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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2001 31.2001.11

December 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,634 words·~38 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00011   ZA/tf

Lugano 12 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 19 aprile 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa comp. __________,   

contro  

__________ ,  rappr. da: avv. __________,   

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________ Impresa generale di costruzioni (di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1974 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di un'impresa di costruzioni, lavori edili, stradali, ecc.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dalla costituzione della società (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° giugno1974.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal mese di ottobre 1993, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare e precettare la società (cfr. doc. _).

                                         In data 19 settembre 1996 e 27 ottobre 1997 la Cassa ha emesso due comminatorie a procedere penalmente per contributi non versati dalla società (cfr. doc. _).

                                         In data 22 marzo 1999 e 7 settembre 1999 la Cassa ha denunciato penalmente __________ per contributi trattenuti e non versati (cfr. doc. _).

                                         Con decreto 3 aprile 2000 il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento.

                                         In data 17 maggio 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 642'036.85 per contributi paritetici impagati dal 1997 al 2000, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

                                         In data 19 febbraio 2001 l'UF ha informato la Cassa che per i creditori di terza Classe non è previsto nessun dividendo (cfr. doc. _).

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 13 marzo 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 642'036.85 concernente i contributi paritetici non versati dal mese di luglio 1997 al mese di aprile 2000 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 12 aprile 2001, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. Per questo motivo, a fronte dei debiti della società, egli è stato costretto ad immettere liquidità nella ditta ed a ridursi lo stipendio.

                                         Un certo signor __________ si sarebbe anche impegnato con una lettera di intenti a rilevare la società e pagare i debiti societari. A tali promesse il __________ comunque non ha dato seguito, anzi avrebbe anche provocato una perdita di fr. 200'000.--, ciò che ha costretto il convenuto a sporgere denuncia penale nei suoi confronti.

                                         Le speranze di risollevare la ditta sarebbero inoltre state confortate da un accordo che __________ avrebbe concluso con una società di __________, anch'esso non andato in porto.

                                         Egli avrebbe inoltre ceduto l'intero avere del suo fondo di previdenza a favore di quello dei suoi dipendenti.

                                         Nel frattempo il procedimento penale ex art. 87 LAVS aperto nei confronti del convenuto è stato chiuso dal PP con un decreto di non luogo a procedere.

                                         __________ ha anche prudenzialmente contestato l'importo del danno in quanto non ha potuto visionare i conteggi a causa del suo stato di salute (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con petizione 19 aprile 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 642'036.85, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi di diligenza e di vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato:

"  (…)

v   Per poter incassare i contributi scoperti, la Cassa, è stata obbligata ad iniziare delle procedure esecutive già a partire dal mese di ottobre 1993.

      Infatti, fino alla chiusura della ditta, avvenuta il 3 aprile 2000 si è dovuto sempre continuare con l'incasso sistematico per via esecutiva (vedi doc., _).

v   Il differimento del pagamento dei contributi non deve, quindi, essere divenuto cronico (STFA del 27 giugno 1994 in re A. M.). Se, invece, un miglioramento decisivo e veloce non appare possibile, l'agire in tale senso non è giustificato. (Knus, op. cit. p. 54).

v   Nel caso concreto è incontestato che la ditta __________ ha pagato solo parzialmente i contributi sociali dovuti da luglio 1997 a dicembre 1998, mentre ha omesso di versare quelli relativi dal mese di gennaio 1999 al mese di aprile 2000. Il credito è stato infatti insinuato all'Ufficio fallimenti e non è stato contestato. Inoltre, tutte le procedure esecutive emesse non sono state contestate. In simili condizioni dev'essere pertanto ammesso che alla Cassa di Compensazione è insorto un danno di fr. 642'036.85.

v   Anche il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza allorquando è approvata la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

v   Inoltre, il TFA riconosce che egli deve prestare particolare attenzione nel caso in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria.

v   Per quanto attiene al procedimento penale nei confronti del convenuto, la sentenza del 22 ottobre 1999 relativa all'infrazione dell'art. 87 LAVS - mancato versamento delle trattenute dal 1° febbraio 1998 al 31 dicembre 1998 + dal 1° novembre 1998 al 30 giugno 1999 rammentiamo che tale procedimento del diritto penale non ha incidenza sull'applicazione dell'art. 52 LAVS."       (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 23 maggio 2001 il convenuto, per il tramite dell'avv. __________, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:

"  (…) Il fatto che le prestazioni previdenziali venissero riscosse a seguito di procedure esecutive è unicamente significativo di una carenza di liquidità, purtroppo caratterizzante buona parte del settore in cui l'Impresa operava. Del resto gli obblighi di versamento dei contributi paritetici dal 1993 al luglio 1997 sono stati adempiuti interamente (doc. _). L'attrice vuole contrabbandare l'impressione che l'Impresa sia in mora con i versamenti addirittura dal 1993, mentre l'odierna procedura si riferisce unicamente al periodo da luglio 1997 ad aprile 2000 (v. punto 8 di Petizione).

(…)

(…) la decisione di chiedere l'autofallimento si è protratta per qualche mese, allo scopo di garantire il posto di lavoro agli operai, che sono stati sistemati dal signor __________ stesso presso altre imprese, senza subire perdite di salario. In particolare, buona parte dei lavoratori sono stati impiegati dalla ditta __________ per intercessione del convenuto, come i titolari e gli operai stessi potranno confermare. 

(…)

(…) il sig. __________ a partire dalla fine del 1997 non si occupava più direttamente del pagamento dei contributi AVS, essendo tale incombenza delegata al sig. __________.

Infatti verso la fine di quell'anno egli aveva stipulato un contratto per la cessione delle azioni della società ad un certo signor __________, in vista di diversi appalti internazionali che lo stesso aveva prospettato. Il contratto prevedeva il pagamento entro ottobre 1997 di importi che erano espressamente destinati al soddisfacimento degli oneri sociali. Purtroppo, queste aspettative sono state tragicamente deluse, poiché il __________ si è rivelato persona inaffidabile. Egli ha addirittura commesso delle malversazioni a danno della ditta, che ha gestito insediandosi negli uffici di __________. La fattispecie è stata denunciata nell'aprile 1998 al Ministero pubblico - inc. no. __________ che si richiama in questa sede.

A tutto ciò si sono aggiunti problemi di salute del signor __________, ormai acutizzati dal maggio 1997 tanto da ottenere il riconoscimento di invalidità nella misura del 50% dall'ufficio AI del Cantone Ticino, come risulta dall'annessa decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

A partire dal 1998 l'attività del __________, nell'interno della ditta, si era limitata - per modo di dire - alla ricerca di nuovi appalti da eseguire - con ditte di altri paesi - a livello internazionale, ciò che gli avrebbe permesso di sanare la situazione di illiquidità, tentativi che, come vedremo in seguito, oltre all'episodio del __________ sono comunque falliti.

(…)

Nel caso di specie, __________ ha posto in essere tutto quanto era in suo potere nel tentativo, oggettivamente attuabile, di salvare la ditta e di garantire il salario agli operai.

Come evidenziato nel corso dell'interrogatorio 21.10.1999 di fronte al Procuratore Pubblico, già nel 1992 gli azionisti dell'Impresa, cittadini italiani, imposero al sig. __________ di non diminuire la cifra d'affari, nonostante la ben nota crisi dell'edilizia, bensì di ricercare ulteriori sbocchi sul mercato internazionale.

A seguito delle difficoltà sopravvenute all'estero, divenne impossibile per gli azionisti immettere nell'Impresa il capitale necessario per mantenere invariato il numero di operai, a fronte di un volume d'affari diminuito e soprattutto meno redditizio. A quel tempo fu il sig. __________ a farsi carico personalmente delle difficoltà dell'Impresa, investendovi i propri risparmi ed assumendo, presso la Banca __________, dei precisi impegni a fronte di debiti societari, versando Fr. 100'000.00 per pagare gli oneri sociali, in occasione dell'ultimo risanamento della SA e fr. 500'000.00 in garanzia solidale con due altri soci.

Prove: doc., testi, richiamo contabilità __________ presso UEF.

Questi sacrifici erano giustificati dalla concreta speranza di potere, a breve, risanare la situazione dell'Impresa, grazie alle trattative in corso, come anzidetto, con un certo sig. __________, con il quale il sig. __________ stipulò una lettera di intenti, sottoposta all'attenzione del Magistrato penale.

Purtroppo il sig. __________, e lo si ripete, non solo non ha rilevato l'Impresa, liquidando i diversi azionisti e pagando i debiti societari, così come si era impegnato a fare; ma ha addirittura causato un ulteriore danno di fr. 200'000.-- per il periodo 1997-1998, così come risulta dalla denuncia sporta dal sig. __________.

A sostegno di tali affermazioni, si richiama l'inc. n. __________ del Ministero Pubblico.

Prove: doc., testi

__________ si è comunque mosso su più fronti, sempre nell'intento di risanare la situazione. Nel dicembre 1998 stipulò un accordo con la ditta __________, che aveva promesso un pagamento in contanti, entro il 28 febbraio 1999, di USD 1'400'000.-- destinato a pagare i debiti della società (cfr. doc. _) e che purtroppo a tutt'oggi non si è concretizzato.

La promessa di finanziamento formulata dalla __________ è stata seguita da seri professionisti esterni quale il dott. __________ e il dott. __________, i quali potranno testimoniare in merito alla serietà della trattativa e degli enormi sforzi profusi dal __________ per realizzare il salvataggio che sembrava imminente.

Inoltre il __________ nel corso del 1999 aveva ottenuto dal comune di __________ un'assicurazione di massima per la realizzazione di un porto turistico, come risulta dalla lettera 18.6.1999 acclusa al fascicolo dell'offerta sullo studio di fattibilità del porto turistico di __________.

Su questa operazione la __________ aveva promesso, ancora nell'aprile 1999, una garanzia bancaria di USD 3'500'000.00

Prove: doc., testi

A dimostrazione di quanto il __________ credesse nella possibilità di salvataggio sta il fatto che il 20 agosto 1998, egli cedette l'intero suo avere della Cassa di previdenza al fondo di previdenza dell'impresa, a favore dei contributi pensionistici dei suoi dipendenti. In seguito, il 20 ottobre 1999, cedette all'AVS persino l'intero capitale a __________ (terzo pilastro), cessione che non sarebbe stato tenuto a fare.

Prove: doc., testi

Riservata ogni più ampia esposizione e trattazione dei fatti in corso di causa, principale motivo di discolpa che solleva __________ in questa sede è quello di aver messo in atto tutti gli accorgimenti per ottenere un salvataggio dell'Impresa, che appariva possibile. Infatti, a quel momento, le previsioni erano tali da potersi ritenere che, entro breve termine, egli avrebbe concluso quei contratti che gli avrebbero permesso di versare i contributi paritetici rimasti scoperti.

Dalle pattuizioni di __________ con __________ e con la __________, emerge costantemente la preoccupazione di far fronte, innanzitutto, ai debiti nei confronti delle casse pubbliche; e, soprattutto, vi era più di un'oggettiva, chiara e comprensibile ragione per ritenere - lo si ripete possibile il salvataggio.

Fino al momento del fallimento, tutti i liquidi della società, ancorché modesti, furono utilizzati per il pagamento dei salari. Gli operai, come già precisato, sono stati sistemati dal sig. __________ presso altre ditte, senza perdita di salario.

Per fare ciò, __________ ha consumato, in favore dell'Impresa in difficoltà, i suoi averi personali e parte di quelli della propria moglie.

Inoltre, e la questione sembra decisiva ai fini della sua responsabilità, ha addirittura ceduto il suo capitale del terzo pilastro alla Cassa AVS; cosa che, lo si ripete, non era tenuto a fare.

Di più non si poteva ragionevolmente pretendere, tant'è vero che oggi __________ vive esclusivamente della rendita AVS." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).

                               2.3.   __________ contesta prudenzialmente l'importo del danno fatto valere dalla Cassa.

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97, STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).

                                         In casu, il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari e dai controlli presso il datore di lavoro, dall'incartamento relativo alle procedure esecutive (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 642'036.85 (cfr. consid. 1.4.).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dalla costituzione della società (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale.

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                            2.7.1.   Sostanzialmente il convenuto, sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario della ditta. Questa situazione lo ha costretto ad immettere liquidità nella società ed a diminuirsi lo stipendio.

                                         Un certo signor __________ si sarebbe anche impegnato con una lettera di intenti a rilevare la società e pagare i debiti societari. A tali promesse il __________ comunque non ha dato seguito; anzi egli avrebbe addirittura provocato una perdita di fr. 200'000.--.

                                         Le speranze di risollevare la ditta sarebbero inoltre state confortate da un accordo che __________ avrebbe concluso con una società di __________, anch'esso non andato in porto.

                                         Egli avrebbe ceduto l'intero avere del suo fondo di previdenza a favore di quello dei suoi dipendenti.

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1993 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di ottobre 1993 ed a precettarla a partire dal mese di febbraio 1994 (cfr. doc. _).

                                         Lo stesso convenuto ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà a partire dal 1992. Egli è stato quindi costretto ad immettere nella società capitali provenienti dal suo patrimonio personale.

                                         I contributi non versati sono relativi al periodo 1997-2000.

                                         A mente del convenuto, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (tra cui il naufragio del progetto __________ e __________), avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.

                                         Il TCA constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1994. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).

                                         D'altra parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243)  la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         Anche se nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, ciò non è sufficiente per esonerare __________ dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         È vero che la crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Comunque a persona cognita nel settore edile come __________, non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).

                                         Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

                                         Anche la prospettata cessione della ditta non può valere come valido motivo di discolpa (cfr. per altri casi: STFA non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97; STFA non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95).

                                         Gli sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (cfr. DTF 121 V 243) per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.5.).

                                         In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:

"  (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"

                                         In un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta Corte ha ancora rilevato:

(…)

"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"

                                         Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA del 5 aprile 2001 nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). .

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                         Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J., W. e T.).

                            2.7.2.   Il fatto che __________ è stato prosciolto dall'imputazione di sottrazione di contributi AVS ex art. 87 cpv. 3 LAVS non è rilevante ai fini della presenta causa. Difatti, secondo il TF, è punibile per l'infrazione all'art. 87 cpv. 3 LAVS (reato intenzionale) unicamente il datore di lavoro che omette di versare entro l'ultimo termine possibile i contributi esigibili degli impiegati, malgrado che egli ne abbia avuto la possibilità, rispettivamente, poiché egli ha colpevolmente violato l'obbligo di tenere a disposizione i fondi necessari (DTF 122 IV 270 consid. 2 e 3, 117 IV 78 consid. 2). L'art. 52 LAVS invece istituisce una responsabilità di carattere amministrativo del datore di lavoro e cioè il risarcimento del danno creato alla Cassa di compensazione per non avere  versato la quota dei contributi del salariato e quella del datore di lavoro, violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni dell'AVS.

                            2.7.3.   Il convenuto contesta l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stato incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute.

                                         In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA del 7 novembre 1990 nella causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA del 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.).

                                         Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA del 26 novembre 1991 nella causa M.C.; STCA del 9 marzo 1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

                                         Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 nella causa P.P.).

                                         A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:

"  (…)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.

Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.

Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).

Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.

Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."

                                         Nella fattispecie il convenuto afferma di aver avuto problemi di salute a partire dal 1997. Inoltre dal maggio 1998 egli beneficia di una rendita AI per un grado di invalidità del 50%.

                                         Per sua stessa ammissione, egli si sarebbe tuttavia ancora adoperato all'interno della ditta al fine di sanare la situazione di illiquidità (cfr. consid. 1.5. e 2.8.1). Agli atti non vi sono del resto elementi che consentano di ipotizzare che a causa del suo stato di salute egli non sia stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere, anche tramite delega a terze persone, al pagamento dei contributi. Del resto l'invalidità accertata è solo del 50%.

                                         In simili circostanze questo TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA del 6 aprile 1994 nella causa E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ritiene che __________ sia stato in grado di occuparsi della gestione della __________ e che egli deve pertanto essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi anche nel periodo dal 1997 al 2000.

                            2.7.4.   __________ sostiene che a partire dal 1997 non era più lui ad occuparsi del pagamento dei contributi.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico della __________ A, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA del 31 agosto 2001 nella causa R. B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b)

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________, ma anche e soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.

                                         Pertanto, secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali. __________ sostiene semplicemente che a partire dal 1997 ad occuparsi del pagamento dei contributi è stato __________.

                                         L'argomentazione del convenuto non merita tutela, in quanto,  come visto in precedenza, l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi vengano versati alla Cassa e verificare che non ci sono arretrati contributivi. Non è sufficiente affermare che era un'altra persona ad occuparsi del pagamento dei contributi.

                                         Se __________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                       Il fatto di aver immesso liquidità (immissione nella società dell'importo ritirato dal suo fondo di previdenza) al fine di sanare la situazione della società non è, per i motivi appena enunciati, sufficiente per esimere il convenuto da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                            2.7.5.   Nella misura in cui il convenuto - per quanto è dato capire - postula, nella risposta di causa, un suo esonero dall'obbligo di risarcimento a motivo della sua precaria situazione finanziaria (egli asserisce di ricevere attualmente unicamente delle rendite AVS), giova ricordare che nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

                                         Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

                            2.7.6.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare non è necessario procedere al richiamo dell'incarto penale relativo al procedimento ex art. 87 LAVS cpv. 3 LAVS per i motivi indicati al consid. 2.8.2.

                                         Non è nemmeno necessario sentire __________ poiché la delega gestionale non esime il convenuto da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.8.4). Non é nemmeno necessario richiamare dall'UEF la contabilità della ditta in quanto è stata ampiamente appurata la grave difficoltà finanziari attraversata dalla stessa (cfr. consid. 2.8.1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)  Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di Compensazione AVS __________ fr. 642'036.85.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

31.2001.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2001 31.2001.11 — Swissrulings