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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2002 31.2001.31

February 19, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,138 words·~26 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00031   ZA/tf

Lugano 19 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 4 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa di comp. AVS __________  

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,     

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1988 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella gestione del Ristorante __________, come pure qualsiasi operazione mobiliare e commerciale nel settore dell'industria ristoratrice ed alberghiera (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 6 giugno 1997 fino al 13 luglio 1999, con diritto di firma individuale.

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° giugno 1997 al 28 febbraio 2000 per la gestione del __________.

                                         La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).

                                         In data 10 agosto 2000 e 18 ottobre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 5 attestati di carenza beni per un totale di fr. 22'870.30 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti del 12 dicembre 2000 e 18 aprile 2001, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2001).

                                         Il fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero.

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 9 luglio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ e __________, in via solidale tra di loro, due decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 24'295.35 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1°giugno 1997 al 30 giugno 1999 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 4 settembre 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha sollevato l'eccezione di perenzione in quanto la Cassa sarebbe a conoscenza del danno a partire dal rilascio degli attestati di carenza beni. (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con petizione 22 agosto 2001, la Cassa, precisando dapprima che __________ non ha interposto opposizione, ha postulato la condanna di __________ motivando:

"  Per quanto riguarda l'obiezione sollevata nell'opposizione, circa la perenzione del danno subito, si fa rilevare che la Cassa, ha costatato per la prima volta di aver subito un danno, nel momento in cui ha ricevuto dall'Ufficio esecuzione di __________ i primi attestati di carenza di beni.

Questo avveniva il 17 agosto 2000, anche se l'attestato di carenza di beni è datato 10 agosto 2000, (cfr. doc. _). Da quel momento la Cassa ha un anno di tempo per procedere, in base all'art. 52 LAVS, contro gli amministratori responsabili del danno causato.

Il termine di un anno è quindi rispettato essendo la decisione di risarcimento danni stata intimata il 16 agosto 2001.

In questo contesto, sia il Tribunale Federale che il Tribunale Cantonale delle assicurazioni, hanno a più riprese confermato che in un'esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno è data nel momento in cui alla Cassa è notificato l'attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 cpv. 1, in relazione con l'art. 149 LEF. Quindi è da quel momento che il termine di un anno di perenzione incomincia a decorrere (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132).

Visto quanto precede, l'obiezione sollevata dalla signora __________, segnatamente, appellarsi alla prescrizione, non possono scagionarla dal dover risarcire il danno causato.

Non va nemmeno sottaciuto il fatto che la __________, nel periodo dell'affiliazione alla nostra Cassa, se si eccettuano i versamenti per contributi dovuti sull'indennità per insolvenza ricevuti da questa assicurazione, ha effettuato un unico versamento di Fr. 486.70 in data 26 ottobre 1998.

In sostanza, si può quindi affermare che da parte dell'allora amministratrice unica c'è stato un disinteressamento totale per le questioni amministrative finanziarie della __________, che ha portato la stessa, nel giro di circa 2 anni (periodo di amministrazione della signora __________), ad un indebitamento di Fr. 32'687.25 relativo ad oneri sociali.

La Cassa, con la decisione di risarcimento danni intimata alla signora __________ ha determinato l'importo risarcibile considerando come data di uscita dal consiglio di amministrazione quella indicata nell'estratto del registro di commercio (13.07.1999).

Di conseguenza, essendo il termine di pagamento del 2. trimestre 1999, scaduto il 10 luglio 1999, i relativi contributi sono inclusi nell'importo di Fr. 24'295.35.

Da documentazione fattaci pervenire direttamente dalla signora __________, si rileva che ha inviato le proprie dimissioni dalla funzione di amministratrice unica all'assemblea generale straordinaria il 28 maggio 1999 (lettera normale e probabilmente indirizzo insufficiente) e il 16 giugno 1999 per lettera raccomandata direttamente all'Ufficio registri di __________ che con lettera del 16 giugno 1999 la informa sulla prassi da adottare per questa formalità (cfr. doc. _).

Pertanto nel corso dell'istruttoria si dovrà ancora verificare la data esatta con la quale l'assemblea generale degli azionisti ha ratificato le dimissioni della signora __________.

In un secondo tempo si dovrà valutare l'opportunità di ridurre l'importo risarcibile se la ratifica delle dimissioni fosse data prima del 10 luglio 1999, termine di pagamento del 2. trimestre 1999, ritenuto che per costante giurisprudenza il membro dimissionario di un CdA non impegna la sua responsabilità per i contributi che sono scaduti al momento della sua uscita dall'amministrazione della società, ma pagabili dopo questa data.

Per quanto concerne la proposta di transazione formulata in sede di opposizione la Cassa non intende entrare nel merito. Questo in base alle direttive formulate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in (Pratique VSI 6/1999 pag. 196 3. cpv.) secondo cui, "En tant que responsables de l'exécution uniforme de l'AVS su l'ensemble du territoire de la Confédération, nous demandos aux caisse de compensation de ne pas consentir en régle génerale à des transactions"."(cfr. doc. _)

"  Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata.

Infatti, i contributi dovuti dalla __________, in relazione alla gestione dal __________, non sono mai stati pagati. Nel tentativo del loro incasso, la Cassa ha dovuto procedere all'emissione di precetti esecutivi per i quali l'UEF di __________ ha rilasciato gli attestati di carenza di beni allegati." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 19 novembre 2001 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito quanto sostenuto in sede di opposizione, precisando:

"  (…)

La Cassa ritiene di respingere l'eccezione di prescrizioni ex art. 82 LAVS già sollevata dalla convenuta in sede di opposizione perché essa sostiene di avere ricevuto gli attestati di carenza di beni a seguito di pignoramento il 17 agosto 2000; la propria petizione, del 14 agosto 2001, sarebbe dunque tempestiva.

Essa porta a sostegno della propria tesi il doc. _: trattasi di carenza di beni, che recano un timbro di data ("17 agosto 2000").

Con ogni verosimiglianza trattasi però di un timbro opposto dall'attrice, che non prova dunque alcunché.

Si chiede in merito la produzione della busta inviata dall'ufficio esecuzioni o di altra documentazione postale, attestante il giorno di ricezione dei suddetti attestati di carenza di beni (peraltro relativi a domande di pignoramento ricevute il 26 novembre 1999 e il 22 febbraio 2000).

In via subordinata, si rileva che il 10 luglio 1999 diveniva esigibile il pagamento del secondo trimestre dell'anno 1999. Se l'assemblea generale degli azionisti avesse dunque ratificato le dimissioni della convenuta al più tardi a quella data, si dovrebbe comunque ridurre la pretesa della Cassa di fr. 3'294.60.

In merito va rilevato che dall'estratto del registro di commercio della fallita __________ si rileva che le dimissioni di __________ sono state iscritte nel libro giornale il 13 luglio 1999; ma questa, in deroga all'art. 932 cpv. 1 CO e conformemente all'art. 932 cpv. 3 CO, non è però la data decisiva circa la responsabilità della convenuta.

In effetti, determinante è la data dell'asemblea generale degli azionisti che ha ratificato le dimissioni della convenuta; per ovvie ragioni cronologiche, essa dovrebbe essere avvenuta prima del 13 luglio 1999.

Fosse avvenuta anche solo tre giorni prima, la pretesa principale della cassa sarebbe da respingersi." (cfr. doc. _)

                               1.6.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, il RC di __________ ha prodotto la documentazione inerente all'iscrizione n° 3294 relativa alle dimissioni di __________ (cfr. doc. _ allegati).

                               1.7.   Con scritto 23 novembre 2001 l'avv. __________ chiede l'assunzione delle seguenti prove:

"  - l'edizione dall'attrice della documentazione comprovante la data di

  ricezione degli attestati di carenza di beni prodotti sub doc. _;

- il richiamo dal Registro di commercio di __________ della

  documentazione relativa all'iscrizione n. __________del 13.07.1999 (FUSC

  n. __________del __________.1999, pag. __________)."(cfr. doc. _)

                               1.8.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, l'UF di __________ ha risposto come segue:

"  in risposta alla vostra lettera del 23 c.m. vi precisiamo che la corrispondenza verbale di pignoramento/Attestato carenza di beni copia al debitore per le procedure menzionate è stata inviata in busta semplice il giorno 16 agosto 2000 al seguente indirizzo:

__________ in liq.

__________

__________

__________ (cfr. doc. _)

                               1.9.   Con scritto 27 novembre 2001, la Cassa ha osservato:

"  con riferimento alla sua lettera del 23 novembre 2001, in allegato e a comprova della data di spedizione da parte dell'UE di __________ degli attestati di carenza di beni no. __________, __________, __________e __________, le inviamo la dichiarazione rilasciata dallo stesso Ufficio il 26 novembre 2001.

Di conseguenza, essendo gli attestati di carenza di beni citati stati spediti per lettera raccomandata il 16 novembre 2000 dall'UE di __________, da parte nostra sono stati ritirati il giorno successivo e cioè il 17 novembre 2001 come alla data indicata "timbro" sugli attestati di carenza di beni.

Comunichiamo inoltre che a pag. 5 della petizione, relativamente alle dimissioni dal consiglio di amministrazione della signora __________, già avevamo detto di una probabile modifica dei contributi richiesti con nostra decisione di risarcimento danni a dipendenza di quando le dimissioni sostanzialmente sono state date." (cfr. doc. _)

                             1.10.   Con scritto 28 novembre 2001 l'avv. __________ ha osservato:

"  Con riferimento al vostro scritto del 27 novembre 2001, rilevo che le dimissioni della mia cliente dalla carica di amministratore della __________ sono del 28 maggio 1999, e il verbale d'assemblea generale è del 6 luglio 1999." (cfr. doc. _)

                             1.11.   Con scritto 28 novembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo del danno a fr. 21'046.75 (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   La convenuta sostiene la perenzione del credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe venuta in possesso degli attestati di carenza beni prima del 16 agosto 2000.

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.

                                         D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).

                                         Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

                                       Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                       Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

                                         In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.

                               2.4.   La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).

                                         In data 10 agosto 2000 e 18 ottobre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 5 attestati di carenza beni per un totale di fr. 22'870.30 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti del 12 dicembre 2000 e 18 aprile 2001, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2001).

                                         Come abbiamo visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Quindi il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento.

                                         Questo TCA dopo aver effettuato gli accertamenti del caso (cfr. doc. _), può affermare con certezza che il primo attestato di carenza beni è pervenuto alla Cassa dopo il 16 agosto 2000 (cfr. doc. _). Essendo la decisone di risarcimento del 16 giugno 2001, il credito risarcitorio non é perento.

                               2.5.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                               2.6.   Per ciò che attiene all'importo del danno, il legale dell'assicurata in sede di risposta ha sostenuto che:

"(…) In via subordinata, si rileva che il 10 luglio 1999 diveniva esigibile il pagamento del secondo trimestre dell'anno 1999. Se l'assemblea generale degli azionisti avesse dunque ratificato le dimissioni della convenuta al più tardi a quella data, si dovrebbe comunque ridurre la pretesa della Cassa di fr. 3'294.60 (…) (cfr doc. _).

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         Con scritto del 28 novembre 2001 la Cassa ha ridotto l'importo del contendere motivando:

"  Alla luce della documentazione inviatami in data odierna, con particolare riferimento alle dimissioni della signora __________ dalla carica di amministratrice unica della società citata le comunichiamo che le osservazioni formulate dalla controparte a pag. 2 cpv. 1 della risposta alla nostra petizione sono pertinenti.

Di conseguenza, la pretesa avanzata dalla Cassa in sede risarcitoria deve essere modificata da Fr. 24'295.35 a Fr. 21'046.75, venendo a cadere l'esigibilità dei contributi relativi al 2. trimestre 1999 di Fr. 3'248.60, come al seguente dettaglio:

Contributi AVS/AI/IPG                                            Fr.            12'676.00

Contributi disoccupazione                                     Fr.              3'765.15

Contributi Assegni Familiari                                  Fr.              2'580.15

Spese d'amministrazione                                     Fr.                370.95

Spese intimazione, tassazioni d'ufficio                 Fr.                730.00

Spese esecutive                                                    Fr.                724.30

Interessi di mora                                                    Fr.                200.20

Totale contributi scoperti                                       Fr.            21'046.75

(cfr. doc. _)

                                         Ne consegue che l'importo del danno è da ridurre a fr. 21'046.75.

                               2.7.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.8.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.9.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                             2.10.   In concreto __________, non ha invocato alcunché a propria discolpa, dichiarandosi implicitamente responsabile del danno per la parte da lei riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta .

                                         § Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 21'046.75.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà alla convenuta fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2001.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2002 31.2001.31 — Swissrulings