Raccomandata
Incarto n. 30.2025.10 TB
Lugano 19 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2025 di
RI1, ________ rappr. da: RA1, ________
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2025 emanata da
chiamata in causa:
Cassa CO1, ________ TERZ1, ________ in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. TERZ1 è affiliata dal 1° giugno 2021 presso la Cassa CO1 come indipendente quale guida turistica. Il 4 luglio 2024 (doc. 2), venuta a conoscenza tramite il sito web __________ (doc. 1) che vi figurava anche il suo nome, l'amministrazione ha avviato un riesame della qualifica dell'attività lavorativa di TERZ1 per il 2024.
1.2. Dopo avere chiesto all'assicurata di produrre tutte le fatture emesse nel 2024 ai turisti/gruppi di turisti e alle organizzazioni/ associazioni e tutti i contratti e/o accordi stipulati, con decisione di revisione e riconsiderazione del 30 luglio 2024 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha comunicato a RI1 che non poteva considerare come indipendente l'attività che TERZ1 svolgeva nei suoi confronti quale guida turistica, poiché quest'ultima non sopportava personalmente un vero e proprio rischio economico. Inoltre, ella collaborava con un committente attivo nel suo stesso ramo professionale, fatturava alla RI1 quale guida turistica per le sue proposte di turismo anziché direttamente al cliente finale (turista), non aveva un rischio di incasso tipico imprenditoriale e sussisteva un marcato grado di subordinazione e dipendenza economica. L'amministrazione ha pertanto concluso che le retribuzioni versate a TERZ1 dal 1° maggio 2024 facevano parte del salario determinante e quindi, in qualità di sua datrice di lavoro, la RI1 doveva notificarle alla Cassa di compensazione competente, trattenere gli oneri sociali e riversarli a questa stessa Cassa. Per contro, quando la guida lavora in nome e per conto proprio per clienti privati, la Cassa ha confermato il suo statuto di indipendente come guida turistica.
1.3. Alle telefonate e all'incontro chiarificatore avuto con la Cassa ha fatto seguito l'opposizione del 30 agosto 2024 (doc. 4) di RI1, che ha spiegato che TERZ1 lavora per diversi mandanti, e non solo per RI1, decide liberamente se prestare o no i suoi servizi e si assume le spese generali.
1.4. Con decisione su opposizione del 18 aprile 2025 (doc. A) la Cassa di compensazione ha confermato l'affiliazione di TERZ1 quale dipendente di RI1, affermando quanto segue:
" (…)
2. La Cassa ha definito la posizione della signora TERZ1 quale dipendente, mancando i requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali. In particolare prestando la propria manodopera a società attiva nel medesimo ramo professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è manifesto il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non vengono emesse direttamente ai turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali), bensì vengono emesse a società attiva nel medesimo ramo e che propone a sua volta, tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità delle visite guidate a suoi clienti.
Il datore di lavoro, nel caso di specie la signora RI1, si assume pertanto il rischio economico, mentre la signora TERZ1, non agendo a proprio nome e proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso i terzi. Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale TERZ1.
Inoltre risulterebbe che alcune proposte turistiche e itinerari da visitare, sono state create dalla RI1, la quale incassa direttamente le quote di iscrizione. Tali pacchetti di visite guidate, vengono successivamente "subappaltati" alla signora TERZ1, la quale riceve il compito di guidare e accompagnare il turista (o gruppi) in tali luoghi.
In caso di eventuali disservizi oppure in caso di eventuali infortuni occorsi durante la gita, il cliente si rivolgerà direttamente alla società che ha fornito il pacchetto turistico e sarà quindi responsabile nel trattare in prima persona il reclamo/regresso del cliente.
3. Il fatto che la signora TERZ1 esegue il lavoro al servizio d'altri, seppur su chiamata, costituisce un elemento essenziale che permette di qualificare la retribuzione come salario determinante. La situazione di lavoratore al servizio d'altri si manifesta nel rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e nell'organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo particolare dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al lavoratore (cfr. RCC 1953, pag. 94).
(…)
6. In considerazione di quanto precede, la signora RI1, deve essere considerata "datrice di lavoro" della signora TERZ1, conformemente all'art. 12 della legge AVS e la decisione di affiliazione come indipendente contestata, deve essere mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.".
1.5. Con ricorso del 16 maggio 2025 (doc. I) RI1 si è rivolta al Tribunale contestando la sua affiliazione come datrice di lavoro di TERZ1.
La ricorrente ha ribadito la non sussistenza di un grado netto di subordinazione di quest'ultima con RI1, poiché TERZ1 non lavorerebbe per un solo committente, avrebbe piena e libera facoltà di organizzare il suo lavoro secondo le sue esigenze e disponibilità, cercherebbe in continuazione di acquisire/procacciare potenziali clienti dello stesso ramo professionale del turismo ("chiunque prenoti e acquisti loro servizi sono clienti e non datori di lavoro"), non avrebbe subito obblighi di qualsiasi natura da parte sua e sopporterebbe un rischio di incasso tipico imprenditoriale, non avendo la certezza di potere incassare la fattura se la sua prestazione non fosse ritenuta soddisfacente e se il servizio fosse cancellato.
Per l'insorgente, la decisione di affiliazione non porterebbe alcun vantaggio economico alla Cassa, visto che tutte le guide turistiche versano già regolarmente i contributi. Inoltre, l'aumento dei costi causato da questa decisione si rifletterebbe su un aumento dei costi di gestione delle società di settore, dei prezzi dei servizi turistici e quindi porterebbe alla perdita di lavoro per tutto il settore turistico (alberghi, ristoranti, trasporti), per la sua ditta e per tutte le altre guide turistiche, presupponendo che i turisti si affiderebbero poi a guide all'estero con conseguente calo del lavoro per le guide locali.
1.6. Nella risposta del 13 giugno 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso, riconfermandosi integralmente nella decisione impugnata.
Dopo aver riassunto la fattispecie e ricordato che tra la ricorrente e la Cassa ci sono state diverse telefonate volte ad ottenere spiegazioni sui motivi che stavano alla base della decisione, e che nell'agosto 2024 vi è stato un incontro anche con altre colleghe attive nel medesimo ramo professionale, la Cassa di compensazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali concernenti la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato.
Nello specifico, essa ha poi affermato quanto segue:
" 4. Durante il riesame dell'affiliazione della sig.ra TERZ1 e dopo i
colloqui telefonici e incontri personali con la ricorrente, è emerso che non è stata la sig.ra TERZ1 a procacciare i clienti, ma questi le sono stati girati/subappaltati dalla RI1. La fattura al cliente finale (turisti o gruppi di turisti) veniva emessa dalla RI1.
Già solo per questi motivi, secondo le normative e giurisprudenza vigente, la Cassa dopo attenta valutazione si riconferma integralmente nella sua presa di posizione.
La Cassa, in considerazione di quanto precede non può scostarsi dalla decisione amministrativa impugnata, in quanto le caratteristiche sopraccitate di un'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli di un'attività indipendente. Essa si avvera conforme alle vigenti disposizioni legali e deve pertanto essere mantenuta.".
1.7. Il 3 luglio 2025 (doc. V) la ricorrente, patrocinata da RA1, ha precisato di svolgere da anni, in ambito turistico, il lavoro di organizzatrice di attività per turisti, appoggiandosi sulle guide indipendenti che operano in Ticino e alle quali demanda il compito di accompagnare i turisti a visitare le diverse attrazioni presenti nel Cantone e dintorni. Non essendovi alcun rapporto di subordinazione, alla RI1 è data libertà di scegliere a quale guida attribuire dei turisti per un incarico rispettivamente alla guida è data facoltà di decidere se accettare, in base ai propri impegni, di accompagnare i turisti che le invia la sua società. La fatturazione di queste prestazioni avviene poi direttamente ad opera delle guide turistiche.
L'insorgente ha inoltre osservato che la guida in questione ha richiesto l'affiliazione come indipendente e ha sempre indicato di svolgere la propria attività in modo indipendente, visto che non v'è alcun contratto di lavoro o alcun elemento formale che possa lasciare intendere che sussista con RI1 un reale rapporto di subordinazione, perciò TERZ1 non può essere assolutamente ritenuta sua dipendente. Il rischio economico delle attività delle guide è infatti sopportato unicamente da queste nella misura in cui esse, in realtà, a seconda delle esigenze di giornata, possono anche non venire chiamate in causa rispettivamente rifiutare i mandati o, ancora, vedersi rifiutate dai turisti che non desiderano essere accompagnati da queste. Per l'insorgente, non sono affatto perciò dati i criteri giurisprudenziali indicati dalla Cassa per definire un'attività dipendente, ma è vero il contrario, ossia che la guida in discussione non è in alcun modo tenuta a rispettare termini prestabiliti, a dipendere dalla ricorrente economicamente e nemmeno è da ritenere integrata nella RI1, avendo ella piena facoltà di esercitare qualsiasi attività lucrativa che ritiene di svolgere, senza per questo chiedere il permesso alla ricorrente.
Infine, il fatto che questa guida abbia emesso delle fatture alla sua ditta deriva unicamente dal fatto che "ha collaborato con la ricorrente nell'ambito di un semplice, normale e banalissimo contratto di mandato", che non presuppone un rapporto di subordinazione.
Anche per questa ragione, non v'è motivo per cui si debba considerare TERZ1 una sua dipendente. Per l'insorgente, il fatto che la predetta guida sia membro __________ non è affatto indice di dipendenza.
1.8. Con decreto dell'11 luglio 2025 (doc. VI) il giudice delegato ha chiamato in causa TERZ1 e le ha messo a disposizione l'intero incarto per determinarsi al riguardo.
1.9. Il 17 luglio 2025 (doc. VIII) la Cassa di compensazione ha precisato che non è necessario che vi sia un rapporto di servizio tra le parti per definire chi è datore di lavoro e nemmeno è determinante che vi sia un contratto valido tra la società e il salariato. L'amministrazione ha inoltre osservato che i turisti inviati dalla ricorrente alla guida turistica in oggetto sono turisti procacciati con la struttura della ricorrente stessa tramite sito web, passa parola, pubblicità, inserzioni, ecc., grazie ai suoi sforzi finanziari (investimenti) e sue doti relazionali e non alla struttura aziendale della singola guida turistica. Per di più, la fattura al cliente finale (turisti) non avviene direttamente dalla guida che ha svolto il tour guidato, ma sempre dalla ricorrente che trae profitto dal lavoro effettuato dalla guida a cui è stato "subappaltato" il lavoro. Essendo questo un rapporto di lavoro su chiamata, la guida TERZ1 può anche rifiutare il lavoro e pertanto non avrà incassi dalla ricorrente, ma d'altra parte non avrà nemmeno delle perdite da registrare, poiché i clienti in questione (turisti) sono presi in consegna direttamente dalla ricorrente ed eventuali mancati guadagni saranno soltanto a suo carico. La guida turistica coinvolta avrà, a sua volta, il suo rischio imprenditoriale indipendente con i clienti (turisti) che avrà essa stessa procacciato e preso in consegna grazie alla sua attività aziendale e tramite i suoi investimenti e canali di comunicazione (siti web, inserzioni, ecc.) e ai quali fatturerà loro direttamente le prestazioni lavorative (fatturazione diretta al cliente finale).
1.10. L'insorgente ha osservato il 23 luglio 2025 (doc. X) che in assenza di un rapporto contrattuale non si capisce in base a quali elementi si debba ammettere un rapporto di lavoro. Per poter qualificare un determinato contratto come rapporto di impiego è necessario che sussista un grado di subordinazione, ciò che in specie non è manifestamente dato.
Inoltre, i turisti non sono "procacciati", ma si rivolgono a chi è in grado di offrire servizi turistici. Le guide turistiche svolgono un ruolo ben preciso in modo indipendente e, nell'ambito di questa varietà di servizi, si mettono a disposizione, di volta in volta e secondo le esigenze, di chi desidera assegnare loro un mandato per lo svolgimento di mansioni che solo le guide stesse sono in grado di svolgere. Ciò non significa, però, che si instaurino poi dei contratti di lavoro al posto di semplici rapporti di mandato.
Riguardo al rapporto di lavoro su chiamata evocato dalla Cassa, la ricorrente ha rilevato che il lavoratore non è libero di rifiutare il lavoro, ma si impegna, su chiamata, a rispondere al datore di lavoro quando quest'ultimo lo richiede, ciò che non avviene con la guida che collabora con la sua società proprio perché questa agisce unicamente su mandato.
Infine, per l'insorgente il rischio imprenditoriale di TERZ1 risiede anche nel fatto che ella può accettare o non accettare i mandati che RI1 le assegna. Pertanto, l'affermazione dell'amministrazione al riguardo "non ha alcun senso e dimostra semmai come la Cassa non abbia assolutamente compreso il funzionamento dell'intero sistema.".
1.11. L'11 agosto 2025 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare e ha ribadito la sua presa di posizione.
1.12. Il 29 ottobre 2025 (doc. XIV) la ricorrente ha fatto presente che i collaboratori che ricevono da lei mandati non sono riconosciuti come indipendenti dalla Cassa, la quale avrebbe affermato che non avrebbe rilasciato alcun certificato di affiliazione come indipendente fino alla soluzione di questa questione da parte del Tribunale, causandole però delle difficoltà nel non sapere quale collaboratore sia disponibile ad assumere dei mandati esterni. Pertanto, RI1 insorgente ha chiesto al TCA di organizzare un'udienza per incombenti alla presenza delle parti interessate.
1.13. Il 5 novembre 2025 (doc. XVIII) il giudice delegato l'ha convocata per l'udienza di discussione del 1° dicembre 2025, chiedendole inoltre (doc. XVII), così come a TERZ1 (doc. XVI), di produrre tutte le fatture ricevute/rilasciate da/a quest'ultima. Questi documenti sono pervenuti al TCA il 25 novembre 2025 (doc. XIX/1).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se dal 1° maggio 2024 RI1 debba essere qualificata quale datrice di lavoro di TERZ1 per il lavoro svolto da quest'ultima in suo favore.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi, ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di principio, si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica, infatti, possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STF 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non deriva dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STFA H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che, per natura, certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 19; STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2).
A questo proposito, il Tribunale federale ha rammentato che "il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati" (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; STF 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile, va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche la STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la STF 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Alla luce della circostanza che l'insorgente è attiva nell'ambito dei servizi, va qui rammentato che nella STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il Tribunale federale si è pronunciato su un caso relativo all'affiliazione come indipendente di un'assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l'attività di donna delle pulizie per diverse persone.
L'Alta Corte ha innanzitutto rammentato che nel settore dei servizi, di cui fa parte l'attività dell'allora ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo l'accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale.
In seguito, il Tribunale federale ha rilevato che la circostanza che nel caso di specie l'interessata aveva effettuato pochi investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di un'attività indipendente (STFA H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L'Alta Corte ha poi lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un'assicurazione è un criterio rilevante per l'esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist.“).
Per il Tribunale federale, né la pagina internet dell'interessata né la circostanza che questa possedeva le chiavi di numerosi committenti e che esercitava l'attività in loro assenza, poteva far concludere per la dipendenza o per l'indipendenza (“4.2 (…) Auch weitere Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit.“).
La nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'insorgente, anche se non era iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture a proprio nome (“4.2 (…) Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil.“).
Per il Tribunale federale, in che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata dipendente, oppure se l'interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera mirata un'attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“4.2 (…) In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat.“).
L'Alta Corte ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l'interessata nel mese di gennaio 2007, durante due giorni nell'ambito di tre rapporti lavorativi, aveva svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“4.2 (…) Diesbezüglich lässt sich den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von rund vier Stunden tätig war.“).
Pertanto, la nostra Massima Istanza ha deciso di rinviare l'incarto al Tribunale cantonale affinché accertasse, per esempio tramite l'acquisizione di ulteriore documentazione, se la ricorrente fosse attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre) - e in tal caso non apparisse significativamente diversa dalla maggior parte del personale dipendente addetto alle pulizie - oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di clientela, avesse aumentato il numero di clienti e se esercitasse l'attività per diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata come indipendente (“4.2 (…) Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen.“).
Nella STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, e con riferimento anche all'appena citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha confermato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Zurigo che ha qualificato di indipendente un'assicurata che svolgeva l'attività di “Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr. consid. 4.2).
L'Alta Corte ha rilevato che l'insorgente svolgeva un lavoro nell'ambito dei servizi (aiuto domestico, assistenza, pulizie, servizio di trasporto). La circostanza che in questo caso non siano stati effettuati investimenti di una certa importanza (acquisto di un veicolo di servizio, di attrezzature per la pulizia e di materiale di lavoro), non esclude la qualifica di attività indipendente. Lo stesso vale per il fatto che la convenuta non disponeva né di locali commerciali propri né di personale proprio. Semmai, ai fini della qualifica dello statuto, va posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che decisiva è la questione di sapere se nel caso di specie il rischio economico si esaurisca nella sola dipendenza dal successo personale sul lavoro e se, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la persona si trovi nella medesima situazione di colui che perde il proprio posto di lavoro di dipendente oppure se la persona assicurata dimostri di avere un'attività di acquisizione regolare e mirata che le permetta di costituire il proprio portafoglio di clienti come di solito ha una piccola impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin (Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um Dienstleistungen. Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich einzustufenden Investitionen anfielen und anfallen (Anschaffung eines Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang, Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten, Logo-Türmagnete), wie von der Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine selbstständige Erwerbstätigkeit deshalb - im Sinne der Verneinung eines Unternehmerrisikos rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl. E. 2.3 am Ende hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2 mit Hinweis). Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die Beschwerdegegnerin zurzeit weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch eigenes Personal verfügt. Vielmehr kommt in Konstellationen wie der vorliegenden dem Merkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht zu. Dabei ist - so das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2) - in erster Linie ausschlaggebend, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer arbeitnehmenden Person eintritt oder ob sich die im Fokus stehende Person über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein Kleinstunternehmen üblicherweise verfügt.”).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale l'interessata si è iscritta a registro di commercio dal 2017 come ditta individuale e faceva pubblicità attiva tramite volantini, carte da visita e su veicoli commerciali dove figuravano i suoi estremi. Ella mostrava in maniera visibile che fatturava e si presentava in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente alla conclusione di un'assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in favore di un rischio aziendale. Inoltre, migliorava le proprie prospettive lavorative, con una formazione continua nell'ambito in cui era attiva. Con ciò dimostrava la volontà di voler costituire una clientela più grande tramite attività di acquisizione regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i clienti, così da differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla pulizia, che è attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1. Diesbezüglich lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit... 2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen ist sowie mittels Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten Geschäftsfahrzeugs aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil, was überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen Betriebsversicherung - auch als Indiz für das Vorliegen eines Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem optimiert sie ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich weiterbildet (u.a. Absolvierung des Kurses und der Abschlussprüfung zur eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin, PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren bekundet sie den Willen, sich durch regelmässige Akquisitionstätigkeit eine grössere Kundschaft (von maximal jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von 80 %) zuzulegen sowie Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen und sich dadurch vom Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu unterscheiden, die einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig sind.”).
La circostanza che a quel momento lavorava circa 10 ore al mese per la famiglia X e circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in maniera credibile, dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non vogliono, per questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro. Inoltre, l'assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale l'interessata svolgeva l'attività nell'ambito dei due rapporti contrattuali dimostra che i partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di subordinazione. Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare istruzioni, né è stato concordato un divieto di concorrenza. Infine, la ricorrente ha un rischio d'incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano stabilito (“4.2.1. (…) Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben lediglich zirka zehn Stunden monatlich für die Familie X. und etwa 80 Stunden für Herr Y. arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin, dass potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine arbeitgeberähnliche Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand scheuen. Zudem war die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre Zusatzausbildung absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die Beschwerdegegnerin die ihr im Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse übertragenen Aufgaben in gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz davon, dass sich die Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein Abhängigkeitsverhältnis hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Sodann ist weder in Bezug auf die Ausführung der entsprechenden Arbeiten ein konkretes Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte für ein Konkurrenzverbot. Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie ihren Kunden jeweils nach einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt, grundsätzlich auch das Inkasso- und Delkredererisiko selber.”).
Nella successiva STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza cantonale che aveva qualificato come indipendente una fotografa.
Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha ricordato che per quanto riguarda la categoria professionale dei fotografi (liberi professionisti) da valutare ai fini contributivi AVS, si rimanda alla giurisprudenza relativa alla retribuzione dei giornalisti (liberi professionisti) e dei fotografi giornalistici. Nel valutare se un'attività sia di natura dipendente o indipendente, la caratteristica del rischio imprenditoriale riveste raramente un'importanza determinante per lo status in questo tipo di professioni. Infatti, per esercitare la sua professione, il giornalista libero professionista in genere non deve effettuare investimenti sostanziali né pagare salari ai dipendenti, caratteristiche che nella pratica contraddistinguono il rischio imprenditoriale.
Ma anche la caratteristica concettuale della dipendenza organizzativa dal punto di vista lavorativo spesso non è tale nel caso dei giornalisti freelance da potere concludere senza ulteriori indugi che si tratti di un'attività lavorativa dipendente.
In tali casi, viene attribuita un'importanza determinante all'elemento della prestazione lavorativa regolare per un editore. Infatti, come affermato in DTF 119 V 161 consid. 3b, chiunque scriva regolarmente articoli per la stessa rivista o lo stesso editore instaura un certo rapporto di dipendenza, nella misura in cui la cessazione di tale rapporto di lavoro comporta una situazione simile a quella di un dipendente che perde il lavoro.
Di conseguenza, i giornalisti freelance che lavorano regolarmente per la stessa rivista sono generalmente considerati lavoratori dipendenti ai fini dell'AVS.
Ciò non è diverso dalla situazione degli agenti e dei rappresentanti di viaggio che, secondo la prassi consolidata, sono considerati lavoratori indipendenti solo se utilizzano cumulativamente i propri locali commerciali, impiegano personale proprio e sostengono autonomamente la maggior parte delle spese aziendali. I compensi sono considerati reddito da attività indipendente solo se sono concessi per articoli inviati spontaneamente e pubblicati soltanto occasionalmente da collaboratori non regolari.
L'Alta Corte ha accertato al considerando 4.3.1 che l'assicurata non occupava personale e che non vi erano prove documentali circa la locazione di locali commerciali. L'interessata nel 2015 aveva guadagnato Fr. 4'878.35, di cui Fr. 4'243, ossia l'87%, provenienti dal contratto con la C. SA. Nel 2016, a fronte di un fatturato di Fr. 5'550, Fr. 1'472.50 erano stati conseguiti lavorando per la C. SA, ossia il 26%. L'Alta Corte ha sottolineato che si trattava di importi significativi. Per contro, non è stato comprovato che l'assicurata, in quei due anni, avesse fatturato degli ordini a B. Sagl. Ella si è limitata a presentare delle offerte (“4.3.1. Die Beschwerdegegnerin beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen schlüssige Hinweise für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch in der Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die Beschwerdegegnerin es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen zu belegen. Nach den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf welche mangels offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und 2.2 hiervor), hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von rund Fr. 4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der C. AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon wiederum Fr. 1472.50 oder 26 % auf die C. AG entfielen. Beide Einnahmen fallen ins Gewicht. Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin der B. GmbH in den beiden Jahren tatsächlich realisierte Aufträge in Rechnung gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus lediglich Offertstellungen (vom 15. Oktober 2015 und 22. Februar 2016).”).
Il Tribunale federale ha sottolineato che l'interessata ha conseguito la maggior parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti alla C. SA. Anche se il volume degli ordini è diminuito in maniera importante nel 2016, si è comunque attestato al 26% del fatturato totale, ciò che implica una certa regolarità ed importanza nell'attribuzione degli ordini. Per contro, non vi è stata nessuna collaborazione con B. Sagl. L'Alta Corte ha così concluso che almeno per gli anni 2015 e 2016, per quanto riguarda l'attività per C. SA, l'assicurata deve essere qualificata come dipendente. Per quanto concerne invece la B. Sagl, non essendo stato conseguito alcun reddito, una valutazione non è possibile rispettivamente non è necessaria (“4.3.2. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Umsatz 2015 somit grösstenteils durch Aufträge der C. AG generiert. Im Folgejahr verringerte sich das entsprechende Auftragsvolumen zwar wesentlich, deutet mit einem Anteil von knapp über einem Viertel des Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse Regelmässigkeit und Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in Bezug auf die B. GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der C. AG jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und 2016 mit der Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich arbeitnehmerähnlichen Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B. GmbH anbelangt, ist eine entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich eine solche mangels diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte.”).
L'Alta Corte ha di conseguenza parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza cantonale nella misura in cui aveva qualificato la fotografa come indipendente per il reddito in esame. Per quanto riguarda B. Sagl, i documenti disponibili non consentono di concludere né per un'attività dipendente né per un'attività indipendente. La decisione su opposizione, su questo punto, non può essere confermata (“4.4. Das vorinstanzliche Gericht hat sich demgemäss bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer Selbstständigerwerbenden zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin aufzuheben. Hinsichtlich der B. GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder den Schluss auf eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin vom 30. November 2017 in diesem Punkt nicht bestätigt werden kann.”).
2.8. A livello cantonale, nella STCA 30.2025.6 del 26 settembre 2025 la scrivente Corte si è pronunciata sul caso di una assicurata che da tanti anni era affiliata come indipendente come operatrice turistica il cui statuto contributivo è stato rivisto dalla Cassa di compensazione per quanto concerne l'attività di guida turistica svolta durante un anno in favore di clienti di un'agenzia turistica. L'amministrazione ha definito la posizione di questa guida quale dipendente quando ha prestato la sua manodopera a favore di quell'agenzia turistica e ha qualificato la retribuzione ricevuta nel 2024, inferiore a 2'000 franchi, come salario determinante, mentre ha confermato la qualifica di lavoratrice indipendente unicamente quando l'attività di guida turistica è svolta in nome e per conto proprio e la guida fattura direttamente al cliente finale.
Il TCA ha rilevato che la ricorrente ha costituito una società individuale che non è iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si presenta in nome proprio con carta intestata con il nome della sua società, emette fatture a proprio nome, ha un suo sito web in cui pubblicizza le attività turistiche che offre in Svizzera e all'estero e che le permette di effettuare regolarmente e in maniera mirata un'attività di acquisizione di clientela e diversificare così il numero di committenti come una piccola imprenditrice. L'interessata ha sottoscritto un'assicurazione per la responsabilità civile delle imprese e un'assicurazione per la protezione giuridica delle imprese, come pure locava un appartamento di 4 locali e mezzo in cui un locale era adibito allo svolgimento della sua professione.
Il Tribunale ha evidenziato che dagli atti è emerso che, in generale, la ricorrente collaborava con numerose agenzie ed aveva diversi clienti. Nel corso del 2024 essa ha emesso 56 fatture per 15 clienti fatturando migliaia di franchi (nel 2022 e nel 2023 aveva un reddito da attività indipendente stimato in Fr. 50'000.-), di cui solamente tre fatture, per poco più di Fr. 1'500.- per qualche ora di lavoro sull'arco di cinque giorni, erano indirizzate all'agenzia turistica chiamata in causa. Questo importo non rappresentava neanche il 4% del reddito totale stimato nel biennio precedente o il 7% rispetto al reddito aziendale di Fr. 25'000.- stimato per il 2025. Si trattava, quindi, di percentuali di gran lunga inferiori a quelle dell'87% e del 26% per cui, secondo il Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica. Neppure era ravvisabile il requisito dell'integrazione funzionale, lavorativa e organizzativa e la perdita dell'attività presso l'agenzia turistica sarebbe stata facilmente assorbibile dall'assicurata tramite l'assunzione di altri mandati, perciò non era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro. Essa poteva inoltre rifiutare i mandati propostile dall'agenzia, rispetto alla quale non doveva sottostare a precisi orari di lavoro. Nessun contratto era stato sottoscritto fra le parti, per cui la ricorrente poteva cessare la collaborazione in qualsiasi momento e il rischio aziendale era quindi estremamente elevato. L'assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa, come pure la pluralità dei committenti e il fatto che il reddito percepito nel 2024 costituiva un'infima parte dell'importo fatturato quell'anno, hanno portato il TCA a qualificare l'attività svolta dall'insorgente come indipendente, relativizzando la circostanza che questa lavorava per un committente attivo nel suo stesso ramo professionale e che fatturava direttamente all'agenzia e non al cliente finale.
2.9. Va ancora precisato che, secondo l'art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2024, se il salario determinante non supera 2'300 franchi per anno civile (dal 1° gennaio 2025: Fr. 2'500.-) e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
2.10. Nel caso di specie, dagli atti emerge che dal 1° giugno 2021 TERZ1 è affiliata quale indipendente come guida turistica.
Nell'ambito di una revisione del suo statuto contributivo, il 4 luglio 2024 (doc. 2) la Cassa CO1 ha chiesto all'interessata di produrre tutte le fatture emesse nel 2024 e i contratti e/o accordi stipulati nel 2024.
TERZ1 ha prodotto due fatture (doc. 2), da cui risulta che ha collaborato con RI1 dal 23 maggio 2024 al 21 giugno 2024, fatturando Fr. 486.rispettivamente Fr. 1'899.- per le proprie prestazioni.
La prima fattura, del 27 maggio 2024, si riferisce a due servizi effettuati il 23 rispettivamente il 26 maggio 2024 per conto della ricorrente e per ciascuno l'assicurata ha fatturato Fr. 243.-.
La seconda fattura, datata 21 giugno 2024, concerne lo stesso tipo di incarico, che la guida ha replicato nove volte tra il 3 e il 21 giugno 2024 chiedendo per l'attività svolta Fr. 243.- in cinque occasioni e Fr. 171.- in altri quattro incarichi.
A richiesta del giudice delegato di produrre ulteriori fatture relative alla sua collaborazione con la summenzionata guida (doc. XVI), l'insorgente ha trasmesso la fattura del 14 giugno 2025 (doc. XIX/1) di Fr. 285,60 concernente una visita guidata di 4 ore effettuata il 12 giugno 2025 conteggiata Fr. 270.- e il rimborso delle spese di trasferta di Fr. 15,60.
Dall'udienza del 1° dicembre 2025 è risultato che la guida turistica riceve i mandati sia direttamente, grazie anche ai legami di natura professionale che si sono instaurati con varie strutture (alberghi, ristoranti, enti del turismo, musei, ecc.), sia tramite l'associazione a cui appartiene (doc. XIII pag. 2).
È inoltre emerso che le prestazioni della guida vengono fatturate direttamente all'utente finale se il cliente le conferisce l'incarico personalmente, ma che la fattura può anche essere trasmessa all'agenzia di viaggio o agli enti interessati che l'hanno ingaggiata. Solitamente il lavoro della guida è preceduto da una progettazione della visita offerta al cliente, che viene comunicata al committente unitamente a un preventivo di spesa. La fattura è quindi indirizzata al committente, che però non necessariamente è il beneficiario finale. Può infatti capitare che il beneficiario della prestazione erogata da una guida sia magari passato, a sua insaputa, attraverso più agenzie intermediarie (doc. XIII pag. 3).
La guida chiamata in causa ha altresì puntualizzato in udienza che può capitare che, dopo avere accettato un incarico, non vi siano più le premesse per concretizzarlo, tuttavia non rinuncia all'incarico che ha ricevuto retrocedendolo alla persona che gliel'ha proposto, ma si attiva per cercare un/una collega che la sostituisca (doc. XIII pag. 3).
Inoltre, ella ha precisato di non essere obbligata ad assumere un incarico che le viene offerto, sia nel caso in cui vi sia un contatto diretto con l'organizzatore dell'evento sia tramite l'associazione a cui appartiene sia ancora quando la ricorrente cerca un/a collega a cui attribuire un incarico. La guida è totalmente autonoma nel fare, nell'organizzare e nel decidere la propria attività (doc. XIII).
Nel caso in cui capiti un infortunio a un cliente durante un tour condotto dalla guida turistica, è la guida stessa che ne deve rispondere, motivo per cui ha un'assicurazione responsabilità civile contro i danni a terzi. È però possibile che se l'incarico è stato attribuito alla guida tramite un committente, il cliente danneggiato domandi a quest'ultimo un risarcimento, fermo restando che, in ultima analisi, fa stato la responsabilità individuale della guida che è stata ingaggiata (doc. XIII pag. 3).
La ricorrente ha spiegato durante l'udienza di essere nel ramo del turismo da diversi anni e di avere quindi un numero importante di clienti, anche fuori Nazione e fuori Europa, a cui proporre degli eventi. Essa si occupa interamente della loro organizzazione e delle visite, ingaggiando le persone che sono necessarie, come un enologo per una degustazione di vini in una cantina vitivinicola, un musicista per allietare il cliente, un ristorante dove mangiare, un albergo dove soggiornare e tutti i trasporti necessari per realizzare la visita o l'evento che il cliente ha scelto. Dopodiché, l'insorgente reperisce la guida che accompagna il cliente e questa le fattura poi la sua prestazione, così come il musicista, l'enologo e le altre persone o le strutture che sono intervenute. Da parte sua, la ricorrente fattura le sue prestazioni all'agenzia o all'ente del turismo a cui il cliente si è rivolto e queste strutture, a loro volta, si rivalgono sul cliente finale (doc. XIII pag. 3).
2.11. In concreto, la Cassa di compensazione ha correttamente stabilito che la guida turistica non agisce in proprio nome quando riceve l'incarico dalla committente qui ricorrente. Nel formulario di richiesta di affiliazione come indipendente, la stessa guida chiamata in causa ha infatti indicato che nell'esercizio della sua attività, quando lavora per conto dei clienti affidatile da RI1, non la rappresenta (doc. 2). Nei confronti di questi clienti, è di fatto principalmente la RI1 ad apparire e non la singola guida, in quanto il servizio che viene proposto sul terreno dalla guida è stato ideato dalla ricorrente ed è a questa che i dati dei clienti devono essere forniti. Anche il pagamento del costo del servizio scelto dal cliente non è mai effettuato direttamente alla guida, ma generalmente è a favore di RI1. Fanno eccezione i casi in cui la guida turistica agisce in nome proprio e per suo conto oppure se il servizio è stato pagato dal cliente già al primo intermediario a cui si è rivolto, il quale ha organizzato l'evento appoggiandosi però magari a uno o più altri intermediari fino a giungere alla ricorrente, la quale è - di solito - l'ideatrice del tour scelto dal cliente iniziale, ma che infine non l'ha concretizzato personalmente delegandolo invece a una guida, come la persona chiamata in causa.
Per il turista, l'essenziale è usufruire del servizio offerto dalla committente e non quale sia la guida che poi materialmente lo realizza. Inoltre, la guida turistica non riceve autonomamente e direttamente dal cliente finale il suo incarico, ma le è attribuito esclusivamente tramite l'organizzatrice del servizio qui ricorrente. Soprattutto, il turista non può scegliere una guida, ma piuttosto gli viene conferita dall'insorgente, committente, senza poter influenzare il processo di assegnazione (DTF 149 V 57 consid. 7.4.3).
Il fatto che le guide turistiche (di norma) non dispongano di locali commerciali propri è solo un indizio, peraltro non di particolare rilievo, contro l'esistenza di un'attività lavorativa indipendente. È infatti nella natura delle cose che una guida turistica non abbia bisogno di locali commerciali propri per svolgere la sua effettiva attività, ovvero fornire ai turisti servizi di conduzione di tour guidati in località turistiche non solo all'aperto, ma anche in spazi chiusi (quali chiese, musei, cantine vitivinicole, ecc.).
Come evidenziato nelle STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, per entrambe al considerando 2.3, nel settore dei servizi, che per sua natura non richiede necessariamente investimenti significativi, la giurisprudenza attribuisce generalmente minore importanza al rischio di investimento rispetto alla dipendenza organizzativa dal lavoro (DTF 149 V 57 consid. 7.4.4).
La circostanza che la guida non abbia sopportato alcun rischio aziendale effettivo quando ha lavorato per la ricorrente, che la sua attività abbia richiesto solo investimenti minimi, che non avrebbe sostenuto costi fissi significativi in caso di assenza dei clienti e che l'orario di lavoro vincolante sembrava integrarla nell'organizzazione della ricorrente, supporta la tesi della Cassa della qualifica dello statuto contributivo di TERZ1 come dipendente quando ha lavorato per RI1.
La guida che negli anni 2024 e 2025 ha lavorato per la ricorrente non ha inoltre dovuto pagare una commissione sugli incarichi ricevuti o una commissione mensile fissa per potere lavorare per questa committente. Neppure è determinante l'elemento sottolineato durante l'udienza, secondo cui la guida era libera di decidere se accettare o rifiutare un incarico assegnatole dalla ricorrente (DTF 149 V 57 consid. 7.7), poiché tale elemento non si riscontra solo nell'ambito del lavoro indipendente (STF 8C_554/2018 del 5 maggio 2020, in: SVR 2020 UV Nr. 41), ma anche nel contesto di un'attività lavorativa dipendente (STF 8C_571/2017 del 9 novembre 2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19).
Infine, non va dimenticato che la guida, che tra maggio 2024 e giugno 2025 ha ricevuto 12 incarichi da RI1, non ha agito a proprio nome (DTF 149 V 57 consid. 7.4.3) e che i ricavi pagati dai clienti per i quali ha lavorato non sono affluiti direttamente a lei (DTF 149 V 57 consid. 7.4.2). Non spettava infatti alla guida incassare le retribuzioni per l'attività svolta, ma era la committente qui ricorrente a gestire la riscossione dei pagamenti delle tariffe che ha concordato con i propri clienti.
In sintesi, in considerazione anche delle istruzioni di ampia portata impartite dalla committente alla guida per l'esecuzione degli incarichi affidatile, del rapporto di subordinazione esistente in settori essenziali quali l'organizzazione dell'evento, la retribuzione ricevuta per le sue prestazioni anche in caso di annullamento del servizio da parte del cliente, del rischio economico praticamente inesistente e della fatturazione ad una ditta del ramo e non al cliente finale, si deve riconoscere che prevalgono le caratteristiche che indicano che la persona chiamata in causa ha svolto nei confronti della ricorrente un'attività lavorativa dipendente (DTF 149 V 57 consid. 7.5).
I soli elementi emersi secondo cui la guida non era obbligata a svolgere personalmente il lavoro, era libera di accettare o di rifiutare gli incarichi assegnati e le era consentito accettare direttamente altri servizi, senza passare dalla ricorrente, sia ricevuti personalmente da turisti e/o enti e/o terzi clienti sia dall'associazione a cui appartiene (DTF 149 V 57 consid. 7.6.1.2; STF 8C_571/2017 del 9 novembre 2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19) e che ha stipulato un'assicurazione responsabilità civile, non sono sufficienti, nell'ambito del rapporto instaurato dal 2021 al 2025 con l'insorgente, per qualificarla come indipendente.
Va da ultimo precisato che la qualifica di dipendente di TERZ1 si riferisce unicamente all'attività di guida turistica svolta dal 2024 per RI1 e pertanto non la definisce, in via generale, come dipendente nei confronti di altri clienti diretti o committenti.
Al riguardo si rileva che una sua qualifica come guida turistica per attività prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc., non è stata oggetto di un esame specifico nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata. La Cassa si è infatti pronunciata sul suo statuto contributivo solo nei confronti di RI1 e quindi, se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A).
Inoltre, va rammentato che il Tribunale federale ha evidenziato che le manifestazioni della vita economica possono rivestire forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in presenza di un'attività salariata oppure di un'attività indipendente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF 9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).
Non è perciò qui in discussione la qualifica, in generale, né della ricorrente come datrice di lavoro di altre guide turistiche o figure, né della persona chiamata in causa come salariata per i mandati ottenuti da altri committenti nell'attività di guida turistica.
Infine, si osserva che per l'espletamento del servizio svolto per conto della ricorrente nel 2025 (fino a giugno), il reddito percepito di Fr. 285,60 non sarebbe soggetto a contribuzione, se tale fosse la volontà della guida turistica di non vedersi prelevare i contributi in caso di affiliazione quale dipendente (art. 34d OAVS).
2.12. Il TCA rileva, ancora, che la fattispecie in esame si differenzia da quella giudicata il 26 settembre 2025 con la summenzionata STCA 30.2025.6 (cfr. consid. 2.8), in cui ha considerato come indipendente, e non salariata di un'agenzia turistica, la guida turistica ricorrente. Era da __________ che questa operava nel ramo turistico e sin da subito era stata qualificata come indipendente. È solo nel 2024 che la Cassa di compensazione l'ha ritenuta dipendente per avere fatturato poco più di Fr. 1'500.- alla medesima agenzia turistica, sebbene la ricorrente, titolare di una ditta individuale, quell'anno abbia avuto 15 diversi clienti e abbia emesso 56 fatture per migliaia di franchi per questa sua attività principale; ella era infatti solita collaborare con numerose agenzie e clienti e fatturare decine di migliaia di franchi all'anno. Inoltre, per svolgere la sua attività professionale la guida disponeva di un ufficio, di un sito web con cui effettuava regolarmente e in maniera mirata attività di acquisizione di clientela, di un proprio brand con cui si presentava all'esterno anche su carta intestata e di un'assicurazione di responsabilità civile delle imprese e per la protezione giuridica delle imprese. Non v'era una dipendenza lavorativo-organizzativa con l'agenzia, visto che il programma preparato da quest'ultima è stato infatti comunque allestito previo contatto con la guida turistica, con cui sono stati concordati i luoghi da visitare, la logistica e i ristoranti, perciò ella lo poteva applicare liberamente, secondo la propria esperienza.
2.13. Occorre da ultimo puntualizzare che l'associazione __________, fondata __________, a cui appartiene anche la persona chiamata in causa, ha per scopo di raggruppare le guide turistiche e salvaguardare la loro immagine e professionalità; essa tende anche al miglioramento professionale dei suoi soci, proponendo corsi di aggiornamento.
Come è emerso durante l'udienza, questa associazione dispone di un sito internet in cui sono elencate anche le guide ad essa associate, con i relativi recapiti e gli ambiti territoriali e linguistici di competenza. La clientela che accede a questo sito può così decidere liberamente a quale guida affidarsi oppure può inviare un messaggio di posta elettronica all'associazione stessa con le sue richieste di accompagnamento. Quattro persone volontarie dell'associazione si occupano poi di evadere nei tempi più brevi le domande ricevute attraverso il sito, attribuendo gli incarichi ai suoi soci tenendo in considerazione un'equa ripartizione sulla base degli aspetti territoriali e linguistici di competenza di ogni guida.
Di conseguenza, il sito internet dell'associazione costituisce soltanto un canale di distribuzione rispettivamente una vetrina per le sue guide turistiche e l'associazione, come tale, non funge pertanto da datrice di lavoro (doc. XXI pag. 2).
La "piattaforma", intesa come sito internet (__________), non costituisce, infatti, un'applicazione per prenotare e pagare direttamente una visita guidata come è il caso, invece, per l'applicazione Uber, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggero e autisti, le cui caratteristiche sono evidenziate dal Tribunale federale nella DTF 147 V 57. L'associazione __________ è soltanto una vetrina di offerte culturali e di svago che si limita, semmai, a fare da tramite tra il cliente e la guida laddove, a dipendenza dell'attività desiderata, viene indicata al turista la guida più adeguata alle proprie richieste qualora il turista non l'abbia già scelta dalla lista. La guida, poi, organizza direttamente l'evento a seconda dei desiderata del cliente il quale, senza passare per intermediari, le paga il servizio reso. L'associazione, diversamente da quanto avviene con l'impresa Uber, non ha quindi più nulla a che vedere con il turista e la guida e non può, conseguentemente, essere considerata una datrice di lavoro.
2.14. Dalle considerazioni esposte discende che la decisione su opposizione impugnata, che stabilisce che dal 1° maggio 2024 l'insorgente deve essere considerata datrice di lavoro della guida chiamata in causa, deve pertanto essere confermata.
2.15. L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti