Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 31.2001.20

January 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,395 words·~22 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00020   ZA/nh

Lugano 10 gennaio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 22 agosto 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa di comp. AVS __________  

contro  

__________, 

rappr. da: st.leg. __________,     

in relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1998 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella gestione di esercizi pubblici, l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di beni in genere, ecc. (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 12 giugno 1998 fino al 3 novembre 1999, con diritto di firma individuale. La radiazione venne pubblicata il 9 novembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in qualità di datrice di lavoro dal 16 giugno 1998 al 30 marzo 2000 per la gestione del Bar __________.

                                         La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).

                                         In data 4 agosto 2000 e 2 novembre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 3 attestati di carenza beni per un totale di fr. 9'350.40 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti del 21 marzo 2001 e 25 giugno 2001, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________).

                                         Il fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero.

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 9 luglio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ e __________, in via solidale tra di loro, due decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 13'129.05 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 1998 e 1999 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 26 luglio 2001, __________, rappresentata dallo studio __________, respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che una sua eventuale responsabilità sarebbe data solo se, nel momento in cui è uscita dal CdA, non avesse istruito il subentrante amministratore (in casu il signor __________, che, a detta della convenuta, avrebbe comunque sin dall'inizio amministrato di fatto la ditta).

                                         Ad occuparsi della gestione effettiva della società sarebbe stato sempre solo __________ (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con petizione 22 agosto 2001, la Cassa, precisando dapprima che __________ non ha interposto opposizione, ha postulato la condanna di __________ motivando:

"  Con queste affermazioni, la signora __________, ribadisce la sua estraneità alla conduzione commerciale. Di conseguenza, si deve intendere che la sua presenza nel Consiglio di amministrazione è da considerare unicamente come prestanome.

Questo anche in base all'affermazione secondo la quale il signor __________ sarebbe da considerare amministratore di fatto nel periodo in cui la __________ era amministratrice unica.

La signora __________, era membro del Consiglio di amministrazione della società come amministratrice unica. In questa veste, doveva, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 Il 179).

Come detto in precedenza, la signora __________, si difende argomentando che ha svolto la sua attività come prestanome. Tuttavia questa circostanza non é sufficiente a liberarla. Un'amministratrice diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa. Non può inoltre estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri si occupavano della gestione.

Praticamente vi é quindi modo di credere che, la signora __________, lasciava ad altri la gestione vera e propria della società.

In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante nei confronti della Cassa per il mancato pagamento dei contributi.

Essendo la signora __________ uscita dal Consiglio di amministrazione con il 3 novembre 1999, la sua responsabilità, per il mancato pagamento dei contributi si estingue con la fine del 3. trimestre 1999.

Per meglio documentare l'ammontare rimasto scoperto di Fr. 29'656.95 alleghiamo i quaderni dei salari per gli anni 1998, 1999 e 2000 nonché i relativi conteggi. Alleghiamo pure il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione dei conteggi trimestrali, delle diffide, dei precetti esecutivi e dei relativi importi.

In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di amministrazione deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti; domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106).

L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge (art 716 CO), altrimenti l'essenza medesima dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua esistenza (cfr, STCA del 30.05.1988, inc. AVS __________, consid. 2.2.5).

Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti già dal 1990 non sempre i contributi venivano regolati puntualmente alla loro scadenza. Per il loro incasso si doveva procedere all'emissione di precetti esecutivi. I contributi relativi al 1. ‑ 2. e parte del 3. trimestre 1999 sono stati pagati. Tuttavia per tutti i contributi richiesti, sistematicamente sono state iniziate procedure esecutive."  (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 13 settembre 2001 la convenuta, rappresentata dallo studio __________, ha ribadito il ruolo predominante nella gestione della società da parte di __________, precisando:

"  (…)

Se è vero, e lo si ribadisce, che __________, al di là della carica formale assunta, non ha mai svolto un ruolo attivo nella gestione della società e che l'amministrazione de facto della stessa società è sempre stata di competenza di __________, ciò che importa nel caso in esame è di verificare se la qui convenuta abbia o meno adottato la diligenza e le precauzioni necessarie per evitare che, nell'esercizio della propria funzione, si producessero pregiudizi a danno della società, dei suoi azionisti e dei suoi creditori.

Questa premessa è necessaria per segnalare alla lodevole Autorità giudicante che __________, persona oggettivamente priva dell'esperienza e della competenza necessarie per dirigere una società, aveva da subito considerato opportuno avvalersi di una persona che avesse le necessarie competenze nella conduzione di un esercizio pubblico (si ricorda infatti che l'attività societaria consisteva nella gestione dell'esercizio pubblico denominato "Bar __________ "). Prova ne è che solo 11 giorni dopo la costituzione della __________ A, veniva conferita una Procura individuale in favore del Signor __________, persona collaudata nella conduzione di esercizi pubblici e che era pertanto entrata a far parte della società proprio in virtù di questi requisiti.

Il conferimento della Procura individuale in favore di __________ ha dunque da considerarsi come una delega dell'Amministratrice unica inerente alla conduzione quotidiana della società e pertanto pure alla gestione del personale ed ai conseguenti obblighi di pagamento dei contributi AVS.

Ben presto __________ ha potuto realizzare che in quest'ottica la sua carica di Amministratrice unica era di fatto sprovvista di qualsivoglia portata pratica ed è proprio per questo motivo che all'inizio del mese di novembre 1999, la situazione di fatto venne formalizzata con l'uscita dalla __________ da parte di __________ e la contestuale assunzione della funzione da parte di __________.

In considerazione dì quanto precede, è pertanto necessario verificare, alla luce degli art. 52 LAVS e 754 CO, se __________ abbia opportunamente adottato (rispettivamente trascurato di prendere) quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

Nella fattispecie questo esame si concretizza nel valutare se la qui convenuta abbia preso le necessarie misure nel scegliere, istruire e sorvegliare la persona a cui aveva delegato la gestione della società.

Per quanto riguarda la scelta dì __________, __________ non poteva avere alcun ragionevole dubbio sul fatto che lo stesso non sarebbe stato in condizione di svolgere le mansioni delegate, in considerazione proprio della già citata esperienza in materia di __________.

In merito alla cura in istruendo prestata dalla qui convenuta, si può pacificamente affermare che, essendo __________ entrato da subito a far parte dell'amministrazione della società ed essendo lo stesso, come già visto, provvisto di una competenza funzionale altamente più qualificata di quella della convenuta, egli non necessitava e non poteva ragionevolmente beneficiare, di alcuna istruzione da parte della Signora __________.

Infine, per quanto attiene alla cura in custodiendo che __________ avrebbe dovuto osservare nei confronti del Procuratore, si ritiene che sarebbe semplicemente paradossale pensare che una persona che decide di delegare la gestione dell'attività ad una persona "collaudata", sia in condizione di esercitare un efficace sorveglianza sull`"esperto" designato proprio per sopperire alle proprie lacune funzionali.

In concreto ed in conclusione __________ non avrebbe mai potuto nemmeno immaginare che __________, con la propria esperienza, si sarebbe astenuto dall'esercizio di una delle più importanti ed evidenti competenze delegate, ovvero il pagamento dei contributi paritetici dovuti alla __________; ma non solo, la qui convenuta tantomeno avere, data l'immediata entrata in società del __________, alcun ragionevole dubbio che costui non avesse le adeguate conoscenze della situazione societaria perché si premurasse di evaderne le incombenze.

Queste considerazioni finali acquisiscono particolare importanza alla luce della giurisprudenza del TFA, secondo la quale, nel caso di cambiamento dell'organo gestionale di una società, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati non solo i contributi correnti ma pure quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del Consiglio d'Amministrazione, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi.

Le incombenze nei confronti dell'attrice erano pertanto di esclusiva competenza di __________."  (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,    I 623/98).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr.13'129.05.

                                         Del resto la convenuta non ha contestato l'importo del danno.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 12 giugno 1998 fino al 3 novembre 1999, con diritto di firma individuale.

                            2.7.1.   In sostanza la convenuta sostiene che ad amministrare la società sarebbe stato sempre e solo __________, in quanto quest'ultimo era persona capace e di esperienza. Ella avrebbe quindi delegato il compito di gestire la società a quest'ultimo, compreso il pagamento degli oneri sociali.

                                         Accettando il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ (presunto organo di fatto sin dal giugno 1998), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società, in quanto persona capace ed esperta nella conduzione di esercizi pubblici.

                                         Tutto ciò non è sufficiente.

                                         La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E. ;cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il ruolo di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).

                                         La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi di sapere di aver delegato la gestione della società a persona competente. Del resto la ditta non si è comunque salvata, anzi ha navigato in cattive acque sin dall'inizio. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa.

                                         Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal 1998.

                                         Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice unica (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa di compensazione __________ fr. 13'129.05.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2001.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 31.2001.20 — Swissrulings