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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2006 31.2006.12

October 26, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,808 words·~14 min·4

Summary

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Estromissione di fatto di un socio gerente dalla gestione di una SAGL.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.12   rg/sc

Lugano 26 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 marzo 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di art. 52 LAVS   (in relazione alla fallita FA 1)

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 - affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 - a far tempo dal 30 gennaio 2002. In data 15 maggio 2003 egli ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di gerente;

                                     -   a fronte del mancato pagamento da parte della società - dopo l’invio di diffide e l’avvio di procedure esecutive - dei contributi paritetici relativi (per quanto qui interessa) agli anni 2002 e 2003, pronunciato il fallimento della medesima in data 2 aprile 2004 e decretata la sospensione della procedura per mancanza di attivi l’8 giugno 2004, con decisione 18 novembre 2005, confermata con decisione su opposizione 16 marzo 2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via solidale con __________, per contributi (con spese e interessi) non saldati per complessivi fr. 5'968.05 relativamente agli anni 2002 e 2003, per quest’ul-timo anno - le dimissioni dalla carica di gerente essendo state presentate il 15 maggio 2003 sino al 31 marzo;

                                     -   contro predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, insorge al TCA. Riproponendo in sostanza i medesimi argomenti  esposti in sede d’opposi-zione, respinge l’addebito di negligenza grave asserendo anzitutto di essere stato estromesso da ogni sua carica effettiva a far tempo dal 7 marzo 2003 momento a partire dal quale egli non avrebbe più avuto alcuna facoltà di controllo sull’attività della società. Da tale momento - e non da quello delle sue dimissioni rassegnate il 15 maggio 2003 - egli deve quindi essere esonerato da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS. Evidenzia inoltre, illustrando i difficili e tesi suoi rapporti con l’altro socio gerente __________, di aver il 26 marzo 2003 depositato presso il rappresentante di quest’ultimo la somma di fr. 15'230.-- sostenendo che tale importo era destinato (e sarebbe bastato) al pagamento dei contributi sociali, ciò che non è tuttavia avvenuto per inadempienze sia di __________ che, prima ancora, del suo rappresentante;

                                     -   con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS per i contributi non soluti dalla FA 1 sino (e compreso) il mese di marzo 2003;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                     nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

                                     il soci gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9);

                                     -   il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);

                                     la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7);

                                     -   ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     -   nella fattispecie l’insorgente sostiene anzitutto di dover essere liberato da responsabilità a partire dal 7 marzo 2003, momento in cui sostiene di essere stato “estromesso” da ogni sua carica effettiva, e non - come ritiene invece la cassa - dal 15 maggio 2003 momento in cui ha rassegnato le sue (incontestate) dimissioni;

                                     -   secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a. Vedi anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H 201 + 207/98]). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6). Spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA 13 febbraio 1995 nella causa W., P., S., B.);

                                     -   i soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, 1993, p. 355; Montavon, Droit et pratique de la SARL, 1996, p. 327). La revoca della facoltà di gestione e di rappresentanza soggiace, per quanto riguarda i soci, alle norme dettate per la società in nome collettivo (art. 814 cpv. 2 CO; DTF 81 II p 544). Giusta l’art. 565 CO tale facoltà può essere revocata per motivi gravi. Competente a decidere la revoca è l’assemblea dei soci (che non può delegare tale competenza ad altri organi), rispettivamente il giudice nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo (art. 810 cifra 2 CO, 565 cpv. 2 CO; Von Steiger, Commentario zurighese, ad art. 814 n. 13);

                                     nella fattispecie una decisione di revoca in entrambe le summenzionate ipotesi (e forme) che privasse validamente RI 1 dei poteri di gestione non risulta essere stata in nessun modo resa, l’insorgente essendosi d’altronde limitato ad asserire di essere stato in data 7 marzo 2003 estromesso dalla gestione della società, senza produrre né chiedere l’assun-zione di eventuali mezzi probatori atti a comprovare l’eventuale esistenza di un siffatto valido atto di revoca. Egli non sostiene d’altronde neppure di aver avuto l’intenzione, né tanto meno di averla comunicata a chicchessia, di dimissionare dalla carica di gerente prima del 15 maggio 2003 (doc. A). In simili circostanze, pur ammettendo una sua esclusione di fatto - che l’insorgente fa risalire al 7 marzo 2003 - dalla gestione della società e nella misura in cui ciò abbia comportato l’impossibilità oggettiva di influenzare e controllare gli affari della società e quindi di esercitare la sua funzione di gerente, a RI 1, quale organo formale ancora validamente in carica, non rimaneva altro che rassegnare immediatamente le sue dimissioni (in argomento STCA 13 febbraio 1995 nella causa W., P., S. B.; STFA 21 dicembre 1993 nella causa M., T., S., STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. H 38/01, STFA 15 dicembre 1993 nella causa N.);

                                     -   l’insorgente sostiene inoltre di essersi liberato da una sua responsabilità per il fatto di aver depositato, il 26 marzo 2003, presso l’allora rappresentante di __________ la somma di fr. 15'230.-- (doc. D), destinata (anche - per quanto è dato di capire) al pagamento degli oneri sociali. L’argomento non ha pregio. Il fatto di aver depositato tale somma non può segnatamente assurgere a motivo di liberazione dall’obbligo di risarcire, ritenuto che nella sua veste di socio gerente ancora in carica e munito di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato, agli atti), stante l’assenza di valida revoca dei suoi poteri gestionali, egli avrebbe potuto e dovuto a quel momento adoperarsi affinché tale somma fosse effettivamente utilizzata per saldare il debito contributivo. Facendo uso dei suoi poteri avrebbe potuto - dopo essersi informato presso la Cassa circa l’entità dello scoperto contributivo - addirittura provvedere, trattandosi di denaro della società (incassi relativi ai mesi di novembre, dicembre 2002 e gennaio 2003, doc. D), a versare direttamente all’ente assicurativo quanto di sua spettanza;

                                     -   stante quanto sopra, essendo integrati gli estremi di una negligenza grave di RI 1, egli dovrà risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'968.05 (non contestata in quanto tale), corrispondente ai contributi (e spese) relativi agli anni 2002 e 2003, scaduti e non soluti dalla FA 1 al 31 marzo 2003 (doc. B, C);

                                     -   con il gravame il patrocinatore di RI 1 si è dichiarato disposto ad essere sentito come teste. La documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, non si rende necessario assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 124 V 94, 122 II 469, 122 III 223).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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