Raccomandata
Incarto n. 30.2014.24 + 31 cs
Lugano 26 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 marzo 2014 emanata da
parte chiamata in causa:
CO 1 in materia di contributi AVS TERZ 1 rappr. RA 1
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 12 febbraio 2014 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 19 marzo 2014 (doc. 1), la CO 1, dopo aver chiesto il preavviso della __________, ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente inoltrata da RI 1, nato nel 1970, per l’attività svolta dal 1° marzo 2012 al 31 luglio 2013 a favore della TERZ 1, avendo lavorato quale prestatore di mano d’opera, mentre ha stabilito che per i lavori svolti in nome proprio e per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013 sarebbe stato affiliato quale indipendente (doc. 4).
B. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione ed ha chiesto di essere affiliato quale indipendente, rilevando in particolare di dover sopportare un importante rischio economico, di aver avuto numerosi mandati e di aver sempre potuto gestire autonomamente i giorni, le ore di lavoro e le vacanze (doc. I).
C. Con risposta del 22 maggio 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
D. Con decreto del 7 luglio 2014 il Giudice delegato dal TCA ha chiamato in causa la TERZ 1, assegnandogli un termine scadente il 15 settembre 2014 per esaminare l’incarto e determinarsi in merito (doc. X).
E. Dopo aver visionato gli atti, la TERZ 1, rappresentata dall’avv. RA 1, l’8 settembre 2014 ha preso posizione, rilevando di aver commissionato lavori alla ditta da lei conosciuta come ditta individuale RI 1, di aver concordato l’incarico in regime di due ditte individuali (tant’è che i lavori si sono conclusi con l’emanazione di regolare fattura), che era ben chiaro che la TERZ 1 non doveva trattenere oneri sociali e che se per denegata ipotesi l’affiliazione come dipendente fosse confermata, i contributi sarebbero a carico della ditta individuale __________ (doc. XII).
F. Alle parti è stato assegnato un termine scadente il 19 settembre 2014 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. In concreto si tratta di stabilire se l’insorgente va affiliato quale dipendente per l’attività svolta in favore della TERZ 1 dal 1° marzo 2012 al 31 luglio 2013 e quando fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera. Non contestata è invece la qualifica indipendente dell’attività svolta per altri clienti dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013.
8. Nel caso di specie l’assicurato, di formazione contabile, fino al 2004 ha svolto diverse attività lucrative dipendenti o ha beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 27). In seguito l’insorgente è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2005 in quanto a carico della pubblica assistenza (doc. 32 e 33). Nel 2011 il ricorrente ha nuovamente conseguito un reddito da attività dipendente (doc. 27), mentre dal mese di marzo 2012 ha iniziato a collaborare con la, per poi svolgere la propria attività, in particolare dal 2013, anche per altri committenti. Dal mese di agosto 2013 è nuovamente senza attività lucrativa ed ha successivamente chiesto di poter di nuovo beneficiare di prestazioni della pubblica assistenza, che ha ottenuto dal mese di dicembre (doc. 6 e 25).
Nel questionario per l’accertamento della posizione in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone esercitanti un’attività lucrativa, __________, sottoscritta l’11 gennaio 2014, l’insorgente ha precisato di aver lavorato quale manovale per la ditta TERZ 1, in una percentuale dell’80% e con una remunerazione di fr. 35/40 all’ora e di aver lavorato per il restante 20% quale posatore di laminato (doc. 25).
Nel medesimo formulario il ricorrente ha rilevato di non cercare regolarmente incarichi tramite annunci, prospetti o un sito internet, di non aver sottoscritto accordi con i propri committenti e di non disporre di strutture proprie (ufficio, officina, altro). Egli ha indicato di aver acquistato materiale proprio, e meglio laminato, per un importo di circa fr. 600, di non impiegare personale e di non lavorare in un locale appartenente al committente.
Circa l’organizzazione del lavoro, l’insorgente ha sostenuto di non dover rispettare regole per quanto riguarda l’orario di lavoro (per esempio: obbligo di presenza, controllo dell’orario di lavoro, rapporti sul lavoro eseguito, ecc.), di non aver diritto ad un indennizzo separato dei costi/delle spese, che non esiste alcun divieto di concorrenza, di non essere iscritto a registro di commercio. L’interessato ha precisato che “iniziare come “manovale indipendente” è stato l’unico modo per uscire da 10 anni di inattività! Nessuno mi avrebbe mai fatto un contratto” (doc. 25).
Con scritto del 20 gennaio 2014 la __________ ha domandato alla Cassa convenuta di dichiarare l’insorgente, fino al 31 luglio 2013:
" a) per i lavori eseguiti in nome e per conto proprio (incarichi diretti) persona con attività lucrativa indipendente.
b) per i lavori che segue per incarico della TERZ 1, ossia non in nome e per conto proprio, e per i quali non sopporta un rischio aziendale (lavori di subappalto), persona con attività lucrativa dipendente.” (doc. 24)
L’insorgente, da parte sua, ha prodotto le fatture emesse nel 2012 e nel 2013, tutte, con l’eccezione di quella datata 15 luglio 2013 (doc. 11), con l’indicazione “prestazioni di mano d’opera” (doc. da 7 a 23).
Per quanto concerne il lavoro svolto in favore della TERZ 1, l’interessato ha emesso 11 fatture, dal 30 marzo 2012 al 31 luglio 2013 (doc. 13-23).
Nelle fatture sono riportati i luoghi dei cantieri in cui l’insorgente ha esercitato l’attività di prestatore di mano d’opera.
Ad esempio, nella fattura numero 1 del 30 marzo 2012 figura che il ricorrente ha lavorato 14 ore nel cantiere di __________, 4 ore per la __________, 30 ore nel cantiere di __________ 2.5 ore per l’Hotel __________ (doc. 13); nella fattura no. 2 del 25 aprile 2012 emerge che l’insorgente ha lavorato 2 ore e mezza nel cantiere di __________, 20 ore nel cantiere “____________________”, 8 ore nel cantiere la __________, 12 ore per il trasloco __________, 60 ore nel Cantiere __________, 12 ore per il taglio erba “__________” e 8 ore e mezza per il trasloco __________ (doc. 14); nella fattura no. 3 del 25 maggio 2012 figura che il ricorrente ha lavorato 11 ore per il trasloco __________, 88 ore nel cantiere __________ “__________” e 8 ore nel cantiere __________ “__________” (doc. 15).
Le fatture sono state emesse il 30 marzo 2012 (doc. 13), il 25 aprile 2012 (doc. 14), il 25 maggio 2012 (doc. 15), il 2 giugno 2012 (doc. 16), il 1° agosto 2012 (doc. 17), il 17 settembre 2012 (doc. 18), il 9 ottobre 2012 (doc. 19), il 5 novembre 2012 (doc. 20), il 4 dicembre 2012 (doc. 21), il 18 aprile 2013 (doc. 22) ed il 31 luglio 2013 (doc. 23), per complessivi fr. 37'375.
Il ricorrente ha inoltre prodotto ulteriori 6 fatture emesse per lavori svolti in favore di altri committenti e meglio il 2 marzo 2013 (doc. 7), il 3 aprile 2013 (doc. 8), il 22 aprile 2013 (doc. 9), il 2 giugno 2013 (doc. 10) ed il 15 luglio 2013 (doc. 11), per complessivi fr. 8'410.
9. Questo TCA, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, deve concludere che la decisione della Cassa, supportata dalla __________, di ritenere l’assicurato dipendente della TERZ 1 e quando presta mano d’opera a ditte del ramo, va confermata (cfr. anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).
Nel caso di specie tutte le caratteristiche dell’attività dipendente (subordinazione, dipendenza economica, assenza di rischio imprenditoriale, fatturazione quasi esclusiva ad una società che ha quale scopo lavori nel ramo dell’edilizia) sono infatti realizzate (cfr. anche STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).
Circa l’attività svolta a favore della TERZ 1, __________, iscritta a registro di commercio dal __________ quale ditta individuale con lo scopo di __________, l’insorgente si è infatti trovato sin da subito in un rapporto di subordinazione e di stretta dipendenza economica con la medesima. Chiamato a compilare un questionario della __________, lo stesso ricorrente, l’11 gennaio 2014, ha evidenziato di aver svolto l’attività di manovale all’80% per TERZ 1, con una remunerazione oraria di fr. 35/40 all’ora (doc. 25). Ciò a comprova di una stretta dipendenza temporale e finanziaria dalla ditta chiamata in causa.
Dalle fatture emesse nel 2012 e 2013 emerge che l’interessato ha lavorato quasi esclusivamente per la ditta in esame, fornendo le proprie prestazioni, in alcuni mesi, quasi ogni giorno.
Dalla fattura del 9 ottobre 2012 si rileva ad esempio che l’insorgente, per la TERZ 1, ha lavorato presso un cantiere a __________ il 21 settembre 2012 e a __________ dal 24 al 28 settembre 2012 e dal 1° al 5 ottobre 2012 (doc. 19), dalla fattura del 5 novembre 2012 risulta che l’interessato ha lavorato in favore della __________ dall’8 al 12 ottobre 2012 e dal 15 al 17 ottobre 2012 presso il medesimo cantiere di __________ e dal 19 al 26 ottobre 2012 ed il 30 e 31 ottobre 2012 presso il cantiere di __________ e di aver effettuato ulteriori lavori presso altri due cantieri il 12 ed il 18 ottobre 2012 (doc. 20), mentre nella fattura del 4 dicembre 2012 figura che il ricorrente ha lavorato per la ditta chiamata in causa il 21, 22 e 28 novembre nel cantiere di __________, dal 5 al 9 novembre, dal 12 al 16 novembre e il 23, 29 e 30 novembre presso un cantiere di __________, il 19 e 20 novembre presso un cantiere a __________, il 23 novembre in magazzino e il 14, 29 e 30 novembre presso un cantiere a __________ (doc. 21).
Nel 2012, a parte il mese di dicembre di quell’anno quando ha lavorato per la __________ (doc. 12), tutte le entrate derivano dall’attività svolta per la TERZ 1, con un lavoro che, di principio, ha le tipiche caratteristiche di un’attività dipendente, ossia prestatore di mano d’opera ad una società che ha quale scopo __________ (cfr. STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014).
L’interessato dipendeva sia dal lato organizzativo sia dal profilo temporale dalla TERZ 1, ritenuta la frequenza con cui egli forniva le sue prestazioni al datore di lavoro ed i giorni consecutivi di lavoro che prestava in suo favore (cfr. STCA 30.2013.38 del 17 febbraio 2014 e STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009). Nel 2012 quest’ultima ditta è stata per lungo tempo la sola committente dell’interessato, il quale ha instaurato con la medesima un rapporto di dipendenza economica ed organizzativa, senza aver dovuto effettuare alcun investimento di rilievo. Egli si trovava nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla TERZ 1 non avrebbe avuto altre risorse finanziarie.
Inoltre l’insorgente ha emesso le sue fatture direttamente alla TERZ 1, chiedendo alla ditta il pagamento delle sue prestazioni, senza sopportare di conseguenza alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore, nel senso di un rischio di perdita nel non riuscire ad introitare quanto fatturato. Infatti il rischio d'incasso apparteneva unicamente alla TERZ 1 a cui sono state fatturate tutte le prestazioni di mano d’opera per i lavori effettuati nei cantieri della ditta chiamata in causa. In altre parole l’interessato quando lavorava per la TERZ 1 non agiva a proprio nome e per proprio conto e non si assumeva alcun rischio particolare verso i terzi. Solo laddove il ricorrente ha fatturato le sue prestazioni ai clienti finali è incorso in un vero e proprio rischio d’impresa.
L’interessato non aveva alcun lavoratore alle sue dipendenze, né cercava incarichi tramite annunci, prospetti o siti internet (cfr. doc. 25) e questi elementi caratterizzano ancora maggiormente, in uno con la frequenza dell'attività e lo svolgimento del lavoro per diversi giorni consecutivi su più cantieri della medesima ditta, un'attività dipendente.
Non di rilievo, nel presente caso di specie, è invece la circostanza che l’interessato, nel 2013, e meglio fino al 31 luglio del medesimo anno, ha poi eseguito le sue prestazioni per altri clienti, che la medesima Cassa ha qualificato quali attività indipendenti. Infatti, da una parte questi lavori rappresentavano solo il 20% del tempo di lavoro svolto (doc. 25), d’altra parte in questi casi l’insorgente incorreva in un vero e proprio rischio d’impresa poiché agiva a proprio nome e per proprio conto nei confronti dei clienti finali, i quali, del resto, a differenza della TERZ 1, non erano attivi nel ramo dell’edilizia. Infine si trattava di lavori puntuali che, tranne in una singola circostanza rimasta isolata (cfr. doc. 7 e 8), non si sono rinnovati nel corso del tempo.
Ora, rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra e che, seppur non auspicabile (cfr. DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti), un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113), l’affiliazione decisa dalla Cassa va tutelata.
Per quanto concerne infine la questione di sapere chi, tra il ricorrente e la dovrà assumersi gli oneri sociali (cfr. doc. XII), va qui evidenziato che oggetto del contendere è unicamente la questione della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente nel 2012 e nel 2013, mentre l’ammontare dei contributi dovuti e gli eventuali accordi in merito tra le parti, esulano dalla procedura in esame (cfr. comunque gli art. da 12 a 14 LAVS).
Va a questo proposito rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti