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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2002 31.2002.11

October 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,919 words·~25 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2002.00011   BS/cd

Lugano 11 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla STFA di rinvio del 29 gennaio 2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 10 settembre 1998 (31.98.00051-52) della

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

1. __________,  componenti la comunione ereditaria fu    __________, 

2. __________,  1.,2. rappr. da: __________,     

in relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 17 aprile 2000 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto due petizioni ex art. 52 LAVS inoltrate della Cassa di compensazione ____________, condannando ____________ e ____________ a risarcire rispettivamente fr. 293'839.15 e fr.. 331'315.75 per i contributi paritetici non versati dalla ditta ____________ (inc. 31.98.0051 -52).

Contro il giudizio cantonale gli ex amministratori sono insorti presso il TFA.

                               1.2.   Con sentenza del 29 gennaio 2002 (notificata il 12 febbraio 2002) il TFA ha accolto il ricorso di ____________ e ____________. Ravvisando innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dai ricorrenti durante la procedura cantonale, l’Alto tribunale ha osservato:

"  le argomentazioni addotte dai ricorrenti non appaiono, in linea di massima, prive di pregio a questo stadio di procedura atteso che l'audizione dei testi da loro proposti potrebbe risultare rilevante sia nella determinazione del ruolo svolto dagli interessati nella società fallita sia nell'accertamento del momento topico per il decorso del termine annuo di perenzione giusta l'art. 82 cpv. 1 OAVS, avuto riguardo al fatto che il deposito della graduatoria del fallimento si è esteso sull'arco di tempo dal 26 maggio al 14 giugno 1997 e che le controverse decisioni amministrative ex art. 52 LAVS sono state emanate il 12 giugno 1998 -, non potendosi a priori escluderne la concludenza, la stessa dipendendo ovviamente dal contenuto dei costituti testimoniali e dei richiami proposti “ (cfr. STFA 29 gennaio 2002 pag. 5, H 220/00).

Infine, considerata la complessità della vicenda sottoposta a giudizio, il TFA ha ritenuto che la vertenza è stata a torto decisa a Giudice unico, rinviando gli atti al TCA affinché statuisca “nella sua espressione collegiale, tenendo conto in sede d’istruttoria dei rilievi formali menzionati dianzi” ( cfr. STFA menz., pag. 7).

                              1.3.   La ditta ____________, con sede a ____________ è stata iscritta a Registro di Commercio l'8 settembre 1971.

                                       Lo scopo sociale consisteva nell'acquisto, l'importazione, la vendita, la progettazione e l'esecuzione di impianti elettrici, telefonici, radio-televisi ecc.

                                       Negli anni Novanta il Consiglio di amministrazione era così composto:

                                       ____________ dal 13 marzo 1987 al 25 aprile ________ (pubblicazione nel FUSC) ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale; gli è succeduto ____________;

                                       ____________, a partire dal 25 aprile 1995 è stato segretario mentre ____________, quale procuratore, entrambi con diritto di firma individuale.

                                       La ____________ è stata affiliata quale datore di lavoro presso la Cassa di compensazione AVS ____________.

                                       La società non ha versato i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dal 1993 al 1995 per complessivi fr. 331'315,75 (cfr. doc. .

                                       Con decreto 20 novembre 1995 del Pretore di ____________ è stato aperto il fallimento della società (FUSC del 19 gennaio ________).

                                       La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di ____________ (UF) il proprio credito di fr. 331'315,75 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dal 1993 al 1995 non soluti dalla società.

                                       Dall'UF di ____________ la Cassa è venuta a sapere di non poter contare su un dividendo a tacitazione del proprio credito insinuato.

                              1.4.   Costatato di aver subito un danno, il 12 giugno 1998 la Cassa ha emesso nei confronti di ____________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 293'839,15 relativi ai contributi paritetici scoperti dal 1993 fino al momento delle dimissioni (cfr. il relativo conteggio in doc. _). Sempre nel medesimo giorno l'amministrazione ha notificato ad ____________ un'altra decisione di risarcimento, questa volta per complessivi fr. 331'315,75 concernenti i contributi scaduti dal 1993 al 1995.

                              1.5.   Con tempestiva opposizione del 10 luglio 1998 ____________ e ____________, per il tramite dell’allora legale, hanno sostenuto la perenzione del credito risarcito poiché la decisione sarebbe stata notificata oltre un anno dal deposito della graduatoria di fallimento avvenuto il 26 maggio 1997. ____________ ha rilevato inoltre che dal 1991 non ha più avuto alcuna mansione dirigenziale che è stata assunta dal di lui fratello ____________, nel frattempo deceduto. Era infatti quest'ultimo che avrebbe avuto il compito di trattenere i contributi e procedere al relativo pagamento. Inoltre, l'ex Presidente del CdA ha sottolineato come durante  l'interrogatorio 21 marzo 1997 (cfr. verbale in doc. _ inc. 31.1998.00051) innanzi al Procuratore pubblico suo fratello lo abbia scagionato, pertanto anche il nipote ____________, da ogni responsabilità riguardo ai mancati impegni verso il fisco e di riflesso anche verso la Cassa. Da ultimo ____________ ha sostenuto di aver ricevuto regolarmente da suo fratello rassicurazioni circa il pagamento degli oneri sociali per cui respinge ogni addebito di grave negligenza.

____________, ammettendo di esser stato membro del CdA, analogamente a quanto sostenuto da suo padre, ha contestato di essere responsabile del danno subito dalla Cassa.

                              1.6.   Con due distinte petizioni del 10 settembre 1998 la Cassa ha postulato la condanna di ____________ e ____________ al risarcimento  rispettivamente di fr. 293'839,15 e fr. 331'315,75 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla ____________. Riguardo all'eccezione di perenzione la Cassa, facendo riferimento alla giurisprudenza del TFA, osserva che la decisione è stata notificata un anno dopo la scadenza della pubblicazione della graduatoria (14 giugno 1997). In merito a quanto sostenuto dai convenuti, l'attrice è del parere che essi non hanno portato alcun valido motivo di discolpa. La Cassa sostiene infatti che essi, quali amministratori, non hanno esercitato il loro obbligo di vigilanza sulla gestione della società, equiparandoli quindi a degli "uomini di paglia".

                              1.7.   Con decreto del 16 settembre 1998 le cause sono state congiunte.

                              1.8.   Con risposta del 28 ottobre 1998 ____________, rappresentato dall’avv. _________, protestando spese e ripetibili, ha chiesto la reiezione della petizione. Ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione, egli ha contestato dunque ogni addebito di grave negligenza rivolto dalla Cassa, osservando in particolare di:

"  (…)

-   di non essersi occupato in prima persona della gestione della fallita sin dal 1991;

-   di non aver mai trascurato né sottovalutato il ruolo della carica di amministratore;

-   di aver delegato tutte le mansioni gestionali e amministrative al fratello ____________;

-   di aver ottenuto assicurazioni dal fratello ____________ che gli oneri sociali venivano regolarmente pagati e che gli stessi godevano precedenza rispetto ad altre spese;

-   di essersi regolarmente informato presso il fratello circa lo stato e il pagamento degli oneri sociali e di aver sempre ottenuto positive e affidanti conferme;

-   di essere stato tenuto totalmente all'oscuro dal fratello a riguardo degli scoperti nei confronti della Cassa;

-   di non aver potuto minimamente dubitare a riguardo delle garanzie date dal fratello, anche poiché nel consiglio di amministrazione sedeva il figlio ____________, seppure con compiti e ruoli diversi;

-   di non aver infine disatteso o violato le regole di prudenza e attenzione, nell'assoluta convinzione che la società e per essa ____________ attendesse regolarmente agli obblighi verso la Cassa. (…)" (Doc. _, inc. 31.98.51)

                              1.9.   ____________, anch’egli patrocinato dall’avv. _________, ha chiesto la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili. Dopo aver ribadito le motivazioni esposte nell'opposizione, il convenuto ha respinto una qualsiasi responsabilità ex art. 52 LAVS, sostenendo che:

"  (…)

-   che all'interno del consiglio di amministrazione vi era, sin dal 1991, un chiaro riparto di competenze nel senso che l'aspetto dirigenziale-amministrativo era di esclusiva competenza dello zio ____________, il quale doveva pertanto attendere tra le altre cose, anche l'allestimento dei conteggi e al pagamento degli oneri sociali;

-   di non aver mai sottovalutato il ruolo della carica di amministratore, adoperandosi di ottenere dallo zio informazioni e ragguagli concernenti l'andamento della società e in particolare per quanto atteneva il versamento dei contributi sociali;

-   di aver sempre sempre ottenuto, come del resto il padre ____________, assicurazioni dallo zio ____________ che gli oneri sociali venivano pagati con regolarità e che gli stesi godevano precedenza rispetto ad altre uscite;

-   che nonostante i controlli posti in atto, è stato tenuto all'oscuro dallo zio attorno agli scoperti verso la Cassa;

-   di non aver potuto minimamente dubitare a riguardo delle garanzie date dallo zio, anche perché nel consiglio di amministrazione sedeva il padre ____________, di cui lo zio Edy aveva stima e considerazione;

-   di non aver infine disatteso o violato le regole di prudenza e attenzione, nell'assoluta convinzione che la società e per essa ____________ attendesse regolarmente agli obblighi verso la Cassa. (…)" (Doc. _, inc. 31.98.52)

                            1.10.   Il 4 dicembre 1998 la Cassa ha prodotto una replica, trasmessa per conoscenza ai convenuti.

                             1.11.   Alfine di accertare l'eventuale perenzione del credito risarcitorio, il 26 gennaio 2000 il TCA ha chiesto alla Cassa la corrispondenza avuta con l'UF di ____________, inviata il giorno seguente (doc. _ inc. 31.1998.51 con allegati). Il 28 gennaio 2000 il Tribunale ha chiesto all'attrice un complemento d'informazione (doc. _ inc. 31.1998.51  ). Tale corrispondenza è stata poi intimata al legale dei convenuti per osservazioni (doc. _ inc. 31.1998.51). A seguito delle scritto 7 marzo 2000 dell’allora legale (doc. _ inc. 31.1998.51) il TCA si è rivolto nuovamente alla Cassa (doc. _ inc. 31.1998.51)  e proceduto ad un accertamento presso l'UF di ____________ (doc. _ e _ inc. 31.1998.51). Con lettera 6 aprile 2000 il legale dei convenuti ha preso posizione in merito (doc. _ inc. 31.1998.51).

                             1.12.   Dando seguito a quanto rilevato dal TFA nella sentenza 29 gennaio 2002, il 4 marzo 2002 lo scrivente Tribunale ha chiesto ai convenuti, ora patrocinati dall’avv. _________, di specificare su quali fatti i testimoni notificati dovrebbe essere chiamati a deporre e sul motivo del richiamo atti dall’UF e dal Ministero pubblico (doc. _ inc. 31.02.11).

In risposta, l’avv. ________ ha informato del decesso di ____________, chiedendo la sospensione della causa ex art. 104 CPC fino alla scadenza del termine per la rinuncia dell’eredità (doc. _ inc. 31.02.11).

Appurata l’intenzione della Cassa di proseguire la vertenza nei confronti degli eredi del convenuto (doc. _ inc. 31.02.11), il 12 marzo 2002 il TCA ha sospeso la causa fino al 31 maggio 2002 (doc. _ inc. 31.02.11).

                             1.13.   Il 31 maggio 2002 l’avv. __________ ha comunicato che gli eredi di ____________ non hanno rinunciato all’eredità, specificando inoltre i motivi della richiesta di mezzi di prova (doc. _ inc. 31.02.11).

Riattivata la vertenza, in data 4 giugno 2002 il TCA ha chiesto all’UF di ____________ l’edizione dell’incarto aperto a nome della fallita ____________ (doc. _ inc. 31.02.11), ricevuto due giorni dopo (doc. _ inc. 31.02.11).

Alle parti lo scrivente Tribunale ha fissato un termine per la visione degli atti del fallimento e per formulare delle osservazioni in merito (doc. _ inc. 31.02.11).

La presa di posizione dei convenuti data 13 giugno 2002 (doc. _ inc. 31.02.11), mentre la Cassa è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   A seguito del decesso di ____________, in applicazione dell’art. 104 CPC (applicabile in seguito al rinvio dell’art. 23 LPTCA), gli subentrano in causa i suoi eredi di cui al certificato ereditario 6 giugno 2002 (cfr. doc. _,inc. 31.2002. 11).

                               2.2.   In sede di risposta i convenuti sostengono l'intempestività delle petizioni 10 settembre 1998 in quanto non sarebbero state inoltrate entro 30 giorni dalla notifica delle opposizioni, avvenuta il 13 luglio 1998 (cfr. timbro di ricevuta doc. _), e sollevano l’eccezione di nullità delle petizioni per mancata sottoscrizione di persone legittimate.

                                         Riguardo alla ricevibilità delle petizioni va ricordato che il termine dei 30 giorni è sospeso dalle ferie giudiziarie federali (cfr. SVR 1996 AVS Nr. 107). Ritenuto che le ferie estive vanno dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b LPA), le petizioni del 10 settembre 1998 sono senz'altro tempestive (sul computo dei termini cfr. art. 20 s LPA). Per quanto concerne la seconda censura, la stessa deve essere respinta. La Cassa ha infatti fornito una dichiarazione e il regolamento interno concernenti il diritto di firma (Unterschriftenregelung) dai quale risultano che la vicedirettrice signora ___________ e il funzionario signor ________ - firmatari delle petizioni - possono legittimamente rappresentare la Cassa, con diritto di firma collettivo a due (cfr. doc. _ allegati alla replica).

                                         Nel merito

                               2.3.   Secondo l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         La giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht del AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Univesität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; dito: Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pag. 661s;

                                         M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180).

                               2.4.   I convenuti sostengono la perenzione del credito risarcitorio.

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio (DTF 128 V 17 consid. 2a; DTF 126 V 451 consid. 2a; DTF 121 III 388 consid. 3b e riferimenti).

                                         D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 128 V 17 consid. 2a; DTF 126 V 444 consid. 3a; 121 III 388 consid. 3a e b; con riferimenti).

                                         Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 128 V 17 consid. 2a; DTF 119 V 92 consid. 3, DTF 118 V 196 consid. 3a con riferimenti). La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).

                                         Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

                               2.5.   Nell'evenienza concreta, è incontestato che la graduatoria di fallimento è stata depositata dal 26 maggio 1997 al 14 giugno 1997.

                                       Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, il termine di perenzione decorre dal giorno dell'esame effettivo degli atti depositati all'Ufficio fallimenti oppure, in caso di rinuncia, dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria (cfr. 121 V 234). Nella precedente procedura, l'attrice fa proprio decorrere l'anno di perenzione dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria in quanto non l'ha consultata. I convenuti, invece, sostengono di avere fondati motivi per supporre che la Cassa abbia visto tali atti prima del 14 giugno 1997 (cfr. ad esempio risposta pag. 4 inc. 31.1998.00051). Orbene, rispondendo al TCA, con lettera dell'11 febbraio 2000 (doc. _ inc. 31.98.51) l'attrice ha trasmesso copia ( in seguito, su richiesta dei convenuti, ha trasmesso l'originale, doc. _ allegato al doc. _ inc. 31.98.51) di un appunto interno datato 4 aprile 1997 (quindi prima del deposito della graduatoria) in cui è stato riportato il colloquio telefonico avuto dal funzionario sig. __________ (cfr. doc. _ inc. 31.98.51) con il sig. ____________ dell'UF di ____________ il quale non sarebbe stato in grado di fare una previsione sull'eventuale dividendo poiché vi erano ancora degli immobili da vendere, rinviando la questione al momento del deposito della graduatoria. Interpellato dal TCA, con lettera del 23 marzo 2000 (doc. _ inc. 31.98.51) il funzionario ____________ ha confermato quanto segue:

"  In merito alla sua richiesta del 20 u.s. posso in linea di massima confermare il tenore della telefonata del 4.4.1997, non tanto perché mi possa ricordare quanto detto, ma è senz'altro plausibile che prima del deposito della graduatoria risulta molto difficile poter determinare un dividendo per la seconda classe.

Alla prima assemblea dei creditori l'amministrazione del fallimento può unicamente fare una relazione sulla consistenza dell'attivo e del passivo.

Nel caso che ci occupa i beni immobili consistevano in partecipazioni della ditta fallita unitamente ad altre società, era perciò impossibile prevedere il ricavo effettivo prima della realizzazione, che è avvenuto solo dopo la seconda assemblea dei creditori.

Posso perciò confermare l'impossibilità di determinare l'eventuale dividendo spettante alla cassa di compensazione ____________ prima della vendita degli immobili, che è avvenuta in diversi momenti tra la fine del 1998 e nel corso del 1999." (Doc. _)

                                         Pur non ricordandosi della telefonata, il funzionario ha comunque escluso una previsione sull'ammontare del dividendo prima della graduatoria.

                                         Inoltre, dalla corrispondenza avuta con l’UF (doc. _ allegati al doc. _ inc. 31.98.51), l’attrice non poteva conoscere di aver subito un danno prima del 26 maggio 1997.

                               2.6.   Nella sentenza di rinvio, il TFA ha ritenuto necessario di accertare il ruolo svolto dai convenuti nella società fallita e se il termine di perenzione sia da far decorrere durante il deposito della graduatoria (cfr. consid. 1.2). Tali quesiti possono rimanere aperti, poiché le petizioni in oggetto vanno respinte per i motivi che seguono.

                                         In data 4 giugno 2002 lo scrivente Tribunale ha richiamato dall’UF l’incarto della fallita (doc. _ inc. 31.02.11).

Con osservazioni 13 giugno 2002 il legale dei convenuti ha in particolare osservato:

“Per quanto concerne la consapevolezza di un'eventuale perdita ri­levo che l'ufficio dei fallimenti ha scritto il 20 febbraio 1997 alla divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto e an­cora il 4 marzo 1997 all'__________ che non era possibile ipotizza­re un dividendo per i crediti in seconda classe. La prima assem­blea dei creditori si era svolta il 12 febbraio 1996 e la rela­zione dell'ufficio presentava attivi per Fr. 327'409.60 e passivi per Fr. 1'500'000.in totale, di cui Fr. 250'000.- per salari e Fr. 470'000.- per i creditori in seconda classe. La stima degli attivi comprendeva immobili per un valore netto di Fr. 134'758.35 poi effettivamente realizzati per ca. Fr. 50'000.-. Mi permetto quindi di dubitare, almeno in termini giuridici, dell'esattezza della dichiarazione a suo tempo inviata dall'ufficio dei falli­menti. Credo anzi che, al contrario, vi fossero indicazioni tali da far presumere a un creditore diligente l'esistenza di un danno prima del 12 giugno 1997. “ (doc. _ inc. 31.02. 11).

                                         Ora, è vero che dalle comunicazioni dell’UF di ____________

                                         (cfr. consid. 2.5) la Cassa poteva ritenere che una previsione sul dividendo non era ancora possibile, ma è altrettanto vero che all’amministrazione incombeva di prendere conoscenza del verbale della prima assemblea dei creditori avvenuta il 14 febbraio 1996 (cfr. verbale in doc. _, 1 inc. 31.2002.11).

                                         Infatti, in una recente sentenza del 14 dicembre 2000 nella causa Cassa di compensazione ____________ contro B. e C. pubblicata in DTF 126 V 450, il TFA ha precisato la propria giurisprudenza relativa all'incombenza della Cassa di assistere o di farsi rappresentare alla prima adunanza dei creditori:

"      b) La recourante ne remet pas en cause le bien‑fondé des incombances fixées par la jurisprudence précitée (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa), que le Tribunal fédéral des assurances a motivé comme suit:

    Bien qu'en règle générale, le créancier n'ait aucune obligation de participer à l'assemblée des créanciers dans le cadre d'une procédure de faillite, sa présence est une incombance dont le respect peut être déterminant pour la sauvegarde de prétentions de droit public ou privé élevées contre le failli. Au surplus, l'art. 52 LAVS oblige la caisse de compensation, en qualité de créancière du droit à la répa­ration du dommage, à faire valoir celui‑ci dans les délais, par le biais d'une décision. Selon la jurisprudence, on attend de la caisse qu'elle suive l'évolution de la procédure de faillite et qu'elle prenne connaissance du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire (ATF 116 V 75 consid. 3b). Ce sont là deux étapes de la procédure de faillite qui sont annoncées publiquement (art. 232 et 249 LP). Il est donc logique que la caisse se fasse représenter à l'assemblée des créan­ciers dans la faillite de l'employeur affilié (voir aussi VSI 1995 p. 172 sv. consid. 4c).

    c) Aux termes de l'art. 8a de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (introduit par la modification du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997), toute personne peut consulter les procès‑verbaux et les registres des offices de poursuites et des offices de faillites et s'en faire délivrer des extraits à condi­tion qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

    Selon cette disposition, le droit de consulter ne se limite pas aux procès‑verbaux des opérations dont tiennent procès‑verbal les offices des poursuites et les offices des faillites, aux procès‑verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. Il s'étend à d'autres pièces telles les états de collocation, états des charges, tableaux de distribution, procès­verbaux des assemblées des créanciers, procès‑verbaux des commissions de surveillance, livres comptables et pièces justificatives notamment. Ce droit de consulter appartient aussi bien aux personnes formellement parties à une procédure d'exécution forcée et à celles concernées par une telle procédure qu'à toute personne ayant un intérêt digne de protection, même en dehors d'une procédure pen­dante (pierre-robert gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 8a no 6 et 7).

    Ainsi, lorsque la caisse de compensation est partie à la procédure parce qu'elle a produit sa créance dans la faillite, un droit de consultation des pièces ou de s'en faire remettre des copies découle direc­tement de l'art. 8a LP. Il n'y a dès lors pas d'obstacle à ce que, en temps utile, elle requière et obtienne notamment copie du procès-verbal de la première assemblée des créanciers et du rapport du préposé. Au regard de l'obligation de diligence assignée à la caisse de compensation par la jurisprudence précitée (cf. consid. 2b), il apparaît ainsi que cette incombance peut être satisfaite sous cette forme, sans que la présence ou la représentation par un tiers de la caisse de compensation soit systématiquement exigée. C'est dans ce sens que peut être précisée la jurisprudence publiée à l'arrêt ATF 121 V 240.

    d) Dans le cas particulier, la caisse recourante n'a pas assisté à la première assemblée des créanciers et ne s'y est pas faite représenter. Elle n'a donc pas eu directement connaissance du rapport du préposé. Cela n'est cependant pas décisif dans le cadre de l'art. 82 al. 1 RAVS, dès lors qu'il suffit de déterminer si, au regard de ses incombances, elle aurait pu avoir connaissance de l'existence du dommage avant la date du dépôt de l'état de collocation. Cette ques­tion peut être tranchée, comme l'ont fait les premiers juges, en se référant au rapport écrit du préposé figurant au dossier de la faillite, dont la recourante pouvait, à tout le moins dès le 1er janvier 1997, demander et obtenir une copie." (DTF 126 V pag. 452-453)

(le sottolineature sono del redattore)

                                         Il TFA nella fattispecie sopra riportata, dopo aver stabilito che quello d'informarsi presso l'UF e farsi perlomeno trasmettere il rapporto della 1° assemblea dei creditori è un'incombenza, ha ritenuto che la Cassa poteva rendersi conto di aver subito un danno nel corso della prima assemblea dei creditori. Nella sentenza non pubblicata del 17 settembre 2001 nella causa Cassa di compensazione ____________ contro E.B e M.W. (inc. 31.2000.47- 48) questo TCA ha ribadito tale concetto.

                                         Nel caso in esame, dagli atti dell’UF non risulta che l’amministrazione si sia fatta inviare la relazione della prima assemblea dei creditori, ciò che, conformemente a quanto stabilito in DTF 126 V 450, era tenuta a fare.

                                         Ora, dalla relazione datata 12 febbraio 1996 risulta che a fronte di un passivo dichiarato di fr. 1’500'000.--, di cui fr. 250’000.-- per salari arretrati (1a classe, ai sensi dell’art. 219 cpv. 4 LEF nella versione in vigore sino al 31.12. 1996, applicabile al caso in esame) e fr. 470'000.— per crediti di seconda classe (tra cui i

                                         fr. 331'315,75 di contributi non pagati insinuati dalla Cassa), vi era un attivo stimato di complessivi fr. 327'409 (fr. 134'758,35 di beni immobiliari). Pertanto, come nella succitata fattispecie esaminata dal TFA, in concreto la Cassa, partecipando alla prima assemblea dei creditori tenutasi il 14 febbraio 1996, oppure facendosi trasmettere copia del verbale della prima assemblea dei creditori con la relativa relazione dell'amministrazione consegnata a tutti i creditori presenti, si sarebbe resa conto dell'irrecuperabilità (totale o parziale) del proprio credito di fr. 331'315,75.                  

                                         In queste circostanze, dunque, la Cassa prima del 12 giugno 1997 aveva tutti gli elementi per ritenere di aver subito un danno almeno parziale, ritenuto infatti come la prima assemblea dei creditori sia stata tenuta il 14 febbraio 1996. Tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, già il momento della conoscenza di un danno parziale è sufficiente per far decorrere il termine ex art. 82 cpv. 1 OAVS (DTF 128 V 18 consid. 2a; DTF 126 V 452 consid. 2a; DTF 121 V 243 consid. 3c/bb), le decisioni 12 giugno 1998 risultano essere tardive. Ne consegue che il credito da risarcimento è da dichiarare perento, per cui le petizioni in oggetto sono da respingere. Risultando i convenuti vittoriosi e rappresentati da un legale, in applicazione dell’art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, essi hanno diritto ad un’indennità di ripetibili pari a fr. 2'000.—.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le petizioni sono respinte.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa di compensazione ____________ verserà ai convenuti

                                         fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2002.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2002 31.2002.11 — Swissrulings