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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2008 30.2008.11

October 13, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,006 words·~25 min·4

Summary

Contestazione dell'affiliazione quale dipendente per il pagamento dei contributi sociali. Nel caso di specie gli elementi a favore dell'attività indipendente sono predominanti rispetto a quelli a favore dell'attività dipendente

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.11   cs

Lugano 13 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2008 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 gennaio 2008 emanata da

            parte chiamata in causa:

Cassa CO 1,       in materia di contributi AVS     PI 1,  rappr. da: RA 2,  __________    

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In seguito ad una revisione effettuata presso la società RI 1 la Cassa CO 1 ha ripreso, tra l’altro, gli importi versati a PI 1 dal 2004 al 2006, per un totale di fr. 111'800, poiché ritenuta dipendente della società.

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 14 novembre 2007, confermata tramite decisione su opposizione del 2 gennaio 2008, l’amministrazione ha ribadito la sua posizione (doc. L e A).

                               1.2.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione, contestando lo statuto di dipendente di PI 1 e la percezione dei relativi interessi di mora e chiedendo l’assunzione di numerose prove.

                                         L’insorgente, ditta che collabora tra l’altro con il consorzio nato per la realizzazione delle opere di costruzione della galleria di base __________, nega la presenza degli elementi tipici di un’attività dipendente e sostiene al contrario che nel caso di specie l’attività svolta dall’interessata è di carattere indipendente.

                                         La ricorrente rammenta che PI 1 è un’artista indipendente con uno studio proprio a __________ ed un atelier a __________. Dopo aver ricevuto un primo incarico dalla società nel corso del 2004 per la progettazione e la realizzazione del logo aziendale nonché lo sviluppo di un concetto grafico per la carta da lettere ed i biglietti da visita dei collaboratori dell’azienda, PI 1 ha accettato di procedere con la realizzazione di diversi disegni di rilievo necessari sia alla documentazione dei lavori in corso che alla partecipazione ai concorsi per l’ottenimento dell’esecuzione dei lavori in diversi lotti.

                                         La società insorgente rileva che l’interessata non le è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o l’organizzazione del lavoro, non utilizza uffici messile a disposizione, non dipende economicamente dalla società giacché riceve un importo mensile di fr. 4'000 come pensione alimentare, è personalmente responsabile dell’opera eseguita e può rifiutare gli incarichi.

                                         La ricorrente sostiene inoltre di essere in buona fede e ritiene che la Cassa non possa, con effetto retroattivo, chiedere il pagamento di contributi per attività che le parti ritenevano inizialmente di natura indipendente (doc. I).

                               1.3.   Con risposta del 18 febbraio 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha richiamato gli atti fiscali di PI 1 e gli incarti completi della Cassa CO 1 relativi sia alla società ricorrente che e a PI 1 (doc. V e seguenti).

                               1.5.   Con osservazioni del 3 marzo 2008 la ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni e prodotto ulteriore documentazione a sostegno della sua tesi (doc. X).

                               1.6.   Il 3 luglio 2008, in applicazione della sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 del Tribunale federale, questo TCA ha chiamato in causa PI 1mettendo a sua disposizione gli atti ed assegnandole un termine per determinarsi in merito (doc. doc. XIV).

                               1.7.   Con distinti scritti del 12 settembre 2008, sia PI 1 che RI 1 hanno preso posizione, hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove ed hanno precisato che, visto il notevole aumento della mole di lavoro, con il 1° gennaio 2008 PI 1 è diventata dipendente della società ricorrente (doc. XV e XVI).

                               1.8.   Il 16 settembre 2008 le parti sono state sentite per una discussione di causa innanzi al Giudice delegato del TCA (doc. XVII).

                               1.9.   Le parti si sono ulteriormente espresse in merito circa la fissazione dei contributi di PI 1 quale indipendente (doc. XVIII e seguenti).

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Il 3 luglio 2008 il TCA ha chiamato in causa PI 1 in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007) e le è stato assegnato un termine per prendere posizione in merito alla fattispecie e per visionare gli atti ivi menzionati (ossia gli allegati processuali delle parti principali).

                                         Questo Tribunale ha così ossequiato la sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 e ha garantito il diritto di essere sentito, dando a tutte le parti a lui conosciute e coinvolte nella causa, la possibilità di esprimersi.

                               2.2.   La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita poiché la Cassa non avrebbe preso posizione su tutte le censure sollevate, e meglio non avrebbe motivato sufficientemente né la sua decisione né la risposta di causa.

                                         La ricorrente fa implicitamente valere un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione.

                                         Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                         In concreto le ragioni che hanno inciso sulla motivazione della Cassa sono chiare. Poiché le entrate conseguite con il lavoro svolto a favore della ricorrente rappresentano la gran parte degli introiti di PI 1, l’amministrazione ha ritenuto esserci una dipendenza economica di quest’ultima nei confronti dell’insorgente.

                                         Anche se __________ non si è espressa esplicitamente su ogni singola censura, la ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un’istanza che del resto dispone di pieno potere cognitivo e confrontarsi con il suo contenuto.

                                         L’amministrazione non ha pertanto commesso un diniego di giustizia formale.

                                         A questo proposito, con sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, destinata alla pubblicazione, la nostra Massima Istanza ha affermato:

"  2.1.2 Ora, come pertinentemente osservato dal primo giudice, anche se non si è chinata sulle singole censure, l’autorità amministrativa ha sufficientemente esposto nelle 9 pagine di decisione su opposizione le regioni essenziali che l’hanno indotta a richiedere gli interessi di mora. Il ricorrente ha potuto agevolmente comprendere la portata della decisione e impugnarla – come poi ha fatto, riproponendo le sue argomentazioni – con cognizione di causa dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito o comunque un diniego di giustizia formale.”

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

                               2.3.   Con scritto 3 marzo 2008 la ricorrente ha presentato osservazioni alla risposta di causa, affermando che “qualora nel termine assegnato da questa lodevole autorità con scritto 19.2.2008 non fosse compresa la facoltà di esprimersi sulla risposta di causa, rispettivamente sui mezzi prodotti dalla Cassa CO 1, si formula formalmente con il presente istanza di replica.” (doc. X)

                                         Con queste osservazioni, trasmesse alla Cassa per prendere posizione, la ricorrente si è espressa in merito alla risposta dell’amministrazione. Essa è inoltre stata sentita in sede di audizione.

                                         In queste condizioni l’istanza di replica è priva di oggetto.

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se PI 1, negli anni dal 2004 al 2006, era o meno dipendente della RI 1.

                               2.5.   A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell’11 marzo 2005, sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                               2.6.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                               2.8.   La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                               2.9.   Nella più recente giurisprudenza il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                             2.10.   Per l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                             2.11.   In concreto va innanzitutto evidenziato che RI 1 è una società avente quale scopo __________. Presidente del CdA è il dott. __________, vicepresidente il dott. __________, ex-marito di PI 1, dal quale si è separata nel 2002. La società, nel corso degli ultimi anni, ha ottenuto degli appalti nell’ambito dei lavori di __________ e per la costruzione della galleria __________.

                                         PI 1 ha iniziato la sua attività a favore di RI 1 nel corso del 2004 quando è stata chiamata a progettare il logo della ditta e la realizzazione dei biglietti da visita. Il lavoro è consistito in ricerca, progettazione, impaginazione della carta da lettere, preparazione e impaginazione dei biglietti da visita e contatti con la tipografia per la stampa. In totale, per questo primo incarico, sono state necessarie 100 ore di lavoro. La fattura di fr. 6'920, del 22 maggio 2004 è stata pagata il 9 settembre 2004 (doc. 51).

                                         Successivamente, quando è nata l’esigenza di far capo ad una collaboratrice nell’ambito di lavori importanti appaltati alla ditta (come detto, __________ e, in un secondo tempo, __________), a PI 1 è stato affidato il compito di eseguire dei disegni non esclusivamente tecnici, da accompagnare allo svolgimento dell’incarico affidato alla ricorrente (doc. XVII). In particolare ha dovuto assistere la società per il disegno delle bande geologiche necessarie all’insorgente per lo svolgimento del proprio lavoro.

                                         La necessità di far capo a PI 1 è da far risalire alla circostanza che l’interessata dispone di competenze tecniche e specifiche che altri collaboratori non possiedono (doc. XVII).

                                         Per quanto concerne le entrate l’amministrazione ha evidenziato che a livello della dichiarazione d’imposta dell’assicurata la percentuale della cifra d’affari per i lavori svolti a favore della ricorrente è del 74% nel 2004 e del 98% nel 2005. Non esistono dati per gli anni successivi.

                                         A questo proposito va tuttavia rilevato che nel 2004 PI 1 ha fatturato un importo di fr. 6'920 solo per il logo e i biglietti da visita della società. Questa attività, tipicamente connessa con la sua professione di artista, non può essere considerata dipendente. Quell’anno ha inoltre emesso solo 2 ulteriori fatture di fr. 2'745 per lavori eseguiti da settembre a novembre (91.5 ore) e di fr. 3'855 per i lavori di dicembre (128.5 ore). Nel 2004 manca pertanto la dipendenza economica sulla quale l’amministrazione si basa per ritenere l’attività di PI 1 quale dipendente.

                                         Diverso il discorso per i due anni seguenti. Nel 2005 l’assicurata ha infatti svolto l’attività in favore della ricorrente in maniera molto più regolare. Ha lavorato ogni mese, pur con un dispendio orario che variava, anche di molto (si passa dalle 116 ore di gennaio alle 64 di giugno). Complessivamente l’interessata ha fatturato un importo di fr. 49'580. Ciò vale anche per il 2006, quando l’assicurata ha lavorato mensilmente per la società ricorrente, fatturando complessivamente fr. 48'700.

                                         Dagli atti prodotti dalla ricorrente emerge che, oltre a quanto fatturato alla società, PI 1 nel 2005 ha emesso fatture per un valore di fr. 3'650 e nel 2006 di fr. 5'650 (doc. E).

                                         La circostanza che la ricorrente beneficia di un assegno alimentare di fr. 4'000 al mese non può rientrare nella valutazione dell’introito complessivo, non trattandosi di un’attività lucrativa.

                                         Tuttavia, come fatto rilevare dalla ricorrente in sede di udienza, va evidenziato che, dopo i 2 anni, in cui l’interessata ha percepito importi simili in tempi tutto sommato brevi, nel 2007 oltre alla forte diminuzione delle entrate (a fr. 37'810) vi è stata anche una certa irregolarità nei pagamenti. Dal doc. P emerge per esempio che il 15 maggio 2007 a PI 1 sono state pagate le prestazioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile di quell’anno ed il 13 luglio 2007 quelle di maggio e giugno. Il pagamento successivo è avvenuto solo il 12 settembre 2007 (per prestazioni di luglio). Inoltre, nel corso del 2007 l’interessata ha fatturato a terzi prestazioni per fr. 13'700 (doc. E).

                                         Anche per quanto concerne le ore lavorate, a fronte di un monte ore impiegate per svolgere compiti affidati dalla ricorrente di circa 1'000, pari grosso modo a 5 mesi lavorativi a tempo pieno nel 2005 e nel 2006, nel 2007 l’attività è invece decresciuta a circa 600 ore.

                                          Da quanto sopra si evince che l’interessata, dopo aver collaborato in maniera intensa con la ricorrente, nel 2007 ha avuto la possibilità effettiva di eseguire lavori per altre persone, aumentando di conseguenza le possibilità di variare ed ampliare il numero di clienti che, in alcuni periodi, erano assai limitati.

                                          Il Tribunale federale, ha già avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all’inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 149/06, consid. 7.3 con rinvii). Certo, in concreto l’insorgente esercitava l’attività di artista, pur con delle perdite, già in precedenza ed il 2007 non è oggetto del contendere. Tuttavia lo sviluppo dell’attività nel corso di quell’anno può essere un indizio per stabilire il tipo di attività svolta da PI 1. Del resto, non appena i rapporti lavorativi sono diventati così intensi da necessitare una presenza costante dell’assicurata, l’insorgente, con il 1° gennaio 2008, dopo aver ricevuto un importante incarico nell’ambito della costruzione della tratta __________, ha assunto PI 1 come dipendente.

                                          Inoltre, nel 2007, non essendo pagata regolarmente, il suo rischio d’incasso è aumentato.

                                         Del resto, per quanto concerne la circostanza che l’interessata nel 2005 e nel 2006 riceveva regolarmente un pagamento mensile (non sempre dello stesso importo), il TF ha affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         La circostanza che la fatturazione avveniva direttamente tra la ricorrente e la società appaltatrice era dovuta alla mancanza di incarico diretto a PI 1 e alle necessità di verificare il lavoro svolto, che serviva per essere trasmesso al committente per la formazione della documentazione necessaria alla società appaltatrice. L’interessata svolgeva l’attività a favore della ricorrente e quest’ultima verificava la correttezza dei suoi disegni. La società ricorrente rifatturava alla società appaltatrice il lavoro svolto maggiorandolo dell’IVA e delle sue stesse prestazioni.

                                         PI 1 ha pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

                                         Ma ci sono altri e più importanti elementi che fanno ritenere che l’attività svolta da PI 1 sia di carattere indipendente, così come ritenuto nella sentenza di questo TCA del 7 novembre 2005 (inc. 30.2005.6) pubblicata in RtiD 2006 I 214.

                                         L’interessata, nel corso dell’udienza tenutasi dinnanzi al giudice delegato del TCA, ha evidenziato di aver rifiutato richieste provenienti dalla società, dando la priorità alla sua attività di artista quando doveva allestire mostre o creare e produrre altre opere. L’attività non avveniva presso la sede della società ma in spazi propri. Per lo svolgimento del lavoro era necessario disporre degli schizzi allestiti dai geologi. Non era invece indispensabile o necessario ed anche utile andare in galleria, avere contatti diretti con terze persone o essere presente nei locali del loro studio.

                                         Per la gestione del tempo PI 1 era autonoma, poteva svolgere la sua attività quando e come voleva, nei giorni festivi o di sera e la società non le dava indicazioni se non quelle di scadenza per la produzione del suo lavoro. E’ inoltre capitato che la società ricorrente non accettasse i disegni e chiedesse a PI 1 di rifarli. Tra le parti non vi era alcun obbligo di collaborazione, la quale poteva terminare in qualsiasi momento. Inoltre la società poteva commissionare le opere ad altre persone, mentre l’interessata poteva rifiutare un lavoro ed eseguire la medesima attività presso qualcun altro.

                                         L’assicurata poteva pertanto svolgere l’attività in piena libertà, senza vincoli di orari, presso il proprio atelier di __________ o presso lo spazio lavorativo a __________. La ricorrente, da parte sua, non metteva a disposizione dell’assicurata nessuno spazio, nessuna infrastruttura e nessun materiale. All’interessata non venivano impartite istruzioni ed era libera di organizzarsi come meglio credeva. L’unica necessità era quella di consegnare il lavoro nei tempi stabiliti.

                                         PI 1 non era pertanto subordinata alla ricorrente né per quanto concerneva l’impiego del tempo né per l’organizzazione del lavoro, non aveva un obbligo di presenza e non utilizzava gli uffici della ricorrente per svolgere la sua attività.

                                         A questo proposito e per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi ai fini della qualifica dello statuto va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

                                         In concreto, l’interessata disponeva di una grande libertà organizzativa, non essendo tenuta a recarsi regolarmente presso l’insorgente e non dovendo sottostare ad orari o direttive particolari.

                                          In conclusione, tutti gli elementi sopra evidenziati concorrono al convincimento di questo Tribunale che la ricorrente non sia da considerare la datrice di lavoro di PI 1 (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 e sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007).

                                         Per cui la ripresa dei salari conseguiti da PI 1 dal 2004 al 2006, nonché i relativi interessi di mora, vanno stralciati.

                                         In queste condizioni non vanno esaminate oltre le ulteriori censure (violazione del principio della buona fede, della libertà economica, ecc.) sollevate dall’insorgente.

                                         Alla ricorrente e a PI 1, rappresentate da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA), tenendo conto del fatto che quest’ultima è stata patrocinata solo a partire dall’udienza tenutasi innanzi al TCA.

                             2.12.   L’insorgente e PI 1, con il ricorso e le ulteriori osservazioni, hanno chiesto l’assunzione di numerose prove.

                                         Pendente causa il TCA ha richiamato gli incarti fiscali di PI 1, nonché la documentazione della cassa CO 1. Le parti sono inoltre state sentite nel corso di un’udienza.

                                         Alla luce delle risultanze delle prove assunte nel corso della procedura, di quelle già prodotte dalle parti, nonché dell’esito del ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata nel senso che sono stralciate le riprese effettuate per il lavoro svolto da PI 1 e i relativi interessi di mora.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 a RI 1 e fr. 1'000 a PI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).                         

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2008.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2008 30.2008.11 — Swissrulings