RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00036 ZA/sc
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 novembre 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio __________ 1990 (FUSC del __________ 1990, cfr. doc. _).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'acquisto, la vendita e il commercio in genere di materiale edile, ecc.
__________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________, con diritto di firma individuale, dalla costituzione sino alla dichiarazione di fallimento.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° gennaio 1990.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1991, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 1991 e precettarla dal mese di aprile 1995 (cfr. doc. _).
Con decreto del 25 marzo 1999 la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'Appello ha dichiarato l'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del __________ 2000).
In data 25 giugno 2001 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 115'979.20 per contributi paritetici impagati dal 1995 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di marzo, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa che la graduatoria provvisoria è composta di 23 creditori di cui uno privilegiato di 1° classe e 22 chirografari di 3° classe, per un ammontare di fr. 1'176'692.46, a fronte di attivi complessivi per fr. 276'939.37 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 17 settembre 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 115'979.20, concernente i contributi paritetici impagati dal 1995 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di marzo (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 18 ottobre 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la crisi nel settore, il mancato pagamento di fatture da parte di diversi clienti e le circostanze particolari della pronuncia del fallimento, avrebbero determinato la difficile situazione della società.
Egli avrebbe profuso innumerevoli sforzi per tentare di salvare la società. __________ si sarebbe impegnato a cedere la società a degli interessati, avrebbe immesso capitale privato nella società ed avrebbe pure liquidato il proprio capitale di previdenza per far fronte agli oneri della società.
__________ solleva inoltre la perenzione dell'azione risarcitoria, in particolare per gli anni dal 1995 al 1996 (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 19 novembre 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 115'979.20, argomentando:
" (…)
2.
Preliminarmente, riguardo alla contestata tempestività dell'azione risarcitoria, segnatamente all'eccezione di prescrizione e/o perenzione dell'incasso dei contributi paritetici AVS per gli anni 1995 e 1996, l'attrice rileva quanto segue.
2.1
La presente azione risarcitoria non é perenta, poiché è stata promossa nell'anno dalla conoscenza del danno, che - nella fattispecie - è avvenuta con l'apertura del fallimento della società decretata dalla Camera esecuzione e fallimenti in data 25 marzo 1999 e resa pubblica il 28 novembre 2000.
Prove: C.S.
2.2
Neppure è intervenuta la perenzione dell'art. 16 LAVS per i contributi scoperti degli anni 1995 e 1996, poiché per la riscossione degli stessi erano pendenti delle procedure esecutive, che non sono sfociate in altrettanti attestati di carenza beni in quanto è intervenuta l'apertura del fallimento della società
Prove: C.S.
(…)
Nell'evenienza, all'asserzione del convenuto, secondo la quale egli avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la società, l'attrice rileva che, secondo la costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS, la responsabilità del datore di lavoro non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento, bensì in funzione al pagamento dei contributi (STCA 14 giugno 1995 nella causa G. C.).
L'essersi prodigato per salvare la società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale (STCA 18 giugno 1996, in re M. e M. B.).
Inoltre, non va dimenticato che l'amministratore deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e 4b).
Purtroppo, anche il fatto di aver investito nella ditta, a fondo perso, somme provenienti dal patrimonio privato dell'amministratore, non è stato ritenuto un valido motivo di discolpa, allorquando è appurata la sua responsabilità dell'amministratore (STFA del 29 febbraio 1992 in re V. J., W e T.)
Prove: C. S.
4.2
Nella fattispecie, dagli atti risulta che sin dal maggio 1991 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal mese di aprile 1995 ha iniziato le procedure esecutive (la prova di tale asserzione è a disposizione, qualora venisse richiesta).
Dal mese di agosto 1998 la ditta non ha in pratica più pagato contributi paritetici AVS.
Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA del 25 giugno 1994, in re A. M.).
Neppure la circostanza secondo la quale il fallimento di alcuni importanti clienti con il conseguente mancato pagamento di fatture, portando quindi la ditta alla rovina, cambierebbe questa valutazione.
Infatti, tale situazione di illiquidità, riconosciuta dal convenuto, doveva indurre lo stesso ad una seria riflessione sulla reale possibilità di sopravvivenza della società, indipendentemente dal fatto di poter o meno incassare determinate fatture. Come d'altronde ha affermato l'Alta Corte, in periodi di congiuntura negativa o crisi economica settoriale, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni al momento dell'incasso dei crediti (STFA del 16 aprile 1998, in re O. G.).
In tal senso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA inedita del 7 maggio 1997 in re M. V., consid. 3d). (…)"
(Doc. _, pag. 4-8)
1.5. Con risposta 16 gennaio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione.
Sostanzialmente il convenuto sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. Egli si sarebbe anche impegnato a far rilevare la ditta da diversi gruppi interessati.
Questa situazione di illiquidità lo ha costretto ad immettere liquidità nella società ed a rinunciare al proprio stipendio per un certo periodo.
Nel merito ha precisato inoltre:
" (…)
3.-
Considerato che l'esercizio societario - se non si consideravano i passivi accumulati a seguito dei citati fallimenti - si prospettava in attivo e che erano già in corso trattative con gruppi interessati al risanamento e alla ripresa della società, e tenuto pure conto del sensibile miglioramento della situazione economica generale e nel settore dell'edilizia, nell'ottica di poter portare a buon termine - nell'interesse anche dei creditori - le citate negoziazioni, la __________, con l'autorizzazione dell'Ufficio fallimenti (UF), ha potuto proseguire la propria attività, sotto amministrazione controllata.
La prosecuzione dell'attività dopo la pronuncia del fallimento era in particolare volta a portare a conclusione le concrete trattative già avviate con gruppi interessati a rilevare la società medesima.
L'operazione avrebbe dovuto consistere nella messa a disposizione, da parte di detti gruppi, dei fondi necessari per proporre ai creditori della fallita un concordato a condizioni accettabili per il risanamento della situazione debitoria fino alla data della pronuncia del fallimento e nella successiva acquisizione della società, la quale sarebbe poi stata dotata dei necessari mezzi per proseguire e quindi potenziare la propria attività.
4.-
La Prima Assemblea dei creditori nella liquidazione del fallimento si è tenuta il 18 dicembre 2000 e ha in particolare deciso, proprio nell'ottica sopra indicata, di autorizzare la continuazione dell'attività della fallita sotto amministrazione controllata da parte dell'amministrazione del fallimento.
Contro tale decisione un creditore contrario (l'unico) ha interposto ricorso dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, la quale, con decisione del 8 agosto 2001, ha accolto l'impugnativa, ordinando l'immediata cessazione dell'attività della __________.
5.-
Quanto sopra ricordato in merito all'iter giudiziario che ha portato al fallimento della __________ permette di ben comprendere come la ditta, ed in particolare il convenuto, abbiano fatto tutto quanto nelle loro possibilità per tentare di salvare la situazione debitoria, dapprima grazie all'attività svolta e, quindi, tramite la ripresa da parte dei gruppi interessati.
Gli sforzi profusi, prima del fallimento e dopo il medesimo, sono stati innumerevoli e concreti. Non fosse stato per questioni di carattere formali, si sarebbe giunti a proporre un dividendo interessante e dunque una perdita contenuta ai creditori, mantenendo una ditta che, anche al di là dei posti lavori offerti, ha dato un indubbio contributo all'economia della regione (…)".
(Doc. _)
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.2. Il convenuto solleva l'eccezione di perenzione, in particolare per gli anni dal 1995 al 1996.
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio (cfr. STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a; DTF 126 V 451, consid. 2a).
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 126 V 444 consid. 3a; DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti; cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.
2.3. Nell'evenienza concreta con decreto pretorile del 1° febbraio 1999, è stato dichiarato il fallimento della __________ (cfr. doc. _, pag. 3. )
A seguito di un ricorso alla CEF, con decreto del 25 marzo 1999 quest'ultima ha dichiarato l'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del __________ 2000).
La prima assemblea dei creditori nella liquidazione del fallimento si è tenuta il 18 dicembre 2000. In tale sede si era deciso di autorizzare la continuazione dell'attività della fallita sotto amministrazione controllata da parte dell'amministrazione del fallimento. Contro tale decisione un creditore ha interposto ricorso alla CEF quale autorità di vigilanza (cfr. doc. _, pag. 4).
In data 23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa che la graduatoria provvisoria è composta di 23 creditori di cui uno privilegiato di 1° classe e 22 chirografari di 3° classe, per un ammontare di fr. 1'176'692.46, a fronte di attivi complessivi per fr. 276'939.37 (cfr. doc. _).
In data 18 agosto 2001, la CEF ha accolto il ricorso ordinando l'immediata cessazione dell'attività della __________ (cfr. doc. _, pag. 4).
Si tratta ora di stabilire quando la Cassa era in grado di rendersi conto che avrebbe subito un danno.
Come è stato detto in precedenza (cfr. consid 2.2.), in caso di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (cfr. DTF 126 V 443).
Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 450, il TFA ha stabilito che alla Cassa incombe di partecipare alla prima assemblea dei creditori, incombenza che può essere determinante per salvaguardare le pretese di diritto pubblico sollevate contro la ditta fallita e in concreto per salvaguardare il termine di perenzione ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire anche precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Inoltre, in una recente sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F.F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4b e 4c, il TFA ha ribadito il concetto espresso nel DTF 121 V 242 consid. 3c, secondo cui ove il concordato proposto dal debitore non sia stato omologato dal giudice per carenza dei presupposti, la Cassa deve sollecitamente attivarsi esaminando gli atti del concordato per valutare se a quel momento può aver subito un danno o meno.
La Cassa può inoltre venire a conoscenza del danno con il decreto di revoca della moratoria concordataria (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F.F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a).
Nella fattispecie la Cassa ha ritenuto di aver subito un danno con la pubblicazione dell'apertura del fallimento da parte della CEF (FUSC del __________ 2000). La propria decisione di risarcimento danni è del 17 settembre 2001 (cfr. doc. _).
In data 23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa sulla composizione dello stato di graduatoria. Al più tardi a partire da questo momento la Cassa, a fronte degli attivi e dei passivi indicati dall'UEF, ha potuto rendersi effettivamente conto di aver subito un danno.
Come visto la Cassa ha tuttavia ritenuto di aver subito un danno ben prima del deposito dello stato di graduatoria.
A maggiore ragione, anche volendo far partire il termine di perenzione dalla prima assemblea dei creditori (tenutasi nel dicembre 2000 ed ammesso che dalla stessa fossero emersi elementi tali da anticipare la conoscenza del danno), il credito risarcitorio non sarebbe perento, in quanto la decisione della Cassa è del 17 settembre 2001.
Va comunque precisato che il danno sorge proprio quando i contributi non possono più essere pretesi (o perché sono perenti o perché è fallita la ditta).
Per quanto attiene all'eccezione sollevata per le pretese relative ai contributi per gli anni 1995 e 1996, va precisato quanto segue. Il termine di perenzione di cinque anni dell'art. 16 LAVS deve essere distinto da quello dell'art. 82 cpv. 1 OAVS.
Il primo si riferisce ai contributi dovuti dal datore di lavoro, il cui importo non é stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti.
Il secondo invece si riferisce al diritto di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS nei confronti degli organi della società e si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Il termine ex art. 82 OAVS, che deve essere interrotto con una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, è quindi susseguente a quello ai sensi dell'art. 16 LAVS.
Ritornando al caso in esame, la Cassa entro il termine di 5 anni dell'art. 16 cpv. 1 LAVS ha promosso nei confronti della __________ diverse procedure esecutive per gli scoperti contributivi dovuti nel 1995 e 1996. Per queste procedure non sono stati emessi attestati di carenza beni in quanto è intervenuta l'apertura del fallimento della società (cfr. doc. _, doc. _, pag. 4; FUSC del __________ 2000).
Stante quanto sopra il credito risarcitorio non è perento.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari e dai controlli presso il datore di lavoro (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 115'979.20. (cfr. consid. 1.4.).
Il convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno come tale.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.8.1. Sostanzialmente il convenuto sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. Egli si sarebbe anche impegnato a far rilevare la ditta da diversi gruppi interessati.
Questa situazione di illiquidità lo ha costretto ad immettere liquidità nella società ed a rinunciare al proprio stipendio per un certo periodo.
Inoltre avrebbe anche attinto al proprio fondo di previdenza al fine di immettere liquidità nella ditta:
(…)
8.-
Si osserva che il convenuto ha sempre adempiuto regolarmente e tempestivamente gli obblighi verso la Cassa sino agli ultimi anni oggetto della presente procedura, che ha fatto seguito ad una crisi profonda del settore, oltre che, con riferimento specifico alla __________, ad una procedura fallimentare, non conclusasi positivamente per i creditori interessati per questioni di ordine essenzialmente formale.
Ora, è vero che i contributi paritetici in oggetto non sono stati regolarmente versati, è comunque altrettanto vero che da parte del convenuto l'inosservanza delle prescrizioni in materia è legittima e non colposa; non è pertanto data una violazione né intenzionale, né per negligenza grave.
9.-
Si sottolinea e ribadisce che la __________, e per essa in particolare il convenuto, ha fatto tutto il possibile per cercare un gruppo che rilevasse con un concordato la società.
II convenuto ha pure regolarmente rinunciato a percepire il proprio stipendio e immesso importanti fondi personali per cercare di salvare la ditta.
In proposito si osserva che dall'elenco dei crediti insinuati nel fallimento risulta in particolare quello insinuato dal convenuto per la somma di Fr. 83'885.-, corrispondente agli stipendi non percepiti per il periodo 1997 - 1999 e a prestiti privati (ottenuti tramite prestiti da terzi, di cui il convenuto risponde personalmente) forniti il 30 dicembre 1997 e il 2 settembre 1998. Dai medesimi
atti si evince altresì che lo stesso ha pure garantito (e risponde) personalmente per altri debiti contratti dalla società.
Dagli atti fiscali dell'interessato risultano inoltre ulteriori ingenti prestiti supplementari forniti dal convenuto alla società, per oltre fr. 150'000.-.
Ad ulteriore dimostrazione degli sforzi profusi si osserva che per consentire alla ditta di risolvere i propri problemi di solvibilità, in vista di assicurare le condizioni per un suo risanamento e ripresa da parte di terzi nel senso sopra descritto, il convenuto, nel 1999, ha inoltre pure liquidato il proprio capitale di previdenza per poter far fronte ai relativi oneri della società.
Si ribadisce che é stato dunque fatto tutto il possibile per evitare di portare la società ad una situazione d'insolvenza.
Pure con riferimento ai contributi paritetici si è cercato di mettere in atto tutte quelle necessarie misure alfine di procedere al versamento dei medesimi entro un termine ragionevole.
Si deve pertanto concludere che al convenuto, nella sua qualità di ex amministratore, non può essere addebitata una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Tutti i motivi di giustificazione e di discolpa sopra menzionati sono oggetti, concreti e provati, e non possono ora venir bellamente disattesi" (Doc. _, pag.- 3-6)
In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1995 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di marzo 1995 ed a precettarla a partire dal mese di aprile 1995 (cfr. doc. _).
La Cassa ha peraltro precisato che già dal 1991 la ditta non pagava regolarmente i contributi sociali (cfr. consid. 1.4). Tale affermazione non è stata contestata dal convenuto. Egli ha confermato tale fatto sottolineando comunque che nonostante le difficoltà riscontrate, la ditta è riuscita sino al 1995 a pagare gli oneri contributivi.
I contributi non versati, oggetto della presente vertenza, sono relativi al periodo 1995-1999.
Il TCA constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1991.
Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243). Va pertanto rilevato che in quest'ultima sentenza la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In conclusione, anche gli sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:
" (…)
il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
In un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta Corte ha ancora rilevato:
" (…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
In un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
" (…)
I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1996 (cfr. doc. _), è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore di una società anonima, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il mancato pagamento dei contributi da parte della ditta era da considerare cronico.
Non è dunque accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
È vero che la crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Comunque a persona cognita nel settore edile come __________, non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Anche la prospettata cessione della ditta a gruppi interessati (di cui non sono stati peraltro forniti né i particolari delle prospettate cessioni né i nomi degli acquirenti; cfr. consid. 1.5) non può valere come valido motivo di discolpa.
Il TFA in una sentenza non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95, ha stabilito che:
" (…)
Il ricorrente stesso ammette - né poteva essere diversamente - i ritardi, che fa risalire nel 1990. Egli afferma invero che i responsabilidella società si erano sforzati di superare le difficoltà e richiama le trattative con una ditta di S. per cederle l'azienda. Tuttavia, la grave situazione debitoria della R. SA non era tale da permettere una soluzione facile, rapida e vantaggiosa, su cui i responsabili della società potessero ragionevolmente contare. E in effetti, la cessione non poté andare in porto. Né l'intervento della banca creditrice, all'inizio del 1992, è stato tale, per la sua drasticità,
da valere come scusante per il ricorrente. Le grosse difficoltà della R. SA erano piuttosto la causa che la conseguenza di quell'intervento. Il mancato pagamento dei contributi paritetici, che oltretutto risaliva agli anni addietro, era il frutto, come s'è ampiamente visto, di una situazione cronica di disagi economici e finanziari rilevanti, che non, potevano lasciare indifferenti i responsabili della società.
Viste le circostanze rilevate, non era pensabile un risanamento, che non sarebbe stato immediato, e che non era, e di gran lunga, sicuro. (…)"
In un'altra sentenza non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97, il TFA ha ribadito:
" (…)
7.- Gli insorgenti sono dell'avviso che l'aver ritardato il versamento degli oneri sociali nelle concrete circostanze non solo si giustificava, ma anzi si imponeva, perché l'incasso del debito libico o la vendita del pacchetto azionario a un gruppo libico - transazioni ritenute imminenti - avrebbero consentito di solvere lo scoperto. Asseriscono inoltre che il recupero dei crediti sarebbe stato ulteriormente pregiudicato dalla malattia che colpi E. C. nel novembre 1991, atteso come le sue conoscenze personali fossero decisive per le trattative.
Ora, come già rettamente concluso dal primo Tribunale, simili giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolpa, posto come gli interessati disattendano che la situazione finanziaria della T. SA era già da lungo tempo gravemente compromessa e tale da non consentire ragionevoli affidamenti. (…)"
In conclusione __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali propri nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J., W. e T.).
2.9. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria permette di statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarti presso la pretura e l'UEF, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità di __________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione AVS fr. 115'979.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti