RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00001 BS/sc
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 22 dicembre 2000 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS dell'11 marzo 1998 __________della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
__________
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 9 agosto 1999 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto le petizioni ex art. 52 LAVS dell'11 marzo e 4 maggio 1998 inoltrate della Cassa di compensazione __________ e condannato __________, __________, __________ e __________ al risarcimento di fr. 96'680,30 per i contributi paritetici non versati dalla __________ (inc. __________). Contro il giudizio cantonale __________ i, __________ e __________, per il tramite dei loro rappresentanti, sono insorti presso il TFA. Il gravame dei primi due è stato poi dichiarato inammissibile a seguito del mancato versamento dell'anticipo richiesto (STFA inedite dell'8 febbraio 2000, H 305/99 e H 303/99).
1.2. Con sentenza del 22 dicembre 2000 (ricevuta dal TCA il 23 gennaio 2001) il TFA ha accolto il ricorso di __________, ritenendo innanzitutto che la vertenza è stata a torto decisa a Giudice unico, poiché:
" (…)
la particolare natura dell'azione di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS, ma anche, in concreto, i mezzi di prova richiamati nella risposta del convenuto in sede cantonale (testi, interrogatorio formale, perizia, edizione documenti dall'ufficio fallimenti e dalle banche), erano elementi tali da far apparire d'acchito, sulla base degli atti disponibili, che si fosse ben lungi dall'ipotesi del caso di scarsa rilevanza, così come inteso dal legislatore cantonale. (…)",
(STFA di rinvio 22.12.200, H 304/99, pag. 8).
Inoltre, l'Alto tribunale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dal ricorrente durante la procedura cantonale poiché:
" (…)
Non è infatti dato a divedere per quali motivi in prima sede non siano stati assunti i mezzi di prova richiesti e non sia stato indicato perché se ne prescindeva. La pronunzia impugnata nulla dice a tale proposito, né sussistono elementi tali da poter inferire che vi sia stato un corretto apprezzamento anticipato delle prove (…)"
(STFA di rinvio 22.12.200, H 304/99, pag. 9)
Pertanto il TFA ha disposto che:
"I. (..) il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato 9 agosto 1999 nella misura in cui concerne le pretese nei confronti del ricorrente per il danno addebitabile al mancato pagamento dei contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda a complemento d'istruttoria e renda, per quel che attiene al predetto punto, una nuova pronunzia, conformemente ai considerandi (…)" (STFA di rinvio 22.12.200, H 304/99, pag. 10)
Il presente giudizio si riferisce quindi unicamente alla richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS avanzata dalla Cassa nei confronti di __________ in relazione ai contributi paritetici non versati dalla __________.
1.3. La __________ è stata iscritta a registro di commercio il __________ 1987. __________ è stato presidente del Cda, con diritto di firma individuale, dal 5 ottobre 1992 fino alle dimissioni presentate il 30 giugno 1997. Il consiglio di amministrazione era inoltre composto dai membri __________ e __________, entrambi con firma collettiva a due, mentre __________ è diventato amministratore unico dal 30 luglio 1997.
La società è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________, quale datore di lavoro, fino al 31 dicembre 1996. Dal 1° gennaio 1997 si è poi affiliata alla Cassa __________.
Con decreti del 19 settembre 1997 (FUSC __________ 1997) e 20 ottobre 1997 (FUSC del __________ 1997) della Pretura di __________ è stato aperto il fallimento della società, rispettivamente decisa la sospensione della procedura.
La procedura di fallimento è tuttavia continuata, in via sommaria ex art. 231 LEF, avendo un creditore anticipato le relative spese (FUSC del __________ 1997).
Di conseguenza la Cassa ha insinuato il suo credito di complessivi fr. 178’996,10 relativi a contributi AVS/AI/IPG/AD/AF 1996 e premi LPP degli anni 1996 e 1997 non versati dalla fallita, di cui fr. 96’680,30 relativi ai contributi paritetici (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
A seguito di una conversazione telefonica del 6 marzo 1998 con un funzionario dell’UEF di __________, la Cassa è venuta a conoscenza di non poter ricevere alcun dividendo (doc. _).
1.4. Costatato di aver subito un danno, il 23 gennaio 1998 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 179’772,90 relativi ai contributi paritetici e premi LPP non versati dalla __________, con vincolo di solidarietà con gli altri amministratori della società.
1.5. Essendosi __________ tempestivamente opposto alla decisione di risarcimento, con petizione 11 marzo 1998 la Cassa ha chiesto al TCA di condannarlo al versamento di fr. 96’680,30 per i contributi paritetici non versati dalla __________ relativi al 1996.
Con riferimento all’opposizione, l’attrice ha in particolare osservato che:
" 3.2.
La fallita ha dedotto i contributi sociali dagli stipendi dei suoi salariati, ma non li ha versati. Secondo la giurisdizione suddetta questo fatto va valutato come negligenza grave da attribuire ai convenuti, sempreché non esistano punti di riferimento che confermino la legalità o l'innocenza delle suddette persone. Questi motivi di discolpa devono essere fatti valere nella procedura di opposizione (BGE 108 V 187).
a) __________ dichiara nella sua opposizione soprattutto quanto segue (act. 9):
« L'amministrazione come la gestione della __________ è sempre stata effettuata direttamente... dalla __________, rispettivamente dai sigg. __________ e __________. Tutti i documenti e gli atti relativi alla __________... sono stati firmati dai signori __________ e __________, salvo qualche rara eccezione... La legge, permettendo la delega di tutti i compiti dell'amministrazione non inclusi... al nuovo art. 716a CO, riduce la responsabilità del Consiglio di amministrazione. .. La delega legittima ad un altro organo ha quindi l'effetto di ridurre la responsabilità di chi delega alle tre classiche diligenze, ossia alla "cura in eligendo, istruendo e custodiendo..." Con il nuovo diritto azionario viene stabilito anche nel rapporto esterno una solidarietà differenziata... Ogni responsabile solidale può quindi far valere ... gli argomenti previsti dagli art. 43 e 44 CO.»
Non possiamo accettare gli argomenti di __________. Il modo di pagamento della fallita si mostrava durante tutto l'anno 1996 molto irregolarmente: ogni fattura doveva essere sollecitata e messa in esecuzione. In caso di necessità possiamo pure presentare prove per questa irregolarità nei pagamenti per l'anno 1995. Il convenuto non può statuire che egli aveva sempre adempiuto al suo dovere di sorveglianza, altrimenti avrebbe dovuto sapere di queste irregolarità. Inoltre tutti i precetti esecutivi e altri atti dell'Ufficio di fallimento erano indirizzati al convenuto (vedi per es. act. 13 e 14, altri documenti possono essere presentati). Doveva perciò essere sul corrente dei ritardi e non può pretendere che i signori __________ e __________ erano all'altezza dei compiti a loro affidati. In altre parole non può aver rispettato l'art. 716a CO, cioè la sorveglianza suprema sulle persone incaricate della gestione degli affari. Doveva piuttosto conoscere la situazione della fallita e avrebbe dovuto prendere delle misure adatte e agire in modo che il nostro danno non sarebbe avvenuto. Il suo comportamento deve essere considerato colpevole."
1.6. __________, rappresentato dall’avv. __________, con risposta 30 marzo 1998 ha postulato la reiezione della petizione, protestando spese, tasse e ripetibili.
In ordine, egli solleva cautelativamente l’eccezione di nullità della decisione e della petizione per mancata e/o sufficiente legittimazione della persona che le ha sottoscritte.
Nel merito, il convenuto ritiene l'azione di risarcimento danni prematura poiché, da una parte, l’informazione ricevuta dall’UEF di __________ non è sufficiente per permettere all’attrice di constatare di aver subito un danno; dall'altra, la Cassa può farsi cedere dalla massa fallimentare dei crediti societari a copertura della sua pretesa. __________ ritiene inoltre perento il credito risarcitorio, poiché l'amministrazione ha avuto conoscenza di aver subito un danno già nel corso dei primi mesi del 1996 allorquando la società non riusciva più a versare i contributi.
Egli contesta inoltre l’ammontare del danno in quanto non sufficientemente comprovato e dettagliato.
Per ciò che concerne il suo ruolo all’interno della società, __________ sostiene che l’amministrazione e la gestione della __________ era stata effettuata direttamente dai signori __________, __________, __________, __________ e dal 1.01.1996 dalla __________, a seguito di un mandato amministrativo speciale.
Pertanto, il convenuto è del parere che non gli si possa imputare alcuna negligenza, poiché:
" La diligenza richiesta dalle circostanze nello scegliere e nell'istruire le persone in questione, qui sopra menzionate, non può essere messa in discussione. Precisato peraltro che il qui convenuto non aveva manifestamente il potere d'imporre alla società una volontà diversa in quanto la scelta e l'istruzione degli altri membri del Consiglio di amministrazione nonché la relativa assunzione avveniva per volontà del signor __________, il quale era "a capo" dell'intero gruppo di società sopraccitato.
Non v'è chi non veda come dette persone erano comunque qualificate e a conoscenza della necessità di far fronte al pagamento dei premi AVS avendo sempre fatto fronte alle prescrizioni di quest'ultima normativa negli anni precedenti. Essi erano quindi all'altezza dei compiti a loro affidati e ne conoscevano le incombenze.
Resta pertanto da valutare se il qui convenuto nella sua veste di presidente del Consiglio di amministrazione ha semmai mancato al proprio dovere di sorveglianza restando inattivo. Potendo quest'ultimo dimostrare di aver richiesto informazioni complementari e reso attenti gli altri membri del Consiglio di amministrazione, nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, seppur marginalmente al di fuori delle proprie competenze, circa le prescrizioni della LAVS, allora egli non potrà essere tenuto civilmente responsabile per il danno patito dalla Cassa di compensazione __________."(risposta pag. 16/17 inc. __________).
1.7. Con replica 12 giugno 1998 la Cassa ha prodotto della documentazione inerente la regolamentazione del diritto di firma e l’ammontare del danno subito, per poi prendere posizione in merito alle contestazioni sollevate dal convenuto (doc. _ inc. __________). __________ ha replicato il 7 settembre 1998 (doc. _ inc. __________).
1.8. Con decisione incidentale del 25 febbraio 1999 l'allora Giudice delegata ha respinto la richieste di sospensione della procedura presentata dal convenuto (doc. _ inc. __________)
1.9. Interpellata del TCA, con lettera del 31 maggio 1999 la Cassa ha prodotto della documentazione inerente il conteggio dei contributi non versati dalla società, poi trasmessa per conoscenza ai convenuti (doc. _ inc. __________).
Con scritto del 16 luglio 1999 __________ ha presentato delle osservazioni in merito (doc. _ inc. __________). In data 9 agosto 1999 il TCA ha poi emesso la sentenza contestata.
1.10. Siccome nel ricorso di diritto amministrativo al TFA __________ ha allegato un piano di rateazione per il pagamento dei contributi datato 28 gennaio 1997, con lettera 6 febbraio 2001 il TCA ha chiesto alla Cassa delle informazioni in merito (doc. _ inc. __________).
In risposta, l'amministrazione ha segnatamente rilevato che il piano rateale allegato si riferiva ai contributi dovuti dalla ditta individuale __________, rilevando comunque che un simile piano è stato concesso anche alla __________ ed ha prodotto della documentazione (lettera 22 febbraio 2001 doc. _ inc. __________).
Su richiesta del TCA, con scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha preso posizione in merito a quanto affermato dall'attrice, formulando delle contestazioni (doc. _) che hanno reso necessario un complemento istruttorio presso la Cassa (doc. _ inc. __________).
Con lettera 19 aprile 2001 l'attrice ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (doc. _ inc. __________).
Il 3 maggio 2001 il convenuto ha presentato le proprie osservazioni al succitato scritto dell'amministrazione (doc. _ inc. __________).
in diritto
In ordine.
2.1. Oggetto del contendere è sapere se __________ deve risarcire alla Cassa fr. 96'680,30 a seguito dei contributi paritetici non soluti dalla __________.
Innanzitutto nella precedente procedura giudiziaria il convenuto ha sollevato a titolo cautelativo l’eccezione di nullità della petizione per mancata e/ o sufficiente sottoscrizione di persona legittimata.
In particolare, egli ha rilevato come la decisione di risarcimento sia stata sottoscritta dal gerente della Cassa, sig. __________, e dalla responsabile del reparto legale, Dr. iur. __________, mentre la petizione unicamente da quest’ultima.
Il convenuto ha anche osservato che dagli atti non risultava che la Dr. iur. __________ fosse autorizzata a sottoscrivere, a titolo individuale, in nome e per conto della Cassa di compensazione __________. Trattandosi di un presupposto processuale, __________ ha chiesto al TCA di verificare il diritto di firma in vigore presso l'amministrazione.
Dal verbale 5/1996 del 29 ottobre 1996 risulta che il comitato della Cassa di compensazione __________ ha conferito alla Dr. iur __________, responsabile del settore giuridico, il diritto di firma individuale per tale settore e quindi anche per le petizioni di risarcimento danni, ma non per le transazioni finanziarie (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
È pure vero che nel regolamento del diritto di firma datato 12 febbraio 1998 le azioni di risarcimento danni e le petizioni devono essere firmate collettivamente. Ma è altrettanto vero che il diritto di firma individuale conferito alla Dr. iur. __________ nel 1996 è rimasto invariato ( cfr. “Grundsatz: Der Kassenvorstand hat gemäss Protokoll 5/1996 vom 29.10.1996 beschlossen, für den Bereich “Rechtsdienst” Einzelunterschrift zu erteilen. Die Verantwortliche für den Rechtsdienstil zeichnet nicht für finanzielle Einzelunterschrift”, doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Deve essere pertanto concluso che la Dr. iur. __________ è legittimamente autorizzata a rappresentare la Cassa attrice (sia che firmi singolarmente che congiuntamente al gerente, cfr. anche il cartoncino firme doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
L'eccezione sollevata dal convenuto deve pertanto essere respinta.
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
2.3. __________ sostiene che il diritto di chiedere il risarcimento del danno è perento.
Va rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti, cfr. anche DTF 126 V 444 consid. 3a).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In particolare, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
2.4. Nella fattispecie in esame, l’8 settembre 1997 la Cassa ha ricevuto degli attestati carenza di beni datati 5 settembre 1997 per i contributi 1996 (doc. _, _ allegati alla petizione inc. __________). In quel momento la Cassa ha così avuto conoscenza di aver subito un danno e da tale data decorre il termine di perenzione di un anno (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
La circostanza, non contestata, che dal 1995 la __________ è stata in mora con il pagamento dei contributi non permette di anticipare il momento della conoscenza del danno.
Solo l’attestato di carenza beni definitivo certifica infatti l’insolvibilità del datore di lavoro e conseguentemente attesta che la Cassa non può più richiedere il pagamento dei contributi paritetici secondo la procedura ordinaria dell’art. 14 LAVS.
Ritenuto che la decisione di risarcimento è state intimata entro l’anno dalla notifica dei menzionati attestati, la stessa è tempestiva.
Ne discende che il credito risarcitorio non è perento.
Del resto la procedura che ci concerne, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non è da ritenere prematura, anche se la Cassa al momento di intimare la decisioni di risarcimento non conosceva l’esatta entità del danno, visto che il fallimento della __________ non era ancora chiuso.
A prescindere dal fatto che, come visto, l’insolvibilità della __________ è stata palesata dal rilascio degli attestati di carenza, in data 6 marzo 1998 il competente Ufficio esecuzioni e fallimenti ha confermato telefonicamente all'amministrazione che gli attivi della fallita erano praticamente nulli (doc. _), per cui la Cassa non avrebbe ricevuto alcun dividendo e, di conseguenza, il danno subito sarebbe stato totale. Indipendentemente da questo va peraltro rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, la decisione di risarcimento dovrà recare un importo tale da obbligare i responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) al pagamento della totalità dell’ammontare dei contributi di cui la cassa è stata privata; in caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
2.5. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.6. Nel caso che ci concerne, rettamente il convenuto rileva che spetta all’amministrazione di documentare il danno subito mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b),
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
2.7. Nella fattispecie in esame la Cassa ha prodotto la distinta salari relativa agli anni 1995 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________) e 1996 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), il conguaglio per il 1996 (doc._ allegato al doc. _ inc. __________), la decisione sui contributi arretrati dovuti a seguito della revisione del 7/9 aprile 1994 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
L’attrice ha anche prodotto un estratto contabile inerente i contributi paritetici e i premi LPP dovuti dalla __________ (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Ora, rettamente il convenuto ha rilevato che i contributi per la previdenza professionale non possono essere inclusi nel danno (cfr. SVR 1997 AVS Nr. 128, pag. 389), come erroneamente indicato dalla Cassa nella decisione di risarcimento. La petizione in oggetto tiene conto di questo aspetto. Interpellata dal TCA, con lettera del 31 maggio 1999 (doc. _ inc. __________) l’amministrazione ha finalmente allestito un conteggio dettagliato del danno richiesto. Da questo conteggio risulta che fr. 69’144,05 derivano dai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF rimasti scoperti relativi agli acconti febbraio, giugno - dicembre 1996, fr. 3’946,85 di spese di esecuzione ed interessi di mora e fr. 23’589,40 di contributi arretrati richiesti a seguito delle revisione effettuata dal 7 al 9 aprile 1997, il tutto per complessivi fr. 96'680,30.
__________ ritiene tuttavia che la Cassa non abbia considerato alcuni versamenti fatti dalla società, in particolare un versamento di fr. 20’000.-- effettuato all’UEF di __________ il 22 maggio 1997 che ha permesso di ottenere dal citato ufficio una dilazione di pagamento con conseguente differimento della vendita degli attivi pignorati (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Dal citato estratto contabile si distinguono chiaramente i contributi paritetici dai premi del secondo pilastro (registrati con la voce “contributi PVP”) per cui si può evincere la destinazione dei versamenti effettuati dalla società.
Per quanto riguarda la registrazione dei contributi la Cassa ha spiegato che la prima colonna si riferisce al periodo dell’acconto (gli acconti della __________ erano fissati mensilmente) ed al conguaglio di fine anno, la seconda colonna alla data di registrazione della fatture, la terza alla causale di registrazione, la quarta al “dare” e la quinta all’”avere”, la sesta al saldo intermedio dopo ogni operazione contabile e la settima al saldo per ogni periodo di contribuzione (doc. _ inc. __________)
Inoltre si può evincere la destinazione dei singoli versamenti effettuati dalla società contabilizzati sotto la voce “versamenti anticip. __________ ”. In particolare il menzionato versamento di fr. 20’000.-- è stato registrato al 30 maggio 1997, di cui fr. 3’878,70 a saldo dell’acconto di gennaio 1996; fr. 251,30 accreditati per l’acconto di febbraio 1996 e fr. 15’870.-- a saldo dell'acconto di maggio 1996 (cfr. doc. _ inc. __________oppure estratto contabile in doc. _ allegato alla petizione).
Gli accrediti cui __________ ha fatto riferimento nello scritto del 16 luglio 1999 (doc. _ inc. __________) sono stati invece computati per gli arretrati dei premi LPP (cfr. estratto in doc. _ allegato alla petizione inc. __________).
Infine, la Cassa ha prodotto la decisione 20 maggio 1997 su tassazione d'ufficio concernente i contributi arretrati (1992 - 1996) richiesti a seguito della revisione del 7/9 aprile 1997, decisione cresciuta in giudicato (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). In queste circostanze l'attrice ha dunque provato il danno richiesto con la petizione in oggetto.
2.8. Nelle osservazioni 23 marzo 2001 il convenuto sostiene nuovamente come la Cassa abbia arbitrariamente computato il versamento di fr. 20'000.-- fatto all'UEF di __________ a saldo dei premi LPP , quando tale versamento si riferiva alle esecuzioni relative ai contributi AVS. (doc. _ inc. __________). Egli ritiene inoltre di non dovere rispondere dei contributi arretrati di fr. 23'589.-- richiesti dopo la revisione 7-9 aprile 1997 in quanto le operazioni di risanamento della società erano già in corso e non tenevano conto di tale importo che comunque non gli era noto. Inoltre il convenuto sostiene che era legittimato a credere che sino alla revisione i conteggi trasmessi erano stati accettati dalla Cassa (doc. _ inc. __________). Infine, __________ sostiene di non essere in chiaro se l'accredito fatto il 17 febbraio 1997 di fr. 10'518.--, di cui la Cassa ha riferimento nello scritto 22 febbraio 2001, sia stato effettivamente computato per i contributi AVS.
Per quel che concerne il versamento di fr. 20'000.-- del 22 maggio 1997, come visto al considerando precedente, questo è stato computato per i contributi AVS. Del resto, nello scritto 19 aprile 2001 la Cassa ha evidenziato come tale importo sia servito per la dilazione concessa il 22 maggio 1997 dall'UEF di __________ inerenti le esecuzioni per i contributi di gennaio, febbraio, aprile, maggio e giugno 1996, ciò che ha permesso il differimento della domanda di vendita 12 maggio 1997 (doc. _ ad _ e _ inc. __________ e relativa documentazione allegata).
Riguardo ai contributi arretrati di fr. 23’589.-- richiesti a seguito della revisione occorre innanzitutto rilevare che il convenuto non poteva ritenere che i conteggi inviati alla Cassa fossero corretti. Infatti, l'art. 68 cpv. 2 LAVS prevede l'obbligo delle casse di compensazione di controllare se i datori di lavoro hanno correttamente applicato le disposizioni legali relative ai contributi. Conformemente all'art. 163 OAVS il controllo da parte del revisore della Cassa si estende dunque a tutti i documenti che sono necessari per la verifica. Pertanto, solo dopo tale verifica il datore di lavoro può ritenere come corrette le notifiche di salario fatte alla Cassa. Nel caso in esame, dalla revisione di aprile (7/9 aprile 1997) sono risultate delle differenze salariali per cui la Cassa, mediante decisione 20 maggio 1997 su tassazione d'ufficio (ex art. 38 OAVS) ha chiesto i contributi arretrati (cfr. doc. _allegato al doc. _ inc. __________) da versare sicuramente entro il 30 giugno 1997, giorno in cui le dimissioni dal CdA del convenuto sono divenute effettive. Dal momento che la società non ha dato seguito al richiamo di pagamento, la Cassa, dopo le citate dimissioni, l'ha poi precettata. Questi contributi arretrati (1992 -1996) sono tuttavia computabili al convenuto perché si riferiscono ad un periodo in cui egli era nel CdA e perché sono divenuti esigibili prima che questi si dimettesse. Se poi il convenuto è tenuto a risarcirli, questo verrà esaminato nei prossimi considerandi allorquando si tratterà di valutare la responsabilità ex art. 52 LAVS.
Per quel che concerne l'accredito di fr. 10'518.-- occorre precisare che in realtà si tratta di contributi contabilizzati in eccesso, così come risulta dal conguaglio finale del 1996 (cfr. doc. _ allegato al doc. _ , come pure la risposta 4 dello scritto 22 febbraio 2001 sub doc. _ inc. __________). Tale importo è stato poi registrato nell'estratto contabile il 17 febbraio 1997 e dedotto dall'acconto di gennaio 1996 (cfr. doc. _ allegato alla petizione inc. __________). In altre parole si tratta di un'operazione contabile a seguito del conguaglio del 1996 (avvenuto il 14 febbraio 1997) e questo in applicazione alla procedura di fissazione degli acconti secondo la procedura forfetaria ex art. 34 cpv. 3 OAVS (cfr. in merito Pratique VSI 1993 pag. 172 s).
Infine, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto nello scritto 3 maggio 2001 (doc. _ inc. __________), la __________ versava degli acconti mensili (ne sono la comprova gli estratti conto, le esecuzioni forzate) e non trimestrali, come faceva invece la __________. Dal momento che __________ si è dimesso con effetto 30 giugno 1997 (cfr. anche verbale 23 giugno 1997 del CdA) rettamente la Cassa ha fatto valere un danno di fr. 96’680,30.
Ora, con lettera 19 aprile 2001 la Cassa ha comunicato di aver ricevuto dai convenuti __________ e __________ complessivamente fr. 9'500.-- quale risarcimento a seguito della STCA 9 agosto 1999 (doc. _ punto _ inc. __________). Ne consegue che il valore di causa è aggiornato a fr. 87'180.30.
Occorre ora esaminare se i motivi di discolpa invocati da __________ sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.9. Va innanzitutto ricordato che per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono in primo luogo quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.10. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
2.11. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989 p. 53). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b; Locher, op. cit., p. 144 N 14).
2.12. __________ sostiene di non aver avuto alcun potere d'influenza nella __________, la cui amministrazione e gestione è stata affidata direttamente ad __________, __________, __________ e dal 1.01.1996 alla __________, a seguito di un mandato amministrativo speciale. Egli sostiene parimenti di poter dimostrare di aver richiesto informazioni in merito agli oneri sociali e reso attenti gli altri membri del CdA, nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, circa le prescrizioni LAVS.
Occorre innanzitutto precisare che l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligiendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).
Inoltre, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro Infatti ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS.
Questo principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.
2.13. Nel caso in esame, e riprendendo il primo argomento sollevato dal convenuto, va detto che la delega gestionale non esonerava __________, con formazione di fiduciario, dall’avere una visione globale sulle questioni essenziali della società (cfr. consid. 2.12). Quale presidente del CdA, con diritto di firma individuale (carica che ha ricoperto per quasi cinque anni) egli doveva sapere del suo specifico dovere di vigilare affinché i contributi fossero versati regolarmente.
Va comunque rilevato che fino al mese di giugno 1997 il convenuto è stato presidente del CdA, sempre con diritto di firma individuale, della società __________ alla quale la __________ ha conferito il 1° gennaio 1996 un mandato amministrativo speciale (cfr. doc _ al doc. _ inc. __________). Tale mandato, sottoscritto da __________ per conto della __________ A, riguardava unicamente "ogni procedura di incasso e/o in ogni contenzioso esistente e futuro tra la __________ e terzi" (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Del resto, che il convenuto, malgrado la delega, conoscesse la critica situazione economica della società lo dimostra il tenore della disdetta del rapporto di lavoro da lui firmata il 26 settembre 1996 ed indirizzata al direttore __________. Tale disdetta era principalmente dovuta dalla razionalizzazione dei costi operata dalla società (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Inoltre, durante la riunione del CdA tenutasi il 23 giugno 1997, __________ aveva comunicato “che a causa dei gravi motivi economici causati dalla forte recessione con perdite negli anni 1995 e 1996 e con il peggioramento verificatosi nel primo semestre 1997, la situazione finanziaria e gestionale della società è da considerarsi deficitaria", informando i presenti dello scoperto di oneri sociali per circa fr. 80’000.--, e questo nonostante le misure di risanamento intraprese, quali la riduzione degli oneri per affitto, la riduzione del personale e dei costi fissi. È quindi a causa della catastrofica situazione economica che il convenuto, durante la citata riunione, ha rassegnato le dimissioni da Presidente del CdA con effetto dal 30 giugno 1997 (doc. _ allegato alla replica 12 giugno 1998 doc. _ inc. __________).
A sua discolpa egli sostiene inoltre di avere reso attenti gli altri membri del CdA, i direttori e l'Ufficio di revisione sull'obbligo di versamento degli oneri sociali, sottolineando di non avere i mezzi necessari per poter determinare la volontà della società affinché i contributi fossero pagati. Questa circostanza non è comunque idonea a liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. Innanzitutto va sottolineato che già nel 1995 la società è entrata in mora col relativo pagamento, lasciando scoperti gran parte dei contributi del 1996. Inoltre, come visto, __________ conosceva bene la situazione economica della società. Egli si è dimesso a giugno del 1997, pur sapendo del suo limitato potere d'azione nella società e del debito contributivo che sussisteva già da lungo tempo.
Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, deve invece rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V 173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S., H 213/219/243/96). Al proposito, va rilevato che in una sentenza non pubblicata del 18 luglio 1995 in re R.G ( H 84/94), il TFA ha liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore, il quale, dopo che le sue sollecitazione a versare i contributi erano rimaste inascoltate dal presidente del CdA, si era immediamente dimesso. In particolare, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" (…)
Invero questi, membro del consiglio di amministrazione della A. SA, e contabile di formazione, doveva essere consapevole degli obblighi rigorosi che incombono all'amministratore, e in particolare dei doveri che impongono il tempestivo versamento dei contributi sociali.
Tuttavia, non si può dimenticare che la società è stata fondata solo nell'agosto 1990 (iscrizione a giornale il 21 agosto e pubblicazione sul FUSC il 30 agosto), e che essa comprendeva pochi dipendenti. Risulta che nella società medesima, era il presidente del consiglio di amministrazione, e lui solo, a fruire del diritto di firma individuale, gli altri due amministratori, G. e Z., potevano firmare solo congiuntamente con il presidente o con altro membro del consiglio di amministrazione. Gli ordini di pagamento, anche dei contributi paritetici, venivano preparati da R. G., come confermato dalla deposizione della teste G. R., e sottoposti a R., che però si rifiutava di firmarli.
Le dimissioni di G., il quale ha ricoperto la carica di membro del consiglio d'amministrazione per neanche sei mesi, sono state assai immediate (sottolineatura della redazione). Risulta che, non appena egli s'era reso conto che gli importi dovuti non venivano pagati, s'è preoccupato seriamente e, dopo inascoltate sollecitazioni, ha lasciato la società (a inizio febbraio 1991), nove mesi prima della dichiarazione di fallimento, e cioè quando i contributi ancora avrebbero potuto venir pagati. Si ricorda infine che, come si desume
dalla stessa petizione della Cassa, la società era entrata in mora con il pagamento dei contributi "a partire dal 1° marzo 1991 ... e dovette essere diffidata". Prima d'allora non c'è stata alcuna intimazione per il pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti, ai sensi dell'art. 37 OAVS. (…)"
In un'altra sentenza l'Alta Corte non ha liberato dalla responsabilità, fondata sull'art. 52 LAVS, un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
" ...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era come amministratore responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."
2.14. Quale ulteriore motivo di discolpa, con duplica del 7 settembre 1998 (doc. _ inc. __________ pag. 8) __________ ha fatto valere quanto segue:
" Non appena venuti a conoscenza della reale gravità della situazione in seno all’interno del Gruppo __________, tanto l’Ufficio __________ quanto il qui convenuto hanno invitato i responsabili a sottoporre la problematica di tutto il Gruppo allo scrivente studio legale alfine di trovare una soluzione di risanamento. Ciò avveniva già nel 1996. A quell’epoca era infatti ancora ipotizzabile un risanamento il quale sarebbe tuttavia dipeso dalle disponibilità al dialogo dei diversi istituti bancari i quali vennero convocati a più riprese per esaminare le possibilità di salvataggio del Gruppo.
Vi sono stati diversi incontri che hanno portato a far esperire un rapporto richiesto dagli stessi istituti bancari alla __________ nella persona del signor __________. Fu solo in seguito di questo rapporto presentato nel maggio 1997 e della conseguente decisione del Pool delle banche di non concedere ulteriori facilitazioni per il salvataggio del Gruppo __________ che il qui convenuto inoltrò nel giugno 1997 le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione”.
Orbene, va ricordato che in una fattispecie concreta sussiste l’obbligo di risarcire il danno soltanto nella misura in cui non esiste alcuna circostanza atta a giustificare il comportamento del datore di lavoro o che esclude l’intenzione e la negligenza grave.
È quindi concepibile che un datore di lavoro che ha cagionato un danno a una Cassa, malgrado una violazione delle prescrizioni dell’AVS, non è tenuto al risarcimento dello stesso.
Ciò è il caso quando, date le circostanze, l’inosservanza di prescrizioni appare legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b; 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre tuttavia che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Kunz, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit, pag. 7).
2.15. Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta in effetti che il 28 novembre 1996 l’avv. __________, incaricato da __________ (titolare economico del "Gruppo __________ " di cui anche la __________ faceva parte), aveva convocato per il 18 dicembre 1996 i rappresentati degli istituti bancari per una discussione in vista di un eventuale risanamento del gruppo. Alla riunione [rinviata per lutto al 9 gennaio 1997 (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________)] ha partecipato anche __________ “che cura l’aspetto contabile-commerciale- fiscale delle aziende facenti capo al gruppo __________a” (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________). Come si evince dalla lettera 27 febbraio 1997 dell'avv. __________ al __________, sostanzialmente il risanamento dipendeva dalla disponibilità del consorzio di banche a concedere nuovi crediti (almeno fr. 800'000.--) nonché il trapasso dei debiti aziendali del Gruppo ai debiti garantiti da diritti di pegno immobiliare e dalla concessione di un tasso d'interesse inferiore al 4%. Quale contropartita vi era la realizzazione delle partecipazioni immobiliari di __________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Prima di prendere una decisione in merito, a diverse riprese le banche hanno comunque chiesto della documentazione ed un esame approfondito della situazione economica delle diverse società appartenenti al Gruppo da parte della società fiduciaria __________. Sulla base del rapporto steso dalla menzionata fiduciaria, che non intravvedeva alcuna possibilità di continuazione dell'attuale struttura del Gruppo senza un abbandono extragiudiziario dei debiti societari o un differimento del fallimento, (doc. _ allegato al doc. _ pag. 5 inc. __________), a fine maggio 1997 le banche hanno poi rinunciato a partecipare al salvataggio economico (cfr. ad esempio doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Orbene, conformemente ai principi generali disciplinanti la valutazione dei motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citati al considerando 2.13., in una recente sentenza non pubblicata del 13 dicembre 2000 in re W. C. (H 124/00 + H125/00) il TFA ha stabilito che non è determinante sapere se un risanamento è stato proposto tempestivamente o i motivi per cui non è stato accettato. Determinante è invece accertare se il datore di lavoro aveva seri e oggettivi motivi per ritenere che, in caso di non pagamento temporaneo degli oneri sociali, esistevano delle prospettive per un imminente risanamento che avrebbe permesso di poter solvere i contributi entro un termine ragionevole. A tal proposito nella citata sentenza l'Alto tribunale ha rilevato che:
" Für die Beurteilung, ob Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung bestehen, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht entscheidend, ob rechtzeitig Sanierungsbemühungen stattfanden und aus welchen Gründen diese scheiterten, sondern ob ernsthafte und objektive Gründe zur Annahme berechtigten, dass -bei vorübergehender Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge - Aussicht auf baldige Sanierung des Unternehmens bestand und deshalb damit gerechnet werden durfte, dass die Forderung der Ausgleichkasse innert nützlicher Frist beglichen werden könnten" (STFA citata, consid. 5b H 124/00 + H125/00).
In quella fattispecie il TFA non ha riscontrato validi motivi di discolpa, in quanto la diminuzione della cifra di affari, la crisi economica del settore edile, come pure l'ammontare del debito contributivo societario (fr. 51'981,45) non permettevano di concludere per una illiquidità passeggera che avrebbe permesso di solvere i contributi entro un lasso di tempo ragionevole. Inoltre, secondo l'Alto tribunale, il fatto che il risanamento poteva essere portato a termine solo tramite un ulteriore indebitamento e che la società avesse diversi arretrati da pagare (in casu premi LAINF e tasse) non erano circostanze idonee a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buon riuscita del salvataggio economico ("Angesichts der Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken konnte von der vorübergehenden Nichtbezahlung der Beiträge objektiv keine für die Rettung der Gesellschaft ausschlaggebende Wirkung erwartet werden, was Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung ausschliesst" cfr. STFA citata, consid. 5a).
2.16. Nella fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che nella lettera 3 giugno 1997 la stessa __________ ha ritenuto il prospettato risanamento come tardivo (… abbiamo fatto del nostro meglio nonostante la situazione sia stata trascinata purtroppo da parecchio tempo, doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), dal rapporto della stessa fiduciaria risulta in particolare che la ditta __________ al 31.12.1996 non aveva il capitale aziendale coperto da attivi e che la ditta individuale __________ - che nell'operazione di salvataggio avrebbe dovuto sostenere lo sforzo maggiore (cfr. al riguardo doc. _ allegato al doc. __________ inc. __________) - , aveva chiuso l'esercizio 1996 con una perdita di fr. 1'233'355 e un capitale proprio negativo di fr. 2'665'849 (doc. _ allegato al doc._ inc. __________). Inoltre, l'elevato ammontare del debito contributivo, l'altrettanto consistente scoperto di premi LPP e la concessione di un importante ulteriore credito, non potevano far ritenere che il non versamento del debito contributivo fosse una condizione indispensabile per poter realizzare il risanamento societario.
Nello scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha ribadito che non è corretto sostenere che gli sforzi per risolvere i problemi di liquidità siano iniziati solo a fine 1996 in quanto le misure di risparmio erano iniziate già in precedenza (doc. _ inc. __________); tali sforzi sono stati del resto elencati durante la riunione del CdA del 23 giugno 1997 e riportati al consid. 2.13. Determinante è comunque valutare se quelle misure potevano far ragionevolmente ritenere solvibili, entro un termine ragionevole, i contributi arretrati. Fatto sta che dal 1995, anno in cui sono iniziati i primi problemi finanziari (cfr. verbale 23 giugno 1997 del CdA in doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), la Cassa ha iniziato a diffidare la società. Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1995, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Non saldati sono rimasti i contributi relativi agli acconti di febbraio, giugno dicembre 1996, per cui il mancato pagamento è da considerare cronico. Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
In queste circostanze __________ dovrà pertanto risarcire il danno subìto dalla Cassa.
Va infine detto che la responsabilità differenziata a seconda del grado di colpa di ogni singolo amministratore così come prescritto dall'art. 759 cpv. 1 CO, invocata dal convenuto, non è applicabile in un procedimento ex art. 52 LAVS, dove, per definizione, il danno da risarcire è causato da colpa intenzionale o per negligenza grave (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 309 consid. 3c). Ciò vale anche per la riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CO, visto che è parimenti esclusa in caso di negligenza grave (cfr. Nussbaumer, AJP 1996, pag. 1082 e i riferimenti di dottrina alla nota 129, nonché la sua critica in merito; cfr. anche STCA inedita 3 novembre 1998 in re A.R. e R.R. consid. 2.14, inc. __________, cresciuta in giudicato).
2.17. Occorre ora esaminare le eventuali conseguenze della dilazione 28 gennaio 1997 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), per i contributi del 1996 concessa dalla Cassa alla __________, sulla valutazione della responsabilità ex art. 52 LAVS del convenuto.
In una sentenza del 30 giugno 1998, pubblicata in DTF 124 V 253 s, il TFA ha infatti precisato che:
" Al fine di valutare se gli organi responsabili abbiano soddisfatto al dovere di diligenza loro incombente in tema d'obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi, occorre prendere in considerazione, fra l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione che prevede una proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento, ciò nella misura in cui simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i termini di pagamento usuali " (DTF 124 V 253s).
In quel caso, la Cassa aveva accordato un piano di ammortamento in cui erano stati prorogati gli usuali termini di pagamento dei contributi, senza tuttavia aver previsto l'immediato versamento del primo pagamento come previsto dall'art. 38 bis OAVS. Tale piano non è mai divenuto esecutivo in quanto, antecedentemente alla scadenza della prima rata, la società è fallita. L’Alto Tribunale ha scagionato l’amministratore unico poiché non aveva riscontrato l’esistenza di fatti che avessero escluso a priori il rispetto della dilazione, tant’è che al momento della richiesta vi erano delle realistiche possibilità di risanamento della società (DTF 124 V 255 consid. 4).
2.18. Nell'evenienza concreta, il 28 gennaio 1997 la Cassa ha approvato la liquidazione dei contributi arretrati del 1996 in sei rate mensili; il primo versamento doveva avvenire entro il 31 gennaio 1997, l'ultimo entro il 30 giugno 1997. Interpellata in merito ai motivi della concessione della dilazione, nello scritto 22 febbraio 2001 la Cassa, dopo aver ricordato che in precedenza aveva rifiutato due volte la richiesta della società di sospendere le procedura esecutive in corso, ha spiegato che:
" (…)
Il 21 gennaio 1997 la ditta __________ si rivolse a noi con una proposta concreta di versarci dei pagamenti mensili di fr. 26'800.-- a partire dal mese di gennaio 1997 (act. 7, valido solo per la ditta __________; per la ditta __________ vedi piano del 28 gennaio 1997 mandatoci con decisione del 6 febbraio 2001). La ditta __________ nel frattempo non era più affiliata alla nostra Cassa di Compensazione AVS, ma era rimasta soltanto membro della nostra istituzione __________ (relativa ai premi LPP ndr)
Così lo scoperto nei nostri confronti non poteva più aumentare. Inoltre, la proposta di pagare il debito in 6 rate era adeguata. Siamo pure stati informati telefonicamente sui contatti con le banche e sugli sforzi di risanamento veramente in atto. Poiché la ditta __________, fino a quel momento aveva fatto fronte ai suoi impegni nei nostri confronti, abbiamo acconsentito al piano rateale. In genere, se la domanda di pagamenti rateali ci perviene per la prima volta, le rate vengono autorizzate dopo aver verificato adeguatamente la situazione. : (…)" (Doc. _, inc. __________)
Circa l'esito di questa dilazione, la Cassa ha poi precisato:
" 4.
Il 17 febbraio 1997 al conto della ditta __________ poteva essere accreditato un bonifico risultante dal conteggio finale del 1996 di fr. 10'518.-- (vedi annotazione sull'act. 2 e act. 17). La ditta __________ non ha fatto dei pagamenti rateali, in altre parole non si è attenuta al piano rateale e questo è diventato obsoleto già nel febbraio 1997. Neanche i contributi correnti __________ furono pagati.
Secondo il sollecito gli atti di esecuzioni sono di nuovo ripresi.
4.1.
Per i contributi correnti della __________ l'incasso si è svolto normalmente, cioè i contributi non versati dal gennaio 1997 sono stati sollecitati e in seguito inclusi nell'esecuzione. Rinviamo alla documentazione d'incasso qui allegata (quale esempio act. 8 - 10).
4.2.
Per i contributi scaduti e contenuti nel piano rateale abbiamo attivato le domande di realizzo che erano state ritirate (act. 11) rispettivamente abbiamo continuato gli altri atti di incasso (quale esempio act. 12 e 13). Prima di intraprendere questi passi, abbiamo avuto contatto telefonico con la ditta __________, poiché i pagamenti rateali non ci pervenivano. Da parte della ditta seguirono estese affermazioni con l'indicazione che il risanamento "sarebbe davanti alla porta, soltanto un po' di pazienza". Il 9 aprile 1997 avvenne il controllo finale presso la fallita __________ (act. 14). Ne risultò pure un saldo di fr. 23'362.70 per contributi non calcolati negli anni 1992 - 1996. A partire da questa data non potevamo più credere alle affermazioni. Come già spiegato, abbiamo continuato la procedura di incasso già introdotta."
(Doc. _, inc. __________)
Quindi, la Cassa ha avvallato il piano di ammortamento poiché il debito contributivo non poteva aumentare (dal 1° gennaio 1997 l'affiliazione della __________ presso l'attrice era infatti cessata e per quell'anno la società non doveva versare dei contributi). Inoltre l'amministrazione è stata informata degli sforzi per attuare il risanamento. Di conseguenza, il 28 gennaio 1997 l'attrice ha ritirato i pignoramenti (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Orbene, il solo fatto che la Cassa abbia acconsentito alla dilazione non è sufficiente affinché assurga a motivo di discolpa. La __________ non ha infatti provveduto al primo versamento che avrebbe dovuto eseguire entro pochi giorni dalla concessione della dilazione, tantomeno ha rispettato le successive scadenze rateali, per cui la Cassa ha riattivato le procedure esecutive. Deve essere rilevato che, diversamente dalla fattispecie di cui al DTF 124 V 253s, dove il datore di lavoro aveva concluso un accordo con una società estera al fine di procurasi liquidità e quindi reso realistico il rispetto del piano di ammortamento dei contributi, nell'evenienza concreta al momento della richiesta di dilazione non vi era l'avvallo delle banche creditrici al risanamento del Gruppo __________, risanamento in seguito non realizzatosi. A quel momento si era solamente allo stadio di trattative e questo diversamente da quanto riportato nello scritto 21 gennaio 1997, in cui la __________ aveva giustificato la richiesta di dilazione con il raggiungimento di un accordo " con il "pool" di banche a cui fa capo l'azienda, per il pagamento rateale degli arretrati che si sono accumulati durante l'anno 1996 e per i quali avete avviato delle procedure di incasso " (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). In una sentenza del 15 ottobre 1998, pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 26, il TFA aveva scagionato un amministratore perché la ditta, al fine di far fronte al proprio debito contributivo, si era regolarmente rivolta alla Cassa per chiedere delle dilazioni di pagamento, peraltro sempre concesse. Nel caso in esame, invece, sin dal 1995 la __________ ha avuto problemi con il pagamento dei contributi, costringendo la Cassa ad iniziare diverse procedure esecutive sfociate in attestati di carenza beni. Per completezza va infine rilevato che la dilazione ex art. 123 LEF concessa il 22 maggio 1997 dall'UEF di __________, a seguito del già menzionato versamento di fr. 20'000.-- (cfr. consid. 2.8) non rientra nella presente valutazione della colpa del datore di lavoro. Da una parte perché la dilazione è stata accordata da un'autorità pubblica sulla base di criteri diversi da quelli della Cassa, dall'altra il versamento è stato eseguito per differire la domanda di vendita 12 maggio 1997 (doc. _ ad 1 e 2 inc. __________e relativa documentazione allegata), il cui ricavato non è stato comunque sufficiente per coprire integralmente il credito insinuato dall'attrice (cfr. ACB 8 settembre 1997 di cui al consid. 2.4). In conclusione, visto quanto esposto sopra, i fatti che hanno indotto alla concessione della dilazione non permettono di concludere per l'esistenza di validi motivi di discolpa ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. 2.17) Ne segue che __________ deve rispondere del danno subito dalla Cassa di fr. 87'180.30 invece dei fr. 96’680,30 chiesti con la petizione 11 marzo 1998. Come visto al consid. 2.8, il danno è diminuito a seguito del versamento fatto da __________ e __________ dopo la resa del primo giudizio del 9 agosto 1999. Di conseguenza, limitatamente all'importo versato la presente vertenza diverrebbe priva di oggetto. Tuttavia questa circostanza non consente l'assegnazione di ripetibili. Infatti, secondo costante giurisprudenza, se una procedura giudiziaria diviene priva di oggetto vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili solo se le circostanze processuali lo giustificano (cfr. DTF 110 V 57 consid. 2a, cfr. Locher, op. cit., pag. 395, N. 71, Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 n. 9, pag. 243). Nella fattispecie in esame, visto che il versamento non ha influito sulla responsabilità ex art. 52 LAVS di __________, non sussiste un diritto a ripetibili parziali.
2.19. Con l'atto di risposta __________ ha chiesto l'assunzione di diversi mezzi di prova: documenti, testi, interrogatorio formale, perizia, richiamo dall'UEF di __________ dell'incarto relativo al fallimento della __________. Egli ha chiesto il richiamo dalla Cassa di tutti i formulari, i conteggi, gli estratti conto relativi agli accrediti ricevuti dalla CM __________ e dalla __________ per i contributi paritetici di ques'utlima; l'edizione dalle banche della società degli estratti conto della società fallita relativamente ai versamenti effettuati alla __________, nonché i documenti di apertura del conto con relativo cartoncino degli aventi diritto di firma (doc. _ pag. 5 inc. __________).
Con scritto 7 settembre 1998 __________ ha specificato la richiesta d'audizione testimoniale dell'avv. __________, e del signor __________ della __________ (doc. _ inc. __________).
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la voluminosa documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario richiamare dall'UEF l'incarto della società poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare la questione della perenzione dell'azione di risarcimento. Inoltre, la Cassa ha prodotto gli atti relativi alle diverse esecuzioni forzate promosse nei confronti della __________. Per quel che concerne la documentazione da richiedere all'attrice, va rilevato che la stessa è stata prodotta durante la istruttoria. Non è parimenti necessario richiamare gli estratti bancari dal momento che nei conteggi forniti dalla Cassa sono stati indicati tutti i versamenti eseguiti dalla fallita. Spettava piuttosto al convenuto produrre la controprova. Lo stesso dicasi per l'assunzione della documentazione atta ad accertare il diritto di firma sui conti bancari, visto che al convenuto spettava comunque l'obbligo di vigilanza sul pagamento dei contributi. Del resto, dai conteggi della Cassa risulta che la maggioranza dei pagamenti sono stati registrati come "versamenti __________ " e quindi via conto corrente postale. L'audizione dell'avv. __________ e del signor __________ della __________ è da ritenere superflua. Lo scambio di corrispondenza tra il legale e le banche, come pure il rapporto della __________, documentazione allegata agli atti, sono sufficienti per poter accertare i fatti in relazione alle trattative per il risanamento del Gruppo.
Ininfluente ai fini della presente giudizio appare inoltre l'allestimento di una perizia. A prescindere dal fatto che il convenuto non ha specificato il motivo di tale richiesta, la situazione economica del "Gruppo __________ " è comunque facilmente rilevabile dal citato rapporto della __________. Va infine rilevato che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata richiesta l'organizzazione. Tale obbligo presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, mentre semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni non bastano per creare un simile obbligo (DTF 122 V 55 consid. 3a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione, nella misura in cui non è priva di oggetto, è accolta.
§ __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione __________ fr. 87'180.30 per i contributi paritetici non versati dalla __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione alle parti, nonché ai cointeressati __________, __________ e __________ i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti