rettamente la Cassa non gli ha computato l’acconto del quarto trimestre 2016, esigibile il 10 gennaio 2017 e quindi successivamente alle sue dimissioni (cfr. estratti conto del 14 marzo 2018 in doc. 1 allegati alla decisione di risarcimento e specchietto dell’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali in doc. 5 e 6).

                                         Con il presente ricorso RI 1 contesta di dover rispondere del debito contributivo sorto prima dell’inizio del suo mandato di amministratore unico, poiché sin dalla chiusura dell’esercizio 2014 – e in particolare quello del 2015 – risultava un’eccedenza di debiti (per il 2016, a detta del ricorrente, non sarebbe stato allestito nessun bilancio non avendo la società avuto alcuna entrata, ciò che avrebbe portato ad un aumento della perdita societaria) e che si sarebbe dovuto avvisare, ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, il Giudice di tale situazione. L’insorgente rileva inoltre come i revisori, impossibilitati a verificare la contabilità, hanno rinunciato a tale incarico, come risulta dallo scritto 4 novembre 2016 (doc. H al ricorso).

                                         Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op. cit., n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

                                         Nel caso in esame, in sede di risposta di causa la Cassa ha fatto presente, nonostante il ricorrente non avesse prodotto i bilanci di riferimento, di “aver proceduto ad ulteriori accertamenti e dai dati contabili reperiti presso l’Ufficio fallimenti (doc. 8) risulta che al 31 dicembre 2015 la FA 1 era sovraindebitata, infatti l’ammontare della perdita di tale anno, sommata a quelle riportate dagli esercizi contabili precedenti, è superiore al capitale proprio.”

                                         Rettamente la Cassa, in applicazione della succitata giurisprudenza, ha evidenziato come il ricorrente non deve rispondere dei contributi paritetici scaduti prima dell’entrata in carica quale amministratore, ma unicamente dell’aggravamento del debito contributivo, successivo alla sua entrata in funzione.

                                         Ne consegue che il ricorrente RI 1, quale organo subentrante, deve eventualmente rispondere solo del danno relativo al debito contributivo generato dai salari che la società, malgrado la situazione finanziaria critica in cui si trovava, ha comunque continuato a versare durante il suo mandato. Ciò significa che in casu, essendo divenuto amministratore unico il 25 agosto 2016 e avendo dimissionato il 20 dicembre 2016, come rettamente evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa, il danno a lui imputabile è di fr. 3'784,85 che corrisponde ai contributi dovuti e non versati dalla società da settembre a dicembre 2016, così come correttamente indicato nell’estratto conto 20 settembre 2018 (doc. 9; per un caso analogo cfr. STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 6.1).

                            2.4.2.   A RI 2 la Cassa ha chiesto il risarcimento del danno relativo ai contributi paritetici non pagati dalla società nel 2015 (ottobre – dicembre) e nel 2016 (acconto I trimestre: gennaio – marzo), avendo dimissionato il 23 giugno 2016, per complessivi fr. 9'061,90 (cfr. estratti conto allegati alla decisione di risarcimento in doc. 1 inc. 31.2018.11).

                                         Anch’egli con il ricorso sostiene che la società era già insolvente prima che egli divenisse amministratore unico.

                                         A tal riguardo, la giurisprudenza di cui al consid. 2.4.1. non è applicabile poiché il ricorrente è entrato in carica il 4 agosto 2015 mentre il danno subito per quell’anno, come detto, concerne unicamente i contributi dovuti per i salari per il periodo ottobre – dicembre, quindi successivi all’inizio del suo mandato.

                                         Il ricorrente rimane quindi responsabile per i contributi rimasti scoperti relativi al 2015 (saldo) e 2016 (acconto del I trimestre, gennaio - marzo), così come risulta dal conteggio 14 marzo 2018 allegato alla decisione di risarcimento del 30 marzo 2018 (doc. 1 inc. 31.2019.11).

                                         Non va poi dimenticato che in sede d’udienza del 5 novembre 2019 il ricorrente ha riconosciuto la sua responsabilità per il succitato periodo (cfr. consid. 1.9).

                            2.4.3.   Ne consegue che tra i due ricorrenti non vi è alcun vincolo di solidarietà poiché i periodi di contribuzione rimasti scoperti non combaciano.

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).       

                               2.8.   Vanno ora esaminate le argomentazioni addotte dai ricorrenti nel confutare una loro responsività ex art. 52 LAVS.

                            2.8.1.   Ricorso di RI 1 (inc. 31.2018.10).

                                         RI 1 rileva come il dissesto finanziario della società sia da ricondurre in maniera preponderante, se non esclusiva, alla cattiva gestione operata dal titolare __________. Sostiene che quest’ultimo lo avrebbe rassicurato dell’entrata in tempi brevi d’ingenti capitali dovuti alla vendita delle azioni, i cui capitali sarebbero serviti per saldare gli scoperti, tra cui il debito contributivo, circostanze che lo avrebbero indotto ad inoltrare non subito le dimissioni da amministratore unico.

                                         Ciò non è sufficiente per liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Nella fattispecie concreta, accettando la carica di amministratore unico, il ricorrente ha assunto tutti gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro funzione.

                                         Prescrive l’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO che ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Visto il suo obbligo di vigilanza, non è sufficiente sostenere che il dissesto finanziario era dovuto principalmente alla cattiva gestione da parte del titolare della società __________, il quale, come organo di fatto, avrebbe diretto la società a suo piacimento.

                                         Va poi rilevato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell'8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu l’organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re C.G. c. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale; cfr. in proposito anche al consid. 2.8). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         In casu, al momento di entrare in carica quale amministratore il ricorrente (25 agosto 2016), facendo uso dell’obbligo di verifica (tra l’altro anche solo interpellando la Cassa) che la sua funzione gli imponeva, si sarebbe dovuto rendere conto che al 6 luglio 2016 la Cassa aveva intimato la fattura di chiusura dei contributi del 2015, le richieste di acconto del 19 luglio 2016 e del 1° settembre 2016 per i due primi trimestri del 2016 (cfr. doc. 4/C e 4/D1-2). Non solo, durante il suo mandato non è stato versato alcun onere sociale, a parte fr. 43,85, nonostante le diffide, le tassazioni d’ufficio e le esecuzioni forzate (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali in doc. 5 e 6).

                                         Inoltre, che il ricorrente si sia fidato delle rassicurazioni ricevute da __________ circa l’entrata di ingenti capitali prevista nel contratto di cessione di azioni sottoscritto il 27 ottobre 2016 (sub allegato 4 all’opposizione in doc. 2) senza aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di grave negligenza. D’altronde egli non prova e nemmeno sostiene di essere stato impedito di accedere agli atti della società e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della sua funzione di amministratore. Un amministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         Il ricorrente sottolinea inoltre di essere restato in carica quale amministratore unico per quattro mesi (tre mesi e mezzo se si considera la formalizzazione delle dimissioni).

                                         Secondo giurisprudenza l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo (di regola tre mesi) la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b). Non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Ritornando al caso in esame, la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica la società risultava in mora con il pagamento dei contributi scaduti (come si evince dal conto finale 2015 la società non ha versato alcun contributo; cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 5).

                            2.8.2.   Ricorso di RI 2 (inc. 31.2018.11)

                                         RI 2 ritiene __________ responsabile del dissesto finanziario della società. Tale assunto non gli permette di liberarsi da una responsabilità avendo egli rivestito l’incarico di amministratore unico ed essendo quindi tenuto ad un obbligo di vigilanza e di controllo, così come rilevato per il ricorrente RI 1 (cfr. consid. 2.8).

                                         In merito ai suoi obblighi di amministratore unico cui è venuto meno, nella decisione contestata la Cassa ha ben evidenziato che egli:

" (…)

-   non ha mai comunicato l’assunzione di nuovo personale, in particolare per il signor __________, di cui peraltro l’opponente si assumerebbe ora l’onere del pagamento degli oneri sociali per il periodo ottobre-dicembre 2015 (obbligo di annuncio stabilito dall’art. 136 OAVS in vigore durane il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2016);

-   non ha mai comunicato una modifica sostanziale nella somma annua dei salari, come prescritto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, al fine di versare un acconto congruo;

-    non ha mai versato alcun acconto per gli anni 2015 e 2016;

-   ha presentato in ritardo la distinta dei salari per l’anno 2015. Infatti tale distinta, datata e siglata il 22 giugno 2016 dall’opponente, è pervenuta alla Cassa solo il 5 luglio 2016, invece nel termine formale del 30 di gennaio 2016. Ciò ha fatto sì che il conguaglio per l’anno 2015 fosse allestito solo successivamente alle dimissioni del signor RI 2 dalla carica di amministratore unico. (…)” (doc. A1 pag. 10 inc. 31.2018.11)

                                         Quanto sopra evidenziato costituisce un’evidente violazione delle prescrizioni da parte del datore di lavoro.

                                         Il ricorrente doveva essere ben consapevole dei suoi obblighi, come ha pertinentemente rilevato la Cassa nella decisione contestata:

" (…)

Nel caso in esame si rileva in particolare che il signor __________, come risulta dalla documentazione da lui fornita in sede di audizione, ricopriva la funzione di vice-presidente e CEO – vale a dire Chief Executive Officer – oltre che di CFO – vale a dire Chief Financial Officer – del __________. Oltre a ciò si è definito esperto di questioni contabili e titolare della __________, attiva nel campo delle consulenze di natura fiscale, immobiliare e assicurativa. Il signor RI 1 doveva quindi sapere che far parte di una società quale organo formale comporta dei doveri e dei rischi (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/01 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01), ritenuto che non potevano essergli sconosciuti né le conseguenze di un mancato pagamento né gli strumenti per non incorrere in una responsabilità personale.

Inoltre dall’e-mail del 30 settembre 2015, fornito in sede di audizione, e che egli ha inviato al signor __________ emerge in modo chiaro che, nemmeno dopo 2 mesi dall’entrata in carica quale amministratore unico della FA 1 (doc. A), l’opponente fosse perfettamente cosciente del fatto che le società del __________ dovevano essere risanate e che vi erano anche dei problemi legati al versamento degli stipendi. Malgrado ciò il signor RI 2 è rimasto in carica sino al 23 giugno 2016 (doc. B). (…)” (doc. AI pag. 9 inc. 31.2018.11)

                                         Infine, il ricorrente non ha indicato quali sarebbero state le iniziative messe in atto affinché la FA 1 liquidasse le proprie pendenze contributive.

                                         Nondimeno va evidenziato che con scritto 19 novembre 2019 il ricorrente ha riconosciuto di essere responsabile del danno subito alla Cassa relativamente al periodo 1° ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016. Tuttavia non è dato di sapere per quale motivo egli abbia quantificato l’importo in complessivi fr. 8'874,15, mentre dai succitati estratti conto l’ammontare è di fr. 9'061,90 (cfr. consid. 2.4.2). Fa quindi stato quest’ultimo importo.

                               2.9.   Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeber-haftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         Nel caso concreto, come fatto presente al consid. 2,4.1, la società non ha versato il saldo dei contributi 2015 e nessun contributo per il 2016 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali in doc. 5 e 6). Vista la cronica morosità del pagamento dei contributi non è ipotizzabile che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del resto ciò è stato fatto valere.

                                         D’altronde, non essendo stata la società diligente nel liquidare gli oneri sociali, non sussiste alcun valido motivo di discolpa.

                             2.10.   RI 2 sostiene che la Cassa non ha considerato quali codebitori solidari __________ e __________.

                                         Occorre al riguardo ricordare che, secondo giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali  tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018 consid. 2.3.3).

                                         In sede di risposta di causa la Cassa ha rilevato:

" (…)

La Cassa osserva che il signor __________ ha ricoperto la funzione di amministratore unico della FA 1 per il periodo dall’11 febbraio 2013 al 13 agosto 2015 (come risulta dalle pubblicazioni FUSC). Egli non è stato chiamato in causa in quanto dalla distinta salari per l’anno 2015 risulta che la società ha occupato dipendenti a partire da ottobre 2015, quindi quando egli non era più in carica. Rispettivamente non sono emersi elementi incontrovertibili che lo identificassero quale co-autore del danno in qualità di “organo di fatto” della società in un periodo successivo alle dimissioni.

Per quanto concerne la signora __________ la Cassa rileva che la stessa non ha ricoperto alcun ruolo all’interno della FA 1, né in qualità di organo formale né come organo di fatto. (…)”

(doc. III inc. 31.2018.11)

                                         Avendo pertanto la Cassa operato una scelta di sua competenza, non vi è motivo per il TCA di intervenire.

                             2.11.   In sede di ricorso RI 1 ha chiesto l’audizione di due revisori, indicandone il nome, al fine di attestare come fossero le condizioni economiche della società.

                                         Con le osservazioni 18 ottobre 2018 il medesimo ricorrente ha inoltre chiesto l’edizione dalla Cassa di ogni documentazione disponibile atta a dimostrare l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro tra __________ e la FA 1, quale il contratto di assunzione e le buste paga rilasciate al medesimo, nonché l’ispezione all’Ufficio della migrazione di __________ al fine di accertare se il succitato fosse in possesso di un’autorizzazione a svolgere un’attività professionale tra febbraio e settembre 2016.

                                         Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza.

                                         In merito alla richiesta di audizione dei due revisori, la stessa è divenuta superflua avendo la Cassa riconosciuto lo stato d’insolvenza della società al momento dell’entrata in carica dell’assicurato quale amministratore unico, con conseguente riduzione del danno (cfr. consid. 2.4.2).

                                         Non necessaria è anche la seconda richiesta di assunzione di mezzi di prova. Con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4.1, l’attività di __________ è stata resa verosimile (cfr. estratto dei conti individuali) e non è rilevante, ai fini contributivi, accertare se lo stesso fosse in possesso di una valida autorizzazione per lavorare.

                                         Infine, sulla base degli atti presenti nell’inserto questo TCA ha potuto statuire in merito alle due procedure in oggetto. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                              2.12   In conclusione, visto quanto sopra, la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti va confermata, come pure le decisioni su opposizione contestate, tranne per quel che concerne l’importo del danno richiesto a RI 1 (cfr. consid. 2.4.2).

                             2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto.

                                         § RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 3'784,85.

                                   2.   Il ricorso di RI 2 è respinto.

                                         § RI 2 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 9'061,90.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà a RI 1 fr. 1'000.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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