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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2008 31.2007.13

March 4, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,848 words·~24 min·5

Summary

Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un ex amministratore unico. Motivi di giustificazione non sufficienti

Full text

Raccomandata

Incarto n. 31.2007.13   BS/td

Lugano 4 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 1° giugno 2007 emanata da

            in relazione alla fallita

CO 1       in materia di art. 52 LAVS     FA 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la produzione, la promozione, la diffusione, la commercializzazione, la gestione e l’intermediazione di beni e servizi, particolarmente nei settori dell’editoria, dei trasporti e del turismo.

                                         RI 1 ha  ricoperto la carica di amministratore unico dal 10 luglio 2001 (pubblicazione del FUSC) sino all’apertura del fallimento pubblicata nel FUSC 16 maggio 2006 (cfr. estratto RC in doc. 1).

                               1.2.   La FA 1, che gestiva diversi esercizi pubblici, è stata affiliata alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° giugno 2003 al 31 ottobre 2005.

                                         La società è stata in mora con il pagamento dei contributi paritetici.

                                         Con decreti del 9 maggio 2006 e 13 luglio 2006 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento, rispettivamente la sospensione dello stesso per mancanza di attivo (pubblicazione FUSC 16 maggio 2006, rispettivamente 29 agosto 2006).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 11 settembre 2006, confermata con decisione su opposizione 1° giugno 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 107'787,90 relativi ai contributi paritetici del 2004 (4° trimestre e conteggio finale 2004), del 2005 (acconti mensili gennaio – ottobre, nonché il conteggio finale 2005) e agli interessi di mora per il 2003 non versati dalla società per la gerenza del “__________” di __________ (doc. 2 e doc. A2).

                                         Va qui ricordato che con decisione formale 17 ottobre 2005, rimasta incontestata, la Cassa aveva condannato l’ex amministratore unico al risarcimento per i contributi partiteci non versati dalla fallita, sempre in relazione con la gestione del ristorante __________, per complessivi fr. 20'855,30. Gli oneri sociali concernevano il 3° e 4° trimestre 2003, il conteggio di chiusura del 2003 ed i primi tre acconti trimestrali del 2004, oggetto di attestati di carenza beni rilasciata il 30 maggio 2005 e 26 settembre 2005 (VII/7).

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione 1° giugno 2007 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Sostanzialmente egli evidenzia che la società era gestita da __________, organo di fatto e azionista unico, che era lui il responsabile del mancato pagamento dei contributi e di essersi adoperato affinché il debito contributivo non aumentasse. Infine, in via subordinata, ha chiesto la condanna in via solidale del summenzionato.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                               1.6.   Il 29 agosto 2007 il ricorrente ha inoltrato i mezzi di prova che vorrebbe assumere (V).

                                         Su richiesta del TCA, con scritto 11 settembre 2007 la Cassa ha prodotto ulteriore documentazione, tra cui i conteggi degli oneri sociali scoperti (VII).

                                         Invitato a prendere posizione in merito ai nuovi atti (VIII), il ricorrente è tuttavia rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati nel 2004 e 2005 per complessivi fr. 107'787,90 (fr. 91'764,85 sono invece i premi LAINF e perdita di guadagno per malattia rimasti impagati non facenti parte del danno ex art. 52 LAVS), i cui conteggi sono stati prodotti con la risposta di causa (doc. 5). Con scritto 11 settembre 2007 la Cassa ha poi ricapitolato le singole posizioni scoperte oggetto del presente procedimento, come pure di altre procedure di risarcimento di cui se ne parlerà nel prosieguo.

                                         L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto contestato dal ricorrente.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                               2.7.  

                            2.7.1.   Nella fattispecie, il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, facendo presente come __________ fosse organo di fatto della fallita, che agiva senza informare o consigliarsi con l’amministratore unico. In particolare egli ha evidenziato:

"  Nella presente fattispecie, si è visto, e l'istruttoria lo dimostrerà, che l'effettiva gestione di fatto della società è stata delegata dall'amministratore unico al signor __________, direttore, nonché azionista della società. Il signor __________ non si è limitato a assumersi la gestione effettiva; esso ha negato e dilazionato in ogni modo ogni comunicazione all'amministratore unico. __________ ha omesso di trasmettere documenti all'amministratore, ha raccontato di volta in volta bugie, ha promesso di portare in Ticino della documentazione che poi di fatto non portava al giorno convenuto, riuscendo così, nel giro di pochi mesi, a creare un danno alla società che difficilmente l'amministratore avrebbe potuto evitare. Il signor RI 1 pur chiedendo informazioni, non otteneva soddisfazione. Solo l'allestimento del bilancio intermedio al 30.09.03, chiuso nel corso del mese di novembre/dicembre dello stesso anno, ha permesso di evidenziare il grave andamento della società e lo scoperto per gli oneri sociali. Il qui opponente si è quindi attivato per chiarire e comprendere la situazione, come è suo dovere, già nel giro di pochi mesi dall'inizio dell'attività effettiva. L'allestimento dei bilanci intermedi e del rapporto intermedio di revisione dimostrano tale fatto. Dal mese di gennaio la situazione si è normalizzata, tant'è che la società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi nei confronti della cassa di compensazione. Di fatto il debito non si è ingrandito. Il debito oggetto della presente decisione è pertanto riferito al secondo semestre di attività del 2003. Ne consegue che non può essere imputata alcuna negligenza al signor RI 1. Esso quindi non può essere ritenuto responsabile per il danno subito da codesta Cassa di compensazione per il mancato versamento dei contributi sociali del personale." (Doc. I)

                                         Orbene, come visto, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 10 luglio 2001 al 19 maggio 2006 (data di pubblicazione nel FUSC della dichiarazione di fallimento). Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).

                                         Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                         Pertanto, ammesso che __________ fosse l’amministratore di fatto e si occupasse della gestione degli affari societari e quindi anche degli aspetti contributivi (al riguardo il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione), giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

                                         Dei succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che in precedenza egli è stato destinatario da parte di questa Corte di una sentenza condannatoria ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 24 novembre 2000, inc. 31.1999.65). In quella circostanza il ricorrente, quale amministratore unico di una SA datrice di lavoro, aveva cercato di discolparsi (invano) facendo presente come la gestione, gli affari e quindi il pagamento dei contributi fossero stati nella mani di un’azionista, al quale era stata delegata l’amministrazione societaria.

                            2.7.2.   Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto presente che a seguito del bilancio intermedio 30 settembre 2003 si è reso conto dello scoperto contributivo, del grave andamento della società, adoperandosi affinché il debito contributivo non aumentasse.

                                         Va innanzitutto tenuto conto che nel giugno 2003, con l’affiliazione alla Cassa, la società ha assunto i propri dipendenti divenendo di conseguenza operativa e quindi dopo pochi mesi di attività societaria il ricorrente aveva preso conoscenza del mancato pagamento degli oneri sociali. In effetti, come riassunto nella decisione impugnata, sin dal 30 ottobre 2003 la Cassa ha dovuto intervenire affinché quanto dovuto fosse effettivamente versato. A questo va aggiunto che, come risulta dalla decisione 17 ottobre 2005 cresciuta in giudicato, le procedure esecutive riguardavano già il 3° trimestre del 2003 (cfr. doc. 6) ed è quindi praticamente sin dall’affiliazione presso la convenuta che la società era in mora con il pagamento degli oneri sociali, situazione che è continuata sino al suo fallimento. Inoltre, vista la grave situazione economica della società, il ricorrente avrebbe dovuto intervenire affinché, segnatamente, i contributi venissero pagati. In questo contesto, riferirsi unicamente ai bilanci o ai rapporti dell’Ufficio di revisione (cfr. punto no. 4 del ricorso) non è sufficiente, tantomeno bastano gli asseriti sforzi di chiarire e comprendere la (grave) situazione economica. Occorre poi ricordare che secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Pertanto, la giustificazione addotta sopra dall’insorgente non è idonea per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                            2.7.3.   Né del resto corrisponde al vero che “dal mese di gennaio (2004 n.d.r.) la situazione si è normalizzata, tant’è che la società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi nei confronti della cassa di compensazione” (cfr. consid. 2.7.1), visto che, come rettamente riportato nella decisione contestata (pagg. 4 e 5), oltre ai ritardi nel pagare gli acconti dal 3° trimestre 2003 fino al 3° trimestre 2004, a partire dalla fattura del 4° trimestre 2004, incluso anche il conteggio finale del 2003, la società non ha più versato alcunché.

                                         Non va poi dimenticato che, come giustamente evidenziato dalla Cassa nello scritto 11 settembre 2007, per la gestione dell’Albergo – Ristorante __________ a __________, del Ristorante __________ a __________ e per la gestione del __________ a __________, il ricorrente, quale amministratore della FA 1, aveva ricevuto tre decisioni di risarcimento datate 17 ottobre 2005 (doc. 19, 21 e 21), tutte divenute definitive.

                                         Di fronte ad una simile situazione, come già detto nella sentenza 24 novembre 2000, anche con il presente giudizio questa Corte non può che rimarcare come il ricorrente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, conformemente alla giurisprudenza del TFA, con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), motivo per cui il ricorrente è da ritenere responsabile del danno subito dalla Cassa. Inoltre, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                            2.7.4.   Va infine evidenziato che, come visto sopra, il mancato pagamento dei contributi paritetici dall’acconto del 4° trimestre 2004 sino a quello di ottobre 2005 corrisponde a un lungo periodo e configura negligenza grave da parte del ricorrente. Infatti, l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

                               2.8.   In via subordinata il ricorrente ha chiesto che __________ sia condannato al versamento, in via solidale, di fr. 107'787,90.

                                         A prescindere dal fatto che gli atti non contengono nulla in merito all’asserito ruolo di amministratore di fatto del succitato (cfr. ricorso pag. 2), occorre tuttavia ricordare che spetta alla Cassa decidere contro quale debitore solidale procedere (DTF 108 V 195 consid. 3) ed emettere la relativa decisione di risarcimento. Solo in caso di impugnazione dell’eventuale susseguente decisione su opposizione il TCA dovrà statuire in merito all’effettivo ruolo rivestito da __________ nella FA 1 e sulla sua eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.

                               2.9.   Con scritto 29 agosto 2007 il ricorrente ha elencati i mezzi di prova che vorrebbe assumere.

                                         Per costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare, l’interrogatorio di __________ non è necessario poiché, come detto, la sua posizione non influisce sulla grave negligenza addebitabile al ricorrente. Ininfluente è sentire __________, il quale a mente dell’insorgente “potrà testimoniare in merito a tutti i tentativi fatti per riuscire a comprendere la situazione a farsi trasmettere informazioni e documentazione da parte di __________”, in quanto tali circostanze non sono suscettibili di giustificare la posizione del ricorrente, avendo infatti quest’ultimo crassamente violato i suoi obblighi di vigilanza e di controllo che la sua carica di amministratore unico imponevano. Parimenti ininfluente è il richiamo degli atti penali. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere il motivo di simile richiesta, anche ipotizzando un’implicazione penale dell’asserito amministratore di fatto, per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.7), tale circostanza non modificherebbe la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente. La chiesta perizia “per determinare il periodo in cui si è prodotto il mancato riversamento dei contributi sociali e l’evoluzione degli stessi” non è necessaria avendo la Cassa, con la risposta di causa e con scritto 11 settembre 2007 prodotto i conteggi per gli oneri sociali (doc. ), dai quali si deduce il periodo di riferimento dei contributi dovuti e non versati. Infine, non necessario è il richiamo degli atti del fallimento della FA 1, visto che lo stesso è stato debitamente pubblicato.

                              2.10   In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per fr. 107'787,90.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso, che rasenta la temeriarietà, dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1     

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2007.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2008 31.2007.13 — Swissrulings