RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00029 rg/gm
Lugano 10 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 21 settembre 2001 ex art. 52 LAVS della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relaz. alla ditta:
__________
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 settembre 2001 con la quale il TCA ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
visti i decreti 26 ottobre 2001 e 8 aprile 2002 con cui il TCA ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2001 rispettivamente ha prolungato la sospensione sino al 31 dicembre 2002;
richiamato lo scritto 12 giugno 2002 con cui l'avv. __________ ha comunicato e documentato il decesso di __________ avvenuto in data 28 aprile 2002;
considerato lo scritto 12 settembre 2002 con cui la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al proseguimento della causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di spese ripetibili;
vista la lettera 8 ottobre 2002 dell'avv. __________ con cui quest'ultimo dichiara a sua volta di rinunciare al proseguimento della causa e di non essere intenzionato a richiedere l'assegnazione di ripetibili;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi