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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2003 31.2002.16

January 8, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,848 words·~39 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2002.00016   ZA/sc

Lugano 8 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 22 marzo 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________, 

contro  

__________, 

In relazione alla ditta        __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 17 giugno __________ (FUSC del 2 luglio __________, cfr. doc. _).

                                         In data 14 maggio 1999, è stata pubblicata l'iscrizione della modifica statutaria e il trasferimento della sede a __________.

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di un impresa generale di costruzioni, progettazione e direzioni lavori, ecc. (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione sino al 3 aprile 1998, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _). La radiazione venne pubblicata il 22 aprile 1998.

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° luglio 1997 al 30 novembre 2000.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di novembre 1997 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di gennaio 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 8 febbraio 2001 sono stati rilasciati 4 attestati di carenza beni per un totale di fr. 18'131.85 (cfr. do. _).

                                         La società è stata sciolta con decreto 7 settembre 2000 della Pretura di __________ in seguito alla mancata nomina del revisore (cfr. doc. _). L'ammontare dei contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1997 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di novembre (acconti), ammonta a fr. 112'272.10 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 6 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, solidalmente con __________, per un importo complessivo di fr. 3'177.35 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 21 febbraio 2002, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:

"  in riferimento alla lettera del 6 febbraio 2002, mi permetto di oppormi all'esecuzione da voi inviatami, in quanto ritengo di non aver operato in maniera negligente.

Il responsabile, nonché direttore, era il Sig. __________, il quale gestiva la cassa della società. Pertanto ritengo di essere in dovere di pagare solamente quanto di mia competenza in relazione alle trattenute legali fatte ha dipendenti e non riversati alla vostra cassa, quindi il 5% dei contributi AVS/AI/IPG e l'1,5% dei contributi DISO." (Doc. _)

                               1.4.   Con petizione 22 marzo 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 3'177.35 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________, motivando:

"  (…)

Nell'evenienza, il convenuto sostiene che, nel periodo di appartenenza al CdA della __________, ad esercitare un potere effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - sarebbe stato il direttore __________.

AI riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1998 in re D. S.; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O. G., consid. 2.9).

Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223).

Dall'opposizione non emerge tuttavia che il convenuto abbia agito nel modo sopra esposto.

Di conseguenza, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, egli deve assumersi le conseguenze dal mancato pagamento dei contributi alla Cassa.

Prove: C.S.

3.2.

Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa del signor __________, l'attrice osserva che in questo contesto l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (STFA inedita del 13 novembre 2000 in re F. S.).

Prove: C.S.

4.

Pure la richiesta di controparte con la quale l'opponente dichiara di assumersi il pagamento dei contributi insoluti della società, limitatamente alla quota parte trattenuta ai dipendenti, non può trovare accoglimento.

Infatti, l'ammontare del danno corrisponde, a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).

Prove: C.S.

5.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13).

Nell'evenienza, al convenuto, con decisione assembleare del 3 aprile 1998, è stato revocato il mandato di amministratore unico (Doc. _), ragion per cui la responsabilità dello stesso è limitata ai contributi paritetici AVS insoluti per l'acconto del III. trimestre 1997 di fr. 3'177.35 (Doc. _), ritenuto che l'acconto per il IV. trimestre 1997 è stato pagato.

Prove: C.S. (…)" (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta del 9 aprile 2002 __________ ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:

"  come dimostrano i documenti datati 3 aprile 1998 qui allegati (firme autenticate dall'avvocato e notaio __________) non c'è stata alcuna negligenza da parte mia.

Come si può leggere negli allegati, il signor __________si è limitato a pagare gli stipendi al netto senza mettere da parte i contributi per gli istituti competenti, indebitando così la società.

Inoltre si può anche leggere la seguente frase: "do ampio scarico all'amministratore unico signor __________".

Pertanto chiedo di pagare solo quello che mi spetta cioè la quota corrispondente al 6.5%.

Il restante lo ritengo a carico della società __________."

(Doc. _)

                               1.6.   A seguito di una accertamento effettuato dal TCA volto a sapere da quando __________ si è informato sulla situazione finanziaria della società e da quando ha preteso il pagamento dei contributi sociali, in data 29 giugno 2002, il convenuto ha precisato che:

"  in risposta al vostro scritto del 19 giugno 2002 vi informo che non sono in grado di documentare quanto da voi richiesto.

Posso solo affermare che da parte mia non vi è stata negligenza ma che la società __________in quel periodo non aveva la liquidità per fare fronte agli impegni di oneri sociali. Inoltre non avendo il controllo diretto sulla cassa o banca della società non avevo la possibilità di effettuare il pagamento degli oneri sociali di cui mi si attribuisce la responsabilità del mancato riversamento.

Non appena ho ricevuto gli acconti avs ho immediatamente sottoposto al signor __________ l'obbligo del pagamento. Non ricevendo le ricevute dei pagamenti da parte di _________, il quale sosteneva che in quel periodo non aveva soldi per fare i pagamenti ma che doveva incassare delle fatture da debitori, ho iniziato le pratiche per l'uscita dal consiglio di amministrazione della società .

La società non aveva la disponibilità finanziaria per fare fronte ai pagamenti richiesti.

Ho sollecitato la consegna dei documenti contabili per avere un controllo generale ma non sono riuscito ad ottenere quanto richiesto e le mie dimissioni sono state inevitabili. (Doc. _)

                                         A seguito di un ulteriore accertamento effettuato dal TCA, in data 12 luglio 2002, __________ ha precisato che:

"  (…)

L'acconto AVS da pagare per 3° trimestre non ci è mai pervenuto, infatti abbiamo provveduto al pagamento del 4° trimestre, da quel momento siamo stati impossibilitati ad effettuare ulteriori pagamenti in quanto non avevamo più soldi.

Per quanto riguarda la mia uscita dal consiglio d'amministrazione, la informo che le pratiche sono iniziate in data 03 novembre 1997, ma purtroppo essendo stato un consiglio d'amministrazione unico necessitava di un'assemblea totalitaria e quindi l'uscita si è protratta per molti mesi." (Doc. _)

                                         Invitata a prendere posizione su quest'ultimo scritto e gli allegati prodotti, a tutt'oggi la Cassa è rimasta silente (cfr. doc. _).

                               1.7.   In data 10 settembre 2002, il TCA ha posto le seguenti domande al convenuto:

"  (…)

1.   Come mai ha iniziato le pratiche per la sua uscita dal Consiglio di amministrazione il 3 novembre 1997 (quindi prima dell'invio della prima lettera di diffida della Cassa datata 5 novembre 1997)? (voglia documentare la risposta)

2.   Voglia produrre i verbali delle assemblee generali tenutesi nel 1997." (Doc. _)

                                         In data 19 settembre 2002, __________ ha così risposto:

"  (…)

A)   Per quanto concerne il punto uno, ormai è passato troppo tempo e non sono più in grado di ricordarmi esattamente il motivo per il quale avevo iniziato le pratiche per l'uscita dal Consiglio d'amministrazione in data 3 novembre 1997.

B)  Invece in merito al punto due le comunico che i verbali della assemblee generali, tenutesi nel 1997, sono negli atti amministrativi che abbiamo consegnato al signor __________ (nuovo amministratore unico) che però purtroppo non riusciamo più a rintracciare." (Doc. _)

                                1.8.   Il TCA ha tentato invano di reperire __________ senza tuttavia riuscirci (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque, per quanto attiene alla limitata responsabilità temporale del convenuto, a fr. fr. 3'177.35 (cfr. consid. 1.4.).

                                       Il convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno come tale; egli ha solo affermato di essere responsabile solo della quota parte trattenuta dal salario dei dipendenti. Tuttavia, come abbiamo visto sopra, costituiscono elementi del danno risarcibile, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione sino al 3 aprile 1998, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _)

                            2.7.1.   __________ sostiene che la gestione della società è stata sempre e unicamente nelle mani di __________ (amministratore formalmente iscritto a RC dal 22 aprile 1998; cfr. doc. _). Egli non avrebbe avuto la possibilità di accedere ai conti bancari e non avendo riscontrato il pagamento dei contributi paritetici ha deciso di dimissionare (cfr. consid. 1.5 e 1.6).

                                         Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ (presunto organo di fatto per il periodo antecedente la sua entrata nel CdA) bensì anche e soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Nella presente fattispecie il convenuto è entrato nel CdA dalla costituzione della società, quindi dal 17 giugno 1997 (cfr. doc. _). Le dimissioni sono state formalizzate durante l'assemblea generale del 3 aprile 1998 (cfr. doc. _). Nella presenta causa la Cassa rivendica sostanzialmente i contributi impagati del 3° trimestre del 1997; quelli del 4° per contro sono stati pagati. Si deve inoltre precisare che il metodo forfettario trimestrale è stato utilizzato dalla società solo nel 1997 (cfr. doc. _).

                                         L'acconto del 3° trimestre è stato inviato alla società il 10 settembre 1997 (cfr. doc. _).

                                         __________ ha dichiarato di essersi interessato del pagamento dei contributi sociali ed in generale della situazione finanziaria della società. Egli si sarebbe più volte lamentato del mancato pagamento dei contributi e dei debiti in genere.

                                         A comprova di tale affermazione egli produce lo scritto 3 aprile 1998, autenticato dall'avv. __________, del tenore seguente:

"  Egregio signor __________,

per suo promemoria mi permetto di farle il seguente riepilogo della situazione:

la società a tutt'oggi non è stata in grado ancora di pagare nessun contributo per:

1)   oneri per la cassa pensione dal 1 ottobre 1997 a tutt'oggi, né la parte da lei trattenuta agli operai né la quota parte di spettanza della società.

2)   oneri sociali AVS/AD/IPG/AI ecc. dal 1 settembre 1997 a tutt'oggi, né la parte da lei trattenuta agli operai né la quota parte di spettanza della società, infatti in merito c'è già pendente un precetto esecutivo per il quale non è stata fatta opposizione.

3)   oneri sociali Insai dal 1.1.1998 a tutt'oggi, in merito c'è già una 3 sollecitatoria di pagamento non ancora pagata.

4)   premi della cassa malati per perdita di guadagno dal 1.9.1997 a tutt'oggi, né la parte da lei trattenuta agli operai né la quota parte di spettanza della società.

5)   premi per l'assicurazione responsabilità civile dal 1.9.1997 a tutt'oggi non pagato, per questo caso rischiamo di perdere la copertura assicurativa con tutte le conseguenze.

Inoltre sono già arrivati diversi richiami di pagamento per diversi fornitori a lei conosciuti e a me totalmente sconosciuti.

Un precetto esecutivo relativo ad uno straniero è tuttora pendente.

In banca c'è una linea di credito di sfr. 40'000.-- utilizzata quasi completamente, garantita da persona a lei nota. Linea di credito da lei richiesta.

Ad oggi non mi sono ancora state consegnate da parte sua la seguente documentazione:

1)   contratti di lavori di tutti gli operai, da me mai visti né firmati.

2)   contabilità della società __________ fino al .31.12.1997, da me richiestale e non ancora presentatami.

3)   conteggi AVS, Insai, imposte alla fonte, IVA fino al 31.12.1997, da me richiestele molte volte e mai consegnatemi.

4)   bilancio al 31.12.1997 onde poter effettuare la chiusura definitiva e la revisione dei conti da me richiestele e non ancora fornitemi.

5)   copia dell'avviso di notifica alla LPP (per sospensione del premio) della persona attualmente sospeso dal lavoro a seguito del problema con l'INSAI.

A seguito di quanto sopra sono costretto a indire un'assemblea generale straordinaria e dare le mie dimissioni dal consiglio di amministrazione della società __________.

Considerando quanto segue:

la massa salaria annua è di circa sfr. 250'000.- per anno sui quali si devono calcolare i seguenti oneri sociali e assicurativi:

AVS/AD/IPG/AI                                                15,10 % circa

INSAI                                                                  6,50 % circa

Cassa malati perdita di guadagno                     2,00 % circa

Cassa pensione                                              10,00 % circa

Totale                                                              33,60 % circa

­

Totale: sfr. (250'000.-- x 33.60) : 100 = sfr. 84'000.-- di contributi annui da riversare agli istituti interessati. Pari a sfr. 7'000.-- ogni mese di debiti concreti (dal 1.9.1997 al 31.3.1998 tali debiti ammontano già a sfr. 42'000.-- + le imposte alla fonte per le quali solo lei ha un controllo in merito).

Queste percentuali vanno considerate completamente in quanto lei signor __________si è limitato a pagare gli stipendi al netto senza mettere da parte i contributi per gli istituti competenti, indebitando cosi la società.

Ritengo che la società non possa continuare la sua attività, non riuscendo a pagare i propri debiti, e propongo la messa in liquidazione immediata o l'immissione in banca immediata del fondo cassa da lei signor __________ gestito e a tutt'oggi non ancora consegnatomi (fondo cassa da lei ritirato al momento dello sblocco della costituzione della società), impedendomi così di fare fronte agli obblighi della società. Inoltre non riesco ancora a capire come mai abbiamo 5 operai che lavorano e non vedo gli incassi relativi al loro lavoro svolto. Acquisto attrezzatura di Fr. 75'000.-- pagata.

La prego di allestire immediatamente un bilancio ad oggi e di dare comunicazione al revisore di un'eventuale situazione debitoria. (…)" (Doc. _)

                                         In calce a tale scritto, __________ ha affermato:

"  (…)

Io signor __________ prendo atto di quanto sopra e do ampio scarico all'amministratore unico signor __________ e all'ufficio di revisione attuale per il loro operato a tutt'oggi e mi impegno a fare tutto il necessario per mettere le cose a posto, immediatamente:" (Doc. _)

                                         In data 8 maggio 1998, la __________, per il tramite del suo direttore __________, rispondendo alla diffida della Cassa relativa al mancato inoltro della dichiarazione AVS per il 1997, ha precisato:

"  Vi informiamo di quanto segue l'amministratore unico signor __________ aveva delegato l'allestimento della contabilità e della direzione della società al signor __________, direttore, purtroppo il signor __________ asserisce di avervi inoltrato la dichiarazione sopraccitata; il signor __________ ha chiesto ripetutamente al signor __________di presentargli una copia di tutto quanto in suo possesso senza a tutt'oggi trovare riscontro. La situazione venutasi a creare nella società ha seguito della gestione del signor __________, ha obbligato il signor __________ suo malgrado, a rinunciare la mandato di amministratore della società, in quanto non poteva più gestire in maniera ottimale la situazione. Il signor __________ è ora l'attuale amministratore unico responsabile della società e gli abbiamo ripetutamente richiesto di metterci in condizione di inviarvi la dichiarazione da voi sollecitataci, senza però trovare riscontro.

Stiamo facendo il possibile per farvi avere tale dichiarazione nel più breve tempo possibile, vi preghiamo quindi di avere pazienza ancora qualche giorno senza avviare procedure contro la società o il relativo amministratore signor __________ che era amministratore a quel tempo e che nulla può a questa spiacevole situazione." (Doc. _)

                                         Con un altro scritto di stessa data, la __________ ha comunicato a __________ quanto segue:

"  siamo molto dispiaciuti dal fatto che continua a non prendere sul serio l'attività della società o perlomeno l'attività amministrativa.

La informiamo che a seguito della suo disinteressamento alle pratiche amministrative, inoltreremo le nostre dimissioni quali domicilio della società all'ufficio dei registri di __________, inoltre anche l'attuale revisore ci ha confermato che invierà le sue dimissioni quale organo di revisione della società. A seguito di questo dovrà provvedere entro poche settimane a mettere un nuovo domicilio e nuovo revisore onde evitare l'automatica messa sotto tutela della società da parte dell'ufficio dei registri.

Molto dispiaciuti per averle creduto inutilmente ma ora non intendiamo più assistere a continui richiami di pagamento, precetti eccetera che rovinano la nostra immagine.

Le trasmettiamo quindi in allegato la corrispondenza che a tutt'oggi non ha ritirato nonostante i nostri continui ed innumerevoli solleciti. Inoltre le facciamo presente che è in corso un avviso di pignoramento da parte dell'AVS per oneri 1997 per i quali lei doveva provvedere al pagamento con il fondo cassa. Anche per la cassa pensione 1997 arriverà un precetto nelle prossimo settimane.

Qui di seguito trova l'elenco dettagliato della corrispondenza che innumerevoli volte è stato sollecitato di venire a ritirare, presso i nostri uffici: (…)" (Doc. _)

                                         __________ ha peraltro confermato di avere ricevuto tutta la corrispondenza inviatagli dalla __________ (cfr. allegato 3 doc. _).

                                         Ad ogni buon conto - ammesso che egli abbia effettivamente tentato, invano, di accedere alla contabilità aziendale - non può essere giustificata una permanenza così lunga in seno al CdA (e ciò anche se si vuole considerare, per quanto riguarda la presente vertenza, solo il periodo relativo al terzo trimestre 1997).

                                         Come abbiamo visto, la società versava acconti trimestrali nel 1997 secondo il sistema forfetario, per cui __________, se consideriamo unicamente il periodo relativo al vuoto contributivo oggetto del contendere (luglio-settembre 1997), avrebbe dovuto informarsi circa il pagamento dei contributi del terzo trimestre 1997 e se è vero che egli ha verificato che l'importo relativo a questo periodo non è stato pagato, egli avrebbe dovuto dimettersi immediatamente dal CdA (e ciò al più tardi entro la fine di novembre 1997, ritenuto che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 OAVS, l'esigibilità dei contributi del terzo trimestre inizia il 10 novembre 1997). Otre questo lasso di tempo, non è più giustificabile una permanenza nel CdA da parte del convenuto, visto che oltretutto lo stesso __________ ha dichiarato di avere iniziato le pratiche per l'uscita dal CdA in data 3 novembre 1997 (cfr. doc. _) e che "…Non appena ho ricevuto gli acconti AVS ho immediatamente sottoposto al signor __________ l'obbligo del pagamento. Non ricevendo le ricevute dei pagamenti da parte di ________, il quale sosteneva che in quel periodo non aveva soldi per fare i pagamenti ma che doveva incassare delle fatture da debitori, ho iniziato le pratiche per l'uscita dal consiglio di amministrazione della società.." (cfr. doc. _, consid. 1.6).

                                         A nulla giova al convenuto argomentare di aver dovuto attendere sino alla convocazione dell'assemblea generale prima di formalizzare le proprie dimissioni. Egli avrebbe potuto dimettersi ben prima. È vero che di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, quindi agli azionisti (cfr. STFA del 25 novembre 1999 non pubblicata nella causa S. C. e E. G. consid. 4 d con le relative citazioni dottrinali e giurisprudenziali). Tuttavia l'amministratore unico che intende dimettersi immediatamente può farlo scrivendo direttamente alla società. Il TFA in una sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa F., H 97/85 + 104/85, pubblicata in DTF 112 V 4-5, ha sentenziato:

"  A.- Die A. AG, Zürich, gründete Ende 1981/anfangs 1982 in Mehreren Kantonen 11 Tochtergesellschaften, deren gesamtes Aktienkapital von jeweils Fr. 50'000.- sie übernahm. Ferner wurde die Firma B. AG, Zürich, von der A. AG übernommen, zu den neu gegründeten Gesellschaften gehörte auch die M. AG Basel, welche sich vorwiegend mit der Vermittlung und Rekrutierung von Temporärpersonal befasste. Mit "Treuhandvertrag" vom 1. Januar 1982 setzte die A. AG S. F. als einzigen Verwaltungsrat der M. AG Basel ein und übertrug ihm treuhänderisch Aktion der Gesellschaft im Wert von Fr. 48'000.-. Nachdem S. F. in der Folge Kenntnis von der misslichen finanziellen Situation der Gesellschaft erhalten hatte, teilte er der A. AG am 6. September 1982 mit, dass er sein Mandat als einziger Verwaltungsrat der M. AG Basel per sofort niederlege.

Die entsprechende Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgte indes erst am 22. Februar 1983.

(…)

c) Der Beschwerdeführer hat der Firma A. Holding AG mit Schreiben vom 6. September 1982 erklärt, dass er sein Mandat als

Verwaltungsrat der Firma M. AG per sofort niederlege. Mit dieser - an sich unbestrittenermassen korrekt erklärten - Demission trat die Beendigung des Amtes als Verwaltungsrat ein, und zwar mit sofortiger Wirkung (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art. 705 OR; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 226 f.; SCHUCANY, Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., N. 2 zu Art. 705 OR; PATRY, Précis du droit Suisse des Sociétés, vol. II, S. 250; BGE 104 Ib 323 Erw. 2b). Eine faktische Fortsetzung des Mandats über den genannten Zeitpunkt hinaus mit der Möglichkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft noch massgeblich zu beeinflussen, ist trotz der Vollmachterteilung vom 1. November 1982 bzw. des Schreibens vom 2. Dezember 1982 zu verneinen. Es erscheint nämlich als glaubhaft, dass der Beschwerdeführer gewisse Handlungen nur noch zur Liquidation seines Mandats im Sinne der Erfüllung einer Sorgfaltspflicht vornahm, weil die Aktiengesellschaft infolge der fristlosen Demission ihres einzigen Verwaltungsrates formell handlungsunfähig wurde. Wenn sich der Beschwerdeführer zu diesen Handlungen - sei es zu Recht oder zu Unrecht - berechtigt oder verpflichtet fühlte, so kann daraus nicht abgeleitet werden, er habe seine Demission vorläufig suspendiert. Dies muss vorliegend um so mehr gelten, als er bereits im Schreiben vom 6. September 1982 um die entsprechende Publikation im Handelsregister ersucht hatte und in der Folge wiederholt und unwidersprochen geltend machte, die Löschung des Eintrages sei durch die Verantwortlichen der Firma A. Holding AG hinausgezögert worden (vgl. hiezu FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Aktienrecht, 2. Aufl., S. 171 N. 23; BGE 104 Ib 324 f. Erw. 2b und 3b). Bei diesen Gegebenheiten kann entgegen der Meinung von Verwaltung und Vorinstanz nicht auf die Löschung des Eintrags im Handelsregister abgestellt werden. Als massgebender Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat muss vielmehr der 6. September 1982 betrachtet werden".

                                         Inoltre, per quanto attiene alla convocazione dell'assemblea generale, i primi due capoversi dell'art. 699 CO prevedono quanto segue:

1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione e, quando occorra, dall’ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.

                                         Per la forma della convocazione, l'art. 700 cpv. 1 CO stabilisce:

1 La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

                                         Ora, visto che la legislazione vigente permette la convocazione di un'assemblea generale straordinaria in tempi brevi (20 giorni), non è pertinente l'affermazione del convenuto secondo cui la convocazione della stessa ha necessitato diversi mesi (cfr. consid. 1.6). Il convenuto oltre ad aver avuto, come detto, la possibilità (inutilizzata in casu) di presentare le proprie dimissioni inviandole direttamente alla società, avrebbe potuto anche indire un'assemblea straordinaria e, qualora non si fosse presentato nessuno, verbalizzare che l'assemblea generale è risultata deserta. __________ quindi, munito delle lettera di dimissioni e del verbale dell'assemblea generale (seppur deserta), avrebbe potuto provvedere anche alla cancellazione a RC. Infatti l'art. 711 CO prevede:

1 La società notifica senza indugio al registro di commercio, perché vi sia iscritta, l’uscita di un amministratore.

2 Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, l’amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

                                         L'art. 25a ORC prevede inoltre:

Cancellazione di una persona tenuta ad iscriversi

1 Se una persona giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall'amministrazione, l'interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita. Deve presentare i giustificativi necessari.

2 L'ufficiale del registro comunica immediatamente alla società la cancellazione.

                                         Il TFA ha più volte confermato che l'amministratore impedito ad esercitare un controllo sul pagamento dei contributi e constatato il loro non pagamento, deve agire tempestivamente, e nel caso che la situazione non cambi dimettersi immediatamente (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.), ciò che in casu __________ non ha fatto.

                                         In una sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, l'Alta Corte ha precisato:

"  (…)

c) Nel caso di specie, il ricorrente non può seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente, per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di professione".

                                         In una recente sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un amministratore che si è dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà finanziarie della società, quanto segue:

"  (…)

10.2

Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie responsabilità per la X.________SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi però in quanto A.________ lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D.________, secondo cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni, quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z.________ - ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere delegate ad altri (…)."

                                         In un'altra sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha ribadito quest'ultimo concetto precisando:

"Il se devait dès lors de surveiller encore plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet y.________, attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de C.________ SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de B.________. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comportement abusif de la part de B.________, il n'en demeure pas moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)."

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

                                         Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

                               2.8.   Quanto al fatto che __________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità, è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §)  Di conseguenza __________  è condannato a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS l'importo di fr. 3'177.35.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2002.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2003 31.2002.16 — Swissrulings