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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2001 31.2000.11

April 17, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,497 words·~27 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00011-12   ZA/nh

Lugano 17 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 27 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa __________,    

contro  

1. __________,  2. __________,     

in relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio di __________ il __________ 1997 (FUSC del __________ 1997), a seguito delle modifiche statutarie, segnatamente la nuova ragione sociale (precedente __________), il trasferimento della sede (da __________ a __________) e il cambiamento della composizione del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Lo scopo sociale consisteva nello studio e la realizzazione di soluzioni abitative globali, i servizi e l'assistenza tecnica nel settore, la ricerca, la promozione immobiliare, ecc..

                                         __________, è stato designato presidente del consiglio di amministrazione della società dal 10 febbraio 1997 al 14 agosto 1997, con modalità di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ i, ha assunto la carica di membro del CdA dal 10 febbraio 1997 al 14 agosto 1997, con modalità di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

                                         Con decreti 2 novembre 1998 e 1° dicembre 1998 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC dell'__________ 1998).

                                         La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________, il proprio credito di fr. 4'328.85, per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD insoluti per il periodo febbraio-luglio 1997, dopo regolare controlo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Con scritto 8 marzo 1999, l'UF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio attuale della procedura, non è previsto alcun dividendo per i creditori chirografari (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Nel corso dell'istruttoria preliminare, la Cassa ha rilevato dai conti della __________ (quindi dalla precedente ragione sociale) un'eccedenza contributiva, al 31 gennaio 1997, di fr. 2'417.90. Tale importo è stato quindi accreditato in acconto dei contributi scoperti della fallita società. Di conseguenza, l'ammontare dei contributi paritetici AVS insoluti dalla __________ è stato limitato a fr. 1'910.95 (cfr. doc. _, inc. __________)

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 2 dicembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ e __________ due distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 1'910.95, in via solidale tra di loro (cfr. doc. _ e _, Inc. __________).

                               1.3.   Gli ex amministratori della __________ si sono tempestivamente opposti alle decisioni motivando (le due opposizioni collimano):

"(…) Sostanziale tuttavia è il concetto di responsabilità derivante da danni causati mediante violazione intenzionale o per negligenza grave, le prescrizioni.

Nella causa pendente si vuole semplicemente segnalare quanto segue:

a)   il ricorrente assunse la carica d'amministratore in data 24 febbraio 1997 uscendo nell'agosto 1997. In questo brevissimo periodo poté verificare come la situazione societaria non consentisse una regolare continuazione. Questa situazione portò al licenziamento di tutti i dipendenti per fine maggio 1997.

b)   sentita tuttavia la necessità di avere una persona disponibile, transitoriamente venne assunta la signorina __________, per il periodo giugno e luglio. Il contratto a tempo determinato venne poi chiuso alla scadenza.

c)   il conteggio redatto e introdotto in data 11 maggio 1998 conferma ampiamente quanto descritto nei punti precedenti.

d)   sulla base del conteggio redatto, gli amministratori fecero fare un versamento ritenuto adeguato e sufficiente per la copertura degli oneri assicurativi.

e)   unicamente in data successiva venne rilevato come gli assegni famigliari, dal dipendente della __________, regolarmente riconosciuti, non erano stati oggetto di un rinnovo di autorizzazione e quindi, con prassi ricorrente, la cassa AF non li riconosceva.

f)    nel frattempo il beneficiario, signor __________, aveva lasciato definitivamente la Svizzera e quindi non era rintracciabile per la completazione degli atti di richiesta. Purtuttavia da ritenere come i termini dei sei mesi per la richiesta erano, a quel momento, ormai trascorsi.

Ora nella fattispecie non si può certamente affermare che l'amministratore si sia comportato in modo negligente od abbia volutamente violato i disposti di legge. Dimostrato come abbia fatto tutto il necessario per ottemperare a quanto di sua competenza ed assunto che non si può pretendere che un Amministratore provveda alla dettagliata verifica di ogni singola posizione, si ritiene che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile e concesso nella sue responsabilità e nelle sue possibilità. Oltre pretendere, si ritiene voler responsabilizzare un dirigente per dettagli che, ovviamente, non possono a lui essere attribuiti.

Nella fattispecie è ampiamente dimostrabile come le direttive siano state eseguite e applicate, gli interventi per limitare od escludere danni assicurativi siano stati fatti tempestivamente; non solo, ma intervenendo profondamente e brutalmente con il licenziamento di tutto il personale."  (cfr. doc. _ e _, Inc. __________).

                               1.4.   Essendosi __________ e __________ opposti alle rispettive decisioni di risarcimento, con petizioni del 27 gennaio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che i convenuti vengano condannati solidalmente al pagamento di fr. 1'910.95 motivando:

"  L'argomentazione sollevata dalle controparti, per escludere ogni responsabilità, segnatamente l'aver fatto, nel breve periodo di appartenenza al CdA della fallita società, tutto quanto era possibile, non è da ritenere sufficientemente valida, per le motivazioni che verranno esposte.

Dapprima, va rilevato che __________ ‑ quale presidente ‑ rispettivamente __________ ‑ quale membro ‑ dovevano, secondo l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 del CO, adempiere ai propri obblighi con ogni diligenza.

La diligenza che deve essere osservata va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A.C. p. 6; DTF 179).

Dall'esposizione dei fatti, la circostanza secondo la quale la contabilità e la gestione della società sarebbero state curate da un dipendente della stessa, non basta di per sé a cancellare la negligenza dei convenuti.

In particolare, gli amministratori diligenti non possono mettere in pericolo, o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.

Spetta in realtà agli amministratori, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino la legge (DTF 114 V 223 consid. 4a).

In siffatta situazione, tale controllo non doveva certamente essere difficoltoso, ritenuto che la delega sarebbe stata attribuita ad una sola persona. Infine, non va dimenticato che uno dei convenuti è fiduciario. Proprio in ragione della specifica formazione della signora __________ non potevano esserle sconosciute sia le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi paritetici AVS sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità personale.

Di conseguenza, si potrebbe addirittura ipotizzare che i convenuti abbiano assunto la carica di organo formale quali prestanome, fidandosi, ma senza una stretta vigilanza, della persona a cui sarebbe stata affidata la gestione della società.

Prove: C.S.

3.1

Per quanto riguarda "l'adeguato e sufficiente versamento per la copertura degli oneri sociali, che sarebbe stato effettuato dalla fallita società sulla base del conteggio salari", la Cassa rileva che la fallita __________, durante il periodo in cui è stata attiva, non ha mai effettuato alcun versamento a titolo di contributi paritetici AVS.

Per contro, l'importo di fr. 2'417.90, dedotto dai contributi dovuti dalla fallita società (Doc. _), è riferito all'accredito dell'eccedenza contributiva della __________, precedente ragione sociale (Doc. _).

Per quanto riguarda la questione relativa agli assegni familiari, l'attrice ha proceduto ad un accertamento presso il competente Servizio degli assegni familiari, a seguito del quale è emerso che nessuna richiesta per l'ottenimento di assegni familiari è mai stata presentata.

Inoltre, l'attrice precisa che la fallita società neppure ha dichiarato assegni familiari anticipati sulla distinta presentata in data 11 maggio 1998 e relativa all'anno 1997 (Doc. _).

Prove: C.S.

3.2

Da ultimo, con particolare riferimento al periodo di appartenenza al CdA dei convenuti, l'attrice prende atto che quest'ultimi sono stati organi formali della società per un periodo relativamente breve.

Tuttavia, tale fatto deve essere valutato nell'insieme delle circostanze del caso. La permanenza nel CdA dei convenuti collima con il periodo di attività della fallita società: dal febbraio 1997 all'agosto 1997, ritenuto che dall'agosto 1997 al fallimento, dichiarato nel novembre 1998, la fallita società è stata inattiva (cfr. opposizione punti aeba pag. 2).

Di conseguenza, il breve periodo non può assurgere a valido motivo per escludere la responsabilità dei convenuti.

Si evidenzia, d'altra parte, che la distinta salari datata 11 maggio 1998, oggetto della presente vertenza, è stata sottoscritta dal convenuto __________.

In questo contesto, i convenuti devono pertanto assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa." (cfr. doc. _, Inc. __________)

                               1.5.   Con decreti del 14 dicembre 1999 e 5 maggio 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.

                               1.6.   Mediante risposta del 21 febbraio 2000, __________ e __________ chiedono la reiezione della petizione, ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione. In particolare precisano che:

"5)  Confermato. Salvo rilevare come la Cassa __________, non esprima un parere ed una motivazione sulla situazione degli assegni famigliari.

      Bisogna rilevare come il direttore signor __________, fosse padre di tre figli e che la moglie non avesse alcuna attività professionale dipendente o indipendente. In ogni caso il diritto a percepire gli assegni famigliari spettava al signor __________. Si precisa che lo stesso __________ era dipendente della società sin dalla costituzione, ben antecedente alle entrate dei convenuti quali amministratori, e quindi avesse acquisito un diritto agli assegni. Il precedente amministratore, inoltre, era un professionista e quindi avrebbe certamente amministrato la società in modo tale d'avere tutto in regola. In questo ambito la contabilità interna della stessa ha riconosciuto il diritto agli assegni al dipendente Sig. __________. Nella fattispecie si è poi rilevato che la tessera degli assegni non era stata richiesta e quìndi la Cassa __________, al momento del nostro inoltro definitivo della dichiarazione, non riconosceva gli assegni. Si ricorda che l'importo è simile al valore residuo, richiesto dalla parte attrice, a titolo di risarcimento.

      La procedura di richiesta venne correttamente anticipata da una richiesta d'informazione, alla data d'inoltro del modulo, da parte del nostro collaboratore signor __________. Si rileva che il diritto venne ritenuto decaduto secondo la vecchia disposizione la quale prevedeva, al contrario dell'attuale dei cinque anni, un periodo massimo di sei mesi per la richiesta di aggiornamento di un diritto agli assegni famigliari.

In diritto:

1 )  Contestata la gravità della negligenza

2)   Viene integralmente contestato il contenuto e le motivazioni della parte attrice. Gli amministratori non hanno violato alcun obbligo, avendo tenuto una situazione degli stipendi e delle trattenute ordinata, tramite il contabile della società, confermata dalla risultanza della richiesta della parte attrice.

3)   Esagerate, per non dire temerarie, le affermazioni della parte attrice. La diligenza deve essere commisurata alla situazione aziendale ed essere di natura organizzativa e di controllo. E' impensabile che un amministratore possa verificare in ogni dettaglio l'operare di un contabile allo scopo istruito ed  organizzato. Si dovrebbe nella realtà, procedere al controllo di ogni singola pezza documentale, controllare i conteggi, verificare l'esistenza di tutti i dettagli e di tutti i documenti: in altre parole fare il contabile incluso il pagamento. Il responsabile non può entrare in simili dettagli, pena quella di bloccare tutte le attività societarie.

      E' stato riconosciuto come al CDA spetti il compito di organizzazione e di rilascio di direttive, sempre commisurate all'importanza della società e della struttura, spetta al collaboratore eseguirle in modo corretto e disciplinato. Un errore causato da un collaboratore dipendente della società, quale il mancato aggiornamento di una tessera di AF, non può a giusta ragione costituire colpa grave nei confronti degli amministratori, in particolare se riferito ad un breve periodo.

3.1 Viene contestato quanto dichiarato dalla parte attrice nei confronti della mancata richiesta di assegni famigliari. Come detto la stessa venne preceduta da un domanda informativa del signor __________, collaboratore della __________, alla quale venne correttamente risposto che il periodo concesso per la richiesta di assegni arretrati decadeva dopo sei mesi. Al che abbiamo rinunciato ad iniziare una pratica senza sbocco.

      Falsa l'affermazione relativa al mancato versamento di contributi durante il periodo di amministrazione da parte dei convenuti. Proprio a conferma della cura con cui venne seguito il mandato vi è la prova del pagamento eseguito in data 27 giugno 1997, prima di inoltrare le dimissioni da amministratore. Non avendo ricevuto nuove polizze e, dopo aver fatto un calcolo di quanto dovuto e tenuto conto degli assegni, venne disposto il pagamento della somma di CHF 2'761.‑‑. L'affermazione deve quindi essere ritenuta se non falsa almeno tendenziosa e rivolta a far apparire le parti convenute dei semplici incapaci. Che portasse ancora la denominazione vecchia ha semplicemente un valore derivante dalla burocrazia interna della parte attrice.

      Prova: testo, documento allegato _

3.2 Si rileva come la società esistesse da anni sotto la ragione sociale di __________, la ragione venne poi modificata in __________ quasi contestualmente all'entrata dei convenuti quali amministratori.

      I convenuti sono subentrati al precedente amministratore in modo concreto e non in modo negligente come, a torto e con scopi precisi, più volte dichiarato dall'attrice. Rilevato come la situazione finanziaria e la redditività dell'azienda non rientrassero nei termini corretti, venne deciso, con un tempismo notevole, di sospendere le attività licenziando il personale nei termini contrattuali previsti. Venne poi assunta con un contratto speciale un'impiegata d'ufficio, nella parte terminale, per liquidare le pendenze societarie e chiudere l'attività.

      Il ricorso all'affermazione di "negligenza grave" è divenuto consueto, ripetitivo e, in modo allarmante, usato con senso coercitivo se non di minaccia. Tale concetto, secondo il nostro avviso e, fortunatamente, anche secondo l'avviso dei Tribunali, deve essere usato in modo appropriato.

      Prova: estratto RC, pubblicazioni, atti di fondazione." 

(cfr. doc. _, Inc. __________)

                               1.7.   In data 13 marzo 2000, la Cassa osserva:

"  Con riferimento all'ordinanza del 23 febbraio 2000 concernente la causa di cui a margine, l'attrice comunica di non avere altri mezzi di prova da produrre.

Tuttavia, si sottolinea che il Doc. _, allegato alla risposta, corrisponde alla ricevuta del pagamento, sulla quale vi è indicato "acconto del 1. trimestre 1997"ed è riferito alla società __________, con indirizzo __________.

Come mai i convenuti hanno pagato con questa polizza, la quale non aveva né la ragione sociale né l'indirizzo corretti?

Alla ricezione del pagamento e non essendo pervenuta alcuna comunicazione particolare al riguardo, la Cassa lo ha contabilizzato a favore di questa società, il cui saldo positivo è stato peraltro dedotto dallo scoperto della società __________.

Quindi nessuna affermazione tendenziosa da parte della Cassa.

Le argomentazioni sollevate non sono atte ad escludere la responsabilità dei convenuti. Di conseguenza, l'attrice ribadisce quanto espresso in petizione."  (cfr. doc. _, Inc. __________)

                               1.8.   A seguito di un accertamento operato dal TCA, in data 28 marzo 2001, la Cassa ha prodotto i conteggi del 1995, 1996 e 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                              2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Come indicato nel consid. 2.2.2. il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente  l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _, Inc. __________),  come pure dall'estratto conto del 21 gennaio 2000 (cfr. doc. _, Inc. __________) e dall'insinuazione di credito (cfr. doc. _, Inc. __________) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Innanzitutto va precisato che, per costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         I convenuti sostengono che nessuna violazione intenzionale o per grave negligenza può essere loro attribuita.

                                         I due convenuti non possono liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo che la contabilità e la gestione erano curate da un dipendente della società. I due convenuti hanno una formazione professionale tale (fiduciaria commercialista e controller dipl. fed.) che è impensabile che essi non sapessero quali sarebbero state le conseguenze del mancato pagamento dei contributi, per cui dovevano perlomeno vigilare affinchè i contributi paritetici venissero versati alla Cassa. Essi non dovevano di certo compiere tutte le mansioni che competono ad un dipendente istruito nella gestione aziendale. Si trattava solo di verificare che i contributi sociali venissero pagati.

                                         L’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).

                                         Essi quindi, contravvenendo agli obblighi che derivano loro dalla carica di membri del CdA di una società anonima, non hanno svolto nessun tipo di controllo sull'attività dell'azienda.

                                         Ad ogni amministratore spetta, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto l'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto per __________ - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a). Inoltre il convenuto __________ non risulta essere così estraneo alla gestione della ditta dal momento che è stato proprio lui a firmare la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per il 1997.

                               2.8.   I convenuti, durante la breve durata di appartenenza al CdA (10 febbraio 1997 - 14 agosto 1997), avrebbero fatto tutto quanto era possibile per salvare al ditta.

                                         I convenuti in realtà si contraddicono quando da una parte sostengono di non essersi mai occupati della contabilità aziendale e del pagamento dei contributi, mentre dall'altra pretendono di aver fatto tutto il possibile per salvare la ditta e pagare i contributi scoperti. Per ciò che attiene alla corta permanenza dei convenuti nel CdA, sorge spontaneo il quesito di capire come mai due persone qualificate si siano imbattute in una gestione che, fatti alla mano, non ha prodotto alcunché. La ditta ha iniziato la propria attività, con la nuova ragione sociale e con un nuovo CdA il 10 febbraio 1997, interrompendola pochi mesi dopo. Per tutto il periodo di affiliazione alla Cassa la nuova ragione sociale non ha versato nulla a titolo di contributi paritetici, per cui è difficile individuare un qualsiasi motivo di giustificazione atto a scagionare i convenuti. Essi prima di entrare a far parte del CdA avrebbero dovuto verificare la situazione patrimoniale della ditta ed accettare il mandato solo se ci fossero state le premesse per un'attività che potesse perlomeno garantire il salario ai dipendenti con il relativo versamento degli oneri sociali. La documentazione agli atti conferma invece che tali garanzie non c'erano e che i convenuti hanno omesso di verificarne l'esistenza. Inoltre la precedente ragione sociale __________ è stata diffidata e poi precettata per l'incasso dei contributi dovuti per il 1° trimestre del 1997, ciò che avrebbe dovuto spingere i nuovi amministratori ad analizzare i motivi di tale ritardo (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Diversa sarebbe la situazione se, dopo anni di attività della ditta, questa attraversa un periodo di illiquidità e che per un breve periodo è costretta a differire il pagamento dei contributi paritetici al fine di poter salvare l'azienda. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         Del resto non è dato di sapere cosa i convenuti abbiano concretamente fatto per salvare la ditta.

                               2.9.   I convenuti sostengono inoltre che, sulla base del conteggio salari, avrebbero provveduto al versamento di un adeguato e sufficiente importo a copertura dei contributi.

                                         Il documento 1 allegato alla risposta del 21 febbraio 2000 è una ricevuta di pagamento di fr. 2'761.-- con la menzione "acconto 1° trimestre 1997". La ditta è stata affiliata alla Cassa a partire dal 1° febbraio 1997. Sorgerebbe qualche dubbio se la Cassa avesse richiesto anche lo scoperto per una parte del 1° trimestre del 1997, che la ricevuta di pagamento prodotta avrebbe in parte tacitato per la nuova ragione sociale. La Cassa per contro ha rivendicato lo scoperto del secondo trimestre del 1997, tutto a debito della nuova ragione sociale. Anzi la Cassa ha computato un eccesso contributivo della __________ a beneficio della __________. Di conseguenza, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo TCA ritiene che la cedola di pagamento prodotta agli atti (cfr. doc. _, Inc. __________), è stata pagata a tacitazione dello scoperto contributivo del 1° trimestre della precedente ragione sociale __________.

                             2.10.   I convenuti rilevano pure che l'attrice avrebbe negato degli assegni familiari anticipati ad un ex dipendente della società.

                                         Tale argomentazione è stata chiarita nel corso dell'istruttoria. Dall'accertamento operato dalla Cassa presso il competente Servizio degli assegni familiari è emerso che nessuna richiesta per l'ottenimento di assegni familiari è mai stata presentata. Oltretutto la Cassa attira l'attenzione sul fatto che neanche sulla distinta presentata in data 11 maggio 1998 per il 1997 non sono stati dichiarati degli assegni anticipati.

                                         I convenuti del resto con l'allegato di risposta precisano quanto segue:

"  Viene contestato quanto dichiarato dalla parte attrice nei confronti della mancata richiesta di assegni famigliari. Come detto la stessa venne preceduta da un domanda informativa del signor __________, collaboratore della __________, alla quale venne correttamente risposto che il periodo concesso per la richiesta di assegni arretrati decadeva dopo sei mesi. Al che abbiamo rinunciato ad iniziare una pratica senza sbocco".

                                         In conclusione quindi, come confermato dagli stessi convenuti, nessun assegno familiare è stato anticipato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le petizioni sono accolte.

                                         Di conseguenza __________ e __________ sono condannati a versare alla Cassa __________

                                         fr. 1'910.95, con vincolo di solidarietà tra di loro.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2000.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2001 31.2000.11 — Swissrulings