Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2011 30.2011.9

March 30, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,788 words·~9 min·5

Summary

Ricorso contro decisioni fissazione contributi e richiesta condono. La decisione sul condono non è emessa (in seconda istanza) a seguito di opposizione. Rinvio atti. Contributi fissati correttamente

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2011.9 30.2011.12   IR/sc

Lugano 30 marzo 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2011 di

  RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 1° febbraio 2011 emanata da

Cassa CO 1,     in materia di contributi AVS

considerato                    in fatto

                                     -   RI 1 si è vista notificare decisioni definitive di fissazione dei contributi per gli anni 2006, 2007 e 2008 (contributo minimo, ossia CHF 433 per il 2006 e 453,90 per i due anni successivi). Con scritto datato giugno 2010 l’assicurata ha chiesto un colloquio al capo servizio affiliazioni della Cassa al fine di chiarire taluni aspetti del suo obbligo e postulando il condono degli importi richiesti;

                                     -   il successivo 10 giugno 2010  RI 1 ha formulato opposizione alla fissazione dei contributi, segnalando le sue difficoltà economiche e richiamando l’art. 11 LAVS;

                                     -   il 9 settembre 2010 ha avuto luogo a __________ un incontro tra il capo servizio affiliazioni della Cassa ed una collaboratrice in occasione del quale le parti hanno convenuto che la Cassa avrebbe inoltrato all’USSI una richiesta circa l’assunzione del debito ed avrebbe comunque analizzato nel merito l’opposizione;

                                     -   interpellato in merito al condono dei contributi minimi della ricorrente l’USSI ha – senza rendere nessun calcolo – negato la prestazione indicando come la Dr. RI 1 fosse in quel momento dipendente del Cantone e fosse possibile un pagamento rateale (doc. 3);

                                     -   dopo avere accertato lo svolgimento di attività lavorative in qualità di dipendente a tempo parziale negli anni d’interesse la Cassa CO 1 ha emesso la sua decisione su opposizione con cui ha ammesso parzialmente la stessa per i contributi dovuti, riconoscendo in deduzione gli importi dei contributi pagati nel 2006 pari a CHF 64.00, per l’anno 2007 CHF 102.00 e per il 2008 CHF 103.00. Nella decisione su opposizione relativa alla fissazione dei contributi l’amministrazio-ne ha deciso anche di respingere la domanda di condono formulata dall’assicurata;

                                     -   RI 1, con il patrocinio di RA 1, si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando sostanzialmente non tanto la fissazione dei contributi per gli anni in questione bensì la decisione concernente il condono, errata – a suo dire – nel merito poiché il preavviso dell’USSI sarebbe totalmente errato;

                                         in diritto

                                         in ordine

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),

                                     -   per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV N. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

                                     -   se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

                                     -   in concreto l’amministrazione ha emanato una decisione su opposizione che, nel suo dispositivo, decide su due punti di questione: da un lato in merito all’ammontare dei contributi dovuti, ammettendo parzialmente le lamentele dell’assicurata, e, dall’altro, decide in merito al condono.  La decisione relativa al condono respinge la richiesta di RI 1 e ciò sulla scorta del parere rilasciato dall’USSI, negativo, che si fonderebbe – secondo la ricorrente – su presupposti errati;

                                     -   la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;

                                     -   giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);

                                     -   l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                     -   la decisione impugnata dalla ricorrente ed avente per oggetto il mancato riconoscimento del condono non costituisce, a non averne dubbio, una decisione processuale o incidentale che, in virtù dell’art. 52 cpv. 1 in fine LPGA, avrebbe potuto essere impugnata direttamente dinanzi al TCA. Al riguardo va ricordato che, trattandosi delle decisioni processuali e pregiudiziali (“prozess- und verfahrensleitende Verfügungen”; “décisions d’ordon-nancement de la procédure”), il legislatore le ha sottratte alla procedura di opposizione per evitare dei ritardi eccessivi nello svolgimento della procedura (U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 29 ad art. 52) riprendendo una regolamentazione analoga a quella dell’art. 100 vLAM (si veda J. Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berna 2000, n. 2 ad art. 100). La decisione incidentale si caratterizza per il fatto che è presa in corso di procedura e costituisce una tappa verso la decisione finale. Le decisioni processuali e pregiudiziali ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 in fine LPGA sono delle decisioni incidentali esclusivamente in materia di procedura, così come emerge chiaramente dai testi francese e tedesco di questa disposizione, la dottrina menziona, ad esempio, decisioni relative alla consultazione degli atti, alla sospensione della procedura, alla ricusa, all’assistenza giudiziaria gratuita, all’accertamento dei fatti e alla competenza ex art. 35 LPGA (DTF 131 V 42 cons. 2.4 ed i riferimenti ivi menzionati), oppure ancora le decisioni legate a una richiesta di prove presentata da una parte (SVR 2007 UV 18 cons. 4.3);

                                     -   in concreto non v’è dubbio, quindi, che la decisione resa dalla Cassa in materia di condono non costituisca una decisione processuale e pregiudiziale impugnabile direttamente;

                                     -   le decisione su opposizione al suo dispositivo 1. è stata resa quale unica decisione in tema di condono. La ricorrente ha sottoposto il tema con il suo primo scritto del giugno 2010, ed ha ribadito la sua richiesta in sede di opposizione alla decisione di fissazione dei contributi, sempre in giugno 2010. In occasione della sua audizione, quando la Cassa si è impegnata ad approfondire il tema dei contributi alla luce del lavoro svolto, a fronte dell’istanza di condono comunque formulata l’amministrazione si è impegnata per la verifica dei presupposti mediante domanda all’USSI;

                                     -   l’unica decisione emanata in sede amministrativa relativa al condono dei contributi minimi (ridotti degli importi già versati) è, come indicato, quella resa su opposizione contro la quale l’assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Tale decisione non è palesemente di natura processuale od incidentale e, quindi, il provvedimento dell’amministrazione era soggetto ad opposizione;

                                     -   nella misura in cui la Cassa non ha ancora emanato un provvedimento su opposizione il gravame al Tribunale cantonale delle Assicurazioni va considerato come contrapposizione alla decisione formale della Cassa alla quale gli atti vanno rinviati affinché emani la decisione su opposizione che le spetta, ciò considerando le argomentazioni dell’assicurata e la documentazione da questa prodotta con il ricorso ed in sede di udienza davanti al TCA. Da questa documentazione appare manifestamente come, quando l’USSI ha preavvisato negativamente il condono, l’assicurata non fosse già più dipendente dello Stato (ove collaborava con uno stage formativo retribuito con CHF 1'500.00 mensili) ma dipendente di uno studio privato (ancora con un contratto di formazione) retribuito con un salario ancora inferiore (CHF 900.00 mensili), ciò non senza dimenticare le difficoltà visive della ricorrente (comprovate dal certificato medico agli atti) che non le permettono di svolgere un’attività a tempo pieno;

                                     -   in queste condizioni, la valutazione dell’USSI, carente della presentazione di un calcolo qualsiasi che consideri la situazione economica della ricorrente, è comunque errata alla luce del fatto che si fonda su presupposti comunque mutati (ciò che l’USSI non poteva ancora sapere al momento della redazione del suo preavviso);

                                     -   da quanto precede discende che il ricorso, su questo punto, va accolto, la decisione resa su opposizione annullata in difetto di una decisione impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e gli atti rinviati alla Cassa. Alla parte ricorrente patrocinata vanno riconosciute ripetibili commisurate al caso ed  all’impegno profuso;

                                         nel merito

                                     -   va ancora analizzata brevemente la tematica relativa ai contributi richiesti alla ricorrente negli anni in questione. Va rammentato che in sede d’udienza RI 1 ha ribadito assenza di contestazione sua relativa ai contributi richiesti siccome correttamente fissati in sede di decisione su opposizione. Correttamente la Cassa ha ritenuto il contributo minimo per la signora RI 1, ha ridotto lo stesso degli importi già versati per lavori eseguiti negli anni in questione e la procedura appare corretta alla luce della documentazione acquisita agli atti di natura fiscale. Alla luce di quanto indicato dalla ricorrente e dal suo patrocinatore in sede d’udienza la procedura su questo punto diviene priva d’oggetto e può, conseguentemente, essere stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione  1° febbraio 2011 resa in materia di contributi per gli anni 2006, 2007 e 2008 il ricorso è divenuto privo d’oggetto e può conseguentemente essere stralciato dai ruoli (30.2011.9).

                                   2.   Nella misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione  1° febbraio 2011 in materia di condono il ricorso è accolto. La decisione annullata e gli atti trasmessi alla Cassa CO 1 affinché, dopo gli accertamenti necessari, renda una decisione su opposizione (30.2011.12).

                                   3.   Non si percepiscono tasse e spese. La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente CHF 300.00 a titolo di ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2011.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2011 30.2011.9 — Swissrulings