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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2009 31.2008.13

March 6, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,121 words·~21 min·6

Summary

Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un gerente per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato dei soci gerenti. Responsabilità anche per il periodo precedente la sua nomina a gerente

Full text

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.13   BS

Lugano 6 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 giugno 2008 emanata da

          in relazione alla     terzi chiamati in causa

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS     FA 1 (radiata da RC l’8 luglio 2007)   PI 1 PI 2

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   La società FA 1, con sede a ___________ (in precedenza ad __________), aveva quale scopo sociale l’esercizio di un’impresa generale di costruzione, la compravendita, l’importazione e l’esportazione di materiali dell’edilizia ecc...

                                         PI 1 e PI 2 hanno ricoperto la carica di soci  gerenti dal 3 marzo 1998, mentre quali gerenti si sono succeduti __________ (dal 3 marzo 1998 al 20 gennaio 2005) e RI 1 (dal 6 aprile 2005) (cfr. estratto RC, doc. A2).

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 2006.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 1999 e precettarla dall’ottobre 1999 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2004, 2005 e 2006; doc. A4 e IX).

                                         La CEF (Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di Appello) ha dichiarato il 3 ottobre 2006 l’apertura del fallimento della società; il 19 ottobre 2006 la Pretura del Distretto ____________________ ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante procedura sommaria ex art. 231 LEF.

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 140'017,10 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004, 2005 e 2006, quest’ultimo sino al mese di ottobre, dopo controllo del datore di lavoro (doc. A5).

                                         Il fallimento si è concluso con il rilascio, in data 5 giugno 2007, di un attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. A6).

                                         La ragione sociale è stata cancellata da RC l’8 giugno 2007 (pubblicazione FUSC: 14 giugno 2007).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 28 marzo 2008, confermata con decisione su opposizione 30 giugno 2008, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 140'017,10 per i contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni dal 2004 al 2006 (ottobre), in via solidale con PI 1 e PI 2, ex soci gerenti della FA 1

                                         Le decisioni nei confronti di PI 1 e PI 2 sono cresciute in giudicato (cfr. scritto 8 settembre 2008 della Cassa al TCA; VII).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Egli contesta di essere responsabile per il mancanto pagamento degli oneri sociali scaduti prima della sua nomina a gerente (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria della FA 1 tenutasi il 16 marzo 2005; doc. A3). Evidenzia di aver assunto tale carica su richiesta di PI 1, consapevole che la FA 1 era indebitata, con lo scopo di procurare nuova clientela e di collaborare nell’allestimento delle offerte, nell’acquisto materiale e nel trasporto merci, collaborazione che è effettivamente iniziata il 10 gennaio 2006.

                                         Evidenziando infine di trovarsi in una situazione economica difficile, tanto da ricevere prestazioni dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, l’insorgente ha allegato la dichiarazione 4 dicembre 2006 mediante la quale PI 1 si è fra l’altro impegnato personalmente a versare gli oneri sociali dovuti dalla società.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, ribadisce in particolare che il ricorrente è tenuto a rispondere anche dei contributi paritetici rimasti insoluti riferiti al periodo precedentemente l’inizio del mandato di gerente.

                               1.6.   Mediante decreto 11 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI 2 (VIII). Quest’ultimi sono tuttavia rimasti silenti.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto agli organi formali della stessa il risarcimento ex 52 LAVS relativi ai contributi paritetici non versati dalla società.

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., pag. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid. 5.6,  4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                         Nel caso in esame oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2004 al 2006 per complessivi fr. 140'017,10 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. A4 e IX 1, 2). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 2). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto stato contestato dal ricorrente.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha ricoperto la carica di gerente della FA 1, a seguito della nomina assembleare del 16 marzo 2005 (cfr. relativo verbale in doc. A3; cfr. pubblicazione FUSC del 6 aprile 2005.

                                         Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 29 ottobre 2008 nella causa B, 9C_788/2007; STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

                                         Accettando il mandato di gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 29 ottobre 2008 nella causa B, 9C_788/2007; STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

                                         In questo contesto, l’asserzione del ricorrente di aver iniziato la sua effettiva collaborazione, retribuita a basso costo, con il socio gerente PI 1 solo il 10 gennaio 2006 nel tentativo di permettere una continuazione operativa della società, non costituisce valido motivo di discolpa. Richiamati infatti i succitati doveri di diligenza e di vigilanza, l’insorgente avrebbe dovuto occuparsi del pagamento dei contributi sin dall’assunzione del mandato di gerente.

                                         Ininfluente ai fini della presente vertenza è l’assunzione da parte dell’oramai ex socio gerente PI 1 del debito contributivo (cfr. dichiarazione 4 dicembre 2006 prodotta con il ricorso). Va infatti rilevato che accordi in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

                                         Da ultimo, la difficile situazione finanziaria (personale) invocata dall’insorgente non è circostanza atta a modificare il presente giudizio. La procedura di risarcimento fondata sull’art. 52 LAVS non contempla infatti l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é a priori escluso (STCA 18 gennaio 1996, inc. 31.94. 11). Alla Cassa rimane comunque il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (ZAK 1986 p. 448);

                               2.8.   Va inoltre ricordato che il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte dell’esecutivo, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).                                                    

                                         Nella fattispecie in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, la Cassa ha imputato al ricorrente anche i contributi scaduti e non soluti prima dell’inizio della sua nomina societaria (pubblicata nel FUSC 6 aprile 2005).

                                         Va qui ricordato che il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione (rispettivamente nomina quale gerente). Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione (rispettivamente organi di una Sagl) non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione delle loro funzione (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

                                         La concreta fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra descritta. Certo l’insorgente ha sostenuto che prima del suo mandato la FA 1 era “parecchio indebitata”, ma non in modo da precludere il pagamento degli oneri sociali. Va infatti fatto presente che gli acconti del 2004 sono stati integralmente versati, anche se in ritardo e dopo l’emissione di diffide e precetti esecutivi, ed in misura parziale anche il conteggio finale di quell’anno, inviato il 22 novembre 2005 allorquando l’insorgente era già gerente, almeno dal punto di vista formale (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributi relativo al 2004, doc. A4). Per quanto riguarda il 2005 anche gli acconti fino al marzo sono stati liquidati, seppur in ritardo. Il tracollo, almeno dal punto di vista del debito contributivo, è avvenuto successivamente, nel 2006, dove la società non ha infatti versato alcun onere sociale (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributi relativi al 2005 e 2006, doc. XI).

                                         In queste circostanze, l’insorgente deve rispondere anche dei contributi paritetici scoperti precedenti la sua nomina quale gerente.

                               2.9.   Va infine ricordato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, gli oneri sociali lasciando tuttavia parzialmente insoluto il conteggio finale 2004, totalmente gli acconti da luglio 2005 (conteggio finale incluso) e quelli per il 2006. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

                             2.10.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 FA 1 per complessivi fr. 140'017,10.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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