Raccomandata
Incarto n. 30.2019.12 cs
Lugano 18 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2019 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. L’avv. RI 1, cittadino svizzero e italiano, iscritto all’albo professionale in Italia, nel corso del mese di maggio 2011 ha compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti (doc. 37) ed il questionario per l’esame della situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente (doc. 39), indicando di essere domiciliato in Italia.
1.2. Con scritto del 1° giugno 2011 la CO 1 ha confermato l’affiliazione in Svizzera quale indipendente dal 1° novembre 2010 (doc. 36).
1.3. Il 30 luglio 2014 l’avv. RI 1 ha interposto opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2012, indicando che nel reddito aziendale era compreso un reddito italiano di fr. 30'490.00 per il quale già pagava gli oneri sociali in Italia, esercitando l’attività di avvocato anche in Italia, dove è iscritto all’Ordine degli Avvocati di __________, con conseguente automatica ed obbligatoria iscrizione all’Ente previdenziale di tutti gli avvocati italiani (doc. 31).
1.4. Con scritto 21 agosto 2014, cui ha allegato una nuova decisione di medesima data sulla fissazione dei contributi dovuti nel 2012, l’amministrazione ha indicato di essere d’accordo di rettificare la decisione relativa al 2012 tenendo in considerazione unicamente il reddito conseguito in Svizzera, ma ha aggiunto che:
" (…) Per quanto concerne le future decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG (dal 2013 in avanti) le disposizioni sugli Accordi bilaterali Regolamento (CEE) n. 883/04 entrate in vigore il 01.04.2012) prevedono che:
Art. 13 Esercizio di attività in due o più Stati membri
Cpv. 2 La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.
Alla luce di quanto precede, l’assicurato residente in Svizzera dal 15.06.2013, dovrà effettuare il pagamento di tutti gli oneri sociali in Svizzera (reddito indipendente in Svizzera + reddito indipendente in Italia), indipendentemente dall’assoggettamento ai fini previdenziali effettuato in Italia siccome non conforme al diritto europeo.” (doc. 26)
1.5. Il 2 settembre 2014 l’avv. RI 1 si è rivolto alla Cassa contestando “la seconda parte di decisione e cioè quella concernente la futura contribuzione (a far data dall’anno 2013)”, affermando che vi sarebbe una doppia contribuzione, essendo obbligato a versare i propri contributi per la parte italiana in Italia (doc. 25). Egli ha chiesto alla Cassa di “rivedere” la citata decisione almeno per la parte riferita alla futura fissazione dei contributi (doc. 25).
1.6. Con lettera del 4 settembre 2014 la Cassa ha confermato che dal 2013 in poi l’avv. RI 1 avrebbe dovuto versare i contributi in Svizzera sull’integralità del suo reddito da attività indipendente. L’amministrazione ha aggiunto che “teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica” (doc. 24).
1.7. Con decisione formale del 22 maggio 2018, contro cui l’assicurato ha inoltrato opposizione (doc. 20), la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 nel 2013 sulla base di un reddito da attività indipendente pari a fr. 116'648, comprensivo di un reddito aziendale “svizzero” di fr. 35'000, di un reddito aziendale “italiano” di fr. 44'196 e di un reddito da commercio professionale di immobili “svizzero” di fr. 37'452 (doc. 17), da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a cui ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 127'700 (doc. 22). Contestualmente sono stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'175.25 (allegato al doc. 22).
1.8. Il 10 agosto 2018 la Cassa ha scritto all’assicurato, riepilogando le norme applicabili al caso di specie (segnatamente art. 17 OAVS, 22 OAVS, 23 cpv. 4 OAVS, art. 13 cpv. 2 lett. a e b reg. (CE) 883/04), chiedendogli se, alla luce delle spiegazioni, avrebbe ritirato l’opposizione, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe proceduto a notificargli il “modello europeo “A1” che attesterà il pagamento integrale di tutti gli oneri sociali per le diverse attività lavorative indipendenti esercitate sia in Svizzera che Italia (cfr. esemplare allegato), presentando il quale potrà richiedere la restituzione degli oneri sociali pagati all’ente previdenziale italiano (__________) a decorrere dal 1° gennaio 2013. Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la __________ presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro posizione in merito” (doc. 16).
1.9. Con decisione formale del 18 settembre 2018 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 per l’anno 2014 sulla base di un reddito da attività indipendente pari a fr. 142’418, comprensivo di un reddito “svizzero” di fr. 56'000 e di un reddito “italiano” di fr. 86'418, da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a cui ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 156’300 (doc. 8). Contestualmente sono stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'026.80 (allegato al doc. 8).
1.10. In data 28 settembre 2018 l’avv. RI 1 ha preso posizione sulla lettera del 10 agosto 2018, ribadendo di esercitare la parte maggiore dell’attività in Italia e mantenendo l’opposizione alla fissazione dei contributi e degli interessi di mora per l’anno 2013 (doc. 13).
1.11. Il 16 ottobre 2018 l’interessato ha inoltrato opposizione anche contro le decisioni di fissazione dei contributi del 2014 e degli interessi di mora (doc. 6 e 7).
1.12. Con decisione su opposizione del 29 marzo 2019 la CO 1 ha confermato il calcolo dei contributi dovuti per il 2013 e 2014, sostenendo che l’interessato ha esercitato la sua attività sia in Svizzera, dove “ha eletto il suo domicilio dal 15 giugno 2013”, che in Italia e in base al Regolamento (CE) 883/2004, art. 13 cpv. 2 lett. a, egli va affiliato nel nostro Paese. Infatti l’ammontare dei redditi da attività indipendente in Svizzera va ben oltre la percentuale del 5% rispetto al totale complessivo dei redditi conseguiti come indipendente in Italia e dunque non può essere considerata marginale. L’amministrazione ha allegato il formulario “A1” (“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato”, regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009) sottoscritto dall’amministrazione il 29 marzo 2019. Contestualmente la Cassa ha respinto anche l’opposizione inoltrata contro il calcolo degli interessi di mora (doc. 3 e 12).
1.13. L’avv. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, e, previo richiamo dell’incarto dell’CO 1, ne ha chiesto l’annullamento (doc. I). L’insorgente rammenta di essere cittadino svizzero ed italiano cresciuto __________ __________ e di lavorare dal __________, a __________ (Italia), aperto nel __________. Egli è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato un’attività accessoria lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è iscritto nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato il proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________ dove vive ospite di un amico. La sua attività si suddivide tra l’attività indipendente esercitata 1 giorno / 1 giorno e mezzo a settimana nello studio di __________ e durante il resto della settimana nello studio paterno a __________, di cui detiene una partecipazione dell’80%. Salvo rare eccezioni rientra regolarmente nell’abitazione familiare di __________ (Italia) di proprietà della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il domicilio (doc. I, pag. 3, punto 5) e dove trascorre il 90% del suo tempo libero ed ha le sue relazioni personali radicate e profonde.
Preliminarmente l’insorgente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede di opposizione e non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata alle censure.
Nel merito l’assicurato ribadisce di aver già versato i contributi 2013 e 2014 in Italia per l’attività ivi svolta e di continuare a versarli anche in futuro. Per cui non gli si può richiedere di pagarli anche in Svizzera.
In secondo luogo l’interessato rileva che la Cassa ha preso in considerazione solo due elementi nella valutazione della fattispecie, ossia il domicilio e la quota reddituale conseguita nei due Paesi. Ciò violerebbe l’art. 14 lett. b del regolamento 988/2009 (recte: 987/2009), per il quale nell’ambito dell’attività autonoma per stabilire se una parte sostanziale delle attività è svolta in un determinato Stato membro, valgono quali criteri indicativi il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Egli rileva che per l’anno 2013 il reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr. 43'118 e nel 2014 in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La maggior parte del tempo di occupazione viene svolta in Italia (da 3 a 4 giorni settimanali a fronte di 1 o 2 giorni in Svizzera). L’attività in Italia viene esercitata continuativamente dal 2001 in uno studio esistente dal __________, di cui è co-titolare all’80%. Lo studio italiano produce una media di 150/180 incarti all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera. Ciò avrebbe dovuto portare l’CO 1 a concludere per l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano e non a quello svizzero.
Inoltre in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 del regolamento 883/04 la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza. Con riferimento alla STCA 38.2015.61 e alla DTF 138 V 186 il ricorrente ritiene che la sua residenza abituale è in Italia dove la moglie e i figli vivono, risiedono e seguono le scuole, dove svolge la maggior mole di lavoro, ha maggiori entrate e clientela, dove risiede regolarmente, ha un’abitazione di proprietà, trascorre il 90% del suo tempo libero e ha le sue relazioni personali radicate e profonde.
Secondo l’insorgente l’assoggettamento in Svizzera è erroneo per almeno tre ragioni: per l’esame di tutti gli elementi oggettivi (tempo trascorso, quantità di clienti, relazioni, reddito maggiore), per la sussistenza di una residenza abituale in Italia, perché il regolamento CE 883/04 non impone l’assoggettamento obbligatorio nel paese di residenza, ma stabilisce delle priorità o regole che poi possono e devono essere applicate nel singolo caso (art. 16, 17 e 18 del regolamento).
Infine il ricorrente contesta di dover versare interessi di mora.
1.14. Con risposta del 23 maggio 2019, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.15. Il 31 maggio 2019 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto e l’11 giugno 2019 ha prodotto una presa di posizione, allegando nuove prove e chiedendo che vengano sentiti quali testi l’avv. __________, di __________, collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc. V).
1.16. Il 12 giugno 2019 alla Cassa è stato fissato un termine di 5 giorni per produrre eventuali osservazioni (doc. VI).
1.17. In data 16 luglio 2019 il TCA ha interpellato le parti, chiedendo loro di prendere posizione sulla DTF 144 V 210 e ponendo alcune domande alla Cassa:
" (…) con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che in una sentenza pubblicata in DTF 144 V 210 il Tribunale federale ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente un’attività indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo luogo di domicilio (cfr. regesto, secondo paragrafo).
Dopo aver descritto le norme applicabili al caso di specie (cfr. consid. da 4.1 a 6.3.3; segnatamente, alla luce degli anni per i quali i contributi erano dovuti nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte ed al diritto intertemporale: regolamento (CE) 1408/71 e regolamento (CE) 883/2004, con i relativi regolamenti d’applicazione, tra cui il regolamento (CE) 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]) ed aver esaminato il caso della persona assicurata (consid. da 7.1 a 7.2.1), al consid. 7.2.2.1 il Tribunale federale ha spiegato quale procedura avrebbe dovuto adottare la Cassa di compensazione.
L’Alta Corte ha ritenuto applicabile l’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 e in particolare l’art. 16 cpv. 4 seconda frase del regolamento (CE) 987/2009 che prevede, in una fattispecie come quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 144 V 210 (ossia, di norma, se vi è divergenza tra autorità di due Paesi), la procedura da intraprendere per stabilire lo Stato competente.
Pendente la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 seconda frase del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non poteva essere applicata al caso allora giudicato dall’Alta Corte poiché era controversa la questione di sapere anche quale era il Paese di residenza abituale della persona assicurata, il TF ha applicato la lettera c secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri. L’Alta Corte ha evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la persona assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma non in quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso allora giudicato era tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente, in attesa della fine della procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 seconda frase del regolamento (CE) 987/2009 è stato considerato soggetto alla legislazione germanica sulla base del formulario E 101 del 17 marzo 2015 e di uno scritto del 22 maggio 2015 (cfr. consid. 7.2) dell’autorità amministrativa tedesca.
Il Tribunale federale ha infine rilevato che oggetto del contendere era la questione di sapere qual era lo Stato di residenza abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) 883/2004) e che solo dopo aver chiarito la questione sarebbe stato possibile fissare le norme rilevanti per il prelievo dei contributi. Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni svizzera e germanica, ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009, stabilire lo Stato di residenza abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di compensazione per mettere in atto la corretta procedura ai sensi dei considerandi.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale assegna alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla DTF 144 V 210 ed all’applicazione al caso di specie delle norme (internazionali) ivi citate. A questo scopo vengono anche allegati i seguenti documenti:
- certificato “A1” relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato datato 29.03.2019 e sottoscritto dalla CO 1 (doc. 3b);
- scritto datato 26.01.2004 firmato dalla Dott.ssa __________, Dirigente della Cassa __________, __________ (doc. C allegato al reclamo/opposizione del 16 ottobre 2018);
- scritto del 31 marzo 2004 della dott.ssa __________ al Dott. RI 1 (allegato al doc. 31, ossia allo scritto del 30 luglio 2014 dell’avv. RI 1 alla CO 1);
- scritto del 4 settembre 2014 della CO 1 all’avv. RI 1 (doc. 24).
Entro lo stesso termine di 10 giorni, la CO 1, con riferimento alla DTF 144 V 210 ed agli art. 16, 6 e 11 del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), dovrà rispondere alle seguenti domande:
1. Conformemente all’art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009, la __________ ha informato l’istituzione designata dallo Stato italiano circa la legislazione ritenuta applicabile, rispettivamente l’istituzione designata dallo Stato italiano, vi ha informati della legislazione da loro ritenuta applicabile?
a) In caso di risposta negativa, vogliate indicare le ragioni per le quali non vi è stato alcuno scambio di informazioni.
b) In caso di risposta positiva e con riferimento all’art. 16 cpv. 3 regolamento CE 987/2009, vi è stata una contestazione entro due mesi dalla data della comunicazione oppure la legislazione è già stata determinata in base al paragrafo 4 o infine la CO 1 oppure l’autorità designata dallo Stato italiano ha informato l’altra autorità che non può accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo?
2. La CO 1 e l’autorità designata dallo Stato italiano hanno cercato di trovare un accordo (art. 16 cpv. 4 regolamento CE 987/2009)? In caso di risposta negativa, vogliate indicare le ragioni per le quali non è stata cercata un’intesa.
3. In concreto è stata applicata la procedura prevista dall’art. 11 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009?” (doc. VIII)
1.18. Il 5 agosto 2019 l’amministrazione ha risposto affermando:
" (…) Nella DTF 144 V 210 si pone l’accento sul metodo giusta il diritto comunitario per accertare la legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente in diversi Stati la sua attività autonoma, rispettivamente il suo luogo di domicilio.
Partendo da quest’ultimo aspetto, nella vertenza oggetto del presente ricorso, da parte della Cassa non vi è invece mai stata incertezza alcuna sul luogo di domicilio. Difatti già durante una precedente opposizione datata 30.7 2014 dell’Avv. RI 1 avverso la decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2012, la Cassa aveva avuto modo di consultare la piattaforma web del Cantone: MovPop, nella quale è stato inserito l’avvenuto arrivo in Svizzera, più precisamente a __________, in data 15.06.2013, proveniente da __________ (__________).
Inoltre è stato ribadito più volte negli atti di ricorso dell’Avv. RI 1 che egli aveva trasferito il suo “domicilio in Svizzera a __________ e poi a __________ nel 2014, dove vive ospite di un amico” (cfr. atto ricorsuale 30 aprile 2019, pag. 2, pto. 3) e ritrasferito poi lo stesso in Italia nell’aprile 2019.
Per i motivi sopra esposti e in tutta buona fede, la Cassa non ha mai avuto modo di dubitare sul domicilio in Svizzera del sig. RI 1 tra il 2013 ed il 2019.
Secondariamente, in base all’art. 3 capoverso 1 del Regolamento 987/09 si cita che gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. La Cassa nella sua lettera del 4 settembre 2014 (in occasione del reclamo contro la decisione di fissazione dei contributi 2012) già aveva informato l’assicurato sulle normative europee vigenti alle quali si sarebbe attenuta a partire dall’anno contributivo 2013 in avanti.
Il ricorrente, a fronte di tali informazioni ricevute, aveva tutto il tempo necessario per confrontarsi successivamente anche con la Cassa __________ (come previsto al capoverso 2 del citato articolo) ed eventualmente informarla dell’obbligo contributivo in Svizzera, sia per la parte di reddito conseguita in Italia che quella conseguita in Svizzera, oppure viceversa, tutto assoggettabile in Italia e chiedere a quest’ultima il rilascio del Certificato A1 da presentare alla nostra Cassa la quale, se del caso, avrebbe potuto contestare la legislazione applicabile e prendere i contatti con la Cassa __________ per gli accertamenti del caso.
L’avv. RI 1 purtroppo, non si è mai attivato con la Cassa __________, si è invece limitato a lamentare (“teoriche”) difficoltà nel prendere contatto con la stessa: “__________), come noto, è Ente astratto, che non risponde mai alle richieste rivolte dagli iscritti in materia di contributi obbligatori, sicché l’ipotetica istanza di rifusione di oneri riferiti agli anni pregressi resterebbe del tutto priva di riscontri” (cfr. pag. 3 dell’opposizione datata 28 settembre 2019); nonché dell’obbligatorietà contributiva incondizionata che sarebbe data da quest’ultima Cassa ai propri affiliati che esercitano sia in Italia che in Svizzera. Tali affermazioni non trovano concreto riscontro, poiché la Cassa, già in altri casi simili ha avuto modo di appurare che la Cassa __________, una volta entrata in possesso di regolare Certificato A1 rilasciato da un altro Stato membro, si è allineata alla regolamentazione europea vigente [Reg. (CE) 883/04]. Viceversa, quando la Cassa entra in possesso di certificati A1 rilasciati da altri Stati (tra cui anche dalla Cassa __________), ha sempre proceduto con le rettifiche e rimborsi del caso entro i limiti della prescrizione previsti dalla LAVS.
La Cassa, fa ulteriormente osservare che nella mattina di venerdì 2 agosto 2019, ha preso contatto telefonico con il Call-center della Cassa __________ di __________. In quell’occasione ha potuto parlare con un collaboratore, il quale, ha ribadito della conoscenza degli accordi bilaterali e che solo in presenza di Certificati A1 loro possono procedere con le rettifiche del caso. Purtroppo il collaboratore, non ha voluto entrare troppo nel dettaglio della pratica dell’Avv. RI 1 adducendo a loro motivi di privacy e poiché a loro serviva anche il codice __________ dell’Avv. RI 1.
In merito alla definizione della legislazione applicabile operata dalla Cassa, alla luce dei fatti di cui disponeva, ovvero: cittadino svizzero, domiciliato in Svizzera, reddito aziendale prodotto in Svizzera superiore al 25% del reddito complessivamente prodotto tra Svizzera e Italia, l’orario di lavoro stimato essere sopra il 25% in media (1 o 2 giorni a settimana di lavoro in Svizzera / 20% o 40% (…) media 30%) ha ritenuto corretto determinare in Svizzera la legislazione applicabile, rilasciando e fornendo al ricorrente il Certificato A1 datato 29 marzo 2019, come previsto dall’art. 5 cpv. 1 del Reg. (CE) 987/09. Se l’Avv. RI 1 avesse usato tutta la diligenza del caso, avrebbe potuto presentarlo alla Cassa __________ italiana, la quale in base all’art. 5 cpv. 2 del Reg. (CE) 987/09, poteva chiedere chiarimenti necessari alla nostra CO 1.
La nostra Cassa, non avendo mai ricevuto contestazioni o richieste di chiarimento da parte della Cassa __________, non ha mai nemmeno avviato alcun accertamento con l’ente italiano per chiarire la posizione dell’Avv. RI 1, poiché la situazione agli occhi della Cassa appare chiara.
D’altra parte la Cassa fa notare che vista la complessità della materia inerente al settore della sicurezza sociale, delle difficoltà linguistiche a livello europeo e i molti casi di prestazioni lavorative transfrontaliere (la Cassa nel 2018 ha rilasciato e vidimato circa 5'500 Certificati A1), laddove non vi sono dubbi, è prassi delle istituzioni europee rilasciare direttamente ai propri assicurati i relativi Certificati A1 in base alle informazioni in suo possesso e/o fornite dagli assicurati stessi, i quali poi, provvedono a consegnare successivamente all’altro Stato membro il predetto Certificato A1. Solo in caso di disaccordo sulla legislazione applicabile o sul contenuto del Certificato A1 (che per quanto concerne la Cassa accade solo raramente) le due istituzioni prendono contatto per gli accertamenti del caso.
Sarebbe amministrativamente improponibile che ad ogni singolo caso di rilascio di Certificato A1, l’ente che rilascia il modulo, debba prendere contatto con l’altra autorità preventivamente alfine di determinare la legislazione applicabile.
In conclusione e riassumendo, alle domande poste dal lodevole TCA la Cassa risponde:
1) NO.
a) Come già citato in precedenza nella presente risposta, la Cassa, in base alle informazioni in suo possesso ha potuto determinare senza alcun dubbio la legislazione applicabile, senza eseguire ulteriori accertamenti. Inoltre, il ricorrente, ad oggi, non ha mai prodotto alcun giustificativo comprovante la sua reale intenzione di regolarizzare la posizione con la Cassa __________ oppure chiedendo a quest’ultima una sua presa di posizione sulla sua situazione.
2) Non esistendo ad oggi un palese disaccordo segnalato dall’autorità italiana preposta (Cassa __________) a seguito del rilascio del Certificato A1 da parte della Cassa, non esiste nemmeno il tentativo di conciliazione tra gli enti dei due Stati membri.
3) Non essendoci divergenze tra le autorità dei due Stati membri, non c’è nemmeno stata necessità di applicare l’art. 11 cpv. 1 del Reg. (CE) 987/2009. Il domicilio in Svizzera tra il 2013 ed il 2019 è stato ulteriormente confermato dal ricorrente nei suoi atti ricorsuali”
(doc. IX)
1.19. Il ricorrente si è espresso il 26 agosto 2019, affermando:
" (…)
- Il DTF 144 V 210 e le recenti decisioni confermano quanto sostenuto in sede ricorsuale dal Signor RI 1 e cioè che determinante per la definizione della legislazione dell’Istituzione di previdenza applicabile risulta essere la residenza abituale.
- RI 1 ribadisce di considerare che la sua residenza abituale negli anni 2013 e 2014, oggetto del ricorso, fosse in Italia.
- che il certificato prodotto quale doc. 3B non tiene conto della determinazione della residenza abituale, che non è stata neppure presa in considerazione da parte della CO 1.
- che i doc. C e 31 contengono l’iscrizione di RI 1 alla Cassa nazionale di previdenza, iscrizione tuttora valida.
- che il doc. 24 dell’CO 1 non costituisce alcun pregiudizio, specificando peraltro come la fissazione di contributi dell’anno 2013 e seguenti e soggetta a decisione separata, incluso quindi il principio di assoggettamento.
Contro tale decisione non era neppure possibile ricorso. Ne deriva quindi che RI 1 ha ricorso tempestivamente contro le decisioni 2013 e 2014 e non deve subire alcun pregiudizio.” (doc. X)
1.20. Il 27 agosto 2019 alle parti è stato concesso un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito alle rispettive osservazioni (doc. XII).
1.21. In data 2 settembre 2019 l’insorgente ha evidenziato come dalle osservazioni della Cassa emerge che l’amministrazione non ha preso contatto con la Cassa __________ per discutere e definire chi deve affiliare l’interessato (doc. XIII). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa di compensazione con facoltà di prendere posizione entro il 9 settembre 2019 (doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. Preliminarmente l’insorgente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede di opposizione e non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata alle censure.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, la totalità del reddito da attività indipendente, ivi compreso quello conseguito in Italia va assoggettato agli oneri sociali in Svizzera. Dopo aver citato segnatamente gli art. 22 OAVS, 23 cpv. 1 e 4 OAVS, 9 lett. d LAVS, 9 cpv. 4 LAVS, e 13 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 ha stabilito che l’insorgente è domiciliato in Svizzera dal 15 giugno 2013 e l’attività svolta in Svizzera, alla luce dell’ammontare dei redditi conseguiti, non può essere considerata marginale. L’amministrazione ha poi esposto i motivi per i quali ha prelevato gli interessi di mora.
Seppur non ha preso posizione su ogni singola censura, la Cassa ha globalmente risposto alle contestazioni sollevate dal ricorrente, il quale con il ricorso ha diffusamente indicato le ragioni delle sue lagnanze.
In concreto non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Nel caso di specie il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione la cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti nel 2013 e nel 2014 sulla base dell’intero reddito percepito dall’insorgente per la sua attività indipendente svolta sia in Svizzera che in Italia. Inoltre occorrerà semmai esaminare se gli interessi di mora sono dovuti e sono stati calcolati correttamente.
2.3. Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea” designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; DTF 144 V 210; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.4. In concreto la Cassa ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2013 e nel 2014 (e i relativi interessi) da un cittadino svizzero e italiano, che lavora quale indipendente sia in Svizzera che in Italia e che ha notificato il proprio domicilio in Svizzera dal 15 giugno 2013, pur sostenendo di risiedere in Italia dove passerebbe la maggior parte del proprio tempo.
Ratione temporis è pertanto applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2014 (DTF 144 V 210; cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
Il regolamento si applica pure ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in Italia (DTF 144 V 210).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
2.5. L'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cpv. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1).
L'art. 11 del regolamento (CE) 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2014:
" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."
Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) 883/2004).
Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.6.
2.6.1. In una recente sentenza 9C_614/2017 del 22 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 210 (cfr. a questo proposito: Peter Forster in: SZS 3/2019, Nr. 3, pag. 148 e seguenti) relativa ad un dentista che svolgeva la sua attività indipendente sia in Germania che in Svizzera, il TF ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente un’attività indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo domicilio (consid. 6 e 7; cfr. regesto della sentenza).
Dalla sentenza emerge quanto segue.
Il ricorrente è cittadino germanico, risiede dal 1969 in Germania e dal 1998 vi svolge l’attività di dentista indipendente. Nel 2006 ha deciso di aprire un’attività indipendente a tempo parziale anche nel Canton Argovia, dove ha locato un monolocale. Nel 2010 ha ripreso insieme ad un collega uno studio dentistico nel Canton Basilea Campagna, dove dapprima ha vissuto in un appartamento in locazione e poi in un altro appartamento quale proprietario. Dal 1° febbraio 2006 è iscritto presso la Cassa di compensazione “Arbeitgeber Basel” quale indipendente dove paga i contributi sociali.
In data 6 maggio 2014 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti nel 2011 e nel 2012 sulla base anche del reddito germanico.
In sede di opposizione l’assicurato ha sostenuto di dover pagare contributi unicamente sulla parte di reddito generata in Svizzera e non anche su quella germanica. La cassa ha respinto le opposizioni il 2 luglio 2014 affermando che in virtù del domicilio in Svizzera, in applicazione delle norme europee, egli doveva pagare i contributi su tutto il reddito da attività indipendente nel nostro Paese.
L’interessato ha inoltrato ricorso al TAF ed ha chiesto all’autorità competente germanica una dichiarazione dell’obbligo assicurativo in Germania, dove affermava di lavorare 3,5 giorni a settimana, ossia circa 15 giorni al mese. L’autorità germanica ha rilasciato il formulario “E 101” in data 17 marzo 2015, indicando che l’insorgente è affiliato quale indipendente in Germania dal 1° ottobre 1995 e dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2017 svolge un’attività in Svizzera. L’istituzione tedesca ha confermato l’assoggettamento in Germania in applicazione dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento (CE) 1408/71. Il 12 maggio 2015 la Cassa di compensazione basilese ha scritto all’autorità germanica, dichiarando il suo disaccordo. Quest’ultima ha in sostanza mantenuto la sua posizione sulla base del domicilio in Germania, rinunciando all’assoggettamento del reddito svizzero per il periodo dal 2006 al 2010 dopo insistenze della Cassa basilese.
Il TAF ha respinto il ricorso con sentenza del 27 giugno 2017.
Il TF ha accolto il ricorso dell’assicurato e rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione per i seguenti motivi.
Di regola, alla persona che esercita un’attività indipendente vanno applicate le norme dello Stato nel quale lavora (DTF 144 V 210, consid. 6.2.1). Un’eccezione è data nel caso in cui una persona esercita abitualmente un’attività lavorativa indipendente in due o più Stati; in tal caso è assoggettato alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 882/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). La norma si applica ad una persona che contemporaneamente o alternativamente esercita una o più attività lavorative indipendenti in due o più Stati membri, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche di queste attività (art. 14 cpv. 6 regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). L’esercizio di una parte sostanziale dell’attività indipendente in uno Stato membro significa che la persona interessata svolge una parte quantitativamente importante (“quantitativ erheblichen Teil”), che non necessariamente deve corrispondere alla parte più importante dell’attività (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). A titolo orientativo sono presi in considerazione il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Se nell’ambito della valutazione complessiva con i criteri appena citati si giunge ad una quota inferiore al 25%, ciò è un indizio per ritenere che una parte importante dell’attività non viene svolta in quello Stato (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2, con rinvio all’art. 14 cpv. 8 lett. b regolamento (CE) 987/2009). Anche al termine di tale esame vale il principio secondo cui la persona assicurata va trattata come se esercitasse l’insieme delle sue attività e riscuotesse l’insieme delle sue retribuzioni nello Stato membro in questione (DTF 1444 V 210, con riferimento all’art. 13 cpv. 5 regolamento 883/2004).
Il Titolo 5 (disposizioni varie) del regolamento (CE) 883/2004, all’art. 76 cpv. 6 prevede che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.
L’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) regola la procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004.
La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza (art. 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009).
L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009).
La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).
Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del regolamento di applicazione (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).
L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato (art. 16 cpv. 5 del regolamento (CE) 987/2009).
Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata (art. 16 cpv. 6 del regolamento (CE) 987/2009).
Nel capitolo II, all’art. 6 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 (Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni), figura che salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri (cfr., circa la procedura applicabile secondo gli art. 6 e 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 la decisione A1 della commissione amministrativa per la coordinazione dei sistemi dell’assicurazione sociale del 12 giugno 2009 citata nella DTF 144 V 210 consid. 6.3.2.2. in fine).
Per l’art. 7 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. Per il cpv. 2 un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
Infine, il capitolo III del regolamento (CE) 987/2009 (Altre disposizioni generali d’applicazione del regolamento di base), all’art. 11 cpv. 1 prevede che in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dell’interessato tra cui: i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro, ii) situazione familiare e legami familiari, iii) esercizio di attività non retribuita, iv) per gli studenti, fonte del loro reddito, v) alloggio, in particolare quanto permanente, vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo (art. 11 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210 consid. 6.3.3 con rinvio alla DTF 142 V 590 consid. 6.1).
Nel merito il Tribunale federale (DTF 144 V 210 consid.7.1-7.2.2.1), ha dapprima evidenziato (consid. 7.1) che l’insorgente lavora quale dentista indipendente sia in Germania che in Svizzera e di conseguenza, di principio, è assoggettato nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e art. 14 del regolamento (CE) 987/2009).
In seguito ha rilevato che l’autorità amministrativa competente germanica ha compilato il formulario E 101 ritenendo che il ricorrente, in applicazione dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento 1408/71, dovesse essere affiliato in Germania (consid. 7.2). La cassa di compensazione svizzera si è tuttavia opposta (consid. 7.2).
L’Alta Corte ha rilevato che la decisione dell’amministrazione pubblica tedesca deve essere coordinata con le decisioni degli assicuratori svizzeri (consid. 7.2.1 con rinvio alla sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014). Tuttavia, nessun accordo è intervenuto tra le parti. Neppure è stato dato avvio alla procedura prevista dall’art. 76 cpv. 6 del regolamento (CE) 883/2004.
Il TAF ha rilevato che in assenza di una decisione definitiva e vincolante per le autorità svizzere, la residenza abituale del ricorrente per stabilire lo Stato competente avrebbe dovuto essere determinata applicando il diritto svizzero e senza prendere in considerazione i criteri orientativi dell’art. 14 cpv. 8 del regolamento (CE) 987/2009 (consid. 7.2.1 in fine).
Il TF ha invece deciso che la sentenza del TAF non può essere confermata (consid. 7.2.2) e che va applicata la procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004.
A questo proposito l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009 prevede che, in casi come quelli in esame, ossia quando vi è incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all’art. 6 del regolamento (CE) 987/2009. Pendente la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, il TF ha ritenuto di dover prendere in considerazione la lettera c secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.
L’Alta Corte ha evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la persona assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma non in quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso di specie è tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente, è affiliato in Germania sulla base dell’attestato del 17 marzo 2015 e dello scritto del 22 maggio 2015 dell’autorità amministrativa germanica.
Il TF ha infine rilevato che oggetto del contendere è la questione di sapere qual è lo Stato di residenza abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, art. 13 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) 883/2004). Solo quando la questione sarà chiarita potranno essere fissate le norme rilevanti per il prelievo dei contributi. Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009 stabilire lo Stato di residenza abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di compensazione per una procedura ai sensi dei considerandi.
2.6.2. In una sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella composizione di 5 giudici, il Tribunale federale si è chinato su una fattispecie simile ma relativa all’esercizio di un’attività dipendente.
In quel caso la Cassa di compensazione, nell’ambito di un controllo di un datore di lavoro, aveva stabilito che gli onorari versati dal 2012 al 2015 ad 8 interpreti e traduttori residenti in Germania e di nazionalità tedesca, che non avevano prodotto alcuna documentazione relativa ad un eventuale lavoro distaccato, per un ammontare complessivo di fr. 841'215, dovevano essere assoggettati all’AVS.
Il Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zugo ha confermato la ripresa.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della società, nella misura in cui era ricevibile, ha annullato la sentenza cantonale e la decisione su opposizione impugnata ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
L’Alta Corte ha dapprima rammentato, al consid. 2.1 le norme internazionali applicabili (ALC, regolamento (CE) 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009) e, al consid. 2.2, ha ribadito che gli art. da 13 a 17a del regolamento (CE) 1408/71 e da 11 a 16 del regolamento 883/2004 stabiliscono i disposti applicabili in caso di fattispecie transfrontaliere. Di norma vale il principio dell’unicità dell’affiliazione.
Nel caso giudicato il Tribunale federale (consid. 3.1) ha evidenziato che la società ricorrente, sia nell’opposizione del 2 giugno 2017 che nel ricorso del 22 gennaio 2018, aveva portato elementi concreti circa un’attività lavorativa degli interpreti e dei traduttori anche in Germania. In tale contesto l’insorgente ha esplicitamente chiesto alla Cassa di compensazione di domandare alle autorità germaniche la documentazione necessaria relativa all’attività lavorativa in Germania che la società stessa non aveva a disposizione.
Al consid. 3.2 il TF ha rilevato che per stabilire le norme applicabili al caso di specie non è solo rilevante il luogo, la qualifica e la quantità di lavoro svolto in Svizzera, ma anche l’attività esercitata in Germania. In tal senso la Cassa di compensazione non aveva svolto alcun accertamento fattuale e il TF non poteva completare i fatti sulla sola base degli atti.
L’Alta Corte ha rilevato che, a differenza di quanto deciso con sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016, dove un assoggettamento all’obbligo contributivo in Germania poteva essere escluso, nella fattispecie in esame appariva semmai la possibilità di un assoggettamento unicamente in Germania per l’intera attività svolta dai traduttori e dagli interpreti, segnatamente se vanno considerati dipendenti per l’attività ivi svolta.
La Cassa di compensazione avrebbe pertanto dovuto mettere in atto presso l’assicuratore competente del luogo di domicilio delle persone coinvolte la procedura prevista dalle norme internazionali per stabilire il diritto applicabile (art. 84a regolamento (CE) 1408/71 e art. 76 regolamento (CE) 883/2004; art. 16 regolamento (CE) 987/2009). Nella misura in cui il Tribunale cantonale non ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché la Cassa agisse come appena evocato, ma, senza più ampie conoscenze dell’attività in Germania, ha deciso solo sulla base dell’attività dipendente esercitata in Svizzera circa l’assoggettamento nel nostro Paese, ha statuito sulla base di fatti non sufficientemente acclarati.
Il TF ha di conseguenza rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e, se competente, per l’emanazione di una nuova decisione (consid. 4.1).
Al consid. 4.2 il Tribunale federale ha inoltre confermato la necessità di notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1 al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell’UE con cui, in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, la notifica postale diretta è ammessa (art. 76 cpv. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa di compensazione dall’esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo alla persona assicurata.
2.6.3. Nelle direttive sull’obbligo assicurativo (DOA), ai marginali da 2092 a 2097, figura il marginale 2094 che prevede come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.
2.7. In concreto l’insorgente, negli anni oggetto del contendere, 2013 e 2014, ha lavorato quale avvocato indipendente sia in Svizzera, dove ha pure conseguito un reddito da commercio professionale di immobili (fr. 37'452 nel 2014; doc. 17), che in Italia e, in applicazione del principio dell’unicità dell’affiliazione, deve essere assoggettato alle assicurazioni sociali solo nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e art. 14 regolamento (CE) 987/2009).
Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è affiliato quale indipendente sia in Italia, dal 1° gennaio 2003 (cfr. allegato doc. 31) sia in Svizzera, dal 1° novembre 2010 (doc. 36).
In Italia nel 2013 e nel 2014 ha versato alla Cassa __________ perlomeno i contributi minimi degli anni in questione (ad esempio il 29 aprile 2013 ha pagato Euro 878 relativo alla seconda rata del 2013 [allegato doc. 20/D; cfr. anche, per il 2014, allegati doc. 6/C]), mentre il 4 settembre 2014, dopo che l’insorgente aveva contestato presso la Cassa di compensazione il suo obbligo di versare contributi in Svizzera sull’integralità di quanto conseguito in entrambi i Paesi a partire dal 2013, sostenendo di dover pagare in ogni Paese su quanto guadagnato (doc. 25), CO 1 ha informato l’insorgente che dal 2013 avrebbe dovuto versare tutti i contributi in Svizzera indipendentemente dall’assoggettamento obbligatorio ai fini previdenziali effettuato in Italia, aggiungendo che “teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica” (doc. 24). Successivamente la Cassa convenuta ha emanato due decisioni di fissazione dei contributi per il 2013 e 2014 sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in Italia.
Per cui vi potrebbe essere, per il periodo in esame, una doppia contribuzione, perlomeno parziale, sul medesimo reddito.
La Cassa di compensazione ritiene corretta l’affiliazione unica in Svizzera, ritenuto che lo stesso insorgente ha annunciato la presa di domicilio a __________ dal 15 giugno 2013 e a __________ nel corso del 2014, come del resto ammesso in sede di ricorso (doc. I, pag. 2, punto 3).
Nella sua impugnativa, tuttavia, l’assicurato, pur affermando di essersi domiciliato in Svizzera, ha sostenuto di avere la propria residenza abituale in Italia ai sensi della regolamentazione europea dove deve pertanto essere assoggettato.
Egli rammenta di essere cittadino svizzero ed italiano cresciuto nel __________ e di lavorare dal __________ quale co-titolare dello studio legale del padre, a __________, aperto nel __________ Il ricorrente è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato l’attività lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è iscritto nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato il proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________ dove vive ospite di un amico. La sua attività, secondo quanto da lui affermato, si suddivide tra l’attività indipendente esercitata un giorno / un giorno e mezzo a settimana nello studio di __________ e durante il resto della settimana nello studio paterno a __________, di cui detiene una partecipazione dell’80%. Salvo rare eccezioni rientra regolarmente nell’abitazione familiare di __________ (Italia) di proprietà della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il domicilio (doc. I, pag. 3, punto 5). Egli sostiene che per l’anno 2013 il reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr. 43'118 e nel 2014 in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La maggior parte del tempo di occupazione verrebbe svolta in Italia (da 3 a 4 giorni settimanali a fronte di 1 o 2 giorni in Svizzera). Lo studio italiano produrrebbe una media di 150/180 incarti all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera.
Come emerge dalla DTF 144 V 210 (consid. 7.2.1) e dalla sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella misura in cui una persona assicurata svolge l’attività lucrativa in più Paesi degli Stati membri dell’UE oltre che in Svizzera, la questione dell’affiliazione nell’uno o nell’altro Paese deve essere coordinata tra le differenti istituzioni.
Nel caso di specie la Cassa di compensazione, a conoscenza di entrambe le attività svolte sia in Italia che in Svizzera sin dal luglio 2014 (cfr. doc. 31), non ha informato l’istituzione designata dallo Stato italiano, incaricando in sostanza l’assicurato di effettuare gli accertamenti necessari (doc. 16, scritto del 10 agosto 2018 “Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la Cassa __________ presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro posizione in merito”). Inoltre, l’amministrazione, malgrado già nel 2014 l’interessato avesse contestato l’assoggettamento in Svizzera della globalità dell’importo conseguito in entrambi i Paesi (cfr. doc. 31 e seguenti), solo contemporaneamente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata il 29 marzo 2019 ha compilato e sottoscritto il certificato “A1” relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato (doc. 3b). È vero che nello scritto del 4 settembre 2014 la Cassa aveva spiegato all’insorgente che sarebbe stato assoggettato in Svizzera per l’integralità dei redditi, tuttavia ha esplicitamente aggiunto che “teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica” (doc. 24), confermando che l’assoggettamento avrebbe ancora potuto essere contestato.
2.8. In una sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014, relativa all’affiliazione in Svizzera di un avvocato che esercitava un’attività indipendente in Germania e nel nostro Paese, dove è stato applicato il regolamento (CE) 1408/71, rammentate le norme per l’iscrizione all’albo degli avvocati UE/AELS, il Tribunale federale, stabilito che il permesso di domicilio è necessario per l’iscrizione al citato albo (art. 4 ALC in relazione con art. 12 e seguenti dell’Allegato I dell’ALC e sentenza 2A.536/2003 del 9 agosto 2004, consid. 3.2.2), ha rilevato che all’annuncio di domicilio presso un Comune svizzero non deve essere dato un peso decisivo, essendo determinanti gli altri usuali criteri (consid. 4.3: “Der Beschwerdeführer war im Kanton Luzern seit dem Jahr 2007 in der öffentlichen Liste selbständiger Rechtsanwälte aus dem EU-/EFTA-Raum nach Art. 28 BGFA eingetragen. Dies ist eine Voraussetzung zur ständigen Ausübung des Anwaltsberufs unter ursprünglicher Berufsbezeichnung, die nicht nur vorübergehend im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs (Art. 21 ff. BGFA) erfolgt. Die Eintragung setzt ihrerseits eine Aufenthaltserlaubnis voraus (Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 12 ff. Anhang I zum FZA; Urteil 2A.536/2003 vom 9. August 2004 E. 3.2.2). Daher liegt das Interesse des Beschwerdeführers, auch nach Aufgabe des Domizils in der Stadt B._________ Ende Oktober 2009 in der Schweiz angemeldet zu bleiben, auf der Hand. Unter diesem Aspekt hat die Meldung in der Gemeinde C.________ für die Frage nach dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 1 lit. h der Verordnung 1408/71 kein grosses Gewicht […]”).
D’altra parte la nozione di residenza abituale, di cui al regolamento (CE) 883/2004 (cfr. art. 1 lett. j), definita all’art. 11 del regolamento d’applicazione 987/2009 (cfr. consid. 2.5.) assimila la residenza al centro di interessi della persona assicurata (DTF 142 V 590, consid. 6.2). Questa norma codifica gli elementi elaborati dalla giurisprudenza europea che possono essere presi in considerazione per determinare il centro degli interessi, come la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri o la situazione familiare e i legami familiari (DTF 142 V 590, consid. 6.2; cfr., circa i legami familiari, ma in un caso intracantonale, la sentenza 2C_935/2018 del 18 giugno 2019).
2.9. In concreto, alla luce delle contestazioni dell’insorgente che mettono in dubbio la conclusione dell’amministrazione secondo cui l’interessato negli anni oggetto del contendere risiedeva abitualmente in Svizzera (cfr. art. 11 regolamento (CE) 987/2009), non è possibile confermare la decisione su opposizione impugnata, in assenza di ulteriori accertamenti.
Considerato lo svolgimento dell’attività lavorativa in due Stati, rilevato che l’insorgente, coniugato, dopo aver preso domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013, si è trasferito a casa di un amico nel 2014 e sostiene che la moglie ed i tre figli (nati nel __________) vivono in Italia, in un casa di proprietà della moglie dove si reca regolarmente, che i figli frequentano le scuole in Italia, che l’attività viene svolta un giorno e mezzo a settimana in Svizzera e per il resto in Italia, dove conseguirebbe un reddito superiore e dove si occuperebbe di molti più incarti rispetto alla Svizzera, non è ancora possibile concludere per una residenza abituale nel nostro Paese ai sensi dell’art. 11 del regolamento d’applicazione (CE) 987/2009 (cfr. per la nozione di residenza abituale: DTF 142 V 590, consid. 6.2) senza aver prima effettuato ulteriori accertamenti atti a stabilire dove si trova la residenza abituale dell’assicurato nel periodo oggetto del contendere.
Inoltre, in assenza di un coordinamento tra la Cassa di compensazione e l’istituzione italiana, rammentato come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio estero competente (cfr. marg. 2094 DOA citata al consid. 2.6.3; in concreto è con lettera del 21 agosto 2014 che la Cassa ha indicato all’assicurato un’affiliazione retroattiva in Svizzera per l’intero reddito conseguito anche in Italia dal 1° gennaio 2013 [doc. 26]), va applicata la procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 (DTF 144 V 210).
In concreto la Cassa di compensazione, essendo stata informata dell’attività indipendente dell’assicurato in entrambi gli Stati (doc. 31), deve a sua volta informare l’istituzione competente italiana circa la legislazione da lei ritenuta applicabile tenuto conto dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009). Tale determinazione è provvisoria.
Essa diventerà definitiva entro due mesi dalla data in cui sarà comunicata all’istituzione italiana, salvo che entro la fine di tale periodo di due mesi l’istituzione italiana informi la Cassa che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).
Dagli atti prodotti dal ricorrente emerge che l’istituzione italiana si è limitata, nel 2013 e nel 2014, a chiedere il pagamento del contributo minimo, rispettivamente ha apparentemente chiesto il pagamento dei contributi sociali solo sulla base di quanto conseguito in Italia (doc. 6c e 20d).
Non è stato rilasciato alcun attestato circa l’assoggettamento dell’intero reddito conseguito in entrambi i Paesi in Italia.
La Cassa di compensazione, ma solo il 29 marzo 2019, ha invece compilato e sottoscritto il certificato “A1”, attestando che dal 1° gennaio 2013 si applica la legislazione svizzera (doc. 12 b), allorché la “presa di domicilio” in Svizzera è avvenuta al più presto il 15 giugno 2013 (cfr. anche doc. IX; cfr. il marginale 1059 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN] secondo cui se l’assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la cassa di compensazione può fissare l’inizio dell’obbligo contributivo al primo giorno del mese successivo).
Non vi è tuttavia stata alcuna comunicazione diretta tra le istituzioni se non, solo telefonicamente, il 2 agosto 2019 (cfr. doc. IX).
Se dovesse sorgere una divergenza tra le istituzioni svizzere e italiane competenti interessate, le stesse dovranno cercare un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate applicando l’articolo 6 del regolamento (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).
A questo proposito, come visto, l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009 prevede che quando vi è incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all’art. 6 del regolamento (CE) 987/2009.
Pendente la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata sarà assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, va applicata in via analogica la lettera c (DTF 144 V 210, consid. 7.2.2.1) secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per determinare la residenza abituale del ricorrente nel 2013 e nel 2014 e per dare immediato avvio alla procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009. Nell’ambito di tale procedura occorrerà stabilire sia il Paese competente sia, se sarà accertata la residenza abituale in Svizzera, la data a partire dalla quale l’insorgente va considerato quale residente nel nostro Paese e dunque assoggettato nel nostro Paese sull’integralità dei redditi conseguiti in Italia e in Svizzera.
Alla luce dell’esito del ricorso non è necessario assumere le prove richieste dal ricorrente e segnatamente sentire quali testi l’avv. __________, di __________, collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc. V).
All’insorgente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti