Raccomandata
Incarto n. 30.2007.39 ir/td
Lugano 24 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2007 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1 si è visto notificare una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS AI IPG per l'anno 2003. La decisione è datata 16 aprile 2007 ed ha ritenuto un reddito soggetto a contribuzione di CHF 109'788 (CHF 107'000.- reddito e CHF 2'788.- contributi fatturati) per un contributo complessivo di CHF 10'795.- . Con decisione su opposizione 25 aprile 2007 l'amministrazione ha confermato il provvedimento avverso il quale RI 1 è insorto il 24 maggio dinanzi al TCA indicando un reddito netto imponibile di CHF 62'100.- e spese di manutenzione del suo garage.
L'amministrazione si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa.
B. Nelle more della procedura il giudice delegato ha acquisito la decisione di tassazione 2003 dell'assicurato che l'UT __________ ha attestato cresciuta in giudicato. RI 1 è stato invitato a prendere posizione in merito annunciando di avere inoltrato una domanda di riesame all'UT per la quale era prevista una sua audizione.
A tal fine egli ha prodotto la documentazione di rilievo (doc. X del 18 giugno 2007).
Il 3 luglio 2007 il giudice delegato ha interpellato l'autorità fiscale in merito ed il 5 luglio successivo il funzionario incaricato __________ ha confermato l'esistenza di una domanda di revisione riferita alle tassazioni 2003 e 2004 per le quali era prevista un'audizione effettivamente avvenuta il 17 luglio 2007. L'UT __________, sempre a cura del medesimo incaricato, ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il verbale steso dal signor RI 1 con cui l'assicurato ha ritirato la richiesta di revisione (doc. XV del 17/18 luglio 2007).
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In concreto l'autorità fiscale ha comunicato alla CO 1 il reddito aziendale IFD conseguito da RI 1 ed ammontante a CHF 107'000.- cui l'amministrazione ha aggiunto, in maniera incontestata, i contributi AVS fatturati nel 2003.
Il reddito ritenuto dalla Casa è corretto ed è stato confermato al Tribunale dall'UT competente. La competente autorità fiscale ha anche subito affrontato e tempestivamente risolto il tema dell'istanza di revisione della tassazione 2003.
Correttamente deve essere ritenuto il reddito aziendale 2003 pari a CHF 107'000.- (ossia CHF 105'000.- + CHF 2'000.-) così come traspare dagli atti fiscali e non come ritiene il ricorrente, il reddito imponibile netto che subisce variazioni a dipendenza di fattori non ritenibili (obblighi di mantenimento ad esempio, ecc….).
Correttamente la CO 1 ha applicato le norme di legge e fissato i contributi dovuti dal ricorrente.
7. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
8. Come rilevato al considerando 6 per fissare i contributi dovuti per l'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dal ricorrente nel 2003 (art. 22 cpv. 1 OAVS) e quindi fare riferimento alla tassazione 2003B.
La CO 1 ha agito correttamente. Come evidenziato ha ritenuto il reddito aziendale corretto ed ha fissato in maniera ineccepibile i contributi dovuti.
Alla luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti