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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2003 31.2002.17

February 4, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,121 words·~31 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2002.00017   ZA/cd

Lugano 4 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 28 marzo 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________, 

contro  

__________, 

In ralazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 23 aprile __________ (cfr. doc. _; FUSC del 29 aprile __________). In data 30 agosto 1999 è stata pubblicata l'iscrizione della modifica statutaria, segnatamente il trasferimento della sede a __________.

                                         Lo scopo sociale consisteva nella commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici ed alimentari, freschi e surgelati (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale della società, dalla costituzione (dal 9 luglio 2001 come liquidatore) sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. doc. _).

                                         La ditta _________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1999 sino al 29 febbraio 2000.

                                         La _________ è stata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di settembre 1999 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _), ottenendo in data 9 febbraio 2001 cinque attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 21' 675.05 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti del 9 luglio 2001 e 6 dicembre 2001, la Pretura di _________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 14 dicembre __________).

                                         In data 22 gennaio 2002 la Cassa ha insinuato all'UF di _________ il proprio credito di fr. 27'248.50, per contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1999 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di febbraio, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

                                         Il fallimento è stato definitivamente chiuso in data 24 dicembre 2001 in quanto nessun creditore ha anticipato le spese richieste dall'UF, come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 4 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di _________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 27'248.50, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1999 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di febbraio (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione del 20 febbraio 2002, _________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la società sarebbe stata gestita unicamente dal direttore _________. _________ non sarebbe mai riuscito a prendere delle decisioni ed intervenire nel momento di difficoltà (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con petizione 28 marzo 2002, la Cassa ha postulato la condanna di _________ al versamento di fr. 27'248.50 motivando:

"  (…)

E' irrilevante il fatto che il convenuto non ha influito sull'andamento della società, poiché, accettando il mandato di amministratore unico, egli si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA del 20 aprile 1998 in re C. S. e C. B.).

Inoltre, la peculiarità di aver assunto la carica di organo formale su richiesta non esonerava il convenuto dall'ossequiare gli obblighi intrinseci alla carica di amministratore.

Infatti, l'amministratore unico deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, la quale deve andare oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A. C.).

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni [TFA] il citato dovere risulta accresciuto quando si tratta, come nella fattispecie, di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 III 198, consid. 3). Non solo, ma al riguardo il TFA ha avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3, consid. 2b).

Dagli organi formali, ma in particolare da un amministratore unico con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantenga un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora gli obblighi nei confronti della Cassa non sono adempiuti, ed assumendo i provvedimenti del caso.

Nell'evenienza, il convenuto sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - sarebbe stato l'azionista e direttore _________.

AI riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1998 in re D. S.; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O. G., consid. 2.9).

In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.

Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223).

Nell'evenienza, il convenuto non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi venissero regolarmente pagati, ad esempio interpellando direttamente la Cassa.

Segnatamente all'affermazione di controparte secondo la quale il convenuto sarebbe stato impedito ad intervenire o controllare l'attività della società, l'attrice evidenzia come, secondo il TFA, l'amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere (DTF 123 V 173 consid. 3a).

Pertanto, se il convenuto avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione.

In sostanza, il disinteresse mostrato dal convenuto ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

In conclusione, vi è luogo di credere che il convenuto abbia assunto la carica di "prestanome", fidandosi, ma senza una stretta vigilanza, della persona che avrebbe gestito la società, per cui egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.

Prove: C.S.

3.4.

Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa del signor _________, l'attrice osserva che in questo contesto l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (STFA inedita del 13 novembre 2000 in re F. S.).

Prove: C.S.

4.

Per quanto attiene all'addebito del ruolo di amministratore di "fatto" della fallita società del signor _________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultimo.

Prove: C. S." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 11 maggio 2002 il convenuto ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione, precisando:

"  (…)

Nel merito dei singoli punti della petizione viene inoltre osservato quanto segue:

In fatto -Ad 3

Come già espresso nelle osservazioni non sono mai venuto a conoscenza che la Società fosse in mora nei confronti della Cassa di Compensazione e che la stessa avesse emesso della diffide di pagamento. Alle richieste fatte puntualmente all'avente diritto economico e direttore della ditta lo stesso ha sempre risposto in modo evasivo dando assicurazioni sulla situazione e non ha mai presentato alcun bilancio serio e completo della stessa.

Non ho quindi mai avuto l'opportunità di vedere esattamente la situazione e di potermi rendere conto della stessa.

Al proposito viene evidenziato il fatto che l'attività è in pratica durata un periodo molto breve e cioè da maggio 1999 a febbraio 2000 e che quindi non è mai stato allestito un bilancio, nemmeno intermedio.

In diritto - Ad 3.1.

Nel merito dello svolgimento del mandato di amministratore si ribadisce il fatto che il signor _________non ha mai voluto mostrare la situazione della ditta evitando di presentare, anche su richieste esplicite, la documentazione della società od i bilanci della stessa.

Si ribadisce che il signor _________gestiva gli affari della ditta unitamente alla moglie e che gli stessi non hanno mai dato informazioni della situazione fino alla loro sparizione con buona parte della documentazione.

Sul ruolo di amministratore ed a riprova che non ho mai potuto svolgere tale mansione si rileva che in questa veste non ho mai ricevuto alcun emolumento nè rimborso di spese.

In merito a questo mio ruolo di "prestanome" rilevo che purtroppo, visto il poco tempo di attività della ditta, non ho nemmeno potuto rassegnare le dimissioni che verbalmente avevo preannunciato al signor __________.

Aggiungasi inoltre che il proprietario della Società signor ________, al momento della costituzione della stessa, ha preteso di nominare quale organo di revisione una Società Fiduciaria con sede a ... Basilea.

In diritto - Ad 4.

L'affermazione dell'attrice che si riserva di procedere anche nei confronti del signor _________è una chiara dimostrazione che la Cassa ammette che lo stesso sia il responsabile di fatto della situazione.

Infatti se il responsabile fosse unicamente il sottoscritto mal si comprende come la Cassa voglia procedere anche nei confronti del signor _________." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), dalle distinte dei salari (cfr. doc. _) nonché dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 27'248.50.

                                         Del resto il convenuto non ha contestato l'importo del danno.

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.6.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         _________ ha ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale della società, dalla costituzione (dal 9 luglio __________ come liquidatore) sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. doc. _).

                            2.6.1.   Il convenuto sostiene sostanzialmente di non essere mai venuto a conoscenza del debito contributivo nei confronti della Cassa. Alle richieste di informazioni, _________ avrebbe sempre risposto in modo evasivo. Nessun bilancio completo sarebbe stato presentato al convenuto. Egli avrebbe tentato a più riprese di controllare i bilanci, senza tuttavia riuscirci.

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che accettando il mandato di amministratore unico della _________, _________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva dunque solo al direttore _________, ma bensì e soprattutto all'amministratore unico _________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il convenuto ha per contro riferito di aver assunto il ruolo di "prestanome", figura questa che non permette di sottrarlo dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo dall'obbligo di ridurre il danno.

                                         _________ ha assunto il ruolo di amministratore unico della società dalla costituzione (ossia dal 23 aprile 1999) sino alla dichiarazione di fallimento del 9 luglio 2001. Il debito contributivo comprende gli anni 1999 e 2000 (più precisamente da settembre 1999 a febbraio 2000, per entrambi gli anni non è inoltre stato saldato il conteggio di chiusura; cfr. doc. _).

                                         Innanzitutto, se realmente il convenuto fosse stato impedito dal direttore di ottenere indicazione sul regolare pagamento dei contributi come amministratore avrebbe potuto e, dovuto interpellare direttamente la Cassa di compensazione.

                                         Inoltre, anche ammettendo che il convenuto sia stato impedito ad accedere alle informazioni contabili e alla situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, resta il fatto che _________ non si è dimesso per tempo. Anzi egli ha assunto anche il ruolo di liquidatore della società dal 9 luglio 2001.

                                         Infatti ammettendo che egli abbia effettivamente tentato di accedere alla contabilità aziendale - non può essere giustificata una permanenza così lunga quale amministratore unico della società.

                                         La società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario, per cui _________, se consideriamo unicamente il periodo relativo al vuoto contributivo oggetto del contendere (da settembre 1999 a febbraio 2000, per entrambi gli anni non è inoltre stato saldato il conteggio di chiusura; cfr. doc. _), avrebbe dovuto informarsi, circa il pagamento dei contributi del mese di settembre, entro la fine di ottobre (lo stesso discorso vale per ottobre, novembre, ecc.). Se è vero che egli era impedito di verificare l'avvenuto pagamento di tali contributi, _________ avrebbe dovuto dimettersi immediatamente dalla carica di amministratore unico (e ciò al più tardi entro la fine del mese seguente il mese di computo, ritenuto che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, l'esigibilità dei contributi inizia dopo dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento). Otre questo lasso di tempo, non è più giustificabile una permanenza nella società da parte del convenuto.

                                         Il convenuto avrebbe dunque dovuto reagire immediatamente o si sarebbe dovuto dimettere subito dopo i primi ostruzionismi.

                                         In una sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5, il TFA ha ribadito quest'ultimo concetto precisando:

"  Il se devait dès lors de surveiller encore plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet y.________, attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de C.________ SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de B.________. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comportement abusif de la part de B.________, il n'en demeure pas moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b) "(le sottolineature sono del redattore)

                                         In una sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha ancora precisato:

"  (…)

c) Nel caso di specie, il ricorrente non può seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente, per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di professione". (le sottolineature sono del redattore)

                                         In un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un amministratore che si è dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà finanziarie della società, quanto segue:

"  (…)

10.2

Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie responsabilità per la X.________SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi però in quanto A.________ lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D.________, secondo cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni, quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z.________ ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore)

                                         Ancora recentemente il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

"  3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Altrimenti dimettersi immediatamente.

                                         Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di _________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da _________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

                                         funzione di amministratore unico di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

                                         In conclusione, la petizione deve essere integralmente accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         Di conseguenza _________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS l'importo di fr. 27'248.50.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2002.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2003 31.2002.17 — Swissrulings