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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2008 30.2008.40

October 27, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,784 words·~14 min·6

Summary

Contributi per persona senza attività lucrativa per il 2005. Nozione di reddito conseguito sotto forma di rendita. Tassazioni fiscali vincolanti. Gli alimenti ricevuti da un genitore a favore dei figli non rientrano fra questi redditi, mentre gli altri redditi (reddito d'altra fonte o dispendio) sì

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.40   TB

Lugano 27 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 luglio 2008 emanata da

Cassa CO 1 

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione del 17 giugno 2008 (doc. A4) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per l'anno 2005 quale persona senza attività lucrativa. L'Amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2005 secondo cui la sostanza netta in Svizzera e all'estero era pari a Fr. 260'000.- ed il reddito percepito sotto forma di rendita ammontava a Fr. 23'000.- (reddito d'altra fonte) che, moltiplicato per venti e sommato alla sostanza, dà una sostanza determinante di Fr. 720'000.- e quindi un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 1'339,25, spese amministrative comprese.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 28 luglio 2008 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata il 10 luglio precedente (doc. A5). Argomentando di essersi fondata sulla comunicazione fiscale, vincolante, e di avere applicato l'art. 29 cpv. 5 OAVS secondo cui il reddito d'altra fonte va equiparato al reddito conseguito in forma di rendita, la Cassa ha confermato interamente la decisione formale.

                                  C.   L'assicurata è insorta al TCA contro la predetta decisione contestando di dovere un contributo di Fr. 1'313.- annui, oltre alle spese amministrative. La ricorrente ha osservato che la notifica di tassazione IC 2005 contempla dei redditi d'altra fonte ammontanti a Fr. 23'000.-, ciò che la porta ad un reddito imponibile di Fr. 13'500.- e quindi ad essere (stata) esente da imposta, motivo per il quale non ha formulato reclamo contro questo reddito supplementare. Per l'anno 2006, invece, il reclamo ha portato l'autorità fiscale a correggere i redditi d'altra fonte da Fr. 24'000.- a Fr. 8'000.-, con conseguente fissazione di un reddito imponibile pari a Fr. 11'800.-. Ha ricordato infine di avere finora pagato il contributo minimo ed ha chiesto che ciò avvenga anche in questa evenienza, vista la "situazione familiare estremamente disastrata".

                                  D.   Nella risposta del 3 settembre 2008 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, ricordando la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento.

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

                                          in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                         nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                   3.   La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                   4.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                   5.   La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________, che indica la sostanza dell'assicurata al 31 dicembre 2003 ed il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2005 (doc. 6).

L'Amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2005 sia un dispendio di Fr. 23'000.- tratto dalla notifica di tassazione IC 2005 (doc. A2) alla voce 7.3 "altri redditi", sia un totale di sostanza (mobile e immobile) di Fr. 260'000.-.

Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto    forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita la Cassa ha calcolato in Fr. 1'313.- i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per il 2005.

L'insorgente contesta questo importo e chiede, vista la sua situazione familiare disastrata, di versare il contributo minimo come ha sempre fatto.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

                                   7.   Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC 2005 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta (doc. 3).

In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato sia dalla comunicazione del 10 giugno 2008 (doc. 6) sia da quella del 18 luglio 2008, emesse entrambe dallo stesso Ufficio (doc. 3). Pertanto, siccome la ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale – come invece ha fatto per la notifica di tassazione IC 2006, che comunque non torna applicabile per la determinazione dei contributi in oggetto -, ella ne deve ora sopportare le conseguenze.

Stante quanto precede, il TCA osserva che la notifica di tassazione IC 2005 contempla, a titolo di redditi della ricorrente, un importo di Fr. 12'000.- quali alimenti ricevuti per i figli minorenni ed un importo di Fr. 23'000.- quali altri redditi.

Come visto, i contributi di mantenimento ricevuti da un genitore a favore dei figli non rientrano fra i redditi conseguiti sotto forma di rendita (cfr. consid. 3). La somma di Fr. 12'000.- non va dunque, giustamente, presa in considerazione per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata.

Diversa è per contro la situazione riguardo all'importo delle spese stimato dall'autorità fiscale per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio, come contemplato dall'art. 29 cpv. 5 OAVS. Gli altri redditi stabiliti dall'Ufficio di tassazione a titolo di dispendio vanno infatti considerati come reddito percepito sotto forma di rendita.

Ne discende, quindi, che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della ricorrente sul dispendio di Fr. 23'000.- stabilito dalla notifica di tassazione IC 2005.

La decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2005 va dunque confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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