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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.03.2009 30.2008.54

March 17, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,344 words·~17 min·6

Summary

Contributi per indipendente per 2004. Il trasferimento della sostanza professionale a sostanza privata è un'alienazione. Gli utili conseguiti con alienazione sono dei proventi da attività indipendente. Condono del contributo minimo: Cassa deve decidere.Pagamento dilazionato. Riduzione dei contributi

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.54   TB

Lugano 17 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 novembre 2008 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione del 21 ottobre 2008 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti da RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2004. La Cassa, evincendo l'importo dalla comunicazione del 19/25 agosto 2008 (doc. 9) della competente autorità fiscale, ha ritenuto per il 2004 un reddito aziendale di   Fr. 260'000.- ed un capitale proprio nullo investito nell'azienda. Dedotta la quota esente di Fr. 16'800.- per beneficiari di una rendita AVS, la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 243'200.- il reddito soggetto a contribuzione e quindi in Fr. 23'930,45 i contributi personali da versare dall'assicurata, spese amministrative comprese.

                                  B.   Il 28 ottobre 2008 (doc. A3) l'assicurata ha formulato opposizione evidenziando trattarsi di un passaggio di proprietà da sostanza aziendale a sostanza privata di un pacchetto di 110 azioni da   Fr. 100.- ciascuna di una SA, avvenuto alla morte del marito nel 2002. Il valore contabile di queste azioni è stato determinato dall'Ufficio tassazioni delle persone giuridiche in base alle risultanze patrimoniali della SA. L'opponente ha precisato che la sua quota parte di queste 110 azioni, che rappresentano il 20% del totale, è di un quarto e lo statuto della __________ SA limita la facoltà di disporre delle azioni. Ritiene poi alquanto difficoltoso riuscire a vendere la sua quota del 5%, visto che la società non è quotata in borsa e che su 31 esercizi ha elargito dividendi soltanto su quattro esercizi. Quindi, vivendo con la rendita AVS di Fr. 2'110.- al mese, con le citate azioni e con una quota di comproprietà di un quarto su tre particelle ad __________ stimate in Fr. 142'320.-, ma sulle quali grava un debito ipotecario di Fr. 157'000.-, l'assicurata è impossibilitata a far fronte al pagamento dei contributi richiestile. Sia "per motivi pratici che per motivi umanitari", visti i suoi 79 anni, ha dunque chiesto che la decisione sia annullata.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 21 novembre 2008 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione, affermando che l'importo ritenuto è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione. Inoltre, in virtù dell'art. 17 OAVS, nel reddito proveniente da attività lucrativa indipendente rientrano anche gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD. L'Amministrazione ha infine precisato che può essere concessa una dilazione di pagamento, ma non una riduzione dei contributi, giacché l'assicurata è proprietaria di sostanza.

                                  D.   Con ricorso del 19 dicembre 2008 (doc. I) l'assicurata non contesta la decisione di tassazione dell'autorità fiscale, ma evidenzia di essere nell'incapacità di pagare i contributi dovuti. Ribadisce che il valore commerciale delle azioni di __________ SA è di fatto nullo, "in quanto mal si comprende chi sarebbe disposto a pagare una cifra ragionevole, anche solo a copertura delle spese che il realizzo forzato del pacchetto azionario pari al 5% del capitale sociale totale ovvero con un valore facciale di Fr. 2'750.- comporterebbe". Osserva, inoltre, che il valore delle particelle di __________ è di Fr. 142'320.-, mentre il debito ipotecario è pari a        Fr. 157'000.-. Inoltre, l'Amministrazione nemmeno ha considerato la sua età, perciò anche una procedura esecutiva, oltre che ad essere sproporzionata, risulterebbe gravosa e non apporterebbe nulla, poiché la sostanza immobiliare di fatto non esiste.

Il 13 gennaio 2009 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso riprendendo la decisione su opposizione e precisando che il 31 ottobre 2008 l'insorgente ha notificato all'autorità fiscale una sostanza complessiva netta di Fr. 118'888.-.

La ricorrente ha contestato che l'Amministrazione non sia entrata nel merito del valore delle azioni della SA. Ella si rifà inoltre alle condizioni eccezionali in cui versa (onere gravoso ed età), ciò che le permetterebbe di ottenere il condono dei contributi (doc. V), mentre la Cassa si è riconfermata nella risposta (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente per l'anno 2004 la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 260'000.- ricavato dalla IFD 2004 (doc. 11).

Come confermato dal competente Ufficio circondariale di tassazione, tale importo costituisce "un utile di liquidazione per cessazione attività indipendente imposto in via ordinaria." (doc. 9).

La stessa ricorrente ha rilevato che si tratta di "un passaggio di proprietà, alla morte di mio marito avvenuta nel maggio 2002, da sostanza aziendale a sostanza privata." (doc. A3).

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

                                   7.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2004 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurata durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2004.

La notifica di tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 (doc. 11), ha accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 260'000.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurata per quell'anno basandosi su quest'importo.

A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Va osservato, inoltre, che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 9), il 25 agosto 2008 (doc. 9) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha confermato il reddito aziendale di Fr. 260'000.- ed il capitale nullo investito nell'azienda.

                                   8.   Come visto, l'art. 9 LAVS definisce il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

La questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente della somma di Fr. 260'000.-. Tale importo rappresenta l'utile, derivante dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di __________ SA appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di queste azioni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività indipendente.

Pertanto, è corretto affermare che l'utile di Fr. 260'000.-, che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi dell'assicurata.

In conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i contributi personali dell'assicurata ammonta correttamente a Fr. 260'000.-.

                                   9.   La ricorrente chiede principalmente di essere esonerata dal pagamento dei contributi dovuti (Fr. 23'930,45), vivendo concretamente con la sola rendita AVS di Fr. 2'110.- al mese, dato che il valore del pacchetto azionario ereditato sarebbe di fatto nullo ed il valore dei fondi di __________ ammonta a Fr. 142'320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 157'000.-.

A norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito alla richiesta della ricorrente. Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'Amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurata potrà impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la decisione di fissazione dei contributi del 21 ottobre 2008 che la ricorrente chiede di non pagare sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente.

                                10.   All'assicurata resta sempre anche aperta la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

                                11.   Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.

In proposito, come ha ricordato l'Amministrazione, per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

Il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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