RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00014 ZA/sc
Lugano 10 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 23 maggio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 12 luglio 1995 (cfr. doc. _; FUSC del __________ 1995). In precedenza la società era domiciliata a __________.
Lo scopo sociale consisteva nella gestione, la compra-vendita di bar, ristoranti, alberghi, ecc. (cfr. doc. _).
__________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 28 maggio 1998 sino all'11 agosto 1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _). La radiazione venne pubblicata il 17 settembre 1999.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro il 28 gennaio 1999, retroattivamente dal 1° aprile 1997 sino al 31 ottobre 1999 (cfr. doc. _).
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di maggio 1999 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese di giugno 1999 (cfr. doc. _).
Con decreti del 3 aprile 2000 e 7 giugno 2000, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
La Cassa ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 14'746.55, per contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1997 al 1999, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Il fallimento è stato definitivamente chiuso in data 7 giugno 2000 in quanto nessun creditore ha anticipato le spese richieste dall'UEF, come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 aprile 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 14'746.55, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1997 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di giugno (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 30 marzo 2001, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di aver assunto la carica di amministratrice unica della società solo quale prestanome. La società sarebbe stata gestita esclusivamente dal procuratore __________.
L'UEF di __________ avrebbe pure denunciato penalmente __________ (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 23 maggio 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ precisando:
" (…)
Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società, - quale organo di "fatto" - sarebbe stato il procuratore __________.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.A., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O.G., consid. 2.9).
In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223). Ciò non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il mandato quale "prestanome". In altre parole ella ha passivamente accettato che il signor __________ gestisse la società.
Quindi, non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato conferiva alla convenuta, non la scagiona dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.
Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Di conseguenza, non avendo la convenuta ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
4.
La convenuta afferma infine che avrebbe anticipato al procuratore __________, già nel mese di maggio 1999, la volontà di dimissionare.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475, consid. 13).
Avendo la signora __________ dimissionato da amministratrice unica della società, in data 11 agosto 1999 (Doc. _), ella impegna la propria responsabilità per l'intero danno subito dalla Cassa.
Prove: C.S.
5.
Per quanto attiene all'addebito del ruolo di amministratore di fatto della società del signor __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria ex art. 52 LAVS anche contro quest'ultimo. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 6 agosto 2001 la convenuta ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione, precisando:
" con riferimento al vostro scritto sopramenzionato, ribadisco quanto già fatto presente in sede di opposizione alla richiesta di risarcimento, ossia che la mia funzione è stata solo di "prestanome".
La mia entrata nell'amministrazione __________ è stata unicamente dettata dalla necessità della __________, di ottenere un finanziamento dalla __________ e a tal fine l'amministratore doveva essere persona senza carichi di esecuzioni.
Procuratore della __________ e "amministratore di fatto" è sempre stato il signor __________.
La giurisprudenza afferma che bisogna agire contro le persone che si occupano effettivamente dell'amministrazione e non fermarsi alle pure apparenze giuridiche.
Dopo la mia uscita il __________ mi assicurava che avrebbe proceduto alla nomina di un nuovo amministratore Cosi non è stato.
Io venivo contattata da un tale Avv. __________ che mi faceva presente che prima di accettare un mandato di amministrazione era sua prassi vedere la situazione contabile.
Chiedeva espressamente di fargli avere una situazione contabile al 30.6.99 , cosa che io provvedevo a rimettergli per mezzo di mio marito __________, che si recava personalmente alla __________, società di cui era amministratore unico l'Avv. __________.
Nonostante questo la __________ non provvedeva alla nomina di un nuovo amministratore.
Si arrivava al fallimento __________. il 7.6.2000 ossia un anno dopo la mia uscita.
L'Ufficio esecuzioni ha proceduto a denuncia penale nei confronti del __________.
Si chieda vengano richiamati gli atti e le deposizioni giacenti al Ministero Pubblico.
In qualità di teste si prega vengano chiamati i sigg.
__________
__________
__________.
Faccio notare a codesto Tribunale , che l'atto costitutivo della __________, così come indicato nella denuncia penale, contro il __________ del 19.6.01 è stato redatto dall'Avv. __________." (Doc. _)
1.6. In data 15 agosto 2001 la convenuta ha osservato quanto segue:
" ribadisco e confermo quanto scritto finora e cioè che il signor __________, oltre ad essere procuratore iscritto a registro di commercio era ed é sempre stato l'amministratore di fatto della __________.
Si richiamano gli atti giacenti al MINISTERO PUBBLICO di Lugano.
Chiedo espressamente di essere convocata in qualità di teste.
Voglio assolutamente far chiarezza in quanto essendo persona integra moralmente ho subito un enorme danno dal profilo morale oltre che finanziario.
A riprova delle mie affermazioni allego:
‑ lettera 10.8.99 alla __________ o
‑ lettera 23.8.99 alla CASSA __________ DI COMPENSAZIONE AVS, __________
‑ lettera 4.11.99 all'__________
‑ lettera 5.1.2000 __________
‑ lettera 28.8.00 alla __________
‑ lettera 17.7.00 alla __________
‑ lettera 27.4.99 __________ " (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati di fr. 14'746.55 (cfr. consid. 1.4.).
La convenuta non ha del resto contestato l'importo del danno.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
__________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 28 maggio 1998 sino all'11 agosto 1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _)
2.7.1. __________ sostiene di aver assunto la carica di amministratrice unica della società quale prestanome.
La società sarebbe stata gestita esclusivamente dall'amministratore di fatto __________.
Accettando il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ (presunto organo di fatto della società), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società.
Tutto ciò non è sufficiente.
La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Essa avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa.
Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal maggio 1999.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ i, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice unica (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7.2. Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesimo (SVR 2000 AHV Nr. 24; DTF 112 V 6).
Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Come rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver dimissionato l'11 agosto 1999, la sua responsabilità deve essere estesa all'intero danno vantato dalla Cassa pari ai contributi paritetici insoluti dal 1997 al giugno 1999 (cfr. doc. _).
2.7.3. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario sentire i testi proposti in quanto la negligenza grave della convenuta è stata ampiamente comprovata con la documentazione depositata agli atti (cfr consid. 2.7.1), mentre per quello che concerne il presunto ruolo di __________ quale unico vero amministratore di fatto della __________, ciò come abbiamo visto, non può assurgere a motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7.1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§) Di conseguenza __________ è condannata a risarcire alla Cassa __________ di compensazione fr.14'746.55
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti