RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00017 ZA/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 marzo 2000 ai seni dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. In data __________ 1997 è stata costituita la società __________, con sede a __________ (Iscrizione al FUSC il __________ 1997; cfr. doc. _). Precedentemente la società aveva la sede a __________.
Lo scopo sociale consisteva nella produzione, il commercio e la distribuzione di prodotti cosmetici, protesi e tessili.
__________ ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società, dalla costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________ dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire dal mese di ottobre 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese dicembre 1997 (cfr. doc. _).
Con decreti 30 novembre 1998 e 14 gennaio 1999 la Pretura di _______ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 1999).
La Cassa ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 25'035.75 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 1997 e 1998, per quest'ultimo anno fino al mese di giugno, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 21 aprile 1999, la procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa con il rilascio di un attestato di carenza beni a seguito di fallimento per l'intero credito insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 25'035.75, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di giugno (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 23 febbraio 2000 la convenuta, per il tramite dell'avv. __________, respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, precisando di aver incontrato enormi difficoltà nella gestione degli affari della ditta per colpa della precedente gestione. La convenuta afferma che già nel corso del 1997 la società era fallimentare. In seguito la situazione d'insolvenza sarebbe precipitata nel corso del 1998, in quanto l'azionista di maggioranza non avrebbe più anticipato somme di denaro. Ella tuttavia avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la ditta, ma visto il perdurare dello stato fallimentare della società, ha dovuto chiedere il fallimento (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 24 marzo 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 25'035.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di giugno (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:
" (…)
3.
Nella fattispecie, l'attrice, pur comprendendo la situazione di disagio relativa alla gestione della società, dovute all'inadempienza dell'amministrazione precedente nonché al disinteresse dell'azionista, che avrebbe rinunciato all'immissione di capitali per salvare la società, deve purtroppo rilevare che tali argomentazioni non sono considerate, dalla costante giurisprudenza, validi motivi di discolpa.
Infatti, all'organo formale di una società sono posti a carico degli obblighi, ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO, che devono essere assunti secondo una diligenza che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A.C.).
Secondo il TFA il citato dovere risulta accresciuto quando si tratta, come nella fattispecie, di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTIF 122 Ili 198 consid. 3).
Dall'organo formale, ma in particolare dall'amministratore unico con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantenga un assoluto controllo degli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora gli obblighi nei confronti della Cassa non sono adempiuti, ed assumendo i provvedimenti del caso.
Inoltre, il fatto che la convenuta era a conoscenza dello stato fallimentare della società già nel 1997, si imponeva la convocazione di un'assemblea generale, per l'assunzione di misure di risanamento e, in caso di esito negativo, si doveva avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO, dell'indebitamento della società.
Dall'opposizione non emerge che la convenuta abbia agito nel modo sopra esposto.
Di conseguenza, non avendo la stessa ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
4.
All'asserzione della convenuta, secondo la quale avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la società, l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del TCA, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né ad eventuali cause di un fallimento (STCA 14 giugno 1995 in re G. C.).
L'essersi prodigata per salvare la società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M e M. B.).
Prove: C.S.
5.
Segnatamente all'insolvenza della società, si rileva che la giurisprudenza ha ritenuto la valutazione di questo argomento in modo restrittivo e solo se esistono particolari circostanze atte a giustificare il comportamento del datore di lavoro, quali il breve periodo di scoperto contributivo o la carenza di liquidità passeggera.
Nella fattispecie la morosità della società è iniziata sin dall'affiliazione avvenuta nel 1997. L'attrice ha dovuto, come peraltro risulta dai dettagli evoluzione incassi (Doc. _), diffidare e precettare tutti i contributi richiesti per gli anni 1997 e 1998. Un solo acconto per l'anno 1997 è stato pagato.
Trattandosi di una morosità durevole, questa permette di dedurre che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi. Tale agire fa sorgere la responsabilità degli amministratori, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.).
Inoltre, vi è un elemento determinante che consiste nel fatto che la convenuta era a conoscenza delle difficoltà finanziarie in cui si trovava la società, ragion per cui ella avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione ed assumere le relative misure (DTF114 V 219, consid. 4a e 4b). (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 2 maggio 2000, la convenuta ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione, solleva l'eccezione di perenzione argomentando:
" (…)
Nel caso di specie, per sua stessa ammissione, l'attrice ha conosciuto l'insolvenza della __________ al momento della pubblicazione dell'apertura del fallimento, apparsa sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino il 2 febbraio 1999 (doc. _).
Da qui, verosimilmente per preservare la perenzione della procedura l'emanazione della decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS contro l'organo formale della __________ il 1. febbraio 2000 (doc. _).
Senza volersi chinare troppo sulla copiosa giurisprudenza in materia, e lasciando a questo Lodevole Tribunale il compito di esaminare se la petizione sia ricevibile, è d'uopo rilevare come l'attrice abbia ricevuto notizia dell'apertura del fallimento della __________ non con la pubblicazione del medesimo sul Foglio Ufficiale cantonale n. _ del __________99, bensì già con lo scritto 25.1.99 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (doc. _), inviato tanto alla convenuta in qualità di amministratrice unica della fallita quanto ai creditori noti della stessa (come da art. 233 LEF). L'attrice ha sicuramente ricevuto tale comunicazione, essendo la propria qualità di creditore nota all'UEF a seguito delle procedure esecutive pendenti dal 1998 (cfr. doc. _; edizione dall'attrice dell'incarto integrale afferente alla __________).
Ne consegue che se l'attrice ritiene sorta l'nsolvenza della __________ con la pubblicazione del fallimento (doc. _ pag. 3 primo paragrafo), allora il termine di perenzione di un anno per far valere le proprie pretese di risarcimento danni contro l'organo formale della società non è decorso dal 2.2.99, bensì dalla data di ricezione della comunicazione 25.1.99 dell'UEF di __________, vale a dire il 26.1.99 (come risulterà dall'incarto, di cui è richiesta edizione, dell'attrice; si confronti inoltre la data del fax ‑ 26.1.99 ‑ con il quale la convenuta inviava al proprio legale copia della circolare in questione, doc. _).
Ne discende che, accogliendo le stesse argomentazioni attoree (doc. _, pag. 3, primo paragrafo), la petizione 24.3.00 è irricevibile per intervenuta perenzione della procedura di risarcimento, datata 1.2.2000. (…)" (Doc. _, pag. 9-10)
Nel merito della vertenza la convenuta ha precisato quanto segue:
" (…)
Agli inizi della propria attività in qualità di amministratrice unica, la convenuta aveva dovuto affrontare diverse difficoltà di carattere gestionale, in quanto il precedente amministratore non aveva mai allestito né consegnato alla nuova amministrazione la contabilità relativa agli esercizi del 1996 (doc. _).
Comunque la convenuta poteva contare, oltre che sulla propria tenacia nel voler dare un'impronta positiva e di successo alla società, sulla presenza del socio maggioritario e dei suoi capitali.
L'entusiasmo per quanto di socialmente utile la __________ rappresentava per le numerose donne, non solo ticinesi, ma anche svizzere, colpite da un cancro al seno e in seguito sottoposte a mastectomia, era rafforzato dal buon sostegno economico assicurato dall'azionista __________.
Egli non si era limitato ad entrare a far parte della società come azionista, ma, forte della convinzione che la __________ sarebbe diventata una ditta importante a livello svizzero, rinomata non soltanto per gli scopi altamente sociali perseguiti, ma anche e soprattutto per la considerevole potenza economica che avrebbe col tempo rappresentato, ne aveva pure finanziato l'aumento del capitale azionario, liberando ulteriori franchi fr. 200'000.‑‑, sì da portarlo dagli iniziali fr. 100'000.‑‑ a complessivi nominali fr. 300'000.‑‑, in data 28 febbraio 1997 (doc. _, doc. _). Con questi versamenti si era potuto far fronte ai debiti societari contratti nel 1996 sotto la precedente gestione (richiamo della contabilità della società presso la Pretura di __________).
Le difficoltà gestionali incontrate agli inizi della propria attività d'amministratrice unica non potevano quindi avere per effetto di far desistere la convenuta dal progetto, né in qualità di dipendente della società, per la quale si impegnava a fondo nel fornire consulenza alle potenziali clienti, concludendo con numerose di queste contratti di vendita (richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________), né in qualità di amministratrice.
Gli ostacoli iniziali non fecero desistere neppure l'azionista maggioritario, __________, il quale, ben conscio del fatto che, inizialmente, la società avrebbe necessitato di un considerevole finanziamento per funzionare e per poter, soltanto dopo alcuni anni, restituire un riscontro finanziario soddisfacente, non esitava a versare alla __________ le somme necessarie per far fronte alle spese correnti del momento (doc. _).
Tant'è vero che la convenuta aveva potuto procedere al tempestivo versamento dei contributi paritetici dei dipendenti della società relativi al primo e al secondo trimestre del 1997, al versamento dei salari dei dipendenti della società, nonché al saldo delle varie fatture dei fornitori di materiale e servizi della ditta (doc. _; richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________).
Alla luce dei finanziamenti che giungevano dall'azionista, la convenuta non poteva, né doveva, essere ragionevolmente tenuta a preoccuparsi oltre misura delle risultanze del primo bilancio allestito per la società agli inizi del 1998 (doc. _).
Ella conosceva bene le intenzioni del finanziatore, sul quale sapeva di poter contare sino al momento in cui la __________ non avesse ottenuto il bacino di clientela necessario per essere a tutti gli effetti una ditta attiva in campo sanitario e economicamente autonoma.
(…)
Considerata la ricezione dei finanziamenti durante il 1997, i quali avevano permesso di coprire sia i contributi paritetici richiesti, sia gli stipendi dei dipendenti e le prestazioni dei fornitori, la convenuta non aveva ritenuto, legittimamente, di doversi preoccupare oltre misura; ella infatti sapeva ‑ e la situazione sin lì vissuta non poteva che rafforzare simile convinzione ‑ che i necessari innesti di capitale sarebbero presto giunti a copertura dei contributi che la Cassa avrebbe reclamato per il 1998 e del contributo, peraltro nel dicembre 1997 non ancora diffidato, per il quarto trimestre 1997.
L'analisi della situazione concreta in cui si è trovata la __________ in tutto il 1997 e durante la prima metà del 1998, per la quale la convenuta era stata sì designata amministratrice unica, ma dove di fatto tutte le decisioni più importanti per la società erano vincolate alla volontà dell'azionista finanziatore, il quale era l'unico che in definitiva controllava, mediante la rifusione degli importi necessari, il funzionamento della società e influiva in modo determinante sulla formazione della volontà sociale (DTF 114 V 79, cons. 3), non era tale da indurre un qualsiasi amministratore a rilevare che la società si trovasse in una situazione fallimentare. Semmai, si trovava in una situazione, inizialmente solo temporanea, di mancanza di liquidità finanziaria, le cui difficoltà venivano costantemente riassorbite mediante l'arrivo dei finanziamenti.
Prove:
‑ documenti
‑ testi, in part. __________, contabile della società
‑ richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________
Contestato.
La convenuta ha osservato la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali.
Non è esatto sostenere a priori che la ditta fosse in stato fallimentare già nel 1997.
E' necessario valutare la situazione concreta e oggettiva in cui si trovava la __________ nel 1997, e per simile analisi non è sufficiente basarsi unicamente sui bilanci contabili della stessa, peraltro resi soltanto nei primi mesi del 1998.
Infatti la __________ era una società la cui attività necessitava inizialmente di un primo periodo di formazione del bagaglio di clientela.
Soltanto in seguito, una volta stabiliti proficui contatti, la società avrebbe potuto continuare la propria attività in modo economicamente autonomo, sussistendo attraverso i soli proventi rappresentati dalla produzione, il commercio e la distribuzione di prodotti cosmetici, protesi e tessili.
Era di contro chiaro che durante i primi anni, in attesa di farsi conoscere, la società avrebbe necessitato di finanziamenti esterni.
Di questa realtà ne era a conoscenza la convenuta, che non doveva quindi ragionevolmente allarmarsi per il fatto che inizialmente la __________ non disponeva di riscontri contabili particolarmente positivi ‑ sia detto comunque che la clientela aumentava visibilmente nel corso dei mesi, sino ad arrivare, nel solo Cantone Ticino, all'epoca in cui il fallimento è stato dichiarato a 350 contratti, tutti conclusi dal 1997 in avanti (richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________) ‑ cosi come ne era a conoscenza il finanziatore azionista che si era impegnato, e la cronistoria della società ne ha dato atto, a rifondere i mezzi economici necessari al rilancio dell'attività.
Non è pertanto esatto rimproverare alla convenuta il fatto di non aver convocato un'assemblea generale per l'assunzione di misure di risanamento, poiché tali misure erano già in atto nel corso del 1997 e del 1998.
L'avviso dell'indebitamento della società ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO è stato dato al Giudice non appena questo si è manifestato, vale a dire non appena la convenuta ha avuto conoscenza del rifiuto del finanziatore di rifondere ulteriori capitali.
Stante la situazione di fatto che si presentava ancora nel corso del 1998, la convenuta era legittimata a credere che la società si trovasse in difficoltà momentanee, le quali si sarebbero risolte ben presto, grazie all'arrivo degli ulteriori finanziamenti promessi. (…)"
(Doc. _, pag. 3-5 / 11-13)
La convenuta sostiene che la ditta si trovata di fronte ad una situazione di illiquidità temporanea, argomentando:
" (…)
La società, affiliata presso l'attrice dal mese di gennaio 1997, ha potuto pagare senza alcun problema i contributi relativi ai primi due trimestri del 1997.
Con la fine di quell'anno la __________ si è trovata confrontata a una difficoltà, temporanea, di liquidità: per questo motivo il versamento del contributo per il terzo trimestre ha potuto essere saldato solo il 23.1.98.
In quel periodo però i pagamenti delle spese necessarie per permettere la sopravvivenza della società erano tali da non consentire alla convenuta di operare anche il pagamento della quota per il quarto trimestre 1997, per il quale si attendeva il prossimo innesto finanziario e non essendo del resto tale versamento ancora stato diffidato (doc. _).
L'ulteriore finanziamento da parte dell'azionista è però sopraggiunto unicamente in data 27.5.98. Per questo motivo la convenuta, con senso critico, ha deciso di sospendere il versamento del proprio stipendio già a decorrere dal mese di aprile 1998 (doc. _), pur continuando comunque a svolgere le proprie mansioni, incontrando nuove clienti e concludendo con le stesse nuovi contratti, in modo da ridurre i passivi del bilancio e poter contare su nuova liquidità.
Sempre per questo motivo la società ha posto fine ai contratti di lavoro con i propri dipendenti, rispettivamente per il mese di aprile e di giugno 1998 (doc. _).
La convenuta ha ritenuto di dover dare precedenza al pagamento delle obbligazioni "vitali", eticamente parlando, per la ditta, e meglio il pagamento degli stipendi sino alla fine dei contratti di lavoro con le dipendenti oltre che delle fatture di alcuni fornitori, trovandosi però in questo modo a non disporre della liquidità per pagare i contributi alla scadenza. Tuttavia, essendo agli inizi del 1998 le intenzioni del finanziatore ancora confermate (cfr. versamento del 27.5.98), la convenuta aveva ritenuto di avere motivi più che validi per posticipare il pagamento dei contributi paritetici.
Sulla base di tali comprensibili considerazioni la convenuta poteva ragionevolmente ritenere che il saldo dei contributi paritetici scoperti sarebbe intervenuto in tempo utile.
Neppure la possibilità di salvare la società in questo modo poteva essere esclusa a priori. Difatti, riducendo temporaneamente i dipendenti della società e rinunciando sine die al proprio stipendio, pur continuando a prodigarsi per il bene della ditta, la convenuta aveva inteso ridurre il più possibile le spese correnti, sì da consentirle, con il prossimo finanziamento il versamento delle fatture arretrate, tra cui quella dei contributi paritetici. Il provvedimento adottato aveva carattere puramente temporaneo e verteva al versamento dei contributi entro un termine ragionevole (RCC 1998, p. 259, cons. 4b; DTF 114 V 78, cons. 5c).
Le, a quel punto legittime, aspettative della convenuta non hanno purtroppo trovato concretizzazione, visto come, senza preavviso, l'abituale finanziatore non ha più inteso procedere ad ulteriori immissioni di capitale. Questo fatto non può comunque annullare i molteplici sforzi e gli impegnativi sacrifici messi in atto dalla convenuta per salvare la __________ (DTF 108 V 183).
Temporalmente parlando, i contributi impagati sono stati limitati a tre (dal quarto trimestre del 1997 al secondo del 1998). Non è quindi dato di parlare di situazione debitoria cronica, considerato poi come il prossimo finanziamento, sul cui arrivo la convenuta non poteva avere dubbi, avrebbe consentito il saldo integrale.
L'omissione al pagamento dei contributi paritetici in tale contesto appare scusabile e comprensibile: a quel momento tale modus operandi appariva oggettivamente indispensabile per la continuazione della società, su cui si erano incentrati tanti sforzi, ciò che poi avrebbe permesso il saldo delle pendenze di Iì a poco.
(…)
È falso sostenere che la morosità della __________ è iniziata sin dalla sua affiliazione alla Cassa di compensazione, avvenuta il primo giorno dell'anno 1997.
I primi due trimestri del 1997 sono stati regolarmente e tempestivamente versati.
Dai dettagli evoluzione incassi (doc. _) si rileva che l'attrice ha diffidato il pagamento dei contributi paritetici del terzo trimestre 1997 in data 31 ottobre 1997; nondimeno, l'acconto è stato corrisposto nel corso del mese di gennaio 1998, senza che l'attrice dovesse avviare una procedura esecutiva per l'incasso.
La diffida per il pagamento dell'importo afferente al quarto trimestre è intervenuta soltanto il 3 aprile 1998 (doc. _).
Non è quindi esatto parlare di morosità durevole nei confronti della __________; si è invece trattato di una carenza di liquidità temporanea, dovuta a brevi ritardi con i quali i finanziamenti arrivavano. (…)" (Doc. _, pag. 14-17)
1.6. Con scritto 23 maggio 2000, la Cassa ha osservato quanto segue:
" (…)
Ad 1 pag. 4 nel merito
La società non ha mai pagato il I e Il trimestre del 1997, in quanto il formulario di affiliazione è pervenuto all'attrice solo nel mese di giugno 1997 (Doc. _). Di conseguenza, è stato possibile emettere unicamente il III e IV trimestre 1997.
Ad 1 pag. 5 nel merito
La controparte ha ragione quando afferma che non è stato inviato il precetto esecutivo datato 5 dicembre 1997 e riguardante i contributi paritetici del III trimestre 1997 pari a f r. 3'176.90.
Trattasi di un errore commesso dal funzionario dell'ufficio competente, il quale, per una svista, non ha effettuato il necessario controllo.
Ad 2 pag. 6 nel merito
L'attrice ha promosso l'esecuzione datata 29 gennaio 1999, per l'incasso dei contributi paritetici relativi al III trimestre 1998 (Doc. _). Ovviamente la procedura è stata sospesa con l'apertura del fallimento.
Ad 1 in diritto
Per quanto riguarda la perenzione dell'azione risarcitoria, si evidenzia quanto segue.
Qualora la procedura di fallimento di una società è in via ordinaria o sommaria, la conoscenza del danno è data, di regola, al momento del deposito della graduatoria (DTF 113 V 180).
Nella fattispecie, la pubblicazione del deposito della graduatoria è avvenuta il 23 marzo 1999. L'anno di perenzione, previsto dall'art. 81 cpv. 2 OAVS, sarebbe quindi venuto a scadere il 22 marzo 2000. (…)" (Doc. _)
1.7. Con le osservazione del 5 giugno 2000, il legale della convenuta ha precisato:
" (…)
Ad. 1. ‑ pag. 4. ‑ Nel merito
Prima di essere affiliata presso l'attrice la __________ era affiliata presso la Cassa di compensazione AVS del Cantone di __________, Cantone in cui, prima del trasferimento, la società aveva la propria sede.
l contributi paritetici afferenti al l e Il trimestre 1997 sono stati evidentemente percepiti dalla Cassa Cantonale di __________ e non sono quindi rimasti scoperti; caso contrario l'attrice ne avrebbe di certo preteso il pagamento (richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________).
Infatti, nel momento in cui la convenuta venne designata amministratrice unica della società, a far tempo dal 19 dicembre 1996, ella si impegnò nel regolamento dei pagamenti arretrati o lasciati in sospeso dalla vecchia amministrazione, sistemando così anche quanto la __________, sotto l'egida della precedente direzione, doveva alla Cassa di compensazione di __________, e continuando ad effettuare il pagamento dei contributi richiesti sino all'affiliazione presso l'attrice.
La __________ ha pertanto pagato il l e Il trimestre del 1997.
Prove: richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di __________
Ad. 1. ‑ pag. 5. ‑ Nel merito
Evaso.
Ad. 2. ‑ pag. 6. ‑ Nel merito
Non è esatto sostenere che la procedura di cui alla domanda d'esecuzione 29 gennaio 1999 dell'attrice sia stata sospesa con l'apertura del fallimento.
Alla domanda di esecuzione in questione, l'UEF di __________ non ha dato seguito a causa della già intervenuta dichiarazione di fallimento contro la debitrice.
L'attrice, che si presume cognita di procedure esecutive, avrebbe dovuto sapere che, ex. art. 206 LEF, durante la procedura di fallimento non è possibile promuovere nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Ritenuto il contenuto della comunicazione di fallimento 25 gennaio 1999 dell'UEF di __________ (doc. _. già agli atti), la domanda di esecuzione dell'attrice di cui al doc. _ era quindi ingiustificata.
Prove: ‑ documenti, in particolare doc. _ già agli atti
‑ edizione dell'attrice dell'incarto integrale afferente alla __________
Ad. 1. ‑ In diritto
Lo scrivente legale è a conoscenza sia dell'esistenza sia del contenuto dell'abbondante giurisprudenza relativa all'art. 82 OAVS e al momento della conoscenza del danno subito, la quale è data, di regola ma non in modo assoluto, al momento del deposito della graduatoria del fallimento.
Nondimeno, il momento della conoscenza del danno va stabilito dal profilo soggettivo più che da quello oggettivo, e meglio da quando la Cassa deve riconoscere, prestandovi adeguata attenzione, che le circostanze non le permettono più di procedere alla riscossione dei contributi secondo la procedura ordinaria, in ragione dell'insolvenza del debitore.
Ora, l'insolvenza della __________, per sua stessa ammissione, è stata conosciuta dall'attrice con la notizia del fallimento della società, data con circolare 25 gennaio 1999 dell'UEF di __________a (…)"
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Il convenuto ritiene perento il credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dal 25 gennaio 1999, poiché l'attrice sarebbe stata informata dell'apertura del fallimento direttamente dall'UEF di __________ (cfr. doc. _).
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 2001 pag. 98 consid. 2a; Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
2.4. Nell'evenienza concreta, dagli atti emerge che con decreti 30 novembre 1998 e 14 gennaio 1999 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 1999). La pubblicazione dello stato di graduatoria è avvenuta il 23 marzo 1999 (FUSC del __________ 1999) per cui, conformemente a quanto esposto al considerando precedente, da questa data ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di un anno (Pratique VSI 2001, pag. 98 RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Come già spiegato, per far decorrere il termine di perenzione è comunque necessario che la Cassa abbia avuto conoscenza di aver subito un danno, per cui la pubblicazione (provvisoria o meno) dell'apertura del fallimento non è rilevante. Con la pubblicazione dell'apertura del fallimento del 2 febbraio 1999 (FUSC del __________ 1999), la Cassa non era in grado di conoscere ancora il danno, che, come confermato dall'attestato di carenza beni a seguito di fallimento del __________ 1999, è stato portato a conoscenza della cassa con la pubblicazione dello stato di graduatoria, circostanza determinante per stabilire la decorrenza del termine ex art. 82 cpv.1 OAVS. Quindi, secondo la giurisprudenza del TFA, l’apertura del fallimento in via sommaria non coincide con il momento della conoscenza del danno (DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 110).
Ritenuto che la decisione di risarcimento é del 1° febbraio 2000, la stessa é stata quindi intimata entro l’anno dalla pubblicazione dello stato di graduatoria.
Ne discende che il credito risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), nonché dalle precisazioni fornite in data 23 maggio 2000, risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 25'035.75 (cfr. consid. 1.4.). L'importo del contendere non è del resto stato contestato dalla convenuta.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. La convenuta sostiene che sin dall'inizio avrebbe incontrato delle difficoltà nella gestione degli affari della società dovute alla negligenza della precedente amministrazione. La situazione d'insolvenza della società sarebbe precipitata nel corso del 1998, quando l'azionista di maggioranza ha deciso di non immettere più capitali nella società.
Il perdurare dello stato fallimentare della società avrebbe indotto la convenuta, malgrado gli sforzi intrapresi per salvare la ditta, a chiedere il fallimento.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (cfr. doc. _). Dal quarto trimestre del 1997 la ditta non ha in pratica più pagato i contributi paritetici.
I presunti sforzi della convenuta per salvare la ditta ed il differimento del pagamento dei contributi per tale scopo, secondo la giurisprudenza, possono essere invocati soltanto a condizioni molto restrittive (cfr. consid. 2.7.), non realizzate nel caso concreto.
Infatti quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese. Già dall'ottobre 1997 la società ha iniziato ad essere in mora con il pagamento dei contributi e dal dicembre del 1997 ad essere precettata. A mente del TCA la ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti considerandi.
D'altra parte la convenuta non ha neppure reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Gli argomenti della convenuta sono tutti incentrati sul fatto che l'azionista di maggioranza, che per un certo periodo ha immesso capitale per il pagamento dei debiti, avrebbe continuato a farlo anche in futuro.
Ora, non è concepibile che l'amministratrice unica di una società anonima abbia riposto tutte le speranze di una ripresa solo nell'eventualità che l'azionista di maggioranza continuasse ad immettere capitali nella ditta. È quindi chiaro che i mezzi per pagare i debiti aziendali non provenivano più, da ormai troppo tempo - o mai lo sono stati - dalla produzione di utili aziendali.
La situazione di crisi che stava attraversando la ditta doveva indurre la convenuta a prendere delle decisioni importanti, quali ad esempio quelle offerte dall'art. 725 CO o rassegnare le proprie dimissioni per tempo e non attendere che il finanziatore della società smettesse di versare denaro. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
In queste circostanze dunque il differimento dei pagamenti è stato cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi di una situazione di illiquidità passeggera.
In effetti, l'aver lasciato procrastinare costantemente il pagamento dei contributi paritetici e l'averlo lasciato irrimediabilmente differire è segno di una negligenza non indifferente, la quale è suscettibile di fare sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi, se prima si erano sempre versati regolarmente i contributi (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 nella causa M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Infatti, come sopra rilevato, la Cassa non ha più incassato alcunché dal quarto trimestre del 1997, per cui non era immaginabile che la società potesse oggettivamente pensare di solverli entro breve.
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ancor più grave appare la negligenza della convenuta se si pensa che è restata nel CdA, quale amministratrice unica, senza ricevere, a detta della stessa, la documentazione contabile richiesta relativa all'esercizio del 1996. Ella avrebbe dovuto esigere la visione di tale documentazione il più presto possibile, anzi, meglio, prima della sua nomina quale amministratrice unica, e se questa non le veniva consegnata, rassegnare le proprie dimissioni subito e non attendere che il finanziatore della società smettesse di immettere capitali.
Visto quanto precede __________ deve essere resa responsabile del danno cagionato alla Cassa per aver violato i doveri che risultano dalla carica di amministratrice di una SA, doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice unica (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a)
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se ella ha rinunciato al proprio salario per un certo periodo (cfr. consid 1.5.). Infatti, secondo il TFA, anche il fatto che la convenuta abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.10. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ fr. 25'035.75.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti