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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.04.2000 31.2000.19

April 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·713 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00019   BS

Lugano 4 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla domanda di revisione della STCA 28 febbraio 2000 statuente sulla petizione  19 febbraio 1998 della

__________,    

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

in relazione alla fallita

__________

Ritenuto che:                 

                                     -   con sentenza del 28 febbraio 2000 (intimata il 16 marzo 2000) il TCA ha accolto la petizione 19 febbraio 1998 della Cassa di compensazione, condannando quindi __________ a risarcirle il danno subito di fr. 501'614,30 a seguito del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della __________;

                                     -   con istanza di revisione 30 marzo 2000 __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto la reiezione della petizione. Quale nuovo mezzo di prova il convenuto produce un'intervista di __________ apparso sul settimanale __________del __________ 2000.

                                     -   a mente di __________ tale intervista dimostrerebbe come il "Gruppo __________ ", di cui la __________ faceva parte, avesse avuto i mezzi necessari per solvere i contributi arretrati e che solo a causa del contenzioso con il fisco __________ decise di lasciare la Svizzera portando con se svariati milioni di franchi. Pertanto il convenuto conclude che:

"  cadono così tutti gli addebiti mossi a __________ da questo Tribunale nella sentenza in oggetto della presente domanda di revisione. Questo perché vi è ora la prova apodittica che la situazione non solo "appariva rassicurante" anche per __________, così come appariva "per i dipendenti", ma che era anche tale" ( cfr. istanza pag. 4);

                                     -   l'art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;

                                     -   ai sensi dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                     -   la revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; cfr anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);

                                     -   nella fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 17 marzo u.s., non è ancora divenuta definitiva; 

                                     -   l'istanza può essere considerata come ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 128 OG). Poiché la presente vertenza non verte sul'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il TFA si limita ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedure (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. aebe 105 cpv. 2 OG);

                                     -   il riferimento fatto dall'istante alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in Rep 1984 pag. 78 non entra in linea di conto poiché, diversamente dal ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile quando sono stati esauriti i mezzi di diritto ordinari del diritto cantonale (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a edizione, Zurigo 1998, pag. 302, N. 847), ciò che qui è il caso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-   L'istanza di revisione è irricevibile.

                            2.-   Gli atti sono rinviati per competenza di giudizio al TFA.     

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti