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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2007 30.2006.51

October 15, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,950 words·~35 min·9

Summary

Qualifica dello statuto contributivo di levabolli su vetture.Accordi bilaterali.Ha propri strumenti di lavoro e più committenti,non ha ufficio,è libero di organizzarsi,è l'artefice delle riparazioni di veicolo.Lui solo,specialista,sa riparare le carrozzerie.È indipendente.Non va assoggettato in CH.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.51   TB

Lugano 15 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 presso RI 1, affiliata come datrice di lavoro, nell'agosto 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un totale di Fr. 64'092.- (doc. D). Essa ha ritenuto che la somma corrisposta a quattro collaboratori della società fosse da considerare come salario da attività dipendente, mentre l'importo forfetario versato a __________ (Fr. 33'600.-), non giustificato, fosse da riprendere siccome giudicato integrazione di salario.

                               1.2.   Con tassazione d'ufficio del 16 agosto 2006 (doc. C) la Cassa ha fissato in Fr. 9'525,65 i contributi paritetici dovuti dalla SA.

L'opposizione del 14 settembre 2006 (doc. E)/2 ottobre 2006 (doc. F) interposta dalla società contro la qualifica di dipendente dei suoi collaboratori e contro la ripresa del rimborso forfetario di spese del 2002 è stata parzialmente accolta dall'amministrazione con la decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 (doc. A).

Secondo la Cassa, i levabolli __________, __________, __________ e __________ non sono affiliati presso di essa quale indipendenti e sono domiciliati all'estero, dove esercitano un'attività indipendente. Nel Cantone Ticino, invece, essi vanno considerati come dipendenti della citata carrozzeria, poiché non hanno sopportato alcun rischio economico, hanno agito in nome e per conto della carrozzeria e dipendevano dalla stessa nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico. Pertanto, in virtù degli Accordi bilaterali, vista questa doppia attività (indipendente in __________ e dipendente sul nostro territorio), i quattro collaboratori devono essere assoggettati in Svizzera al pagamento dei contributi sociali, ma soltanto per l'attività esercitata nel nostro Cantone alle dipendenze della RI 1.

La ripresa di Fr. 8'400.- per il 2002 è stata ridotta a Fr. 4'000.-.

                               1.3.   Con ricorso dell'8 novembre 2006 (doc. I) la società, patrocinata dalla RA 1, ha impugnato davanti al TCA questa decisione, chiedendo che i quattro summenzionati collaboratori siano qualificati come indipendenti per l'attività svolta a suo favore e, quindi, che siano annullate le riprese dei loro onorari, sottoposti al prelievo dei contributi in Svizzera. A suo dire, questi collaboratori possiedono conoscenze specifiche, non dipendono economicamente da alcuno (se non da loro stessi), apportano il loro materiale per l'attività di levabolli, non hanno nessun rapporto di lavoro né di subordinazione con la carrozzeria che li interpella e, siccome sono degli specialisti, rispondono del lavoro effettuato fornendo la loro garanzia. Sono ingaggiati su chiamata, non hanno un rapporto di subordinazione con la carrozzeria in esame, conservano una propria autonomia gestionale e logistica e non prestano la loro attività per un periodo di tempo continuato. Quali prestatori sporadici di servizi in Svizzera a titolo d'indipendenti, i levabolli vanno assoggettati alla legislazione vigente nel Paese in cui risiedono.

                               1.4.   Riaffermando le motivazioni già espresse, il 20 novembre 2006 (doc. III) la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso invocando l'art. 14quater del Regolamento CEE 1408/71.

Ha inoltre richiamato l'opinione della Commissione professionale paritetica nel ramo delle carrozzerie del Cantone Ticino (doc. 2).

                               1.5.   La ricorrente ha prodotto i certificati E 101 che attestano che i quattro lavoratori sono autonomi (indipendenti) in __________ e che pagano gli oneri sociali nel loro paese di residenza (docc. M-P).

La Cassa ha ribadito che per qualificare lo statuto dell'attività svolta su suolo svizzero fanno stato le disposizioni AVS svizzere, riconfermandosi quindi nella risposta di causa.

Il 4 settembre 2007 (doc. XIII) il Tribunale ha sentito quali testi i levabolli __________ e __________. Gli altri due, convocati regolarmente, non si sono presentati siccome erano all'estero per impegni di lavoro (doc. XI). Le parti ed il TCA sono stati concordi nel rinunciare alla loro audizione (doc. XIII pag. 6).

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2003-2005).

Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri tre anni revisionati dalla Cassa.

Nel merito

                               2.2.   La Cassa ha ripreso il salario versato dalla ricorrente a __________, __________, __________ e __________ poiché li ha qualificati, per l'attività svolta nel nostro Paese nel 2005, come dipendenti della SA.

Occorre dunque verificare se lo statuto contributivo dei predetti collaboratori sia qualificabile come dipendente oppure come indipendente della citata carrozzeria.

Visto che si tratta di quattro cittadini __________ residenti in __________ che hanno svolto un'attività lucrativa a favore della ricorrente, avente sede in Svizzera, va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                               2.3.   Sono assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11)

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 16 agosto 2006 e la decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 concernono delle riprese per contributi dovuti nel 2005, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03]; SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione personae. Gli assicurati sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di lavoratori autonomi o subordinati, essi sono stati soggetti alla legislazione __________ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                               2.4.   Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.5.   L’art. 1 a lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” (STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).

Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006,consid. 6.4.4; cfr. STCA del 9 ottobre 2006, inc. n. 30.2006.16, STCA del 12 aprile 2006, inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004, inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173)

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).

                               2.6.   Le Direttive sull’assoggettamento, al N. 2011 rilevano che l’ALC, come visto, prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS sull’assoggettamento all'AVS/AI).

Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra cui __________) v'è tuttavia un'eccezione (cfr. N. 2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno degli Stati elencati nella Direttiva.

Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.

Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (N. 2035).

Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (N. 2036).

Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N. 2037).

Se l’interessato non produce la documentazione, la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.

L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

                               2.7.   Va ancora evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                               2.8.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                             2.10.   Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                             2.11.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                             2.12.   Per potere determinare se assoggettare i collaboratori __________, __________, __________ e __________ all'AVS/AI/IPG svizzera o all'istituto assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la SA ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il loro statuto contributivo, ossia se erano - sempre per ciò che concerne l'attività esercitata su suolo svizzero – dipendenti o indipendenti della nota carrozzeria.

Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore esercita un'attività salariata o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).

Concretamente, se questi collaboratori hanno svolto attività indipendente in Svizzera, sono esclusivamente assicurati all'estero. Se, invece, hanno svolto attività dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito conseguito in Svizzera sono assicurati nel nostro Paese.

L'amministrazione ha qualificato i citati quattro collaboratori come dipendenti della società ricorrente sulla base del tipo di lavoro da essi svolto e quindi li ha assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, i levabolli non sopporterebbero nessun rischio economico, poiché agirebbero in nome e per conto della carrozzeria e da essa dipenderebbero nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico.

Agli atti vi sono sei fatture emesse dai levabolli in oggetto indirizzate alla carrozzeria ricorrente: una di € 4'250.- del 29 agosto 2005 allestita da __________ relativa alla riparazione da grandine di quattro autovetture appartenenti a altrettanti proprietari, con l'indicazione del costo della riparazione per ognuna; un'altra del 20 ottobre 2005 ammontante a € 1'000.- redatta da __________ per la "riparazione vostre auto grandinate"; due fatture di __________ del 21 settembre e del 16 novembre 2005 con l'indicazione, per la prima fattura di € 3'250.- della marca della vettura, del numero di targa e del costo di ogni riparazione da danni della grandine, mentre l'altra, di € 4'500.-, si riferisce, in generale, alla "riparazione danni da grandine su vetture varie". Le ultime due fatture emesse da __________ il 16 settembre ed il 12 novembre 2005 sempre all'indirizzo della carrozzeria ricorrente, indicano "riparazione bolli vari x grandine eseguito presso di voi su vostre vettura" per un costo di € 3'550.- rispettivamente "riparazione vostre auto grandinate, lavorazione eseguita presso di voi" ammontante a € 4'500.-.

                             2.13.   Dall'audizione dei testi __________ e __________ avvenuta il 4 settembre 2007 (doc. XIII), è emerso che l'attività di levabolli che essi hanno esercitato nel Cantone Ticino nell'anno 2005 a favore della carrozzeria ricorrente era di tipo indipendente.

__________ ha presentato la sua attività, chiarendo le modalità con cui eseguiva le riparazioni delle vetture danneggiate.

Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli utilizzava i suoi strumenti consistenti in leve che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti personalizzata e quindi non è disponibile, se non nella versione standard commerciale, presso i garagisti dove va ad eseguire i lavori.

Da un garage all'altro il teste si spostava con il suo furgone in cui teneva gli strumenti di lavoro necessari, ossia alcuni attrezzi utili allo smontaggio di parte dei veicoli e, soprattutto, le citate leve, che servono per regolare le carrozzerie delle automobili.

Visto che il levabolli esercitava la sua attività presso i garage che lo chiamavano direttamente oppure presso quelli ubicati nelle zone toccate da grandinate ai quali egli spontaneamente si annunciava dando la propria disponibilità al lavoro, nemmeno abbisognava di un ufficio – se non una piccola postazione in casa propria - né di strutture proprie (garage con elevatori) dove riparare le vetture.

A mente del TCA, quindi, l'interessato ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Dunque, un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).

Per quanto concerne l'investimento, in sé poco importante, in mezzi propri (furgone ed attrezzi da lavoro), e la circostanza che gli strumenti erano di proprietà del levabolli, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il garagista che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva contatto telefonico con il levabolli, al quale venivano descritte le entità dei danni; poi, senza vedere queste vetture, il teste si recava presso la ricorrente per eseguire il lavoro.

Le parti si mettevano di solito d'accordo sul periodo per eseguire le riparazioni, che poteva essere l'indomani o le settimane seguenti. È tuttavia capitato che il levabolli ha rifiutato dei lavori offerti dalla ricorrente per mancanza di disponibilità di tempo, poiché impegnato nell'esecuzione di altre committenze.

Di conseguenza, l'interessato disponeva di una grande libertà organizzativa, non essendo tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non dovendo sottostare ad orari od a particolari direttive. Anche da questo profilo, non v'è dipendenza con la SA.

Inoltre, data la sua particolare attività, il levabolli in esame si è impegnato a fornire le sue prestazioni a più di un solo ed unico committente identificato nella SA ricorrente, come per esempio ai clienti in __________ (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS). Egli ha quindi agito proprio alla stessa stregua di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, che ha diversi clienti.

L'interessato ha poi spiegato a questo Tribunale come avveniva l'attività di riparazione di automobili danneggiate dalla grandine, suddividendola in tre fasi.

La prima fase di preparazione della vettura consistente nello smontaggio delle parti che andavano tolte, come il cielo (soffitto interno dell'automobile) o i fanali, era eseguita dalla carrozzeria presso cui erano depositati i veicoli danneggiati.

Il levabolli, da solo e senza l'aiuto dei collaboratori del garage, interveniva soltanto per l'esecuzione della seconda fase, ovvero l'effettiva eliminazione dei segni provocati dalla grandine.

Infine, per l'ultima fase l'automobile era nuovamente affidata alla carrozzeria, che provvedeva a rimontare i pezzi tolti, lucidarla, pulirla ed a quant'altro fosse necessario prima di riconsegnarla al proprietario.

In merito all'incidenza della collaborazione prestata dai garagisti all'interessato nell'ambito dello smontaggio rispettivamente del rimontaggio dei pezzi delle vetture levati per potere permettere al levabolli di procedere con le leve nella riparazione dei segni lasciati dalla grandine, il TCA osserva che, ad ogni buon conto, l'artefice del lavoro vero e proprio di riparazione dei danni della grandine rimane il levabolli. Lui soltanto, specialista, era in grado di ripristinare la carrozzeria delle automobili rovinate. Quindi, egli eseguiva l'attività principale di eliminazione dei bolli da solo, senza collaborazione alcuna, che invece richiedeva alla società, ma in minima parte, unicamente per velocizzare il suo lavoro.

Va ribadita, dunque, la totale indipendenza dell'interessato dalla SA nell'esecuzione della sua attività.

Se è vero che il teste sentito dal TCA usufruiva dei locali della ricorrente, è anche vero che ciò avveniva soltanto per praticità: sia il levabolli non disponeva di una sua struttura attrezzata per smontare e rimontare le automobili da riparare, sia trasportare le vetture ticinesi danneggiate in __________ avrebbe comportato dei costi troppo elevati, come pure l'evasione di complicate ed inutili pratiche amministrative doganali (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1). Nella sostanza, infatti, l'interessato si è comportato come un imprenditore.

Quanto alla responsabilità assunta dall'assicurato nell'eseguire il suo lavoro, egli ha dichiarato che "di contatti diretti con i proprietari delle auto con riferimento alle riparazioni non ne ho avuti, il mio cliente era il Garage, rispondo al Garage, se un lavoro non è eseguito a regola d'arte lo rifaccio, lo riparo o lo rimborso, ma mai ho fatturato le prestazioni direttamente al singolo proprietario dell'auto, il quale cliente, se scontento, si rivolge al Garage stesso." (doc. XIII pag. 3).

Nonostante l'assenza di un rapporto con il beneficiario finale delle sue prestazioni che nell'eseguire la propria attività l'assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro ed ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di dovere rifare il lavoro - gratuitamente - se il proprietario della vettura non fosse stato soddisfatto, prestando così nuovamente la sua attività ed il suo tempo senza essere però retribuito (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli garantiva infatti personalmente il buon esito delle sue prestazioni verso la carrozzeria, la quale a sua volta garantiva al terzo committente la riuscita del lavoro complessivo concordato. Se il cliente non condivideva il risultato raggiunto dal prestatore d'opera, spettava all'esecutore materiale e non alla società ricorrente rimediare all'insoddisfazione del committente. Tale circostanza indica dunque l'esistenza, a carico del teste, di un rischio economico verso la committenza della carrozzeria e, conseguentemente, un rischio d'incasso nel non vedersi pagato dall'insorgente – a sua volta pagata dal cliente – per il lavoro effettuato. Di solito, l'assicurato fatturava le prestazioni alla fine del periodo di lavoro e la SA lo pagava subito ed in contanti. Egli ha pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (citata STF del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

Parimenti il secondo teste, __________, ha in sostanza confermato queste circostanze (doc. XIII pag. 4).

Anche lui disponeva di una serie di leve personali e personalizzate che usava per la sua attività, che esercitava dove veniva chiamato e non presso una sua sede fissa, non avendone una. Quando giungeva sul posto, il levabolli trovava le automobili già smontate e lui provvedeva, da solo, unicamente alla riparazione dei danni della grandine; poi altre persone – ossia i collaboratori del garage presso cui si recava – le rimontavano, mentre lui passava alla riparazione di un'altra vettura.

La fatturazione avveniva a lavoro compiuto ed il pagamento, talvolta, giungeva in ritardo. È pure capitato che la carrozzeria gli versasse degli acconti, ma non con regolarità.

Sebbene i destinatari delle sue prestazioni fossero i proprietari delle vetture, il levabolli aveva un contratto unicamente con il garage che l'aveva interpellato.

Infine, per entrambi i casi vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). In tale contesto, va considerato che per rapporto agli altri clienti - in __________ - l'interessato è stato qualificato quale un indipendente.

In conclusione, la pluralità della committenza, l'investimento effettuato, l'utilizzo dei propri strumenti di lavoro e soprattutto la libertà nell'organizzazione della propria attività – svolta a periodi cadenzati di uno o più giorni fino al massimo ad una settimana consecutiva -, concorrono al convincimento di questo Tribunale che la ricorrente, nel caso di specie, non sia da considerare datrice di lavoro né di __________ né di __________ (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 e STF H 82/05 del 30 gennaio 2007).

In altri termini, nella particolare fattispecie esaminata dal TCA, i citati assicurati non vanno ritenuti come dipendenti della carrozzeria in questione, bensì imprenditori indipendenti.

Sulla scorta delle emergenze istruttoree esposte, d'avviso di questo Tribunale, che applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e rinviii), vi sono sufficienti elementi di valutazione per ammettere le stesse modalità d'esecuzione e d'organizzazione dell'attività di levabolli per __________ e __________, per qualificarli come indipendenti nei confronti della SA insorgente.

Non va inoltre dimenticato come il compenso da essi realizzato sia di poco conto (__________: Fr. 4'250.- e __________: Fr. 1'578.-) e sia comunque inferiore a quanto conseguito dagli altri levabolli interpellati (__________: Fr. 12'098.- e __________: Fr. 12'566.-), i quali non hanno certo tratto dall'attività presso la RI 1 la loro primaria fonte di sostentamento.

                             2.14.   Questo Tribunale tiene inoltre a rilevare che dagli atti emerge che il formulario E 101 (“certificato riguardante la legislazione applicabile” in ambito UE) presentato da __________ (doc. H) – peraltro compilato dallo stesso lavoratore anziché dall'istituzione competente come prevede la legge, che in specie sarebbe __________ di __________ - ha unicamente attestato che egli è un lavoratore autonomo e che, sempre come lavoratore autonomo, ha lavorato dal 19 al 21 settembre 2005 presso la SA ricorrente. Sul formulario è crociata la risposta "il datore di lavoro di cui al punto 2" alla domanda "Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale", intendendo con ciò essere lui il datore di lavoro di se stesso.

Il formulario E 101 di __________, compilato dall'assicurato ma regolarmente certificato dall'__________ di __________ il 26 ottobre 2005 (doc. G), indica che l'interessato è un lavoratore autonomo in __________ ed ha chiesto l'autorizzazione per lavorare presso la carrozzeria in questione dal 3 al 28 ottobre 2005. Tuttavia, anche questo certificato – oltretutto redatto a posteriori - non è stato debitamente compilato in tutte le sue parti, giacché manca, per esempio, l'indicazione della legislazione a cui egli doveva essere soggetto per il lavoro svolto in Svizzera e l'articolo degli Accordi applicabile.

La ricorrente ha infine presentato in corso di causa il formulario E 101 di __________ certificato dall'__________ di __________, tuttavia ininfluente siccome allestito il 27 novembre 2006 e facente riferimento all'attività autonoma svolta per la ditta insorgente nel mese di agosto, ma senza specificare di quale anno (doc. N).

A prescindere dal fatto che spetta al Paese nel quale viene svolta l’attività, ossia alla Svizzera, stabilire la qualifica dell’attività svolta (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4: “Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte”; cfr. anche STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16, STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004, inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173 e le direttive sull’assoggettamento), va comunque rilevato che le summenzionate attestazioni non possono essere d'aiuto alla SA insorgente, poiché ognuno di questi certificati, come visto, presenta delle inesattezze.

Ritenuto come, a tutti gli effetti, le quattro persone in questione hanno lavorato presso la carrozzeria della ricorrente realizzando dei redditi ma senza essersi – talvolta e per taluni - notificate preventivamente alle autorità ticinesi conformemente agli Accordi bilaterali, questa circostanza sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità fiscale competente (Ufficio delle imposte alla fonte) a norma dell'art. 185 LT, per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale.

                             2.15.   Visto quanto precede, siccome i citati levabolli __________, __________, __________ e __________ svolgono un'attività autonoma nel loro Paese di residenza (doc. 1) ed anche in Svizzera, come questo Tribunale ha potuto accertare, essi vanno considerati come indipendenti nei confronti della società ricorrente in virtù dell'art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, queste persone non vanno assoggettate alla Cassa CO 1 e, pertanto, non devono versare contributi sociali in Svizzera per l'attività svolta a favore della ricorrente nel 2005.

Vincente in causa, siccome patrocinata da un legale, alla società ricorrente vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 è annullata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 è tenuta al versamento alla società ricorrente di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2006.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2007 30.2006.51 — Swissrulings