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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2012 30.2012.35

October 24, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·613 words·~3 min·4

Summary

Ricorso carente proceduralmente. Termine per emendamento non sfruttato. Irricevibile

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2012.35   IR/sc

Lugano 24 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 agosto 2012 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                    ·   che con decisione resa su opposizione la CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti da Davide Porta quale indipendente per l’anno 2009 in CHF 9'972.-;

                                    ·   che il successivo 27 settembre 2012 RI 1 si è aggravato “cautelativamente” al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro detto provvedimento segnalando semplicemente che “entro il 15 ottobre 2012 vi spediremo la documentazione (bilancio, ecc.) del 2009 comprovante i reali risultati ben inferiori alla tassazione d’ufficio”;

                                    ·   che, considerando il ricorso non rispettoso dei dettami procedurali, il giudice delegato del TCA ha fissato un termine di 15 giorni per il completamento dell’esposto inoltrato (decreto 28 settembre 2012 doc. II);

                                    ·   che il decreto di completamento è stato ritirato alla posta dal ricorrente il 2 ottobre successivo ed il conseguente termine di 15 giorni è scaduto il successivo 17 ottobre 2012, un mercoledì;

                                    ·   che il ricorrente non ha completato l’esposto;

                                    ·   che alla luce dell’esito della procedura e della natura della stessa la presente può essere evasa a giudice unico come prevede l’art. 49 pv.2 LOG;

                                    ·   che la procedura per le cause di competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è decisamente poco esigente siccome impone unicamente, oltre al rispetto dei termini per l’inoltro delle impugnative, la presentazione di un atto redatto in lingua italiana e contenente:

                                         a)  una copia della decisione impugnata;

                                         b)  una concisa esposizione dei fatti;

                                         c)   una breve motivazione;

                                         d)  le conclusioni del ricorrente;

                                    ·   che, quando il gravame non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito;

                                    ·   che il termine di 15 (quindici) giorni è perentorio e non può essere prorogato;

                                    ·   che, in concreto, con decreto del 27 settembre 2012 pervenuto al ricorrente il 2 ottobre 2012, il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso siccome dallo stesso non scaturiva assolutamente nulla se non la volontà di impugnare cautelativamente una decisione resa su opposizione;

                                    ·   che il ricorrente non ha spiegato cosa non condividesse della decisione, il perché non condividesse qualcosa e non ha precisato le sue conclusioni processuali;

                                    ·   che il ricorso va conseguentemente stralciato dai ruoli eccezionalmente senza carico di tasse e spese (alla luce della mancata risposta al decreto di completamento rispettivamente al mancato ritiro del gravame). Il signor RI 1 è comunque avvertito, pro futuro, a manifestare miglior diligenza, ed a volere rispondere ad una autorità giudiziaria che lo interpelli dopo che lui ha presentato un gravame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 27 settembre 2012 è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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