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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2020 30.2019.37

March 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,064 words·~15 min·4

Summary

Affiliazione quale persona senza attività lucrativa. Separazione dal marito. L'impegno del marito a pagare i contributi non consente alla ricorrente di ottenere l'annullamento della decisione con cui la Cassa stabilisce gli stessi

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.37   IR/sc

Lugano 6 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di contributi AVS

considerato                    in fatto

                                    ·   che RI 1, separata da __________, è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa;

                                    ·   che il 28 settembre 2017, con riferimento all’anno di contribuzione 2014, le sono state chieste informazioni per la fissazione dei contributi (doc. 27);

                                    ·   che RI 1 ha dato seguito all’invito con trasmissione di documentazione pervenuta alla Cassa il 19 ottobre 2017 (doc. 26);

                                    ·   che il 20 ottobre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato l’importo dei contributi dovuti e gli interessi maturati sugli stessi (doc. 25);

·      che i contributi 2014 sono stati fissati in CHF 4'151,90 (doc. 25);

                                    ·   che l’assicurata si è opposta alle decisioni l’8 novembre 2017 (doc. 22);

                                    ·   che la Cassa ha operato le verifiche imposte dal caso;

                                    ·   che il 18 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione;

                                    ·   che l’amministrazione ha rilevato come

" … Nel caso di specie, i contributi dell’opponente sono stati stabiliti, provvisoriamente, in base ai dati forniti dall’Autorità fiscale (tassazione d’ufficio, definitiva e cresciuta in giudicato, che sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

(…).

Il competente Ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale 2014 è definitiva e cresciuta in giudicato.

(…).

Successivamente sono stati eseguiti ulteriori accertamenti ed è emerso che sull’estratto del conto individuale del signor __________, non figurano effettivamente salari notificati dai rispettivi datori di lavoro; motivo per cui, onde evitare lacune contributive e successive riduzioni della futura rendita AVS, la Cassa comunica all’opponente che la decisione provvisoria, diventa definitiva (art. 16 LAVS) e che la stessa viene rettificata, prendendo in considerazione come reddito sotto forma di rendita CHF 85'000.- (CHF 170'000.- : 2 salario del signor __________ esposto fiscalmente) e come sostanza netta CHF 407'655 (CHF 815'310.- : 2 Sostanza esposta fiscalmente della signora RI 1), come segue:

Basi di calcolo

Sostanza netta compressiva in Svizzera e all’estero al 31.12.2014    Fr.     407'655.00

Reddito in forma di rendite relativo al periodo 01.01.2014–31.12.2014

Fr. 85'000.00 moltiplicato per 20.0                                                             Fr. 1'700'000.00

Sostanza determinante per l’AVS                                                               Fr.2'100'000.00

Fissazione dei contributi per l’anno 2014

Contributi dovuti per il periodo 01.01.2014-31.12.2014                         Fr.        4'583.50

Contributi personali AVS                                                                              Fr.        4'583.50

Contributi assegni familiari (PSAL) (20.000%)                                         Fr.          916.70

Contributi assegni familiari integrativi (PSAL) (0.150%)                         Fr.              6.90

Spese amministrative (2.000% del premio AVS)                                     Fr.            91.65

Totale                                                                                                              Fr.      5'598.75”

                                    ·   che mediante ricorso del 7 gennaio 2020 RI 1 contesta di doversi fare carico dei contributi siccome non a conoscenza del reddito del marito __________ e comunque per il fatto che il signor __________ si è impegnato a pagare i suddetti contributi;

                                    ·   che la ricorrente evidenzia come oltre ai contributi le sono stati domandati gli interessi moratori ed osserva che “il 25 settembre 2019, abbiamo firmato ... una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio nella quale viene specificato … che … il sig. __________ si impegna a liberare la moglie (RI 1) dai debiti nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG”;

                                    ·   che la ricorrente osserva ancora come “… l’importo indicato nella citata convenzione si riferisce alla prima decisione indicata dalla Cassa cantonale di compensazione. Tale cifra deve essere adeguata secondo la nuova decisione della Cassa cantonale di compensazione. Il 19 dicembre 2019, siamo stati convocati dal Sig. __________, pretore di __________, per l’omologazione della convenzione da noi sottoscritta …”;

                                    ·   che nelle sue conclusioni RI 1 chiede che “sia il sig. __________ a dover rispondere per il totale delle spese inclusi gli oneri ad esse derivati”;

                                    ·   che la Cassa cantonale di compensazione si è opposto all’accoglimento del gravame con osservazioni del 30 gennaio 2020 (doc. V) rilevando come:

" (…) Le casse cantonali di compensazione sono per principio competenti per quanto riguarda l’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

(…).

Se la cassa di compensazione viene a sapere, come nel caso in oggetto, che i contributi di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati, dà subito l’ordine di assoggettarla.

(…).

L’inizio dell’obbligo assicurativo, sancito nell’art. 3 cpv. 1 LAVS prevede che le persone che non esercitano un’attività lucrativa sono tenute a versare i contributi dal 1° gennaio dell’anno civile il compimento del 21° anno di età.

Solo con il pagamento dei contributi definitivi annuali dovuti, si potrà successivamente procedere con la registrazione nel proprio conto individuale (CI), così da evitare lacune di contribuzione al momento dell’inoltro della futura richiesta di una rendita di vecchiaia AVS.

(…).

Poiché la richiesta della ricorrente, non verte tanto sulle basi di calcolo del contributo dovuto, indicate nella decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2014 datata 18 dicembre 2019 secondo il diritto delle assicurazioni sociali, ma verte in particolare sulla presa a carico di tale contributo, definita in sede civile dinnanzi alla Pretura __________ tramite l’omologazione della convenzione da loro sottoscritta il 25 settembre 2019, la Cassa reputa che il presente ricorso debba essere respinto.

La Cassa non ha competenza nell’entrare nel merito delle convenzioni sottoscritte il 25 settembre 2019 nella quale il sig. __________ si impegna a liberare la moglie dall’eventuale debito nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

(…).

La Cassa rileva che il sig. __________, con lettera datata 16 gennaio 2020 ha confermato che provvederà lui a saldare l’importo CHF 6'181.15. La sig.ra RI 1 ne è stata informata con lettera del 17 gennaio 2020.”;

                                    ·   che il giudice delegato ha domandato all’Ufficio di tassazione di __________, il 5 febbraio 2020, la trasmissione della decisione di tassazione 2014 dei signori __________ e RI 1 per le verifiche imposte dal caso, ancorché la ricorrente non abbia contestato in quanto tale la decisione di fissazione dei contributi quale persona senza attività lucrativa (PSAL);

                                    ·   che il 10 febbraio 2020 è pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto della ricorrente con cui la stessa ha confermato il fatto che il signor __________ “ha effettivamente assunto personalmente l’onere di saldare l’importo di CHF 6'181,15 in oggetto” (doc. VIII);

                                    ·   che l’UT __________ ha velocemente trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. IX e allegati) il 6 febbraio 2020, atti messi a disposizione delle parti per osservazioni con lettera 10 febbraio 2020 (doc. X) del giudice delegato;

                                    ·   che la signora RI 1 non ha formulato osservazioni (doc. XII del 14 febbraio 2020) mentre la Cassa ha spiegato, con scritto del 20 febbraio 2020, le ragioni per le quali – nonostante la decisione di tassazione di __________ relativa al 2014 indichi redditi provenienti da attività “dipendente principale del contribuente” essa non ha ritenuto tale reddito quale reddito contributivo (doc. XIV);

                                    ·   che non sono state acquisite altre prove, alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità (il 24 febbraio 2020, doc. XV) di esprimersi in merio allo scritto della Cassa del 20 febbraio 2020 (doc. XIV);

                                         in diritto

                                         in ordine

                                    ·   che, la presente vertenza, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettiva-mente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito op-posto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nel-la STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.);

                                    ·   che, nel caso in esame, il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte è la semplice determinazione del contributo AVS per una persona senza attività lucrativa, determinato in base al reddito del consorte, e quello relativo alla responsabilità del pagamento dello stesso. Occorre cioè stabilire se un accordo di pagamento tra privati sia in qualche modo opponibile alla Cassa. Il tema non è nuovo, è stato oggetto di giurisprudenza federale, motivo per cui la presente decisione può essere emanata monocraticamente;

                                         nel merito

                                    ·   che la signora RI 1 non contesta né l’importo, né la modalità con cui sono stati determinati i contributi, a suo carico, quale PSAL per l’anno 2014;

                                    ·   che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali così come prevede l’art. 10 cpv. 1 LAVS. Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350);

                                    ·   che il TF ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. La giurisprudenza dell’allora TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204). Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82). Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207);

                                    ·   che, per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153);

                                    ·   che, ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS);

                                    ·   che il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS);

                                    ·   che gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);

                                    ·   che, nel caso in esame, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito i contributi di RI 1 quale persona senza attività, separatasi dal marito in quel periodo;

                                    ·   che i redditi ritenuti dall’UT sono stati ripresi dalla Cassa e qualificati quali reddito d’altra fonte e non reddito soggetto a contribuzione per le ragioni indicate dall’amministrazione e non contestate dalla ricorrente. Tali motivazioni sono corrette e da condividere;

                                    ·   che i redditi invece ritenuti nella tassazione della signora RI 1 (datata 1° novembre 2017) sono riferiti al reddito di titoli e capitali, alimenti per i figli minorenni (che non fanno parte del reddito percepito sotto forma di rendita) e gli alimenti;

                                    ·   che la Cassa ha indicato di avere, circostanza questa non contestata dall’assicurata ricorrente e comprovata dagli atti fiscali acquisiti, determinato la base di calcolo in base alla metà del reddito dei coniugi e metà della sostanza;

                                    ·   che l’amministrazione ha indicato di avere “utilizzato quale reddito conseguito in forma di rendita metà del reddito da attività dipendente del Sig. __________ esposto nella sua tassazione d’ufficio 2014 (in mancanza di evidenze che tale salario fosse stato considerato un salario dipendente assoggettato ai normali contributi di legge). Mentre alla luce dei debiti privati del sig. __________, la sostanza calcolata era di fr. 0.-. La Cassa fa osservare che per l’anno contributivo 2014, anche il sig. __________ è stato considerato quale persona non attiva e sulle stesse basi di calcolo della ricorrente, gli è stata intimata la decisione di fissazione dei contributi personale AVS.” (doc. XIV pag. 2);

                                    ·   che in effetti, come l’istruttoria ha permesso di stabilire, la tassazione 2014 di __________ è stata stabilita mediante decisione del 5 ottobre 2016, allestita d’ufficio da parte dell’UT di __________ in assenza di una dichiarazione fiscale;

                                    ·   che, come ha ricordato la Cassa, essa ha accertato che, nonostante la qualifica del reddito da parte dell’UT, quale provento da attività lucrativa dipendente, non risulta il versamento di salario determinante dipendente registrato nel conto individuale di __________ presso la Cassa o altre casse di compensazione. Per tale motivo la Cassa cantonale di compensazione non ha proceduto all’esonero della ricorrente in base all’art. 3 cpv. 3 lett. a) LAVS;

                                    ·   che a fondamento della determinazione dell’importo la Cassa ha correttamente considerato gli importi delle tassazioni 2014 dei signori __________;

                                    ·   che la determinazione dell’importo stabilito per la qui ricorrente è quindi corretto (così come specificatamente calcolato in sede di decisione su opposizione, doc. B11 e ripreso in sede di motivazione nelle considerazioni che precedono);

                                    ·   che responsabile del pagamento del contributo è l’assicurato. Anche se il marito della ricorrente (oggi ex marito) si è assunto l’impegno di pagare il contributo della ricorrente, ciò non muta che per l’assicurazione sociale debitore del contributo è, e rimane, l’assicurato che non esercita attività lucrativa. L’assunzione, quale impegno preso in sede di separazione o privata, di assumersi l’onere del pagamento da parte del marito, o da parte anche di terza persona, non muta il rapporto tra assicuratore sociale e assicurato trattandosi di questione interna (in questo caso) alla coppia;

                                    ·   che, da quanto precede, discende che il ricorso va respinto. Il contributo 2014 di RI 1 è stato determinato in maniera corretta da parte dell’amministrazione e la qui ricorrente è responsabile del suo pagamento nei confronti della Cassa, questo nonostante l’impegno assunto dal signor __________ di onorare tale debito della ex moglie. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 30 dicembre 2019 formulato da RI 1, __________, contro la decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2019 da parte della Cassa cantonale di compensazione, è respinto.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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