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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2007 30.2007.13

November 6, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,235 words·~36 min·8

Summary

Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale indipendente per il pagamento dei contributi sociali. Qualifica dell'attività di donna delle pulizie. Nozione di buona fede

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.13   cs

Lugano 6 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2007 emanata da

Cassa CO 1,       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con 5 distinte decisioni del 20 ottobre 2006 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, quale indipendente, dal 2001 al 2005, sulla base di un reddito aziendale variante, a seconda degli anni, tra fr. 15'492 e fr. 18'000 (doc. 6/1-5).

                                         Tramite decisione su opposizione del 9 febbraio 2007 l’amministrazione ha confermato le 5 precedenti decisioni (doc. A), rilevando che, alfine di salvaguardare la prescrizione dei contributi (art. 16 LAVS), ha proceduto all’affiliazione d’ufficio nella categoria degli indipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2001.

                                  B.   L’assicurata è tempestivamente insorta contro la predetta decisione, rilevando che il 21 gennaio 2004 ed il 24 marzo 2004 la stessa amministrazione aveva respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente, poiché riteneva che la sua attività di donna delle pulizie fosse da qualificare quale dipendente (doc. I).

                                         La ricorrente censura il fatto che “all’improvviso, ossia il 27.09.2006, ho ricevuto dall’__________ una conferma di affiliazione come indipendente. Nel frattempo la mia situazione non è cambiata.”

                                         L’insorgente rileva poi di non essere in grado di versare quanto richiesto e di non capire per quale motivo, dopo essere stata ritenuta dipendente, tutto ad un tratto l’amministrazione ha deciso di modificare il suo statuto contributivo.

                                  C.   Nella risposta del 3 aprile 2007, la Cassa chiede la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva di aver proceduto alla verifica dell’estratto conto individuale della ricorrente, dal quale è emerso che il reddito conseguito non è stato notificato quale salario. Al fine di salvaguardare la prescrizione ha proceduto all’affiliazione d’ufficio nella categoria degli indipendenti.

                                         La Cassa precisa inoltre di aver invitato più volte l’insorgente a segnalare il nominativo delle persone per le quali lavora, senza ottenere risposta. L’amministrazione intende mantenere le decisioni, con riserva di rettifica nel momento in cui l’interessata comunicherà tutti i nominativi dei committenti con i quali ha avuto un rapporto di lavoro (doc. III).

                                  D.   Pendente causa il TCA ha richiamato gli incarti fiscali della ricorrente ed ha interpellato l’interessata, chiedendole, tra le altre cose, di indicare il nome delle persone per le quali svolge l’attività di donna delle pulizie (doc. V e VI).

                                  E.   La ricorrente ha rilevato che dal 2002, nel periodo aprile-ottobre, svolge lavori di pulizia ogni lunedì presso la __________ di __________ (__________), che la retribuisce alla fine della giornata di lavoro e, per il resto, di lavorare per turisti negli appartamenti di vacanza della regione (doc. VII).

                                         L’interessata ha precisato di non lavorare per nessuna società, di non avere particolare conoscenza dei turisti che la incaricano dei lavori, i quali la pagano a ore, alla fine della giornata, alla loro partenza e di assumersi le spese per lo svolgimento dell’attività lavorativa (doc. VII).

                                         L’assicurata ha inoltre evidenziato di non aver alcun contratto di lavoro, di non emettere fatture e di non avere il bilancio della sua attività, ciò poiché viene chiamata da persone diverse, di tanto in tanto, senza regolarità e senza particolare preavviso, a parte la __________ (doc. VII).

                                  F.   Interpellata dal TCA, la gerente della __________ di __________ ha trasmesso gli estratti contabili dal 2002 al 2005 riguardanti i versamenti effettuati a favore dell’insorgente ed ha confermato che l’interessata svolge l’attività di donna delle pulizie, che viene chiamata a seconda delle necessità, che viene rimunerata ad ore e che lavora tutt’ora a suo favore (doc. X).

                                         La gerente ha inoltre precisato di non aver informato la Cassa poiché la ricorrente lavora come indipendente e dunque paga gli oneri per proprio conto (doc. X).

                                  G.   L’amministrazione, in sede di osservazioni, ha affermato che “mal si comprende come la ricorrente, alle domande specifiche poste sia dalla scrivente Cassa e riprese dal Tribunale, tendenti a sapere il nominativo dei suoi “datori lavoro occasionali”, al fine di poter ricuperare gli oneri sociali non conteggiati, si limita a dire genericamente che trattasi di “turisti” e, poi, non essere d’accordo con la decisione della Cassa di essere qualificata lavoratore indipendente” (doc. XII).

                                  H.   Il 17 agosto 2007 l’interessata ha affermato che “nella lettera 31 luglio 2007 indirizzatavi dall__________ quest’ultimo sostiene che io non sarei d’accordo con la decisione della Cassa di essere qualificata indipendente. Ciò non corrisponde al vero. E’ invece la Cassa che ancora il 24 marzo 2004 respingeva la mia affiliazione come indipendente per poi attribuirmi questo statuto il 27 ottobre 2006.” (doc. XIV)

                                    I.   Alla luce di quanto affermato dalla ricorrente il TCA ha chiesto all’assicurata di precisare in cosa consistono le censure ed in particolare di indicare se la qualifica di indipendente è contestata, se l’ammontare dei contributi è contestato, se l’inizio dell’attività svolta è contestata o se vi sono altre contestazioni particolari (doc. XV).

                                   L.   Il 24 agosto 2007 la ricorrente ha affermato di non comprendere “come io possa essere soggetta a contributi AVS per la categoria “indipendente” a partire dal 2001 allorquando ancora in data 24.03.2004 la Cassa CO 1 respingeva la mia domanda di affiliazione in detta categoria. La Cassa cambiava però idea solo il 27.09.2006 anche se il mio genere di attività non era mutato. Contesto quindi di dover pagare i contributi con effetto retroattivo al 2001. Sono invece d’accordo di pagare i contributi come indipendente a partire dalla suddetta decisione datata 27.09.2006. In altre parole ancora: non vedo motivo di pagare i contributi retroattivi per la categoria indipendente quando fino al 2006 la Cassa non mi considerava appartenente a detta categoria.” (doc. XVI)

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         In concreto la fissazione dei contributi personali dell’assicurata si riferisce al periodo dal 2001 al 2005, mentre le decisioni (formali e su opposizione), sono state emanate nel 2006 e nel 2007.

                                         Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i contributi 2001-2002 e le norme modificate dalla LPGA per il periodo successivo.

nel merito

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   In concreto l’insorgente contesta innanzitutto l’affiliazione retroattiva al 1° gennaio 2001 quale indipendente, sia perché sarebbe tardiva, sia perché in passato tale facoltà le sarebbe stata preclusa.

                                         Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

                                         L’art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.

                                         Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

                                         Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, ad art. 24, p. 271, N. 20, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

                                         Va ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).

                                         La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione.

                                         A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

                                         In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato le 5 decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2001 al 2005, in data 20 ottobre 2006 (cfr. doc. 6 e 7), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

                                   7.   Va ora esaminato se l’amministrazione poteva affiliare l’interessata come indipendente, allorquando in passato ha in due occasioni negato questa facoltà.

                                         Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata dal provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)

                                   8.   Va infine rilevato che il Tribunale Federale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua giurisprudenza relativa alle decisioni di accertamento. Secondo la prassi instaurata precedentemente a questo giudizio, le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di fissazione dei contributi con una serie di difficoltà che la citata sentenza mette in evidenza. Con la nuova prassi instaurata dalla nostra Massima Istanza, la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. In tal senso, la competente Cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato può aggravarsi sia mediante opposizione sia, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):

"  (…) Gemäss Art. 49 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuch-stellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann. (…)

Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichts-praxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (…).

Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit (…).

2.4. Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt (…).

Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichs-kasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben (…). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.

(…) Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet und berechtigt ist.

Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.

In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerde-verfahren]). (…)",

                                   9.   Nel caso di specie il 1° luglio 2003 l’insorgente ha trasmesso alla Cassa il questionario per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di svolgere l’attività di donna delle pulizie dal 1° gennaio 2000 (doc. 4). In data 8 e 31 luglio 2003 la Cassa ha chiesto alla ricorrente alcune informazioni (doc. 4/12-13).

                                         Il 4 settembre 2003 l’interessata ha comunicato di non aver sottoscritto contratti, né di essere in possesso di fatture emesse da clienti (doc. 4/10).

                                         Con scritto 12 settembre 2003 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di segnalare i nominativi delle persone dalle quali ha ricevuto l’incarico di lavorare quale donna delle pulizie (doc. 4/7).

                                         L’insorgente ha risposto affermando:

"  (…) i miei clienti variano e mi chiamano secondo il loro fabbisogno. Le ore di pulizia sono saltuarie e essenzialmente da persone private.

Inoltre lavorando in proprio, mi sono assunta la responsabilità di pagare le aliquote AVS già dal 1998, perciò non vedo la necessità di fornirvi i nominativi delle persone private presso le quali faccio le pulizie.

Per il mio sostentamento vivo con il minimo vitale, vedi la notifica di tassazione del 2002 di CHF. 13'000.--, per questa ragione non mi è possibile di pagare un premio superiore.

Vogliate dunque continuare a considerarmi in avvenire quale persona senza attività lucrativa.” (doc. 4/6)

                                         Il 23 ottobre 2003 la Cassa ha scritto una lettera del seguente tenore:

"  (…) la informiamo che secondo il diritto delle assicurazioni sociali una donna delle pulizie è considerata lavoratrice dipendente e quindi è esclusa un’affiliazione nella categoria degli indipendenti.

In considerazione di quanto precede, la invitiamo nuovamente a segnalarci il nominativo delle persone che presta i suoi servizi, poiché gli stessi devono regolare la loro posizione assicurativa nei confronti dell’AVS quali “datori di lavoro”.

Va ricordato che, l’art. 88 “contravvenzioni” della legge AVS, sancisce che chiunque si rifiuti di dare informazioni è punito con una multa fino 10'000 franchi.” (doc. 5)

                                         Il 13 gennaio 2004 l’assicurata si è rivolta alla Cassa CO 1 chiedendo nuovamente l’affiliazione quale indipendente (doc. 4/4).

                                         Il 21 gennaio 2004 la Cassa ha scritto una lettera all’interessata, intitolata “affiliazione come indipendente respinta”, affermando:

"  (…)

Al riguardo la informiamo che le donne di pulizia secondo il diritto delle Assicurazioni sociali sono considerate lavoratrici dipendenti.

In considerazione di quanto precede, la Cassa conferma la presa di posizione inviata alla sua cliente in data 23 ottobre 2003.

Va ricordato che, se la persona in oggetto con collabora a segnalare i nominativi dei suoi committenti la Cassa non potrà procedere alle affiliazioni nella categoria datori di lavoro e la sua assistita potrà avere delle lacune contributive che influiranno negativamente il calcolo di una futura rendita AVS.” (doc. 4)

                                         Il 20 febbraio 2004 l’interessata ha chiesto l’emanazione di una decisione formale. In data 24 marzo 2004 la Cassa ha ribadito:

"  facciamo riferimento al suo scritto del 20.02.2004 e la informiamo che le direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabiliscono che una presa di posizione di affiliazione respinta, non costituisce una formale decisione con l’indicazione dei rimedi giuridici, bensì “una decisione di accertamento”, che in ossequio alla circolare sul contenzioso nell’AVS, segnatamente alla marginale 1005 e giurisprudenza del tribunale federale, non riveste la forma di decisione costitutiva di diritto.

Alla luce di quanto precede, la Cassa deve confermare la decisione di accertamento del 23.10.2003 in quanto rispettosa delle vigenti norme di legge AVS.” (doc. 4/2)

                                         Il 27 settembre 2006 l’amministrazione ha informato l’assicurata di averla affiliata quale indipendente dal 1° gennaio 2001 poiché “non ha annunciato spontaneamente la sua attività lucrativa in proprio” (doc. 2)

                                         Il 20 ottobre 2006 la Cassa ha emanato le decisioni di fissazione di contributi quale indipendente.

                                10.   Alla luce della giurisprudenza riassunta al consid. 8 e di quanto accaduto (cfr. consid. 9), questo TCA deve concludere innanzitutto che la Cassa ha agito correttamente laddove non ha emesso, nel corso del 2003 e 2004, una decisione di accertamento con i rimedi di diritto circa la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente, giacché, precedentemente alla sentenza della nostra Massima Corte del 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), una tale decisione poteva essere impugnata solo in casi particolari, le cui condizioni non sono adempiute nel caso concreto.

                                         Inoltre, non essendoci altre decisioni definitive circa la fissazione dei contributi per gli anni oggetto del contendere (cfr. incarto Cassa), la Cassa poteva rivedere liberamente lo statuto della ricorrente per il periodo 2001-2005, come ha fatto con la decisione impugnata.

                                         Va abbondanzialmente rilevato che se nel periodo in esame la Cassa avesse affiliato l’interessata quale persona senza attività lucrativa ed avesse emesso decisioni di fissazione dei contributi in tal senso, queste sarebbero senza dubbio errate (poiché l’insorgente nel periodo litigioso ha lavorato) e la loro modifica avrebbe una notevole importanza.

                                         Anche su questo punto il ricorso va respinto.

                                11.   L’assicurata fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede, laddove sostiene di aver chiesto invano, precedentemente, l’affiliazione quale indipendente, di aver sempre ottenuto un rifiuto e di vedersi ora notificare decisioni in senso contrario rispetto a quanto affermato in passato dalla Cassa.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

                                         Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

                                         Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

                                         Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

                                         In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

Va infine rilevato che in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, il TFA, pur confermando la modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti, poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto informazioni vincolanti da parte della Cassa. In particolare l'Alta Corte si è così espressa (sentenza citata, pag. 178):

"  Inwiefern dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes widersprechen soll, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156" erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."

                                         Anche in concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona fede.

                                         Infatti l’amministrazione ha negato l’affiliazione quale indipendente, giacché l’interessata, quale donna delle pulizie, di principio doveva essere affiliata quale dipendente. Non avendo tuttavia l’insorgente segnalato i nominativi dei propri datori di lavoro, l’amministrazione non ha potuto procedere con la sua affiliazione.

                                         Per evitare la prescrizione dei contributi ed una lacuna contributiva, la Cassa, a fine 2006, si è tuttavia vista costretta ad affiliare l’interessata come indipendente e a chiederle il pagamento dei contributi in tale qualità.

                                         Il TCA non ravvisa, nell’agire dell’amministrazione, l’adempimento dei presupposti sopra elencati.

                                12.   Va infine esaminato se l’affiliazione quale indipendente, effettuata dalla Cassa, è corretta.

                                         A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contri­buti degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal­colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lu­crativa dipendente e indipendente.

                                         L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo deter­minato o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

                                         L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

                                         Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicura­zioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del di­ritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo di­pendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite co­struzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'orga­nizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso parti­colare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La deci­sione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi ele­menti, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00).

                                13.   Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costitui­scono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la di­pendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, ri­siede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventua­lità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo im­piego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vinco­lante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 l’Alta Corte ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."

                                14.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104 V 127).

15.In concreto l’interessata svolge l’attività di donna delle pulizie, lavoro che, di regola, è considerato di natura dipendente (cfr. Scartazzini, in: Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 200, n. 174 che, riferendosi ad una sentenza del Tribunale federale del 19 agosto 1996, H 214/95, ha affermato: “Enfin, dans un cas limite, une femme de ménage a été considérée comme personne exerçant une activité lucrative indépendante”, sottolineatura del redattore).

Malgrado sia stata interpellata più volte dall’amministrazione in merito alla questione a sapere presso quali persone svolgesse questo tipo di attività, l’insorgente si è sempre rifiutata di segnalare i nominativi dei committenti.

                                         Solo in sede giudiziaria la ricorrente ha ammesso di svolgere un’attività regolare (ogni lunedì), dal 2002, durante il periodo aprile-ottobre, presso la __________ di __________, dove viene retribuita alla fine di ogni giorno lavorativo.

                                         La gerente della __________ ha confermato questa circostanza (doc. X).

                                         Per il resto l’interessata ha precisato di lavorare a favore di turisti che giungono nella regione e di cui non conosce i nomi.

                                         Ora, rilevato che alla __________ (presunto datore di lavoro dal 2002), che ha potuto esprimersi solo in sede giudiziaria, non è (ancora) stata notificata alcuna decisione in merito e che dagli atti fiscali, per il 2003, emergono altri nomi ed altri importi che non corrispondono necessariamente con quanto indicato a questo Tribunale dalla ricorrente, il TCA ritiene opportuno annullare le decisioni per quanto concerne il periodo successivo al 2002 (ossia da quando l’insorgente lavora per la __________ e da quando ci sono documenti in merito in sede fiscale) e rinviare l’incarto alla Cassa per ulteriori accertamenti.

                                         In particolare l’amministrazione dovrà stabilire se l’attività svolta per la __________ è di natura dipendente (come sembrerebbe essere il caso) e dovrà approfondire, sulla base di quanto potrà emergere dagli atti fiscali (in particolare quelli relativi al 2003), quali sono gli altri presunti datori di lavoro. In particolare l’interessata è obbligata a fornire tutti i nominativi di tutti i committenti e ciò sulla base dell’art. 88 LAVS (contravvenzioni; in particolare il cpv. 1 per il quale chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87), già citato dalla Cassa.

                                         Il reddito da attività indipendente sul quale l’interessata dovrà pagare i contributi sociali, deriverà dalla sottrazione dal reddito stabilito in sede fiscale dell’ammontare conseguito lavorando per i datori di lavoro che l’amministrazione riuscirà ad accertare.

                                         Copia della presente sentenza va intimata anche alla __________, quale parte cointeressata.

 Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata per quanto concerne gli anni 2002 e seguenti e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2007.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2007 30.2007.13 — Swissrulings