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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2012 30.2012.30

October 8, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,479 words·~17 min·3

Summary

Ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa respinto poiché la Cassa ha rispettato il termine di perenzione ed ha calcolato correttamente i contributi sociali

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2012.30   cs

Lugano 8 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 agosto 2012 emanata da

CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con 4 distinte decisioni formali del 26 giugno 2012 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, sulla base di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 29'406 (poi moltiplicato per venti) nel 2007 e di fr. 28'462 (moltiplicato per venti) negli anni successivi (doc. da 13 a 17).

                                  B.   Accertato che la moglie di RI 1, nel 2007, ha pagato oltre il doppio del contributo minimo, con decisione su opposizione del 10 agosto 2012 l’amministrazione ha parzialmente accolto le censure dell’assicurato, nel senso che per il 2007 è stato concesso l’esonero dal versamento dei contributi (doc. 4).

                                  C.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione sia tardiva, giacché l’amministrazione ha domandato il pagamento dei contributi con oltre 4 anni di ritardo. In secondo luogo l’insorgente evidenzia di essere gravemente malato e di trovarsi in una situazione di indigenza a causa delle entrate assai scarse di cui dispone.

                                  D.   Con risposta del 12 settembre 2012 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa negli anni 2008, 2009 e 2010.

                                   3.   Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

                                         Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

                                         L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

                                         Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il periodo in esame 2008-2010, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, nel periodo in esame 2008-2010: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN) e dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                                      Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                                      La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                                      L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                                      Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                                      Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

                                         Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

                                         A norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                   5.   Va poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

                                         L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

                                   6.   Per quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

"  In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

                                         Con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

                                         A proposito della prescrizione cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26 e Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg..

                                         Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409).

                                         A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

                                   7.   Nel caso di specie l’insorgente lamenta innanzitutto il ritardo con il quale l’amministrazione avrebbe fissato i contributi e lo avrebbe affiliato quale persona senza attività lucrativa.

                                         A torto. In concreto la Cassa di compensazione ha agito tempestivamente, giacché, accertato che l’insorgente, dopo il decesso della moglie, non ha percepito alcun reddito quale dipendente oppure indipendente, lo ha correttamente affiliato quale persona senza attività lucrativa in applicazione dell’art. 10 LAVS, emanando le decisioni di fissazione dei contributi del 2007 (nel frattempo annullata), del 2008, del 2009 e del 2010 nel corso del 2012, ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

                                         Per il resto il ricorrente, giustamente, non contesta la presa in considerazione, nel calcolo dei contributi, dell’ammontare della rendita percepita in quel periodo (fr. 28'462), come evinta dalle tassazioni (cfr. consid. 4e5e doc. da 9 a 11, nonché 21 [la posizione 126 della tassazione corrisponde alle pensioni della previdenza professionale e individuale vincolata]) e moltiplicata per venti conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS. 

                                         Egli evidenzia tuttavia che parte della prestazione del secondo pilastro sarebbe, a torto, secondo l’interessato, soggetta a pignoramento.

                                         Per quanto concerne la correttezza dell’asserito pignoramento, va qui rilevato che questo Tribunale non è competente ad esprimersi nel merito, trattandosi di una questione concernente la legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Spetta semmai all’insorgente contestarlo innanzi alle competenti autorità.

                                         Circa l’ammontare della rendita presa in considerazione nel calcolo del contributo, va evidenziato che, di massima, determinante è l’ammontare della prestazione cui ha diritto l’insorgente prima della deduzione di eventuali importi per debiti che, di regola, non vanno presi in considerazione nella fissazione di quanto dovuto. Altrimenti gli assicurati gravati da debiti pagherebbero contributi inferiori rispetto agli altri. Sono infatti qualificate di rendite le prestazioni che contribuiscono al mantenimento dell’assicurato e, meglio, i redditi che influenzano le condizioni sociali della persona non esercitante attività lucrativa (DTF 127 V 70 consid. 4a).

                                         Infine, ritenuto che il ricorrente fa valere di trovarsi in uno stato di grave indigenza, giustamente l’amministrazione gli ha trasmesso, con la decisione su opposizione, il questionario per la “richiesta di riduzione dei contributi AVS/AI/IPG”, che tuttavia, apparentemente, l’interessato non ha ancora inviato alla Cassa.

                                         Questo TCA invita pertanto l’insorgente a compilare il citato documento ed a trasmetterlo subito all’amministrazione affinché quest’ultima possa esaminare se vi sono gli estremi per concedere la riduzione del contributo dovuto.

                                         Si rammenta inoltre all’interessato la facoltà di domandare di far capo a prestazioni complementari o ad altre prestazioni assistenziali, chiedendo il formulario ed eventuali informazioni in merito al proprio Comune di domicilio o alla Cassa di compensazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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