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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2001 31.2000.35

September 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,987 words·~40 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00035   ZA/sc

Lugano 20 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 6 giugno 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa di comp. AVS __________  

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,     

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                              1.1.   La società __________, con sede a __________ è stata iscritta nel Registro di Commercio il __________ 1978 (cfr. doc. _). La società ha gestito il locale __________.

                                       Lo scopo sociale consisteva nell'acquisto, la gestione, l'amministrazione di ristoranti, bar, caffè, ed ogni forma di esercizio pubblico.

                                       __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dall'8 gennaio 1996 (cfr. doc. _).

                                       La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa di compensazione AVS __________ dal 1° dicembre 1978 fino al 28 febbraio 1999.

                                       La ditta non ha saldato completamente i contributi del 1997, 1998 e 1999 per complessivi fr. 78'470.45. Con decreto 11 agosto 1998 del Pretore di __________ è stata concessa una moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del __________ 1998).

                                       In data 4 dicembre 1998 la Cassa ha insinuato presso l'UEF di __________ il proprio credito di fr. 57'533.45.

                                         La moratoria concordataria concessa l'11 agosto 1998 è decaduta senza che venisse revocata dal Pretore (cfr. doc. _, allegato _).

                                       Con decreti 12 aprile 1999 rispettivamente 3 agosto 1999 del Pretore di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi (FUSC __________ 1999).

                                       La società è stata radiata d'ufficio in applicazione delle disposizioni dell'art. 66 cpv. 2 ORC.

                              1.2.   Costatato di aver subito un danno, l'11 aprile 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 78'470.45 relativi ai contributi paritetici scoperti nel 1997,1998 e 1999 (cfr. doc. _).

                              1.3.   Con opposizione 28 aprile 2000, per il tramite dell'avv. __________, __________ contesta di essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa, in quanto de facto non sarebbe mai stato organo della società. Organi materiali della stessa sarebbero invece __________ e __________.

                                       __________ non avrebbe mai percepito alcun salario, anzi egli avrebbe immesso liquidità nella società mediante prestiti per oltre fr. 18'000.--.

                                       Egli sarebbe stato informato della grave situazione in cui si trovava la società solo poco prima della concessione della moratoria concordataria.

                                       Il convenuto ha contestato inoltre l'importo del danno in quanto troppo elevato ed ha sollevato l'eccezione di perenzione poiché la Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno prima dell'11 aprile 1999 (cfr. doc. _).

                              1.4.   Mediante petizione 6 giugno 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 78'470.75 per contributi non saldati nel 1997, 1998 e 1999, in quanto avrebbe violato il suo dovere di sorveglianza:

"  (…)

Il signor __________, nella sua opposizione alla nostra decisione di risarcimento danni, ribadisce la sua estraneità alla conduzione economico commerciale della società.

Il signor __________ era amministratore unico della società ora fallito e come tale, egli doveva, secondo l'art. 716 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 Il 179).

Come detto in precedenza, il signor __________, si difende argomentando che altri si occupavano dell'amministrazione. Tuttavia questa circostanza non é sufficiente a liberarlo dalle proprie responsabilità. Un amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa. Egli non può estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri si occupavano della gestione.

Lascia intendere in sostanza che la sua presenza nel consiglio di amministrazione é da considerare unicamente come prestanome. Questa tesi è avvalorata quando egli afferma di non essere mai stato informato della cattiva situazione finanziaria della società.

In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante nei confronti della Cassa.

Per quanto concerne la contestazione dell'importo rimasto scoperto si fa rilevare che i conteggi dei contributi sono stati allestiti in base alle dichiarazione di salario presentateci. Non siamo a conoscenza di chi era incaricato per la stesura di queste dichiarazioni. Come già accennato in precedenza, in allegato inviamo la documentazione per la determinazione dell'importo scoperto.

Relativamente alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni la Cassa deve osservare quanto segue:

Come già fatto rilevare in precedenza, in data 11 agosto 1998 da parte della Pretura di __________ è stata concessa la moratoria di concordato. La nostra Cassa ha insinuato il proprio credito definitivo il 4 dicembre 1998.

Sempre con decreto della Pretura di __________ del 12 aprile 1999 e del 3 agosto 1999 è stato deciso il fallimento con sospensione della procedura.

Normalmente quando la procedura di concordato non giunge a buon fine oppure c'è una rinuncia da parte dei debitori viene pubblicata la revoca del concordato.

In questo caso ciò non è avvenuto, e si è passati dalla pubblicazione del decreto della moratoria  di concordato direttamente alla pubblicazione del decreto di fallimento senza nessuna comunicazione preventiva ai diversi creditori (a questo proposito si richiama il relativo incarto dalla Pretura).

Alla luce di questo fatto non può quindi essere rimproverata mancanza di diligenza alla Cassa.

Per quanto riguarda la segnalazione nell'opposizione, del ruolo di amministratori di fatto della società nei confronti dei Signori __________ e __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria nei confronti degli stessi. (…)" (Doc. _)

                              1.5.   Con risposta 7 luglio 2000 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.

                                       Innanzitutto il convenuto solleva l'eccezione di perenzione:

"  (…)

In concreto, la concessione della moratoria a scopo di concordato è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale in data __________ 1998. Quest'ultima recita:

"                                                                             Il Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________ comunica che, con decreto 11  agosto 1998 è stata concessa alla __________ una moratoria a scopo di concordato della durata di sei mesi."

Vista l'avvenuta pubblicazione, al momento stesso della concessione della morato­ria in data 11 agosto 1998, la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto della precarietà della situazione e quindi avere dei dubbi circa la solvibilità della __________.

In seguito, durante la fase iniziale della moratoria (agosto‑settembre 1998), allor­quando la Cassa ha insinuato il proprio credito dell'ammontare di CHF 57'533.45, quest'ultima avrebbe dovuto attivarsi onde informarsi sul totale dei crediti insinuati. Infatti, considerato che i crediti insinuati tempestivamente ammontavano a CHF 224'285.60, la Cassa avrebbe dovuto accorgersi del rischio elevato di non recupe­rare il suo credito di CHF 57'533.45. Per quanto concerne l'insinuazione del cre­dito, si precisa che la Cassa ha insinuato il proprio in data 8 settembre 1998 e non in data 4 dicembre 1998 come addotto dalla medesima nella petizione.

Secondo la giurisprudenza, qualora il commissario del concordato proponga la re­voca della moratoria concordataria perchè gli attivi della società non coprono i cre­diti privilegiati, il danno, per la Cassa di compensazione, sorge a quel momento (STCA non pubblicata del 26.10.1994 in re D.B.G.; STCA non pubblicata del 20.12.1994 in re B.K.M.P.C., in RDAT Il 1995, pag. 369).

Nella presente fattispecie, in data 9 febbraio 1999, il commissario nominato nella procedura concordataria relativa alla __________, avv. __________, ha presentato la sua relazione, nella quale proponeva la revoca della moratoria, alla Pretura di __________. Non vi sono dunque dubbi che il danno per la Cassa ri­sale al 9 febbraio 1999, data della quale la Cassa avrebbe dovuto essere informata, soprattutto se avesse partecipato attivamente alla procedura. Non giustifica l'attitudine della Cassa __________, la tesi avvalorata in petizione da quest'ultima se­condo la quale, normalmente, quando la procedura di concordato non giunge a buon fine oppure c'è una rinuncia da parte dei debitori viene pubblicata la revoca del concordato. Nella presente fattispecie, la decadenza del periodo della moratoria concordataria non è stata pubblicata in quanto non obbligatoria e puramente dichia­rativa. In ogni caso la Cassa di compensazione __________ era informata del fatto che la moratoria sarebbe decaduta automaticamente in data 11 febbraio 1999 (cfr. pubblicazione FU __________ 1998).

Alla luce di tali risultanze, è evidente come la Cassa AVS __________ abbia man­cato della diligenza necessaria ad una corretta gestione del recupero dei contributi arretrati. Già al momento della concessione della moratoria del concordato e del­l'insinuazione del credito, sarebbe in effetti stato suo preciso dovere di attivarsi sollecitamente e richiedere al commissario come fossero le prospettive di incasso.

Detta attitudine passiva si è verificata pure al momento della scadenza del termine di moratoria, momento in cui avrebbe dovuto accertarsi della situazione della proce­dura e dei contenuti della relazione del Commissario. Non si può dunque affermare che la Cassa si è comportata con la stessa accortezza che avrebbe usato qualsiasi al­tro creditore che si fosse trovato nella medesima situazione. Detto comportamento non va in alcun modo tutelato.

Visto quanto sopra, applicando i principi della più recente giurisprudenza del TFA, la Cassa di compensazione avrebbe, secondo la diligenza che le è imposta, dovuto conoscere il presunto danno già ben prima del 12 aprile 1999 (data del fallimento), segnatamente al più tardi l'11 febbraio 1999, motivo per cui le pretese fatte valere in data 11 aprile 2000 sono perente ex art. 82 OAVS." (Doc. _, pag. 6-8)

                                       Nel merito della vertenza, __________ ribadisce di non aver potuto influenzare in nessun modo la volontà della società e di non essersi occupato della sua conduzione, che era de facto nelle mani di __________ e __________. Per questo motivo ha deciso di denunciarli in lite.

                                         Il convenuto ha aggiunto inoltre quanto segue:

"  (…)

Orbene, come già evidenziato in precedenza, il signor __________ non è mai stato informato della situazione della ditta e di conseguenza non ha mai influito sulla conduzione contabile amministrativa della società, poiché da un lato egli non aveva la necessaria competenza in questo campo e dall'altro i signori __________ e __________ hanno sempre tenuto all'oscuro il signor __________ sulla gestione della stessa. A questo proposito si ricorda che non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l'incaricato intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro informazioni errate e affidanti (STFA 7.12.1993 nella causa G.F.). Inoltre, secondo la giurisprudenza fede­rale, l'amministratore iscritto a RC, ma di fatto privato dei suoi poteri non può es­sere reso responsabile del danno subito dalla Cassa (DTF 114 V 80).

In tutta evidenza il qui convenuto, al di là della carica che ha ricoperto per parecchi anni, non ha in realtà mai svolto alcuna funzione in qualità di organo e non è mai stato in condizione di influenzare in qualche modo la volontà della SA, essendo to­talmente privo di poteri decisionali. La volontà della società era in effetti determinata esclusivamente dai signori __________ e __________, i quali, al contrario del con­venuto, erano regolarmente stipendiati. Pertanto, nel caso concreto, è fuor di dub­bio che siamo in presenza di violazione intenzionale o di negligenza grave da parte del convenuto. (…)"

Doc. _, pag. 5)

                               1.6.   A seguito di due accertamenti effettuati dal TCA, in data 14 agosto 2001 e 27 agosto 2001 l'UEF di __________ ha precisato:

"·   in base ai dati rilevati dall'incarto esecuzioni in nostro possesso, risulta che il settore preposto dello scrivente Ufficio, dopo la comunicazione 22 febbraio 1999 del Pretore di __________, il 26 marzo seguente aveva ricevuto una richiesta per l'erezione dell'inventario (doc. _), intimato alle parti in data 30 marzo (doc. _). Il 12 aprile ai creditori pignoranti aveva poi impartito un termine per dichiarare se intendevano contestare il diritto di ritenzione (doc. _).

Il 26 aprile la società escussa era stata diffidata a versare le rate scadute (doc. _).

·  Il 12 aprile 1999 ci è contemporaneamente pervenuto il decreto di fallimento pronunciato su istanza della società medesima, la quale avvisava il Giudice circa la situazione di indebitamento depositando il bilancio giusta l'art. 725 e segg. CO (doc. _)." (Doc. _)

"  (…)

vi informiamo che lo scrivente Ufficio non avverte i creditori al momento in cui una moratoria sia scaduta, ma riavvia le esecuzioni che erano in corso prima della moratoria stessa dal punto in cui erano state fermate.

Nessun dispositivo di legge prescrive difatti all'organo esecutivo di informare i creditori dell'avvenuta decadenza della moratoria.

Nel caso particolare della __________ le date della riattivazione delle procedure sono quelle comunicate con la nostra precedente lettera del 14 agosto.

In base ad uno degli allegati _ sottopostivi con la medesima lettera, alla Cassa di compensazione AVS __________ era stato impartito un termine di dieci giorni per eventualmente contestare la ritenzione inoltrata dal __________ il 23 marzo 1999, a contare dalla nostra notificazione inviata a tal proposito il 12 aprile successivo." (Doc. _)

                                1.7   Con scritto 6 agosto 2001 la Cassa si è riconfermata nelle posizioni fin qui sostenute (cfr. Doc. _).

                               1.8.   Con osservazioni 13 settembre 2001, il convenuto ha ribadito la richiesta di assunzione di prove avanzate con la risposta (cfr. Doc. _).

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   __________ sostiene che il credito risarcitorio della Cassa sarebbe perento, in quanto al più tardi l'11 febbraio 1999, l'attrice sarebbe stata a conoscenza del danno subito.

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.

                                         D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).

                                         Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

                                       Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                       Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

                              2.3.   Nell'evenienza concreta con decreto 11 agosto 1998 del Pretore di __________ è stata concessa una moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del __________ 1998).

                                       In data 4 dicembre 1998 la Cassa ha insinuato presso l'UEF di __________ il proprio credito di fr. 57'533.45.

                                       Con decreti 12 aprile 1999 rispettivamente 3 agosto 1999 del Pretore di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi (FUSC __________ 1999).

                                       Ora il convenuto sostiene che:

"(…) Secondo la giurisprudenza, qualora il commissario del concordato proponga la re­voca della moratoria concordataria perchè gli attivi della società non coprono i cre­diti privilegiati, il danno, per la Cassa di compensazione, sorge a quel momento (STCA non pubblicata del 26.10.1994 in re D.B.G.; STCA non pubblicata del 20.12.1994 in re B.K.M.P.C., in RDAT Il 1995, pag. 369).

Nella presente fattispecie, in data 9 febbraio 1999, il commissario nominato nella procedura concordataria relativa alla __________, avv. __________, ha presentato la sua relazione, nella quale proponeva la revoca della moratoria, alla Pretura di __________. Non vi sono dunque dubbi che il danno per la Cassa risale al 9 febbraio 1999, data della quale la Cassa avrebbe dovuto essere informata, soprattutto se avesse partecipato attivamente alla procedura. Non giustifica l'attitudine della Cassa __________, la tesi avvalorata in petizione da quest'ultima se­condo la quale, normalmente, quando la procedura di concordato non giunge a buon fine oppure c'è una rinuncia da parte dei debitori viene pubblicata la revoca del concordato. Nella presente fattispecie, la decadenza del periodo della moratoria concordataria non è stata pubblicata in quanto non obbligatoria e puramente dichia­rativa. In ogni caso la Cassa di compensazione __________ era informata del fatto che la moratoria sarebbe decaduta automaticamente in data 11 febbraio 1999 (cfr. pubblicazione FU __________ 1998)".

                                         Le argomentazioni del convenuto non sono pertinenti per i motivi che seguono.

                                         Corrisponde al vero che dal momento della pubblicazione del decreto di revoca di una moratoria, incomincia a decorrere il termine di perenzione ex art. 82 cpv. 1 OAVS (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nelle cause A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a), 4b) e 4c).

                                         Infatti, finché dura una moratoria concordataria, che per principio avvia il processo per un'eventuale omologazione del concordato al fine di salvare la ditta, non si può stabilire se il credito sarà recuperabile oppure no.

                                         Tuttavia nel caso di specie il Pretore non ha emanato un decreto di revoca della moratoria concordataria per cui non si pone il problema di far partire eventualmente il termine di perenzione da tale data. In data 22 febbraio 1999 il Pretore ha semplicemente rammentato all'UEF di __________ che la moratoria di sei mesi concessa in data 11 agosto 1998 alla __________ è scaduta in data 19 febbraio 1999 (cfr. scritto 22 febbraio del Pretore di __________). 

                                         Nell'evenienza concreta, il fallimento è stato aperto con decreto del 3 agosto1999. Pertanto in quel momento il danno è sorto. Tuttavia, è solo con decreto 3 agosto 1999 (FUSC del __________ 1999) che il Pretore ha deciso la sospensione della procedura di fallimento. Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine di un anno per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2001 pag. 194 ss):

"  C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991 S. 390).

Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V 76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen (NUSSBAUMER, a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7. Januar 2000)."

                                         Ora, gli accertamenti effettuati dal TCA hanno permesso di stabilire che la Cassa non poteva oggettivamente venire a conoscenza del danno prima del 3 agosto 1999. L'UEF di __________, dopo aver ricevuto la comunicazione 22 febbraio del Pretore (cfr. allegato _, doc. _), ha riattivato le procedure che sono rimaste in sospeso durante la moratoria concordataria (cfr. doc. _).

                                         In data 12 aprile 1999, la stessa società ha chiesto il fallimento depositando il bilancio ai sensi dell'art. 725a CO (cfr. alllegato _, doc. _).

                                         Visto che la decisione di sospensione della procedura per mancanza di attivi è del 3 agosto 1999, mentre la decisione di risarcimento è dell'11 aprile 2000, il credito risarcitorio non è perento.

                               2.4.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).

                               2.5.   In sede di opposizione __________ ha sostenuto che l'importo del danno indicato dalla Cassa sarebbe troppo elevato.

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).

                               2.6.   Nel caso di specie il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Nell'evenienza concreta, la massa salariale degli anni 1997, 1998 e 1999 è evincibile dai conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _).

Dopo un attento controllo effettuato dal TCA, il calcolo della Cassa deve tuttavia essere corretto come segue.

                                         Infatti, per quel che concerne gli elementi del danno risarcibile, non possono essere inclusi i premi dell'assicurazione contro gli infortuni e quelli per la perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. consid. 2.4).

                                         La Cassa ha per contro incluso nel danno i contributi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, di conseguenza dall'importo di fr. 78'470.45 si deve sottrarre l'importo di fr. 15'328.55 (contributi perdita di guadagno in caso di malattia 1997, 1998 e 1999: fr. 7'930.05 + 6'342.15 + 1'056.35).

                                         Riassumendo il danno subito dalla cassa è di fr. 63'141.90.

                                         Inoltre va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Nell'ambito della LADI, ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352). Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore.

                               2.7.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.8.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.9.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze  molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                             2.10.   __________ sostiene che, benché sia stato formalmente amministratore unico della __________, egli non si sarebbe mai occupato della gestione e amministrazione della società. Unici amministratori de facto della società sarebbero stati __________ e __________. Egli ha dichiarato inoltre che sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione della società da parte di __________ e __________ e che di conseguenza a lui non può essere imputata nessuna intenzionalità o grave negligenza.

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né alle cause di un fallimento.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b ; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ai presunti amministratori materiali __________ e __________, ma anche e soprattutto all'organo formale amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.

                                         Pertanto, secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         __________ addossa tutta la responsabilità a __________, i quali gli avrebbero occultato la vera situazione finanziaria della ditta. Egli sarebbe venuto a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società solo poco tempo prima della concessione della moratoria concordataria.

                                         Al proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente del socio gerente di una società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali.

                                         Nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori - segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio 1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).

                                         È comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore.

                                         Parimenti non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).

                                         Le argomentazioni sollevate dal convenuto nella fattispecie in esame non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad affermare che __________ e __________ lo avrebbero tenuto all'oscuro delle difficoltà della società, sottacendogli invece la reale situazione di crisi che attraversava la ditta.

                                         L'argomentazione del convenuto non merita tutela, in quanto,  come visto in precedenza, l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi venissero versati alla Cassa e verificare che non ci fossero arretrati contributivi. Non è sufficiente affermare di essere stati tenuti all'oscuro da tutto.

                                         Essersi fidato della presunta gestione di __________ e __________, senza una regolare ed accurata verifica della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).

                                         Per quanto concerne l'argomentazione secondo la quale unici responsabili del danno sarebbero stati __________ e __________ i, giova ricordare in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Se __________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                       Il fatto di aver immesso liquidità per oltre fr. 18'000.-- al fine di sanare la situazione della società non è, per i motivi appena enunciati, sufficiente per esimere il convenuto da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Queste omissioni costituiscono una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                             2.11.   __________ ha chiesto che vengano convenuti anche __________ e __________, in quanto amministratori materiali della società.

                                         A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio il __________ e __________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). In tal senso, dunque, il TCA non può intervenire. Del resto la Cassa ha affermato di riservarsi, dopo gli accertamenti del caso, di procedere contro questi ultimi (cfr. doc. _).

                             2.12.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         I documenti necessari per la pronuncia della sentenza sono stati richiesti direttamente dal TCA alla Pretura di __________.

                                         Non è stato precisato dal convenuto cosa chiarirebbero tutti gli incarti concernenti la __________, da richiedere presso l'UEF di __________.

                                         Le audizioni testimoniali richieste sono superflue, in quanto la posizione di __________ è stata ampiamente chiarita dal TCA (cfr. consid. 2.10.).

                                         Per quanto concerne la richiesta di visionare le dichiarazioni dei salari ed i conteggi relativi ai salari formulata con lo scritto 13 settembre 2001 (cfr. doc. _), si rammenta al convenuto che tali documenti erano stati prodotti con la petizione di causa e quindi a disposizione delle parti sin dal 6 giugno 2000 (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         § Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 63'141.90.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà al convenuto fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2000.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2001 31.2000.35 — Swissrulings