RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00004 bs/gm
Lugano 20 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione 27 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa di comp. AVS __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
__________,
ritenuto che con petizione 27 gennaio 2001 la Cassa di compensazione __________ ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 20'886,90 pari ai contributi paritetici non versati dalla __________ per gli anni 1998 e 1999, di cui il convenuto ricopriva la carica di socio gerente;
visto lo scritto 7 marzo 2001 della Cassa AVS __________ all'avv. __________ firmato per accettazione dal convenuto Signor __________ del seguente tenore:
" in relazione alla pratica citata a margine ed alla conversazione telefonica odierna, con la presente le comunichiamo che:
- vista la nostra lettera del 20 febbraio 2001 con la quale in sostanza veniva accettata l'opposizione del signor __________ del 22 dicembre 2000 e che di conseguenza l'importo richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni del 28 novembre 2000 veniva ridotto a fr. 14'473.75;
- considerata la richiesta del signor __________ del 23 febbraio 2001 tendente ad ottenere una dilazione di pagamento sull'importo rimasto scoperto di Fr. 14'473.75, e ritenuto che la nostra Cassa ha accettato tale richiesta come proposto dal signor __________;
al fine di stralciare la pratica ancora in sospeso presso il Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiediamo che la presente lettera sia sottoscritta dal signor __________ in segno di accettazione e ritornata alla nostra Cassa." (cfr. Doc. _);
considerato che, di conseguenza, con lettera 15 marzo 2001, la Cassa postula lo stralcio della causa (cfr. Doc. _);
rilevato che questa transazione può essere omologata in quanto conforme alla legge, per cui la causa va stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 213 che conferma la giurisprudenza in SVR 1996 AVS No. 74 pag. 223);
richiamato lo scritto 22 marzo 2001 del TCA in cui è stato chiesto all'avv. __________ se è intenzione del suo mandante di rinunciare alle ripetibili, questione che non è stata infatti regolata dalla convenzione (doc. _) e preso atto della risposta del legale in cui chiede che venga pronunciato il giudizio sulle ripetibili (doc. _);
rilevato che segnatamente in caso di transazione viene riconosciuta una indennità per ripetibili se la situazione processuale lo giustifica (cfr. DTF 109 V 71, 107 V 127; 106 V 126, Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 n. 9);
ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, la Cassa ha ridotto il danno a fr. 14'473.75 (doc. _), per cui si giustifica l'assegnazione di una indennità per ripetibili. Dal momento che il legale non ha redatto l'allegato di risposta e tantomeno il testo della convenzione, appare adeguato fissare l'indennità a fr. 300.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà a __________ fr. 300.-- di indennità per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi