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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2012 31.2012.7

December 6, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·691 words·~3 min·5

Summary

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Ricorso irricevibile in quanto manca la decisione su opposizione. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 31.2012.7   BS

Lugano 6 dicembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 13 luglio 2012 emanata da

              in relazione alla    

CO 1       in materia di art. 52 LAVS       PI 1(radiata da RC il __________ 2012)    

considerato                    in fatto ed in diritto

che                              con decisione 13 luglio 2012 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS quale amministratore di fatto di RI 1 – già direttore con firma collettiva a due della fallita PI 1 – per il mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF per gli anni 2009 e 2010 per un importo di fr. 15'748.10.--;

                                     -   dinanzi allo scrivente Tribunale è tutt’ora pendente una causa promossa con ricorso del 20 marzo 2012 per la medesima fattispecie inoltrato da __________, __________ già amministratore unico della PI 1, procedura nella quale sono stati chiamati in causa PI 3., __________, precedente amministratore unico, e RI 1, quale amministratore di fatto della società (inc. 31.2012.1);

                                     -   RI 1 ha interposto il presente ricorso contro la decisione di risarcimento danni del 13 luglio 2012, allegando fra l’altro l’opposizione 27 luglio 2012 alla menzionata decisione;

                                     -   questo TCA ha erroneamente intimato il ricorso alla Cassa per l’inoltro della risposta di causa (II), come pure chiamato in causa PI 3 e PI 2 (VII), in quanto il gravame va dichiarato irricevibile la Cassa non avendo ancora reso una decisione su opposizione giusta l'art. 49 LPGA;

                                     -   va infatti rilevato che ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). Ai sensi dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla relativa notifica (cfr. art. 60 LPGA);

                                     -   nel caso in esame, non avendo (ancora) la Cassa emesso una decisione sull’opposizione presentata il 27 luglio 2012 da Flaviano Bertolio, il presente ricorso non può di conseguenza che essere dichiarato irricevibile e gli atti rinviati all’am-ministrazione per le proprie incombenze;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 31 luglio 2012 è irricevibile.                      

                                         § Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti

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