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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2019 30.2019.18

October 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,715 words·~34 min·5

Summary

Rendita per figli in formazione.Se il figlio è malato,la formazione non viene considerata interrotta per al massimo 12 mesi. Sulla scorta dei certificati medici e delle dichiarazioni del padre,il TCA ha stabilito l'inizio della malattia del figlio e quindi la decorrenza dei 12 mesi di D alla rendita

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.18   TB

Lugano 28 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 maggio 2019 emanata da

Cassa CO 1       in materia di rendite AVS

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Dal 1° ottobre 2012 (doc. 199) RI 1, 1949, beneficia della rendita di vecchiaia, che è stata anticipata di due anni come da sua richiesta (doc. 211).

Con il compimento dei 65 anni, dal 1° ottobre 2014 (doc. 189) il suo diritto è stato ricalcolato e da quel momento egli ha ricevuto pure la rendita per figli per __________, 1998.

                                  B.   Prima del raggiungimento dei 18 anni del figlio, il 22 dicembre 2015 (doc. 181) la Cassa CO 1 ha chiesto all'assicurato di comprovare se __________ fosse ancora in formazione e a ciò ha fatto seguito l'attestazione di frequenza del 2° anno di liceo (doc. 178).

Medesima richiesta è stata inviata all'assicurato dapprima il 2 maggio 2016 (doc. 171), e che è stata completata con la dichiarazione di frequenza del 3° anno da inizio settembre 2016 al 14 giugno 2017 (doc. 156), poi il 1° maggio 2017 (doc. 148), a cui l'interessato ha risposto inviando la dichiarazione della scuola del 10 luglio 2017 (doc. 143) attestante la frequenza del 4° anno (recte: 3°) di liceo per l'anno scolastico 2016/2017 e l'iscrizione per il nuovo anno da settembre a metà giugno 2018.

                                  C.   L'ulteriore richiesta del 1° maggio 2018 (doc. 136) della Cassa di comprovare il proseguimento della formazione per il successivo anno scolastico ha dato luogo a un fitto scambio di messaggi di posta elettronica con l'interessato, il quale all'inizio ha affermato che a dipendenza dei risultati scolastici del penultimo anno di liceo avrebbe valutato il futuro percorso scolastico del figlio (doc. 133). Poi a fine giugno 2018 (doc. 132) egli ha ribadito che era in attesa del risultato degli esami e che solo una volta ottenuti avrebbe deciso se cambiare scuola. A fine luglio 2018 (doc. 130) l'assicurato ha informato l'amministrazione che non era ancora in grado di comunicarle in quale istituto il figlio avrebbe studiato il prossimo anno scolastico e che stava valutando altre possibilità di studio. Alla fine di agosto 2018 (doc. 128) i genitori stavano valutando se far frequentare al figlio una scuola di commercio.

Il richiamo formale del 10 settembre 2018 (doc. 126) della Cassa con avvertimento di sospensione del versamento della rendita per figli ha portato l'assicurato, il 19 settembre 2018 (doc. 125), a chiedere una proroga prima di potere dare una risposta certa.

                                  D.   Con decisione del 23 ottobre 2018 (doc. 121) la Cassa CO 1 ha chiesto all'assicurato la restituzione della rendita per figli versata indebitamente da luglio ad ottobre 2018, per un totale di Fr. 3'396.-.

All'opposizione del 31 ottobre 2018 (doc. 112) l'assicurato ha allegato il certificato medico del 30 ottobre 2018 (doc. A4) per comprovare che dal 1° settembre al 31 dicembre 2018 suo figlio è stato assente da scuola "per motivi di salute nell'ambito psicosociale" e che quindi non ha interrotto la formazione, ma non era in grado di frequentare la scuola per motivi di salute.

Il 21 novembre 2018 (doc. 108) egli ha chiesto il condono.

A richiesta dell'amministrazione (doc. 100), il 28 novembre 2018 (doc. 95) l'assicurato le ha trasmesso il secondo certificato reso il 28 novembre 2018 (doc. A5) dal dr. med. __________, attestante che per motivi di salute in ambito psicosociale suo figlio ha dovuto assentarsi da scuola dal 1° giugno al 31 dicembre 2018.

Stante questo referto, con decisione emessa quello stesso giorno (doc. 91) la Cassa di compensazione ha annullato la decisione di restituzione del 23 ottobre 2018 e ha riattivato la rendita completiva per il figlio dal 1° novembre 2018, chiedendo l'invio di un nuovo certificato medico valido dal 1° gennaio 2019 per potere garantire il versamento della prestazione.

A seguito di ciò, l'assicurato ha ritirato l'istanza di condono (doc. 83) e ha trasmesso alla Cassa (doc. 75) il nuovo certificato medico del 3 dicembre 2018 (doc. A6) portante dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.

                                  E.   Con decisione del 10 maggio 2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha informato RI 1 che a seguito della scadenza dell'anno di malattia del figlio __________ ha stralciato la rendita completiva e ha ricalcolato il suo diritto alla rendita AVS dal 1° giugno 2019, invitandolo a trasmettere il certificato di frequenza scolastica qualora il figlio avesse ripreso una nuova formazione.

Il 15 maggio 2019 (doc. 50) l'assicurato ha chiesto spiegazioni all'amministrazione, facendo notare che il certificato medico aveva validità fino a fine giugno 2019 perciò, semmai, la modifica doveva avere luogo dal 1° luglio 2019.

La Cassa ha risposto l'indomani (doc. 50) che, secondo le Direttive edite dall'UFAS (N. 3373 DRC), il figlio malato viene considerato agli studi per un massimo di 12 mesi dall'inizio della certificazione medica, perciò la decisione era corretta.

                                  F.   Con decisione su opposizione del 29 maggio 2019 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 20 maggio precedente (doc. A9), poiché dagli accertamenti effettuati è in realtà emerso che l'inizio della malattia di __________ va fatto risalire al 1° giugno 2018 anziché al 1° settembre 2018 come inizialmente attestato dal dr. med. __________, il quale in un secondo tempo ha stabilito anch'egli tale data come inizio dei disturbi psicosomatici del figlio.

Di conseguenza, sulla base della documentazione medica che l'assicurato le ha prodotto, la Cassa ha fatto decorrere i 12 mesi dal 1° giugno 2018 con termine della rendita al 31 maggio 2019.

                                  G.   Il 17 giugno 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale contestando l'interruzione del versamento della rendita per figli dal 1° giugno 2019 e il conseguente ricalcolo del suo diritto alla rendita.

Il ricorrente si è lamentato che la Cassa di compensazione si è basata sul secondo certificato medico del 28 novembre 2018 che fissava al 1° giugno 2018 i problemi del figlio, certificato che, peraltro, gli è stato richiesto per potere annullare la decisione di restituzione del 23 ottobre 2018. A suo dire, fanno stato, invece, da una parte il primo certificato del dr. med. __________ del 30 ottobre 2018 che attestava la malattia del figlio dal 1° settembre 2018 e, dall'altra parte, il terzo referto del 3 dicembre 2018 che l'ha protratta fino al 30 giugno 2019.

Non va infatti dimenticato che fino a metà giugno 2018 suo figlio ha regolarmente frequentato l'Istituto __________ di __________ e quindi non poteva certo risultare malato.

L'assicurato ha inoltre evidenziato che se il figlio non ha potuto continuare la scuola è perché la sua malattia è peggiorata, perciò non va ritenuto che __________ ha interrotto e neppure che ha abbandonato la formazione, ma che piuttosto il suo stato di salute non gli ha permesso di continuare gli studi. In qualità di genitore spera che il figlio possa riprenderli a settembre 2019.

Infine, il ricorrente ha osservato che la riduzione della rendita AVS ha comportato ulteriori problemi finanziari al nucleo familiare, composto di tre persone e beneficiario di prestazioni complementari (doc. A3), che lo mette ancora più in difficoltà.

                                  H.   Il 2 luglio 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, visto che alla richiesta di precisazioni del 19 giugno 2019 (doc. 4) l'assicurato ha sostanzialmente dato le stesse indicazioni già sollevate e trattate con l'opposizione (doc. B1), perciò essa ha chiesto l'integrale conferma della decisione su opposizione.

                                    I.   Con scritto del 2 luglio 2019 (doc. V) il ricorrente ha informato il TCA di avere trasmesso alla Cassa l'attestazione della scuola (doc. 1) secondo cui il figlio ha frequentato regolarmente l'anno scolastico 2017/2018 fino al 15 giugno 2018 e agli atti ne ha prodotta una identica, ma datata 27 giugno 2019 (doc. B2), unitamente alla risposta che ha dato alla Cassa (doc. B1).

                                   L.   L'8 luglio 2019 (doc. VII) l'assicurato ha contestato la risposta della Cassa, poiché essa non ha menzionato di avergli richiesto ulteriori informazioni il 19 giugno 2019 e di avere ricevuto l'attestato di frequenza della scuola per l'anno 2017/2018.

Inoltre, per l'assicurato non è stato tenuto conto del suo obbligo di mantenimento del figlio in qualità di genitore e del fatto che in 42 anni di attività ha versato quasi mezzo milione di franchi di contributi sul suo conto AVS, ma di avere ricevuto, ad oggi, rendite per circa la metà, compresa la completiva per il figlio.

Il ricorrente ha infine osservato che la decisione della Cassa ha avuto pure ripercussioni in ambito di assicurazione malattia per il figlio, dovendo egli versare un premio mensile di Fr. 307,50, ma che resterà impagato non avendo le risorse economiche.

                                  M.   La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI e VIII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

                                   2.   In virtù dell'art. 22ter LAVS concernente la rendita per i figli,

" 1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.".

Quanto al rinvio alla rendita per orfani, l’art. 25 LAVS dispone:

" 5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.".

A questo proposito l’art. 49bis OAVS, appositamente introdotto nel 2011 per regolamentare il diritto alla rendita per orfano o alla rendita completiva per figlio per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che:

" 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.”.

In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che:

" 1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”.

Nel Commentario delle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2011, l’UFAS ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…)

Art. 49ter, al. 1

(Fin et interruption de la formation)

La formation s’achève avec l’obtention d’un diplôme professionnel. Il est cependant possible qu’elle se poursuive ensuite immédiatement ou ultérieurement. Il en va de même pour un diplôme de fin d’étude (ex. maturité).

Art. 49ter, al. 2

(Fin et interruption de la formation)

Si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour enfants/orphelins dès le moment en question. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront supprimées et ne seront reprises qu’à condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (formation de remplacement ou nouvelle formation).

Art. 49ter, al. 3

(Fin et interruption de la formation)

Comme c’est déjà le cas jusqu’ici, certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de 4 mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre). Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de 4 mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la formation) vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle. Encore sied-il que durant la période en question, le revenu d’activité lucrative réalisé par l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu autorisée par l’art. 49, al. 3 (…)”.

Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).

Inoltre, come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473 considd. 3 e 8.2).

                                   3.   Infatti, prima dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).

Applicabili in concreto nella versione valida dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2018, queste Direttive danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.

Secondo il N. 3358 DR, per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un’attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana (N. 3363 DR).

Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.

Il N. 3368 DR è stato modificato dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’emanazione della DTF 141 V 473.

Nel 2015 il Tribunale federale si è pronunciato sulla sospensione e sull’interruzione di una formazione e ha precisato che le lettere a e b dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non sono applicabili cumulativamente (cfr. consid. 8).

Nel concretizzare questi principi, per il nuovo N. 3368 DR si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi.

Non ci si deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre (attestato di immatricolazione), bensì sull’inizio effettivo degli studi.

Secondo il N. 3368.1 DR, in essere dal 2018, la formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

Introdotto anch’esso dal 2018, il N. 3368.2 DR riprende il vecchio N. 3368 DR, e prevede che se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo.

Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità (N. 3369 DR).

Secondo il N. 3370 DR, gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:

– il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;

– tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.

Per il N. 3373 DR, i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.

                                   4.   Va ancora ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).

Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

                                         Come stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr. 3), la rendita per figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid. 4).

Pertanto, la rendita per figli può essere versata direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 5).

                                   5.   Nel caso in esame il ricorrente riceveva una rendita completiva per suo figlio (art. 22ter cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS) e, prima che __________ compisse 18 anni nel mese di febbraio 2016, la Cassa di compensazione gli ha chiesto di comprovare se il diritto alle prestazioni esistesse ancora, così da potere continuare a versargli la rendita per figli.

L'assicurato ha così trasmesso l'attestato di frequenza rilasciato il 18 gennaio 2016 (doc. 178) dall'Istituto __________, che confermava la frequenza del secondo anno di liceo per l'anno scolastico 2015/2016 nella sede di __________.

Attestazioni simili sono state trasmesse alla Cassa per comprovare la continuazione della formazione del figlio anche per gli anni scolastici 2016/2017 (docc. 143 e 156) e 2017/2018 (doc. 143).

Prima del termine dell'anno scolastico 2017/2018, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di documentare se il figlio fosse ancora in formazione e il ricorrente ha aggiornato mensilmente l'amministrazione sulla situazione.

Dapprima l'interessato ha scritto il 30 maggio 2018 (doc. 133) che "Mio figlio frequenta il penultimo anno di liceo. A dipendenza dei risultati (ev. cambio scuola), non sono ancora in grado di comunicarLe in quale Istituto frequenterà il prossimo anno scolastico. Non appena in possesso degli stessi (al più tardi a fine giugno 2018), Le invierò la dichiarazione dell'istituto scolastico scelto.".

Poi il 24 giugno 2018 (doc. 132) ha comunicato che "sono sempre in attesa del risultato degli esami e solo dopo di questo sarò in grado di comunicarLe se mio figlio continua lo studio nella medesima Scuola o se abbiamo scelto un'altra scuola.".

Il 26 luglio 2018 (doc. 130) l'assicurato, sempre per email, ha riferito alla Cassa che "Purtroppo non sono ancora in grado di comunicarLe in quale Istituto mio figlio frequenterà il prossimo anno scolastico. Siamo in contatto con la Scuola ma stiamo valutando altre possibilità. Dovrei essere in grado di informarLa nelle prossime settimane.".

Nello scritto elettronico del 26 agosto 2018 (doc. 128) RI 1 ha spiegato che "Causa vari problemi, non da ultimo di salute, siamo in ritardo nella valutazione del proseguimento della scuola per mio figlio __________. Dato anche che nella Scuola dove frequentava il liceo non si sentiva bene ed aveva certi problemi che non gli permettevano di studiare come si dovrebbe, stiamo valutando pure la frequentazione della Scuola Commerciale di __________ ed altro.".

Al richiamo della Cassa inviato per lettera il 10 settembre 2018 (doc. 126) l'assicurato ha risposto per email dicendosi dispiaciuto per non avere ancora potuto inviare la dichiarazione di frequenza della scuola per l'anno 2018/2019, ma che vari motivi - salute e difficoltà di ottenere un sussidio - avevano causato questo ritardo, chiedendo perciò ancora alcuni giorni di tempo.

Ottenuta una proroga (doc. 119), il 18 ottobre 2018 (doc. 119) l'assicurato ha così scritto alla Cassa di compensazione:

" Purtroppo causa malattia e pure difficoltà a collocare mio figlio in una Scuola per poter continuare il Liceo, (non mi è più possibile iscriverlo all'Istituto __________ non avendo i mezzi finanziari (prima avevo un aiuto da parte della famiglia di mia moglie all'estero, ora loro non sono più in grado di farlo).

Mio figlio vorrebbe continuare il Liceo, io gli ho proposto la Scuola di commercio ma purtroppo non arriviamo ad un accordo.

Sto provando anche fuori dal Cantone ma per il momento non sono arrivato a collocarlo per vari motivi.

Le chiedo p.f. se potesse darmi ancora 1 mese di tempo, l'ultimo perchè sono ben cosciente che dobbiamo trovare la soluzione al più presto.".

Non ottenendo quanto richiesto, con decisione formale del 23 ottobre 2018 (doc. 121) l'amministrazione ha emesso un ordine di restituzione delle rendite per figli versate all'assicurato dal mese di luglio al mese di ottobre compresi, pari a Fr. 3'396.-.

Nell'email del 29 ottobre 2018 (doc. 114) indirizzata alla Cassa di compensazione l'interessato ha in particolare scritto quanto segue:

" (…) Vi comunico che mio figlio, contrariamente a quanto Voi affermate, non ha interrotto la formazione.

È vero che non ho ancora potuto collocarlo, d'altra parte, come avevo affermato nei miei precedenti mail, mio figlio, causa vari problemi, malattia in primis è rimasto a casa tutta l'estate e non da ultimo ha sofferto durante questi ultimi anni di razzismo, (mia moglie è __________ e mio figlio ha un'espressione asiatica) e ne risente ancora oggi.

Ora la sua situazione è un po' migliorata e vuole continuare gli studi. Non appena terminano le vacanze scolastiche, iscriverò mio figlio alla Scuola di commercio di __________. (…)".

Appena inviato questa lettera, l'assicurato ha subito contattato per email il Centro professionale commerciale di __________ (doc. 35) spiegando la situazione scolastica del figlio e dicendosi disposto ad iscriverlo presso quella scuola, la quale gli ha però immediatamente risposto che per quell'anno scolastico, 2018/2019, le iscrizioni non erano più possibili (doc. 35).

All'opposizione del 31 ottobre 2018 (doc. A9) contro la decisione di restituzione l'assicurato ha allegato il "Certificato medico di assenza dalla scuola" del 30 ottobre 2018 (doc. A4), con cui il dr. med. __________, specialista FMH medicina dell'infanzia e dell'adolescenza, medicina psicosomatica e psicosociale SAPPM, psicoterapia delegata FMPP, ha accertato che "questo giovane paziente ha dovuto assentarsi dalla scuola dal 01 settembre 2018 fino alla fine dell'anno, ossia fino al 31.12.2018 per motivi di salute nell'ambito psicosociale.".

Il 22 novembre 2018 (doc. 107) il responsabile amministrativo e del collocamento di studenti all'estero dell'Istituto __________ ha scritto un'email alla Cassa CO 1 confermando che "il giovane __________, (…), ha terminato la frequenza scolastica presso il nostro Istituto di __________, a fine giugno 2018. Il giovane non ha più ripreso la frequenza a settembre 2018.".

Avuto un contatto telefonico con l'assicurato (doc. 96), la Cassa gli ha chiesto di inviarle un certificato medico a conferma dell'inabilità per malattia di __________ per il periodo estivo.

Nel frattempo, il 28 novembre 2018 (doc. 91) l'amministrazione ha emesso una decisione con cui ha riattivato dal 1° novembre 2018 il versamento della rendita per figli e ha annullato l'ordine di restituzione delle rendite da luglio a ottobre 2018 stante l'inabilità per malattia dal 1° giugno 2018.

Nel secondo certificato del 28 novembre 2018 (doc. 5) il dr. med. __________ ha infatti appurato che "questo giovane paziente ha dovuto assentarsi dalla scuola dal 01 giugno 2018 fino alla fine dell'anno, ossia fino al 31.12.2018 per motivi di salute nell'ambito psicosociale.".

Subito dopo, il 3 dicembre 2018 (doc. A6), lo specialista ha accertato che "per motivi di salute nell'ambito psicosociale l'assenza dalla scuola si protrarrà fino alla fine del corrente anno scolastico, ossia dal 1. di gennaio del 2019 fino al 30 di giugno del 2019.".

Il 10 maggio 2019 (doc. 52) la Cassa di compensazione ha deciso che, alla scadenza dell'anno di malattia, dal 1° giugno 2019 la rendita completiva era stralciata e la prestazione AVS ricalcolata.

Inoltre, la Cassa l'ha avvertito che qualora __________ avesse ripreso una nuova formazione tale circostanza doveva esserle comunicata e comprovata.

Nell'opposizione del 20 maggio 2019 (doc. A9) l'assicurato ha chiesto all'amministrazione di ripristinare il versamento della rendita per figli. Egli ha rilevato che visto che la salute del figlio non migliorava, verso la fine dell'estate l'ha invitato a recarsi dal dr. med. __________, il quale ha attestato per la prima volta il 30 ottobre 2018 la sua assenza da scuola dal 1° settembre 2018.

Infatti, __________ ha frequentato la scuola fino a metà giugno e subito dopo ha partecipato agli esami.

Il 29 ottobre 2018 egli era alla ricerca di una scuola per suo figlio e fino a quel momento non esisteva ancora un certificato medico, che è giunto l'indomani con l'attestazione dell'inabilità dal 1° settembre al 31 dicembre 2018.

L'opponente ha infine osservato che il secondo certificato medico attestante la malattia del figlio dal 1° giugno 2018 era stato richiesto dalla Cassa stessa, ma che, a ben vedere, non era necessario.

                                   6.   Va evidenziato come la decorrenza dal 1° giugno 2018 dell'inabilità scolastica di __________ sia errata.

Ciò risulta chiaramente dalle certificazioni di frequenza scolastica rilasciate dall'Istituto __________ il 22 novembre 2018 (doc. 107) e il 27 giugno 2019 (doc. B2), secondo cui il ragazzo ha frequentato il 4° anno di liceo fino al 15 giugno 2018, dopodiché sono seguiti gli esami e quindi egli ha concluso l'anno scolastico a fine giugno 2018.

A settembre 2018 egli non ha però ripreso la scuola, né presso l'Istituto __________ di __________ (doc. 107) né presso un altro istituto.

Stante queste attestazioni, non è dunque corretto che l'anno di malattia, durante il quale l'assicurato ha diritto di continuare a percepire la rendita per figli in formazione in base all’art. 49ter cpv. 3 OAVS, sia stato fatto decorrere dal 1° giugno 2018.

La circostanza che il dr. med. __________ abbia certificato, il 28 novembre 2018 (doc. A5), che __________ ha dovuto assentarsi dalla scuola dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 nulla muta, poiché tale affermazione è smentita dai fatti e dalle attestazioni della scuola e ciò per lo meno fino al 30 giugno 2018.

Alla luce di ciò, il periodo massimo di 12 mesi di interruzione per motivi di salute previsto dall'art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS non può iniziare prima del 1° luglio 2018.

                                   7.   Resta ora da stabilire se la malattia che ha impedito al figlio del ricorrente di continuare la sua formazione durante l'anno scolastico 2018/2019 sia iniziata il 1° settembre 2018 come certificato la prima volta dal dr. med. __________ oppure già il 1° luglio 2018, e ciò visto il necessario slittamento dal 1° giugno al 1° luglio 2018 della validità della sua seconda certificazione di malattia.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto un nuovo certificato del 4 giugno 2019 (doc. A7) redatto dallo specialista FMH in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza all'indirizzo della Cassa di compensazione, in cui il dottor __________ ha affermato quanto segue:

" Da tempo seguo regolarmente questo giovane per una precaria situazione psicosociale. Ho stilato tre certificati di assenza dalla scuola:

il 30.10.2018 (01.09.18 - 31.12.2018),

il 28.11.2018 (01.06.18 - 31.12.2018),

ed il 03.12.18 (01.01.19 - 30.06.2019).

Quindi la reale inabilità a frequentare la scuola corrisponde a tutto l'anno scolastico 2018-2019, quindi dal 01.09.2018 a 30.06.2019.".

Dai vari messaggi di posta elettronica che l'assicurato ha inviato alla Cassa di compensazione nell'estate 2018, a partire dal 30 maggio 2018 (doc. 133), risulta una situazione non chiara.

Ne emerge che il ricorrente ha più volte affermato di essere alla ricerca di una soluzione per il figlio, nel senso che stava valutando se continuare a fargli frequentare il medesimo liceo oppure un'altra scuola. Tale valutazione era ancora in atto il 29 ottobre 2018, quando la scuola era già iniziata da ben due mesi. Questi elementi farebbero concludere che il ragazzo durante l'estate stava bene e che a settembre 2018 avrebbe ripreso la formazione, liceo o altra tipologia di scuola, così come indicato dal padre.

Nei primi scritti sembrava infatti che il proseguo degli studi dipendesse unicamente dai risultati scolastici che __________ avrebbe ottenuto in giugno (doc. 132 e 133).

Poi, a fine agosto 2018 (doc. 128), per la prima volta l'interessato ha invocato "vari problemi, non da ultimo di salute", per giustificare il ritardo nel dare una risposta all'amministrazione riguardo al curriculum di studi del figlio, senza però precisare se tali problemi di salute si riferissero a se stesso o al figlio (il 29 ottobre 2018 l'assicurato ha osservato che sia lui sia la moglie sono malati).

Ad ogni modo, egli ha indicato che, poiché nella precedente scuola dove frequentava il liceo il figlio "non si sentiva bene ed aveva certi problemi che non gli permettevano di studiare come si dovrebbe", stava valutando se fargli frequentare la scuola di commercio di __________ oppure un'altra scuola.

In seguito, il 19 settembre 2018 (doc. 125), l'assicurato ha giustificato l'ennesimo ritardo per "vari motivi", indicando "(salute e difficoltà per un sussidio)". Nuovamente non è chiaro a chi si riferiscano i problemi di salute, ma questi erano accompagnati dalla difficoltà di trovare la scuola adatta per il figlio vista l'insufficiente liquidità e quindi la sua intenzione, così come manifestata, era di proseguire gli studi.

Trascorso un ulteriore mese, il 18 ottobre 2018 (doc. 119), il ricorrente, senza un chiaro riferimento ad impedimenti di salute nel proseguire gli studi da parte del figlio, seppure indicando che "Purtroppo causa malattia" e "difficoltà a collocare mio figlio in una Scuola per continuare il liceo", ha riferito di non avere ancora trovato una valida soluzione. Tuttavia, come risulta dalle sue stesse affermazioni, ciò dipendeva chiaramente e unicamente dal fatto di non avere più i necessari mezzi finanziari per pagare una scuola privata e di non concordare con il figlio che voleva continuare con il liceo, mentre l'assicurato gli aveva proposto la scuola di commercio. Addirittura, quest'ultimo stava valutando una soluzione fuori Cantone, ciò che dimostrerebbe la volontà del figlio di continuare gli studi e quindi l'assenza di una malattia che lo rendesse inabile e lo costringesse dunque a interrompere la formazione.

Con l'emanazione dell'ordine di restituzione della rendita per figli per i mesi da luglio ad ottobre 2018 compresi, la motivazione alla base del ritardo nel presentare una dichiarazione di frequenza di una scuola è cambiata. A fine ottobre, il 29 (doc. 114), l'assicurato ha affermato che "causa vari problemi, malattia in primis [ndr: mio figlio] è rimasto a casa tutta l'estate e non da ultimo ha sofferto durante questi ultimi anni di razzismo (…) e ne risente ancora oggi. Ora la sua situazione è un po' migliorata e vuole continuare gli studi. Non appena terminano le vacanze scolastiche, iscriverò mio figlio alla Scuola di commercio di __________.".

Questa dichiarazione è però incoerente con quanto affermato fino a quel momento. Se prima, infatti, sembrava naturale che il ragazzo a settembre 2018 continuasse gli studi e che era solo questione di trovare la scuola adatta viste anche le finanze della famiglia, poi viene evocata la malattia che sarebbe apparsa durante l'estate, ma che era un po' migliorata tanto da potere proseguire.

Queste affermazioni contrastano con quanto occorso subito dopo l'invio dello scritto.

Infatti, il ricorrente, che ha sempre sostenuto di volere fare frequentare al figlio la scuola di commercio e che l'avrebbe iscritto "Non appena terminano le vacanze scolastiche", si è invece informato per la prima volta soltanto il 29 ottobre 2018 sulla possibilità di farlo iscrivere al Centro professionale commerciale di __________ sulla base del suo curriculum scolastico. Alla luce del fatto che l'anno scolastico era già iniziato, la risposta della scuola, immediata, è stata tuttavia negativa (doc. 35).

L'indomani (doc. A4) è stato allestito il primo certificato medico di assenza dalla scuola per motivi di salute nell'ambito psicosociale.

La tempestività con cui è giunto il referto del 30 ottobre 2018 non sembra casuale, così come non pare una coincidenza che lo specialista abbia fatto risalire la malattia al 1° settembre 2018.

Infatti, il 20 maggio 2019 (doc. A9) il ricorrente ha dichiarato che già "verso la fine dell'estate" ha invitato il figlio a recarsi dal dr. med. __________ visto che il suo stato di salute non migliorava, perciò appare verosimile che lo specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza abbia certificato l'inizio della malattia del giovane con l'avvio della scuola e dunque a decorrere dal 1° settembre 2018.

Sulla scorta di quanto precede, si può qui affermare che la seconda certificazione del 28 novembre 2018 dello specialista, che ha fatto retroagire già dal 1° giugno 2018 l'assenza giustificata del ragazzo da scuola per motivi di salute nell'ambito psicosociale, è stata verosimilmente resa nel contesto dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa di compensazione con riferimento alle rendite per figli versate da luglio a ottobre 2018 compresi. In altre parole, a posteriori, lo specialista ha attestato il disagio estivo manifestato dal ragazzo così come riferitogli dall'interessato.

Va qui ribadito che in quel periodo l'assicurato era comunque sempre alla ricerca di una valida soluzione scolastica per suo figlio, che però non ha portato a un risultato concreto a causa del peggioramento del disagio e quindi alla sua manifestazione sotto forma di malattia certificata da un esperto in materia.

Prova ne è che lo stesso dr. med. __________, il 4 giugno 2019 (doc. A7), e quindi successivamente alla decisione formale del 10 maggio 2019 con cui la Cassa di compensazione ha soppresso il versamento della rendita per figli dal 1° giugno 2019, ha puntualizzato la sua posizione e l'apparente contraddittorietà.

Egli ha infatti dichiarato, e non v'è motivo di dubitare di questa recente certificazione chiarificatrice, che la reale inabilità di __________ a frequentare la scuola corrisponde a tutto l'anno scolastico 2018/2019, e dunque al periodo dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019.

Stando così le cose, si deve concludere che l'interruzione della formazione per motivi di salute è iniziata il 1° settembre 2018 e, secondo le norme legali in materia, è forzatamente terminata dodici mesi dopo, ossia il 31 agosto 2019.

Pertanto, se a quel momento il giovane non ha ripreso la formazione interrotta un anno prima, il diritto alla rendita per figli che ha continuato ad essere riconosciuto in virtù di giustificati motivi conformemente all'art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS decade dunque al    1° settembre 2019.

                                   8.   Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso parzialmente accolto, nella misura in cui la soppressione della rendita per figli può avvenire soltanto dal    1° settembre 2019, ma solo se da quel momento __________ non ha ripreso la formazione.

La Cassa di compensazione dovrà quindi ripristinare il versamento della rendita per figli per i mesi di giugno, luglio e agosto 2019. Dopo questo periodo, il diritto alla rendita dipende dalla continuazione della formazione da parte del figlio del ricorrente ai sensi dell'art. 49bis OAVS.

Parzialmente vincente in causa, ma non rappresentato da un legale, il ricorrente non ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e di conseguenza il ricorrente ha diritto al versamento della rendita per figli dal 1° giugno al 31 agosto 2019 compresi. Dal 1° settembre 2019 in poi il diritto dipenderà dall'eventuale proseguimento della formazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni

30.2019.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2019 30.2019.18 — Swissrulings