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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.06.2006 31.2005.19

June 28, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,497 words·~17 min·4

Summary

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Asserita incapacità di gestire la società per motivi di salute invocato da una socia gerente di una SAGL non é riconosciuta in casu quale motivo di discolpa.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 31.2005.19   rg/td

Lugano 28 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2005 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di art. 52 LAVS (in relazione alla fallita FA 1)

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   la FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC del Distretto di __________ il 27 marzo 1996 ed è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 2004;

                                     -   RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale, dalla costituzione della società e sino al suo fallimento;

                                     -   a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, dopo l’invio di diverse diffide, la Cassa ha proceduto in via esecutiva nei confronti della FA 1 sino al rilascio da parte dell’UEF di __________ di diversi attestati di carenza beni, il primo risalente al 10 gennaio 2004 l’ultimo al 19 novembre 2004;

                                     con decreti 29 novembre 2004 e 27 gennaio 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della procedura fallimentare ex art. 230 LEF. La ragione sociale è stata in seguito radiata d’ufficio giusta l’art. 66 cpv. 2 ORC;

                                     -   per decisione 15 giugno 2005 - confermata con decisione su opposizione 20 ottobre 2005 - la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via solidale con __________, in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici (e spese) concernenti gli anni 1998 a 2003 per complessivi fr. 85'578.85.-;

                                     -   contro predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, sostenendo in buona sintesi di non poter essere ritenuta responsabile del danno subito dalla Cassa a motivo del suo grave stato di salute, consecutivo ad un infortunio occorsole nell’agosto 1997, che non le avrebbe segnatamente permesso di gestire gli affari della società e di provvedere quindi al pagamento dei contributi paritetici né di delegare tale compito a terzi;

                                     -   con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei i dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare la ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, evidenziando in particolare come dalla documentazione in atti non emerge che lo stato di salute di RI 1 sia stato tale da impedirle di delegare a terze persone i compiti e le mansioni prescritti dalla legge;

                                     con scritto 10 febbraio 2006 l’insorgente si è riconfermata nella propria domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione (anche medica) che comproverebbe come a seguito dell’infortunio occorsole nel 1997 essa non è più stata in grado di gestire gli affari della società e di provvedere quindi al versamento dei contributi paritetici;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                     -   nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi AD, i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;

                                     nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo e dagli estratti conto dei contributi dal 1998 al 2003 (doc. 1) risultano chiaramente i contributi e le spese non saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano complessivamente a fr. 85'578.85.

                                         L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;

                                     -   per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

                                     -   la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);

                                     -   organi formali della Sagl sono i soci gerenti e i gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808 ss CO; Meyer-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, 1993, p. 354; Montavon, Droit et pratique de la SARL, 1996, p. 279, 281; Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 15; cfr. inc. TCA 31.1997.00056). In una sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 (= Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

                                     -   per analogia a quanto previsto per gli amministratori di una società anonima, assumendo la carica di socio gerente di una società a garanzia limitata, RI 1 ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01]);

                                     -   l'organo di una società anonima, e quindi anche, mutatis mutandis, il socio gerente di una Sagl, deve prestare particolare attenzione nella scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). È segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202). L'organo è pure tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda e sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed intervenendo per correggere irregolarità. Se dalle informazioni raccoltesorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, il socio gerente deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 223);

                                     -   ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     -   secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

                                     -   in passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 4 maggio 1995 in causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute di un amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio 2001 nella causa F.T, F.C., M.P., L.C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Infine, in STCA 8 ottobre 2003 nella causa C.B., T.B., S.B. (inc. 31.2002.45) il TCA ha confermato la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale, nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi;

                                     -   nella specie RI 1 contesta l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stata incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute. Essa, sulla scorta della perizia neurologica e psichiatrica 27 marzo 2002 allestita dal dr. __________ (doc. A/1), di quanto da questi dichiarato in occasione della sua audizione testimoniale 31 gennaio 2006 presso la Pretura di __________ nell’ambito della vertenza che oppone la qui insorgente alla __________ (doc. A/2), come pure facendo riferimento a quanto da essa medesima dichiarato, nell’ambito di tale procedimento, in sede d’interrogatorio formale  (doc. C), assevera segnatamente che, a causa delle sequele riconducibile all’infortunio di cui è rimasta vittima nell’agosto 1997, non è più stata “in grado  di comprendere, eseguire o delegare le sue responsabilità” rispettivamente di “ottemperare ai propri obblighi di diligenza e vigilanza” e di “gestire i suoi affari”;

                                     -   dal fascicolo risulta che in data 22 agosto 1997 RI 1 è stata vittima di un infortunio. Dal verbale d’udienza 25 ottobre 2005 della Pretura di __________, nel quale il dr. __________, interrogato quale teste, ha ripreso puntualmente i contenuti della sua perizia 27 marzo 2002 (doc. A1), emerge che RI 1 è stata esaminata da detto specialista nell’ottobre 2001 sia dal profilo psichiatrico che neurologico. Dal punto di vista neurologico, il sanitario ha precisato che l’interessata lamentava dolori su tutta la calotta cranica ed all'uscita dei nervi del trigemino, alla colonna cervicale ed alla muscolatura delle spalle e che presentava difficoltà nei movimenti di coordinazione (dito, naso, gomito, ginocchia) e che non poteva camminare su una linea, che provava un senso di vertigini nel guardare. Egli non ha per il resto ravvisato nulla di particolare in merito alla sensibilità, alle capacità motorie ed ai riflessi. Dal punto di vista psichiatrico il dr. __________ ha rilevato che RI 1 risultava orientata nello spazio, nel tempo e nella persona, che era irrequieta e nervosa e che gli stati d'animo risultavano labili e vacillanti, con tendenza allo stato depressivo, che era molto insicura ed aveva grosse difficoltà di concentrazione nonché segni di stanchezza, difficoltà di memoria, mancanza di energia, non era dinamica e molto lenta nel pensiero. Posta la diagnosi di “stato susseguente a un trauma distorsivo della colonna cervicale con manifestazione di dolore al capo e alle spalle, stato dopo una commozione cerebrale”, prese altresì in considerazione precedenti valutazioni operate da specialisti che avevano avuto modo di visitare RI 1 - e che avevano in particolare evidenziato la presenza di un trauma di distorsione nell'ambito della colonna cervicale e la frattura della prima vertebra toracica (dr. __________) - e dopo aver indicato un tasso di invalidità del 70%, lo specialista ha attestato che iI grado (3) da esso indicato per descrivere il grave trauma distorsivo alla colonna cervicale si basa sulle direttive tedesche, precisando per il resto di aver trovato RI 1 affaticata, senza tuttavia riscontrare manifestazioni ipocondriache e neppure tendenze alla dissimulazione né la volontà di voler aggravare dolori o affezioni. Egli ha infine evidenziato come non gli risultava che l'interessata fosse in grado di guidare l'automobile;

                                     -   orbene, quanto evidenziato dal dr. __________ - come pure del resto la letteratura scientifica prodotta pendente lite dall’insorgente (doc. E), dalla quale non è all’evidenza dato trarre precise conclusioni riferite al caso concreto - non permette di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad infortunio, RI 1 non sia stata in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di una gravità tale da impedirle di delegare a terzi tali compiti e di controllarne il relativo operato. Dalla documentazione in atti emerge infatti che malgrado le conseguenze legate all’infortunio RI 1 é stata in grado di occuparsi in prima persona delle dichiarazioni di salario 2001 e 2002 (doc. 1), della corrispondenza con l'CO 1 in merito alle difficoltà di pagamento dei debiti contributivi (doc. 9) - presenti già in relazione al versamento dei contributi 1996-1997 (doc. 11-13). Inoltre, come emerge dalla sentenza 14 novembre 2002 (cresciuta in giudicato, inc. 38.2002.104) nella causa che opponeva la FA 1 (agente in causa per il tramite della socia gerente RI 1) alla Cassa __________ ed avente per oggetto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto, lo scrivente Tribunale aveva potuto accertare che, durante il periodo di malattia consecutivo ad infortunio, RI 1 aveva firmato corrispondenza concernente la FA 1 (preannuncio di lavoro ridotto nel dicembre 2001, dichiarazione salari nel gennaio 2001 e domanda d’indennità per lavoro ridotto nel gennaio 2001);

                                     -   é quindi da ritenere che l’insorgente, malgrado l’infortunio, fosse ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno alla società o per lo meno le conseguenze dell’infortunio non erano tali da impedirle una delega a terzi (se ciò non fosse stato possibile, sarebbe stato dovere dell’interessata rassegnare le dimissioni). Neppure il verbale 31 gennaio 2006 della Pretura di __________ relativo all’interrogatorio formale di RI 1 nell’ambito della vertenza che la oppone alla __________ (doc. C) - dove (per quanto qui può interessare) RI 1 ha dichiarato che dal giorno dell’infortunio essa non ha più svolto attività lavorativa a causa di forti dolori alla testa - contiene elementi che permettono di giungere a diversa conclusione;

                                     in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza sopra citata. RI 1 dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1    

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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